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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/12/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. 2923/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del dott. IC IU, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di memorie tra le parti, avvenuto in ragione della sostituzione dell'udienza del giorno 18.6.2025 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 2923/2016, promossa da:
cod. fisc. , Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Monastir, nella persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliata in Cagliari, al numero 29 del Viale Diaz, Parte_2 presso lo studio e la persona dell'Avvocato Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende giusta procura prodotta nel fascicolo telematico Parte opponente Contro
, C. F. Controparte_1
, con sede in Roma Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p. t., nonché , c.f.: Controparte_2
, con sede in Roma, in persona del presidente del CdA in carica, quale società P.IVA_3 cessionaria, entrambi rappresentati e difesi, nel presente giudizio, giusta procura generale alle CP_ liti, Rep. 80974, Rog. 21569, del 21 luglio 2015, e del contratto di cessione dei crediti 29 novembre 1999 e seguenti, dall'avv. Alessandro Doa, appartenente all'avvocatura interna, elettivamente domiciliati presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in Cagliari, Via P. Delitala 2, Parte opposta
Conclusioni nell'interesse di Parte_1
[...]
“dichiarare la nullità, l'annullabilità ovvero l'inefficacia dell'avviso di Addebito opposto e per l'effetto revocarlo, per tutti i motivi sopra ampiamente previsti.
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi a favore dello scrivente difensore, che ha anticipato le spese e non ha percepito acconti sugli onorari e che, a tal fine, si dichiara antistatario”. Conclusioni nell'interesse di CP_1
pagina 1 di 7 “1) rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, dichiarare legittimo l'avviso di addebito opposto e, comunque, dichiarare dovute le somme ivi indicate ovvero la minor o maggior somma che dovesse risultare all'esito del giudizio;
2) con vittoria di spese e competenze, come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito di una verifica ispettiva iniziata in data 12.12.2012, il servizio ispettivo dell'allora DTL di Cagliari, con verbale DTL n. CA/2013–130 del 29.7.2013, relativo al periodo 1.6.2008–12.12.2012, aveva contestato alla società indicata in epigrafe una serie di violazioni, tra cui l'avere registrato un numero di ore inferiore a quelle effettivamente prestate dal lavoratore . In particolare, era stato contestato che nel periodo Parte_3
19.10.2010–10.7.2012 aveva lavorato per 48 ore settimanali, oltre Parte_3 ulteriori 7 ore di straordinario domenicale, a fronte delle 40 ore registrate nel LUL. Al verbale in parola aveva fatto seguito il verbale di quantificazione dell' dei CP_1 corrispondenti contributi omessi, n. 00599683/DDL del 19.11.2015, e, successivamente, l'avviso di addebito n. 325 2016 0002081021000 del 23.5.2016, notificato alla società il 24.2.2016, con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di euro 5.229,06 per l'omesso pagamento dei contributi previdenziali riguardanti il maggior numero ore di lavoro prestate da rispetto a quelle registrate. Parte_3
Attraverso l'instaurazione del presente giudizio, la società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2016 0002081021000 del 23.5.2016. A sostegno dell'opposizione, la società ha innanzitutto eccepito la Parte_1 nullità dell'avviso di addebito per vizio di motivazione, in quanto nello stesso non sarebbero indicate le ragioni poste a suo fondamento, essendo solo richiamato un verbale ispettivo, prot. 1700.23/11/2015.0219657 del 19.11.2015, in realtà mai notificatole. Nel merito, la società opponente, supponendo che tale verbale ispettivo, non notificatole, e il conseguente avviso di addebito si fossero fondati sugli esiti dell'accertamento ispettivo della DTL di Cagliari, iniziato il 12.12.2012 e conclusosi con l'emissione del verbale unico di accertamento n. CA/2013 – 130 del 29.7.2013, ha contestato l'attendibilità delle fonti informative in forza delle cui dichiarazioni la DTL aveva emesso quest'ultimo verbale. In particolare, ad avviso della società ricorrente sarebbero inattendibili le dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro dalle proprie ex dipendenti e Persona_1 Per_2
, trattandosi di soggetti portatori di specifici interessi che, peraltro, ne
[...] determinerebbero la incapacità a testimoniare nel presente giudizio. Quanto al lavoratore , per il quale le era stata contestata la omessa Persona_3 registrazione sul libro unico del lavoro delle ore di lavoro straordinario diurno e delle ore di lavoro straordinario domenicale effettuate nel periodo dal 19/10/2010 al 10/7/2012 (lett. C verbale unico di accertamento), la società ha contestato che il Parte_1 proprio dipendente avesse svolto attività lavorativa per un numero di ore superiore a quanto debitamente registrato nel LUL. In particolare, la datrice di lavoro ha dedotto che , adibito alle mansioni Persona_3 pagina 2 di 7 di barista V livello, aveva sempre prestato un orario di lavoro massimo pari a complessive 40 ore settimanali, senza svolgere prestazioni di attività lavorativa straordinaria diurna o domenicale. Costituitosi in giudizio, l'istituto previdenziale ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione, sostenendo che la contestazione oggetto del verbale ispettivo, prima, e del conseguente avviso di addebito, poi, era stato il frutto di una scrupolosa attività d'indagine ispettiva. La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'esame di testimoni. All'esito dell'istruttoria occorre osservare quanto segue.
