Sentenza 16 aprile 2002
Massime • 1
Nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, a fronte di espressioni prive di un significato chiaro ed univoco, deve ricercarsi, come previsto dall'art. 1362 cod. civ., la comune intenzione delle parti sociali, valutandosi il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto collettivo, e si devono interpretare tutte le clausole rilevanti le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che, senza compiere le valutazioni indicate nel riportato principio, aveva ritenuto che tra le mansioni spettanti all'operaio ex specializzato super aiutante di laboratorio del settore florivivaistico fosse compresa anche l'operazione di lavaggio della vetreria del laboratorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/2002, n. 5472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5472 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ZI AN, elett. dom. in Roma, viale Mazzini n. 146, presso lo studio dell'avv. Ezio Spaziani Testa che unitamente all'avv. Vinicio Tofi la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FLORICOLTURA, in persona del Commissario Dott. Moreno Bambi, elett. dom. in Roma, via della Mercede n. 52, presso l'avv. Mario Menghini che, unitamente all'avv. Giovanni Maria Bocchiardo, lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di San Remo in data 21 aprile 1999, n. 96 (R.G.N. 161/1998);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 9/1/2002, la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Mario Menghini;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Riccardo Fuzio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA TA conveniva davanti al Pretore del lavoro di San Remo l'Istituto Sperimentale per la Floricultura e, deducendo che le era stata irrogata il 29 febbraio 1996 sanzione disciplinare, pari all'importo di mezza giornata lavorativa, per violazione dell'art. 74 CCNL vigente per il settore, in relazione al suo rifiuto di provvedere alla pulizia manuale della vetreria del laboratorio di propagazione, e che la detta mansione già svolta da operai avventizi, o in base a turni da tutto il personale, non rientrava tra quelle relative alla sua qualifica di operaio specializzato super- aiutante di laboratorio, ex art. 27 della disciplina collettiva, chiedeva dichiararsi l'illegittimità del detto provvedimento. Nella resistenza del convenuto e all'esito di prova per testi, il Pretore, con sentenza del 3 dicembre 1997, rigettava la domanda e la decisione, su gravame della TA, veniva confermata dal Tribunale locale con sentenza del 21 aprile 1999. La TA ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso l'Istituto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, comma 2, e 1363 c.c., in relazione all'art. 27 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti 1^ gennaio 1994 - 31 dicembre 1997, 1340 e 1374 c.c. nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, si censura l'impugnata sentenza perché, in assenza di una inequivoca previsione collettiva circa la ricomprensione della mansione di lavaggio della vetreria di laboratorio tra i compiti spettanti alla TA, si sarebbe dovuto individuare, ai fini interpretativi, la comune intenzione delle parti sociali avvalendosi anche dell'esame sistematico di tutte le clausole. L'errata applicazione dei canoni ermeneutici aveva avallato una lettura fortemente riduttiva delle attività connesse alla qualifica rivestita dalla ricorrente di operaia specializzata, aiutante di laboratorio svolgente attività di analisi indispensabile all'attività di ricerca in collaborazione con i ricercatori laureati.
Nè in altro profilo il Tribunale ha rilevato che tale interpretazione si poneva in contrasto, secondo le dichiarazioni dei testi escussi, con la prassi aziendale costituita dall'affidamento della pulizia della vetreria utilizzata in laboratorio per la ricerca a lavoratore avventizio con qualifica di operaio comune, appositamente assunto per un periodo massimo di dieci mesi. Ciò aveva favorito la determinazione di un uso aziendale che si era inserito nel contratto individuale della lavoratrice, integrandone il contenuto in senso più favorevole, sicché il datore di lavoro era vincolato al rispetto di tale uso che costituiva un mezzo di interpretazione del contratto di lavoro e di integrazione della volontà dei contraenti e, in particolare, delle clausole contenenti la declaratoria dei profili funzionali delle varie qualifiche. Il motivo va accolto perché fondato.
Nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, a fronte di espressioni prive di un significato chiaro ed univoco, deve ricercarsi, come previsto dall'art. 1362 c.c. la comune intenzione delle parti, valutandosi il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto collettivo, e si devono interpretare tutte le clausole rilevanti le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (tra le tante, Cass., 17 gennaio 1998, n. 396;
Cass., 3 luglio 2001, n. 9021). Dall'altro, si ricorda che in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli e categorie ha rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli rispetto alle declaratorie generali contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, giacché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì con riferimento alle specifiche figure professionali dei vari settori (Cass., 23 giugno 2000, n. 8578; Cass., 29 agosto 2000, n. 11351). Siffatti principi sono stati violati dall'impugnata sentenza che ha ricompreso, con motivazione apodittica, tra le mansioni spettanti all'operaio ex specializzato super, aiutante di laboratorio (qualifica della TA) l'operazione di lavaggio della vetreria del laboratorio di propagazione cui era addetta, sul rilievo che:
trattavasi di un necessario posterius dei compiti assegnati alla lavoratrice;
al di là delle distinzioni per livelli tra lavoratori inseriti all'interno, dell'area 1^, la stessa era l'unica a rivestire la qualifica di operaio nella struttura di cui faceva parte, ne' poteva vantare un diritto per avere l'Istituto assunto in precedenza personale avventizio per lo svolgimento di tale operazione. Ed invero il giudice d'appello - premesso che l'art. 27 del CCNL di settore aveva assegnato tale qualifica all'operaio florovivaista, area 2^, livello a), a chi "con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni, o alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante" (vedi ricorso, pag. 4-5) - avrebbe dovuto individuare, in conformità del resto alle censure dedotte dalla TA nel ricorso d'appello, le mansioni facenti capo al 2^ livello, all'interno dell'area, e ricostruire così, mediante comparazione con i compiti propri del 1^ livello, gli specifici profili di professionalità e di competenza funzionale, alla luce della comune intenzione delle parti e della valutazione sistematica di tutte le clausole previste dal citato art. 27. Nella prospettiva di tale operazione ermeneutica il Tribunale avrebbe dovuto, altresì, verificare se l'attribuzione della mansione de qua a personale avventizio con la qualifica di operaio comune, assunto a tempo determinato per un periodo massimo di dieci mesi, o mediante turnazione tra impiegati, aveva formato una prassi seguita, abituale e reiterata determinando conseguentemente un uso aziendale, che come tale si era inserito nel contratto di lavoro individuale, ai sensi dell'art. 1340, integrandone il contenuto in senso più favorevole (tra le tante, Cass., 22 maggio 1987, n. 4673; vedi anche Cass., 25 luglio 1996, n. 6690, sulla differenza tra prassi aziendale che ha natura di uso negoziale e uso normativo).
Va invece considerato assorbito il secondo motivo con cui, denunciandosi omessa e/o carente motivazione su un punto decisivo della controversia, si è dedotto che il Tribunale ha escluso qualsiasi profilo di dequalificazione professionale per non avere correttamente valutato la prova testimoniale in ordine all'effettivo dispendio di tempo nell'attività di lavaggio della vetreria. La sentenza impugnata deve perciò essere cassata in relazione al primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con rinvio della causa ad altro giudice che, uniformandosi ai principi e criteri enunciati, provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2002