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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/03/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4184/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 4184/2024 VG promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Igor Giostra - giusta procura depositata C.F._2 telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito a Fermo in Via Giovanni Agnelli n.22/24;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Porto San Giorgio il 25/5/2013 (atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, Anno 2013, N. 2, Parte I, Serie) - separati consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Fermo in data 15/2/2018 nel giudizio R.G.N. 116/2018; dalla cui unione coniugale sono nate due figlie (in data Persona_1
15/7/2006) e ( in data 17/3/2011). Persona_2
*** pagina 1 di 4 E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati - e - con Parte_1 Parte_2 ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno dato atto che dall'unione sono nate due figlie (in data 15/7/2006) e Persona_1 [...]
(in data 17/3/2011) ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di Persona_2 divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separatamente e potranno portare la residenza ove vorranno, previo avviso all'altro coniuge, concedendosi sin da ora reciproca autorizzazione per il rilascio del nulla osta all'espatrio;
2) La casa coniugale sita a Porto San Giorgio, alla via Trevisani n. 79 meglio identificata al Catasto del Comune di Porto San Giorgio al Foglio 6, part. 144 sub 20, Cat. A/2, classe 6, 5 vani, Rendita €. 542,28, ed il mobilio all'interno della stessa di esclusiva proprietà del SI. sarà assegnata alla SI.ra che la Parte_1 Parte_2 abiterà insieme alle figlie;
3) Le figlie ed continueranno a vivere con la madre nell'abitazione coniugale sita Persona_1 Persona_2
a Porto San Giorgio alla Via Trevisani n. 79. La figlia minore sarà affidata Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative. Circa i termini di accudimento le parti ribadiscono le condizioni già previste al momento della separazione precisando che entrambi i genitori cercheranno di adeguarsi più possibile alle richieste della figlia stante l'età e i notevoli impegni -scolastici, extrascolastici e sportivi- della medesima.
In particolare le parti confermano che il padre potrà vedere la figlia minore e tenerla con sé quando vorrà previo avviso ed accordo con la SI.ra e tenendo in debito conto gli impegni scolastici ed extrascolastici della Parte_2 minore;
4) Durante il periodo feriale estivo e durante le festività natalizie e pasquali i coniugi concorderanno di volta in volta
i periodi in cui la minore si tratterrà presso l'uno o l'altro genitore;
Persona_2
5) Il SI. verserà alla SI.ra quale contributo per il mantenimento della figlia minore e della figlia Pt_1 Pt_2
, maggiorenne ma economicamente non indipendente, la somma mensile di €. 250,00 per ciascuna figlia Persona_1
(tot. €. 500,00) oltre alla rivalutazione Istat. La predetta somma dovrà essere versata entra i primi 10 giorni di ogni mese. pagina 2 di 4 6) Le spese straordinarie, meglio individuate dal Protocollo elaborato dal Tribunale di Fermo in materia, saranno poste a carico di entrambi i coniugi al 50%;
7) L'assegno unico sarà percepito solo dalla SI.ra ; Parte_2
8) Considerato che entrambi i coniugi lavorano e devono ritenersi indipendenti economicamente, gli stessi espressamente rinunciano a ricevere assegno di mantenimento/divorzile uno/a in favore dell'altro/a;
9) Le parti convengono che il SI. potrà rientrare nel pieno possesso dell'abitazione e procedere alla Parte_1 vendita/locazione dell'immobile, oggi assegnato alla moglie, solo quando le figlie non abiteranno più nella suddetta abitazione di Via Trevisani n.79. Ciò, comunque, non prima di aver concesso alla SInora un Parte_2 congruo termine di 12 mesi per trovare altro idoneo alloggio che inizierà a decorrere, sussistendone le condizioni, dal preavviso di liberare l'immobile inviato alla stessa a mezzo pec o raccomandata”.