*** Quanto all'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione, l'opposizione deve essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che:
- “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 15116 del 17/7/2015);
“È oramai consolidato, a tale riguardo, l'orientamento che inquadra come opposizione agli atti esecutivi, da instaurare nei termini dell'art. 617 cod. proc. civ., la contestazione dell'assoluta indeterminatezza della cartella di pagamento, per mancanza di motivazione (Cass., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21080, in continuità con Cass., sez. lav., 30 novembre 2009, n. 25208), e ascrive all'ambito dei vizi formali la violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, dedotta nell'odierno giudizio (Cass., sez. lav., 10 maggio 2019, n. 12531). La carenza di motivazione, invero, si risolve in carenza dei requisiti formali minimi di validità del titolo esecutivo e, in particolare, in carenza «delle indicazioni necessarie per identificare il credito e per rendere possibile la difesa di merito, carenza che si può far valere soltanto con l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ.» (Cass., sez. lav., 12 aprile 2019, n. 10340)” (Sez. L., Ordinanza n. 29763 del 12/10/2022, pronunciata proprio in tema di contributi previdenziali omessi). In applicazione degli esposti principi, l'opposizione proposta dalla società ricorrente in ordine al dedotto vizio di motivazione dell'avviso di addebito deve essere dichiarata inammissibile, siccome proposta tardivamente, ossia oltre il termine di 20 giorni dalla sua pagina 3 di 7 notificazione. Peraltro, sul punto l'opposizione non avrebbe potuto essere accolta nemmeno qualora fosse stata tempestivamente proposta, considerato che in materia costituisce principio ormai pacifico quello per cui “Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa” (Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010. In senso conforme, cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 15580 del 22/06/2017 e Sez. 6 -
5, Ordinanza n. 18224 del 11/07/2018).
Difatti, nel caso di specie, l'avviso di addebito reca solo il riferimento a un “verbale CP_ ispettivo” prot. 1700.23/11/2015.0219657 del 19/11/2015, notificato il 23/11/2015, che, in realtà, altro non è che l'atto di quantificazione del proprio credito per contributi omessi, a sua volta emesso dall'ente previdenziale in forza degli accertamenti svolti dalla DTL e sfociati nel verbale unico di accertamento n. CA/2013 – 130 del 29.7.2013. L'avviso di addebito non fa riferimento, invece, all'effettiva fonte sulla base della quale era stato emesso, ossia, appunto, il verbale unico di accertamento della DTL n. CA/2013 – 130 del 29.7.2013, né è stato provato che il “verbale ispettivo” prot. CP_ 1700.23/11/2015.0219657 del 19/11/2015 era stato effettivamente notificato alla società debitrice: notifica che avrebbe consentito di ritenere integrata una congrua e completa motivazione dell'avviso di addebito per relationem, in ragione del fatto che tale
“verbale ispettivo” a sua volta richiama in maniera precisa il verbale unico di accertamento della DTL, che era stato pacificamente notificato alla società ricorrente. Tuttavia, quest'ultima, supponendo (a ragion veduta) che tale “verbale ispettivo”, non notificatole, e il conseguente avviso di addebito si fossero fondati sugli esiti dell'accertamento ispettivo della DTL di Cagliari, iniziato il 12.12.2012 e conclusosi con l'emissione del verbale unico di accertamento più volte citato, ha proposto anche nel merito una opposizione nei confronti della pretesa contributiva dell' argomentando CP_1 la propria difesa proprio sulla base delle risultanze del verbale unico di accertamento. Pertanto, nel caso di specie, appare evidente come nessuna concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa di parte ricorrente si sia in realtà verificata, con conseguente sostanziale sanatoria della nullità denunciata. E' poi appena il caso di evidenziare che, seppure non notificato, il richiamo CP_ nell'avviso di addebito al “verbale ispettivo” prot. 1700.23/11/2015.0219657 del 19/11/2015 avrebbe facilmente consentito alla società ricorrente di prenderne cognizione e, conseguentemente, di avvedersi senza dubbio del fatto che l'avviso di addebito era stato emesso per i contributi omessi relativamente al lavoratore nel Parte_3 periodo 19.10.2010-10.7.2012 in ragione dell'esito degli accertamenti degli ispettori del lavoro oggetto del verbale unico di accertamento.
