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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/12/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1843/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1843/2025 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], con l'avv. ANNA VALLO
RICORRENTE/I contro
(C.F.: nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.09.1991, residente a [...] con l'avv. IACOPONI FRANCESCA
RESISTENTE/I
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes
pagina 1 di 5 FATTO
Con ricorso in data 24.7.2025 la ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore nato dalla convivenza more uxorio con il resistente alle Per_1 condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 4.8.2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.11.2025. In data 23.10.2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione. All'udienza del 27.11.2025 le parti addivenivano ad un accordo in ordine alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e il Giudice Relatore rinviava la causa all'udienza del 11.12.2025 per consentire alle parti di formalizzare conclusioni congiunte. Il Giudice Relatore, quindi, in data 11.12.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
DIRITTO Le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore ed al di lui mantenimento possono essere recepite, essendo conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel modo che segue:
1. il figlio è affidato in modo condiviso ad entrambi i Persona_2 genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il minore continuerà ad avere la residenza abituale presso l'abitazione della madre pagina 2 di 5 sita in San Vincenzo (LI), Via Duccio Galimberti n. 1, con collocamento prevalente presso la stessa. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di , dovranno essere assunte di Per_1 comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
2. Regolamenta i tempi di frequentazione tra il padre ed il figlio minore come segue:
- starà con il padre un giorno alla settimana compreso il pernottamento Per_1 dall'uscita dalla scuola, ove verrà prelevato dal sig. sino al Controparte_1 giorno successivo, ove lo stesso provvederà ad accompagnarlo all'entrata della scuola, mentre nei fine settimana i genitori terranno in modo alternato il minore. Nel fine settimana di competenza del padre, quest'ultimo preleverà il Per_1 venerdì all'uscita della scuola e lo riporterà presso l'abituale abitazione entro le ore 22,00 della domenica immediatamente successiva, salvo diverso accordo preventivamente e di volta in volta stabilito tra le parti per riportare il minore il lunedì mattina.
- La sig.ra o chi per lei, si impegna ad accompagnare o ad andare a Parte_1 riprendere dal padre per una volta alla settimana nel periodo che va dalla Per_1 metà di Settembre alla metà di Giugno. In particolare, quando spetterà alla Pt_1
o chi per essa, accompagnare a il martedì o il venerdì, la stessa si Parte_2 impegna a raggiungere l'abitazione del entro le ore 17:00 e nel caso di CP_1 eventuali ritardi entro le 17:30.
- nel periodo estivo, dalla chiusura della scuola e fino alla riapertura, il bambino starà in maniera paritaria con i genitori, tendenzialmente una settimana ciascuno, salvo diverse esigenze del bambino.
- Le festività natalizie e pasquali (26/12, 31/12 – 01/01 e 06/01, sabato, domenica e lunedì di Pasqua) saranno trascorse dal figlio ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, concordandone preventivamente la suddivisione, così come tutte le altre festività (1° novembre, 08 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 02 giugno, 15 agosto).
Per quanto riguarda il giorno 24 e 25 dicembre le parti concordano che finchè il minore crederà a babbo natale, il preleverà il figlio il 23 all'uscita della CP_1 scuola e lo riporterà alla madre entro le ore 23 del giorno 24 dicembre così da pagina 3 di 5 trascorrere il giorno 25 dicembre con la madre. Successivamente detti due giorni verranno trascorsi ad anni alterni con la madre e con il padre.
- Nei periodi in cui il minore trascorrerà con il padre, quest'ultimo avrà cura di seguire nello svolgimento dei compiti scolastici e più in generale in tutte le Per_1 attività scolastiche ed extra scolastiche dallo stesso frequentate, provvedendo anche ad accompagnarlo nei luoghi di svolgimento delle varie attività scolastiche o ricreative.
3. il sig provvederà al mantenimento del figlio Controparte_1 Persona_2 in via indiretta, mediante versamento alla sig.ra dell'importo di Euro Parte_1
300,00 mensili comprensivi della mensa scolastica, da versarsi in via anticipata, dalla fine del mese di Settembre alla fine del mese di Maggio dell'anno successivo sul conto corrente acceso presso la Castagneto Banca 1910 credito cooperativo avente le seguenti coordinate IBAN IT52 B084 6170 7700 0001 0956 877 entro il giorno 20 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dal mese del deposito del presente ricorso) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione l'anno successivo a quello della pubblicazione della sentenza del presente procedimento), purché l'indice sia positivo. Nei mesi dalla metà del mese di Giugno alla metà del mese di Settembre i sig.ri e Pt_1 CP_1 provvederanno al mantenimento di in via diretta con assegno unico e Per_1 spese straordinarie al 50%.
4. il sig. provvederà al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie secondo il protocollo in essere presso il CNF;
5. l'assegno Unico e Universale per il figlio verrà percepito dalla sola Per_1 dal mese di Settembre sino al mese di Giugno. La sig.ra Parte_1 Pt_1 provvederà a rimborsare al sig la metà dell'assegno unico ed universale CP_1 per i mesi di Giugno, Luglio ed Agosto allorquando le parti manterranno in via diretta il figlio;
6. I ricorrenti si rilasciano reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio del figlio minore
[...]
impegnandosi all'occorrenza a prestare detto consenso anche Persona_2 davanti agli organi competenti.
