Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4259 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DE DOMENICO FRANCESCO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 23/12/2024 i coniugi Pt_1
1
Messina il 02/03/1985, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SAN PIER NI
(ME) il 02/07/2016, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte 2, serie A;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 48/2024 pubbl. il 08/05/2024, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare la residenza ovunque lo vorranno;
2) La casa coniugale sita in
Messina, Via Santa Marta, n. 278, in comproprietà per quote paritarie dei ricorrenti, rimarrà nella esclusiva disponibilità della SI.ra , Pt_1
unitamente a tutti gli arredi esistenti, ad eccezione di quanto infra;
3) In merito agli aspetti economici le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di mantenimento.
- Per espresso accordo, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, anche al fine di dirimere qualsiasi controversia e di conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici, il SI.
[...]
si impegna ed obbliga a cedere e trasferire alla SI.ra Pt_2 Parte_1
la proprietà della propria quota indivisa del 50% dell'appartamento sito in
Messina, Via Santa Marta n. 278, già casa coniugale, nel catasto fabbricati del comune di Messina censito al foglio 230 part. 65 sub 42, piano sesto, attualmente gravato da mutui cointestati, per acquisto e ristrutturazione, garantiti da ipoteca volontaria. La SI.ra a fronte del trasferimento Pt_1
della quota di proprietà, si impegna ad accollarsi per intero i mutui (per acquisto e ristrutturazione) ancora in essere nei confronti della banca erogante ed a provvedere al pagamento delle rate residue come da piano di
2 ammortamento. Il SI. si impegna ancora a cedere e trasferire la Pt_2
quota del 50% del lastrico solare, che costituisce pertinenza del predetto immobile, censito al foglio 230 part. 65 sub 46, per il concordato prezzo di
€ 1.000,00. Con l'avvenuto trasferimento della proprietà delle suddette quote di proprietà, da formalizzare con separato atto notarile entro giorni venti dall'omologazione, la SI.ra diverrà quindi piena ed esclusiva Pt_1
proprietaria delle suindicate unità immobiliari. I coniugi si riservano di procedere al trasferimento de quo anche prima della omologazione della separazione. La SI.ra , contestualmente al trasferimento delle Parte_1
quote degli immobili de quibus, corrisponderà al SI. la Parte_2
somma di € 19.000,00, liberamente concordata tra le parti, a titolo di rimborso della quota parte delle spese di acquisto, ristrutturazione ed ammodernamento della casa coniugale sostenute durante il matrimonio dai coniugi, nonché per l'acquisto del mobilio e degli elettrodomestici che rimangono nella esclusiva proprietà e disponibilità della SI.ra , ad Pt_1
eccezione del mobilio dello studio, del divano e della TV allocati nel salone, che rimangono in proprietà al SI. il quale provvederà a ritirarli Pt_2
unitamente ai propri effetti personali entro gg 60 dalla sottoscrizione del presente ricorso, rilasciando l'appartamento. 4) L'autovettura tg.
GE301NH, di proprietà di entrambi i coniugi, acquistata con finanziamento rateale, e rata finale a riscatto fissata a settembre 2025, verrà retrocessa anticipatamente alla concessionaria e con il relativo Controparte_1
prezzo verranno estinte anticipatamente le rate residue del finanziamento.
L'eventuale differenza realizzata sarà trattenuta dalla SI.ra . Pt_1
Qualora il prezzo realizzato non fosse sufficiente a coprire le rate residue, il debito rimanente sarà soddisfatto dal SI. . 5) Tutti gli altri Parte_2
beni presenti nella casa coniugale, sono già stati oggetto di concordata divisione tra i coniugi;
6) Con il superiore accordo di separazione e la
3 regolazione di cui ai precedenti punti 3 e 4, i coniugi hanno definito anche ogni loro rapporto di natura economico patrimoniale e non avranno reciprocamente null'altro a pretendere a nessun titolo, causale o ragione”;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 02.07.2016 trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune Atto N. 1 parte 2 serie A - anno
2016, nella conferma delle condizioni concordate e omologate dal Tribunale con sentenza 48/2024; - Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Pier Niceto di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/02/2025.
All'udienza del 14/05/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
4 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 48/2024 pubbl. il 08/05/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 23/12/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di SAN PIER NI (ME) il 02/07/2016, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte 2, serie A, tra
[...]
, nata a [...] il [...], e nato a Pt_1 Parte_2
5 Messina il 02/03/1985, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN PIER
NI (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 15/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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