*** pagina 4 di 7 Nel merito, si è anticipato che l'avviso di addebito impugnato ha ad oggetto i contributi asseritamente non corrisposti dalla società ricorrente relativi al maggior numero di ore lavorative prestate da rispetto a quelle registrate. In Parte_3 particolare, è oggetto di contestazione il fatto che nel periodo 19.10.2010–10.7.2012
avesse lavorato per 48 ore settimanali, oltre ulteriori 7 ore di Parte_3 straordinario domenicale per una domenica al mese, a fronte delle sole 40 ore settimanali registrate nel LUL, come chiaramente descritto a pagina 21 del verbale unico di accertamento della DTL. Nel corso dell'indagine ispettiva erano stati esaminati 8 lavoratori e nel corso del presente giudizio sono state prodotte le dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro da e , ex dipendenti della società ricorrente, la quale ne ha Persona_1 Persona_2 contestato l'attendibilità, ritenendo trattarsi di soggetti portatori di un interesse tale da renderli incapaci a testimoniare o, comunque, inattendibili in ordine alla veridicità delle loro dichiarazioni. Dall'esame del verbale delle dichiarazioni rese da all'ispettore del Persona_2 lavoro in data 18.12.2012, ossia nell'immediatezza del primo accesso Testimone_1 ispettivo, si evince che la medesima aveva riferito del proprio lavoro per la società ricorrente come banconiera e cameriera di sala nel periodo da maggio 2009 a settembre 2012, fornendo informazioni anche su altri lavoratori, quali Persona_1 Per_4
e e indicando in tale il soggetto che le aveva indicato
[...] Persona_5 Parte_1
quale dipendente avente il ruolo di coordinatore e responsabile del bar e Persona_4 della sala, dal quale lei stessa riceveva infatti la comunicazione dei turni di lavoro e dei compiti che, durante i turni, lei e gli altri addetti al bar e alla sala dovevano svolgere. Nell'occasione non aveva riferito alcunchè su . Persona_2 Parte_3
In data 15.7.2013 era stata chiamata a rendere invece informazioni Persona_2 proprio su e in tale occasione aveva dichiarato all'ispettrice Parte_3 [...] che anche lui, come lei, lavorava come cameriere in sala e all'occorrenza al banco Tes_1 del bar, facendo all'incirca i suoi stessi orari di lavoro, segnatamente dal lunedì al sabato per circa 8 ore (dalle 13.00 alle 21.30 o dalle 8.00 alle 16.00) e almeno una volta la domenica dalle 7.00 alle 14.00. Con le dichiarazioni rese in data 29.4.2013 aveva nella sostanza Persona_1 confermato che anche , come gli altri camerieri e barman, lavorava dal Parte_3 lunedì al sabato dalle 8.00 alle 16.00 o dalle 13.30 alle 21.30/22.00, mentre si alternava con loro nel lavoro domenicale dalle 7.00 alle 14.00. La aveva inoltre confermato Per_1 che era il dipendente a svolgere il ruolo di coordinatore e responsabile del Persona_4 bar e della sala. L'attendibilità delle dichiarazioni della e della non appare inficiata dal Per_2 Per_1 fatto che l'accertamento ispettivo della DTL avesse preso avvio su richiesta delle due ex lavoratrici della società ricorrente, anche considerato che le loro dichiarazioni su erano state rese di contorno alla descrizione del proprio rapporto di Parte_3 lavoro, tanto che, addirittura, nulla di specifico aveva riferito su Persona_2 Parte_3
nel corso dell'audizione del 18.12.2012 e solo nel corso della successiva audizione
[...] del 15.7.2013 ne aveva parlato su specifica richiesta dell'ispettore del lavoro. pagina 5 di 7 Che quelle riportate nei verbali di audizione fossero state le dichiarazioni rese dalla e dalla è stato confermato dalla ispettrice del lavoro che aveva proceduto al Per_2 Per_1 loro esame, Testimone_1