7. Spese e compensi legali compensati.
pagina 4 di 5 Livorno, 11.12.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1843/2025 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], con l'avv. ANNA VALLO
RICORRENTE/I contro
(C.F.: nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.09.1991, residente a [...] con l'avv. IACOPONI FRANCESCA
RESISTENTE/I
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes
pagina 1 di 5 FATTO
Con ricorso in data 24.7.2025 la ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore nato dalla convivenza more uxorio con il resistente alle Per_1 condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 4.8.2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.11.2025. In data 23.10.2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione. All'udienza del 27.11.2025 le parti addivenivano ad un accordo in ordine alle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e il Giudice Relatore rinviava la causa all'udienza del 11.12.2025 per consentire alle parti di formalizzare conclusioni congiunte. Il Giudice Relatore, quindi, in data 11.12.2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento.
DIRITTO Le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore ed al di lui mantenimento possono essere recepite, essendo conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel modo che segue:
1. il figlio è affidato in modo condiviso ad entrambi i Persona_2 genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il minore continuerà ad avere la residenza abituale presso l'abitazione della madre pagina 2 di 5 sita in San Vincenzo (LI), Via Duccio Galimberti n. 1, con collocamento prevalente presso la stessa. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di , dovranno essere assunte di Per_1 comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
2. Regolamenta i tempi di frequentazione tra il padre ed il figlio minore come segue:
- starà con il padre un giorno alla settimana compreso il pernottamento Per_1 dall'uscita dalla scuola, ove verrà prelevato dal sig. sino al Controparte_1 giorno successivo, ove lo stesso provvederà ad accompagnarlo all'entrata della scuola, mentre nei fine settimana i genitori terranno in modo alternato il minore. Nel fine settimana di competenza del padre, quest'ultimo preleverà il Per_1 venerdì all'uscita della scuola e lo riporterà presso l'abituale abitazione entro le ore 22,00 della domenica immediatamente successiva, salvo diverso accordo preventivamente e di volta in volta stabilito tra le parti per riportare il minore il lunedì mattina.
- La sig.ra o chi per lei, si impegna ad accompagnare o ad andare a Parte_1 riprendere dal padre per una volta alla settimana nel periodo che va dalla Per_1 metà di Settembre alla metà di Giugno. In particolare, quando spetterà alla Pt_1
o chi per essa, accompagnare a il martedì o il venerdì, la stessa si Parte_2 impegna a raggiungere l'abitazione del entro le ore 17:00 e nel caso di CP_1 eventuali ritardi entro le 17:30.
- nel periodo estivo, dalla chiusura della scuola e fino alla riapertura, il bambino starà in maniera paritaria con i genitori, tendenzialmente una settimana ciascuno, salvo diverse esigenze del bambino.
- Le festività natalizie e pasquali (26/12, 31/12 – 01/01 e 06/01, sabato, domenica e lunedì di Pasqua) saranno trascorse dal figlio ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, concordandone preventivamente la suddivisione, così come tutte le altre festività (1° novembre, 08 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 02 giugno, 15 agosto).
Per quanto riguarda il giorno 24 e 25 dicembre le parti concordano che finchè il minore crederà a babbo natale, il preleverà il figlio il 23 all'uscita della CP_1 scuola e lo riporterà alla madre entro le ore 23 del giorno 24 dicembre così da pagina 3 di 5 trascorrere il giorno 25 dicembre con la madre. Successivamente detti due giorni verranno trascorsi ad anni alterni con la madre e con il padre.
- Nei periodi in cui il minore trascorrerà con il padre, quest'ultimo avrà cura di seguire nello svolgimento dei compiti scolastici e più in generale in tutte le Per_1 attività scolastiche ed extra scolastiche dallo stesso frequentate, provvedendo anche ad accompagnarlo nei luoghi di svolgimento delle varie attività scolastiche o ricreative.
3. il sig provvederà al mantenimento del figlio Controparte_1 Persona_2 in via indiretta, mediante versamento alla sig.ra dell'importo di Euro Parte_1
300,00 mensili comprensivi della mensa scolastica, da versarsi in via anticipata, dalla fine del mese di Settembre alla fine del mese di Maggio dell'anno successivo sul conto corrente acceso presso la Castagneto Banca 1910 credito cooperativo avente le seguenti coordinate IBAN IT52 B084 6170 7700 0001 0956 877 entro il giorno 20 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dal mese del deposito del presente ricorso) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione l'anno successivo a quello della pubblicazione della sentenza del presente procedimento), purché l'indice sia positivo. Nei mesi dalla metà del mese di Giugno alla metà del mese di Settembre i sig.ri e Pt_1 CP_1 provvederanno al mantenimento di in via diretta con assegno unico e Per_1 spese straordinarie al 50%.
4. il sig. provvederà al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie secondo il protocollo in essere presso il CNF;
5. l'assegno Unico e Universale per il figlio verrà percepito dalla sola Per_1 dal mese di Settembre sino al mese di Giugno. La sig.ra Parte_1 Pt_1 provvederà a rimborsare al sig la metà dell'assegno unico ed universale CP_1 per i mesi di Giugno, Luglio ed Agosto allorquando le parti manterranno in via diretta il figlio;
6. I ricorrenti si rilasciano reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio del figlio minore
[...]
impegnandosi all'occorrenza a prestare detto consenso anche Persona_2 davanti agli organi competenti.
7. Spese e compensi legali compensati.
pagina 4 di 5 Livorno, 11.12.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
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