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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/11/2025, n. 4018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4018 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 24.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 5784/2023 R.G. promossa da nata il [...] a [...] e residente in [...], C.F. rappresentata e difesa, C.F._1 per mandato alle liti dall'avv. Giuseppe Vassallo, presso il cui studio in Catania via Morosoli n. 4 è elettivamente domiciliata
Contro
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21 , rappresentata e difesa per procura generale alle liti dall'avv. VALERIA SALVATI costituito nuovo procuratore;
Con ricorso depositato il 21.05.2023 , ha impugnato Parte_1 davanti al Giudice del Tribunale civile di Catania, Sezione lavoro, il provvedimento del 22.11.2022 emesso dall' con il quale l' ha CP_1 CP_2 rigettato l'istanza di pagamento presentata da parte ricorrente degli assegni familiari non erogati al de cuius , e della successiva nota a Persona_1 mezzo pec del 26.01.2023. La ricorrente premetteva di essere vedova del sig. nato il Persona_1
15.04.1931 a Catania ed ivi deceduto il 21.06.2019, C.F.
titolare del trattamento di famiglia categoria VO, C.F._2
Sede 2100, Certificato che tale trattamento fu ottenuto dal sig. P.IVA_1
in relazione al carico familiare costituito dalla Per_1
moglie, odierna ricorrente la quale con pec del 20.02.2021 (v. copia allegata) ha istato per la corresponsione del predetto trattamento maturato in favore del de cuius alla data del decesso di quest'ultimo, e non pagato;
che l'istanza, su invito dell'Ente previdenziale, è stata reiterata tramite il portale in data 15.04.2022 (v. copia all.ta) ed in data 05.08.2022 (v. CP_1 copia allegata); che con nota del 22.11.2022 (v. copia allegata) l' ha CP_1 rigettato la domanda come sopra rappresentata con la seguente motivazione
“lavorato rateo d'ufficio con domanda del 19.07.2019”; che con pec del sottoscritto procuratore in data 19.01.2023 (v. copia allegata) la ricorrente ha insistito per il pagamento delle rate maturate e non riscosse degli assegni familiari erogati al in ordine al carico familiare costituito dalla Per_1 moglie;
che con pec del 26.01.2023 (v. copia allegata) l' ha CP_1 comunicato che la domanda “risulta incompleta della precisa indicazione del numero degli Eredi aventi diritto …”.
Concludeva chiedendo al Giudice adito Contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, 1) annullare i provvedimenti impugnati e riconoscere il diritto della ricorrente al pagamento dei ratei del trattamento di famiglia maturati alla data del decesso del marito sig. e a quest'ultimo non erogati;
2) con Persona_1 vittoria di spese e compensi.
Integrato il contraddittorio la causa matura per la decisione è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 24.10.2025 secondo le modalità di trattazione di cui all'art 127 ter c.p.c.; parte ricorrente ha depositato le note indi il giudice nominata in supplenza del GL Dott. Tripi trasferito in altro ufficio, decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
Il ricorso è fondato e pertanto merita di essere accolto.
Nel caso di specie l' ha rigettato l'istanza di pagamento degli assegni CP_1 familiari non erogati al sig. sulla base della seguente Persona_1 motivazione “lavorato rateo d'ufficio con domanda del 19.07.2019”
Pag. 2 di 4 contenuta nel provvedimento del 22.11.2022 e poi su una diversa motivazione contenuta nella Pec del 26.01.2023 secondo cui occorrerebbe la indicazione di tutti gli aventi diritto ai fini della evasione della istanza medesima.
La prima motivazione appare inidonea poichè la formula “lavorato rateo d'ufficio con domanda del 19.07.2019 non consente di comprendere le ragioni del rigetto in violazione dell'art 3 della L. 241/1990.
Anche la successiva motivazione relativa all'assenza dell'indicazione di tutti gli eredi e inconfacente atteso che il trattamento di famiglia era riferito al carico costituito esclusivamente dalla moglie, odierna ricorrente.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il rateo maturato e non riscosso di prestazioni previdenziali spetta in caso di decesso del titolare ai superstiti aventi diritto al medesimo trattamento e, in mancanza agli eredi” ( Cass civ Sez. Lavoro n. 27884/2017;Cass 31337/2018)
Pertanto nel caso in esame l'unico soggetto avente diritto alla corresponsione delle somme arretrate è la coniuge supersiste beneficiaria del carico familiare.
Di contro l' nella memoria di costituzione non ha sollevato eccezioni CP_1 di merito né prodotto elementi contrari pertanto in accoglimento del ricorso annulla i provvedimenti impugnati e riconoscere il diritto della ricorrente al pagamento dei ratei del trattamento di famiglia maturati alla data del decesso del marito sig. e a quest'ultimo non erogati. Persona_1
Per il principio della soccombenza condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente nella misura di euro 1.600,00 oltre ad IVA e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott.sa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n. 5784/2023 R.G. disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati e condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1
Pag. 3 di 4 pagamento in favore di parte ricorrente dei ratei del trattamento di famiglia maturati alla data del decesso del marito sig. e a quest'ultimo Persona_1 non erogati.
Per il principio della soccombenza condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente nella misura liquidata in parte motiva della sentenza.
Catania, 09.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Alessia Trovato
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