Non inficiano le dichiarazioni delle due ex dipendenti, rese a suo tempo all'ispettore del lavoro, le dichiarazioni rese da , esaminato come testimone all'udienza Persona_4 del 19.6.2019, avendo egli precisato più volte di non ricordare gli orari di lavoro di
. ha peraltro ricordato che effettivamente il bar apriva anche la domenica, Pt_3 Per_4 ancorchè non tutte le domeniche, e che, quando apriva, vi lavoravano due dipendenti. Trattasi di dichiarazione, quest'ultima, che conferma che la domenica, quando il bar apriva, vi si alternavano due dipendenti, con la logica e razionale conseguenza che è assolutamente verosimile che almeno una domenica al mese nell'alternanza in parola fosse coinvolto anche . Pt_3
Nulla ha invece ricordato la testimone . Testimone_2
Nel corso dell'udienza del 6.7.2022 è stata esaminata dal tribunale anche Persona_1
la quale ha confermato che lavorava su due turni la mattina dalle sette fino
[...] Per_3 alle quattordici/quindici e la sera alle quattordici in poi, oltre che, a volte, la domenica: Lavoravamo su sei giorni settimanali, tuttavia ci trattenevamo sempre oltre le otto ore giornaliere. ADR. lavorava anche nella giornata della domenica, come Persona_3 me. Trattasi con tutta evidenza di dichiarazioni assolutamente compatibili con quelle rese ben nove anni prima all'ispettorato del lavoro. Lo stesso vale per quanto riferito al tribunale da all'udienza del Persona_2
6.7.2022. La testimone ha confermato nella sostanza che , come lei, lavorava al bar Pt_3
e come lei operava su due turni per circa 8 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana (nel verbale è erroneamente scritto 6 ore, ma trattasi di evidente refuso), mentre la domenica si facevano i turni. Il nucleo essenziale delle dichiarazioni delle due testimoni appare del tutto conforme:
, cameriere e barista, lavorava dal lunedì al sabato per almeno 8 ore al giorno e, Per_3 quindi, per 48 ore settimanali, oltre 7 ore almeno una domenica al mese, considerato che anche lui partecipava ai turni per lavorare la domenica. A parte le lievi differenze sulla specifica indicazione degli orari di ingresso e uscita, appaiono inoltre assolutamente univoche e coerenti le dichiarazioni delle due ex dipendenti tra loro, soprattutto se si considera che, in ordine al , erano state rese a Pt_3 distanza di tempo l'una dall'altra. Non consentono di scalfire la rilevanza probatoria delle concordanti dichiarazioni appena esaminate, alle quali hanno offerto un parziale e indiretto riscontro anche quelle rese da , le dichiarazioni del testimone non tanto e non Persona_4 Parte_1 solo in quanto trattasi del marito della legale rappresentante della società opponente, colpita in tale veste dalle sanzioni pecuniarie amministrative conseguenti all'accertamento ispettivo, e socio della società ricorrente, ma soprattutto in quanto dichiarazioni isolate e non corroborate da altri elementi. ha peraltro confermato il lavoro domenicale, salvo riferire che in tal caso Pt_1
fruiva di un riposo compensativo durante la settimana. Parte_3 pagina 6 di 7 In conclusione, gli elementi probatori esaminati dal tribunale consentono di ritenere maggiormente attendibili le dichiarazioni testimoniali rese da e peraltro in Per_2 Per_1 tendenziale linea con quelle dalle medesime rese a suo tempo alla DTL, anche perché disinteressate all'esito della presente causa e alle sorti dell'ex collega e Parte_3 non aventi cause pendenti contro la società ricorrente, piuttosto che quelle rese da avente concreti interessi in gioco, trattandosi del marito della legale Pt_1 rappresentante della società opponente, la quale è stata destinataria unitamente e in solido con la società di numerose sanzioni pecuniarie derivanti dall'accertamento della DTL, e socio della stessa società ricorrente.
