Articolo 326 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 325Articolo 327
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31 dicembre 2019
Art. 326. Circostanze aggravanti e circostanza attenuante 1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323 e 325 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita', le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla meta'.
2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
a) se il colpevole ha commesso piu' fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
b) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.
3. Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1 hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuita', le pene sono ridotte fino al terzo.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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