2. All'udienza del 13/2/2024 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni concordate - sopra riportate. Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 11/11/2024 ha espresso “parere favorevole”.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e rilevato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (ex art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
pagina 3 di 4 DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a Porto San Giorgio il 25/5/2013 tra e - atto trascritto nei Registri degli Atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del medesimo Comune, Anno 2013, N. 2, Parte I, Serie;
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi integralmente trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto San Giorgio affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso a Fermo, nella Camera di ConSIlio del 7/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 4184/2024 VG promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Igor Giostra - giusta procura depositata C.F._2 telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito a Fermo in Via Giovanni Agnelli n.22/24;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Porto San Giorgio il 25/5/2013 (atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, Anno 2013, N. 2, Parte I, Serie) - separati consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Fermo in data 15/2/2018 nel giudizio R.G.N. 116/2018; dalla cui unione coniugale sono nate due figlie (in data Persona_1
15/7/2006) e ( in data 17/3/2011). Persona_2
*** pagina 1 di 4 E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati - e - con Parte_1 Parte_2 ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno dato atto che dall'unione sono nate due figlie (in data 15/7/2006) e Persona_1 [...]
(in data 17/3/2011) ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di Persona_2 divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separatamente e potranno portare la residenza ove vorranno, previo avviso all'altro coniuge, concedendosi sin da ora reciproca autorizzazione per il rilascio del nulla osta all'espatrio;
2) La casa coniugale sita a Porto San Giorgio, alla via Trevisani n. 79 meglio identificata al Catasto del Comune di Porto San Giorgio al Foglio 6, part. 144 sub 20, Cat. A/2, classe 6, 5 vani, Rendita €. 542,28, ed il mobilio all'interno della stessa di esclusiva proprietà del SI. sarà assegnata alla SI.ra che la Parte_1 Parte_2 abiterà insieme alle figlie;
3) Le figlie ed continueranno a vivere con la madre nell'abitazione coniugale sita Persona_1 Persona_2
a Porto San Giorgio alla Via Trevisani n. 79. La figlia minore sarà affidata Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative. Circa i termini di accudimento le parti ribadiscono le condizioni già previste al momento della separazione precisando che entrambi i genitori cercheranno di adeguarsi più possibile alle richieste della figlia stante l'età e i notevoli impegni -scolastici, extrascolastici e sportivi- della medesima.
In particolare le parti confermano che il padre potrà vedere la figlia minore e tenerla con sé quando vorrà previo avviso ed accordo con la SI.ra e tenendo in debito conto gli impegni scolastici ed extrascolastici della Parte_2 minore;
4) Durante il periodo feriale estivo e durante le festività natalizie e pasquali i coniugi concorderanno di volta in volta
i periodi in cui la minore si tratterrà presso l'uno o l'altro genitore;
Persona_2
5) Il SI. verserà alla SI.ra quale contributo per il mantenimento della figlia minore e della figlia Pt_1 Pt_2
, maggiorenne ma economicamente non indipendente, la somma mensile di €. 250,00 per ciascuna figlia Persona_1
(tot. €. 500,00) oltre alla rivalutazione Istat. La predetta somma dovrà essere versata entra i primi 10 giorni di ogni mese. pagina 2 di 4 6) Le spese straordinarie, meglio individuate dal Protocollo elaborato dal Tribunale di Fermo in materia, saranno poste a carico di entrambi i coniugi al 50%;
7) L'assegno unico sarà percepito solo dalla SI.ra ; Parte_2
8) Considerato che entrambi i coniugi lavorano e devono ritenersi indipendenti economicamente, gli stessi espressamente rinunciano a ricevere assegno di mantenimento/divorzile uno/a in favore dell'altro/a;
9) Le parti convengono che il SI. potrà rientrare nel pieno possesso dell'abitazione e procedere alla Parte_1 vendita/locazione dell'immobile, oggi assegnato alla moglie, solo quando le figlie non abiteranno più nella suddetta abitazione di Via Trevisani n.79. Ciò, comunque, non prima di aver concesso alla SInora un Parte_2 congruo termine di 12 mesi per trovare altro idoneo alloggio che inizierà a decorrere, sussistendone le condizioni, dal preavviso di liberare l'immobile inviato alla stessa a mezzo pec o raccomandata”.
2. All'udienza del 13/2/2024 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni concordate - sopra riportate. Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 11/11/2024 ha espresso “parere favorevole”.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e rilevato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (ex art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
pagina 3 di 4 DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a Porto San Giorgio il 25/5/2013 tra e - atto trascritto nei Registri degli Atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del medesimo Comune, Anno 2013, N. 2, Parte I, Serie;
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi integralmente trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto San Giorgio affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso a Fermo, nella Camera di ConSIlio del 7/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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