*** Per le ragioni esposte, le contestazioni mosse dall' con l'avviso di addebito CP_1 impugnato appaiono corrette, con la conseguenza che l'opposizione deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente, secondo i valori medi di tabella ridotti di circa il 25% per le prime tre fasi, considerato che il valore della causa è di pochi euro superiore al limite del precedente scaglione di riferimento, e in misura prossima ai minimi di tabella per la quarta fase, di portata limitata in ragione della semplicità dell'istruttoria svolta.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'opposizione di parte ricorrente;
- condanna parte ricorrente a rifondere a parte convenuta le spese del giudizio, che si liquidano in euro 3.540,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge.
Cagliari, 2.12.2025
Il giudice
IC IU
pagina 7 di 7
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del dott. IC IU, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di memorie tra le parti, avvenuto in ragione della sostituzione dell'udienza del giorno 18.6.2025 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 2923/2016, promossa da:
cod. fisc. , Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Monastir, nella persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliata in Cagliari, al numero 29 del Viale Diaz, Parte_2 presso lo studio e la persona dell'Avvocato Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende giusta procura prodotta nel fascicolo telematico Parte opponente Contro
, C. F. Controparte_1
, con sede in Roma Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p. t., nonché , c.f.: Controparte_2
, con sede in Roma, in persona del presidente del CdA in carica, quale società P.IVA_3 cessionaria, entrambi rappresentati e difesi, nel presente giudizio, giusta procura generale alle CP_ liti, Rep. 80974, Rog. 21569, del 21 luglio 2015, e del contratto di cessione dei crediti 29 novembre 1999 e seguenti, dall'avv. Alessandro Doa, appartenente all'avvocatura interna, elettivamente domiciliati presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in Cagliari, Via P. Delitala 2, Parte opposta
Conclusioni nell'interesse di Parte_1
[...]
“dichiarare la nullità, l'annullabilità ovvero l'inefficacia dell'avviso di Addebito opposto e per l'effetto revocarlo, per tutti i motivi sopra ampiamente previsti.
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi a favore dello scrivente difensore, che ha anticipato le spese e non ha percepito acconti sugli onorari e che, a tal fine, si dichiara antistatario”. Conclusioni nell'interesse di CP_1
pagina 1 di 7 “1) rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, dichiarare legittimo l'avviso di addebito opposto e, comunque, dichiarare dovute le somme ivi indicate ovvero la minor o maggior somma che dovesse risultare all'esito del giudizio;
2) con vittoria di spese e competenze, come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito di una verifica ispettiva iniziata in data 12.12.2012, il servizio ispettivo dell'allora DTL di Cagliari, con verbale DTL n. CA/2013–130 del 29.7.2013, relativo al periodo 1.6.2008–12.12.2012, aveva contestato alla società indicata in epigrafe una serie di violazioni, tra cui l'avere registrato un numero di ore inferiore a quelle effettivamente prestate dal lavoratore . In particolare, era stato contestato che nel periodo Parte_3
19.10.2010–10.7.2012 aveva lavorato per 48 ore settimanali, oltre Parte_3 ulteriori 7 ore di straordinario domenicale, a fronte delle 40 ore registrate nel LUL. Al verbale in parola aveva fatto seguito il verbale di quantificazione dell' dei CP_1 corrispondenti contributi omessi, n. 00599683/DDL del 19.11.2015, e, successivamente, l'avviso di addebito n. 325 2016 0002081021000 del 23.5.2016, notificato alla società il 24.2.2016, con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di euro 5.229,06 per l'omesso pagamento dei contributi previdenziali riguardanti il maggior numero ore di lavoro prestate da rispetto a quelle registrate. Parte_3
Attraverso l'instaurazione del presente giudizio, la società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2016 0002081021000 del 23.5.2016. A sostegno dell'opposizione, la società ha innanzitutto eccepito la Parte_1 nullità dell'avviso di addebito per vizio di motivazione, in quanto nello stesso non sarebbero indicate le ragioni poste a suo fondamento, essendo solo richiamato un verbale ispettivo, prot. 1700.23/11/2015.0219657 del 19.11.2015, in realtà mai notificatole. Nel merito, la società opponente, supponendo che tale verbale ispettivo, non notificatole, e il conseguente avviso di addebito si fossero fondati sugli esiti dell'accertamento ispettivo della DTL di Cagliari, iniziato il 12.12.2012 e conclusosi con l'emissione del verbale unico di accertamento n. CA/2013 – 130 del 29.7.2013, ha contestato l'attendibilità delle fonti informative in forza delle cui dichiarazioni la DTL aveva emesso quest'ultimo verbale. In particolare, ad avviso della società ricorrente sarebbero inattendibili le dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro dalle proprie ex dipendenti e Persona_1 Per_2
, trattandosi di soggetti portatori di specifici interessi che, peraltro, ne
[...] determinerebbero la incapacità a testimoniare nel presente giudizio. Quanto al lavoratore , per il quale le era stata contestata la omessa Persona_3 registrazione sul libro unico del lavoro delle ore di lavoro straordinario diurno e delle ore di lavoro straordinario domenicale effettuate nel periodo dal 19/10/2010 al 10/7/2012 (lett. C verbale unico di accertamento), la società ha contestato che il Parte_1 proprio dipendente avesse svolto attività lavorativa per un numero di ore superiore a quanto debitamente registrato nel LUL. In particolare, la datrice di lavoro ha dedotto che , adibito alle mansioni Persona_3 pagina 2 di 7 di barista V livello, aveva sempre prestato un orario di lavoro massimo pari a complessive 40 ore settimanali, senza svolgere prestazioni di attività lavorativa straordinaria diurna o domenicale. Costituitosi in giudizio, l'istituto previdenziale ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione, sostenendo che la contestazione oggetto del verbale ispettivo, prima, e del conseguente avviso di addebito, poi, era stato il frutto di una scrupolosa attività d'indagine ispettiva. La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'esame di testimoni. All'esito dell'istruttoria occorre osservare quanto segue.
*** Quanto all'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione, l'opposizione deve essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che:
- “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 15116 del 17/7/2015);
“È oramai consolidato, a tale riguardo, l'orientamento che inquadra come opposizione agli atti esecutivi, da instaurare nei termini dell'art. 617 cod. proc. civ., la contestazione dell'assoluta indeterminatezza della cartella di pagamento, per mancanza di motivazione (Cass., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21080, in continuità con Cass., sez. lav., 30 novembre 2009, n. 25208), e ascrive all'ambito dei vizi formali la violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, dedotta nell'odierno giudizio (Cass., sez. lav., 10 maggio 2019, n. 12531). La carenza di motivazione, invero, si risolve in carenza dei requisiti formali minimi di validità del titolo esecutivo e, in particolare, in carenza «delle indicazioni necessarie per identificare il credito e per rendere possibile la difesa di merito, carenza che si può far valere soltanto con l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ.» (Cass., sez. lav., 12 aprile 2019, n. 10340)” (Sez. L., Ordinanza n. 29763 del 12/10/2022, pronunciata proprio in tema di contributi previdenziali omessi). In applicazione degli esposti principi, l'opposizione proposta dalla società ricorrente in ordine al dedotto vizio di motivazione dell'avviso di addebito deve essere dichiarata inammissibile, siccome proposta tardivamente, ossia oltre il termine di 20 giorni dalla sua pagina 3 di 7 notificazione. Peraltro, sul punto l'opposizione non avrebbe potuto essere accolta nemmeno qualora fosse stata tempestivamente proposta, considerato che in materia costituisce principio ormai pacifico quello per cui “Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa” (Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010. In senso conforme, cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 15580 del 22/06/2017 e Sez. 6 -
5, Ordinanza n. 18224 del 11/07/2018).
Difatti, nel caso di specie, l'avviso di addebito reca solo il riferimento a un “verbale CP_ ispettivo” prot. 1700.23/11/2015.0219657 del 19/11/2015, notificato il 23/11/2015, che, in realtà, altro non è che l'atto di quantificazione del proprio credito per contributi omessi, a sua volta emesso dall'ente previdenziale in forza degli accertamenti svolti dalla DTL e sfociati nel verbale unico di accertamento n. CA/2013 – 130 del 29.7.2013. L'avviso di addebito non fa riferimento, invece, all'effettiva fonte sulla base della quale era stato emesso, ossia, appunto, il verbale unico di accertamento della DTL n. CA/2013 – 130 del 29.7.2013, né è stato provato che il “verbale ispettivo” prot. CP_ 1700.23/11/2015.0219657 del 19/11/2015 era stato effettivamente notificato alla società debitrice: notifica che avrebbe consentito di ritenere integrata una congrua e completa motivazione dell'avviso di addebito per relationem, in ragione del fatto che tale
“verbale ispettivo” a sua volta richiama in maniera precisa il verbale unico di accertamento della DTL, che era stato pacificamente notificato alla società ricorrente. Tuttavia, quest'ultima, supponendo (a ragion veduta) che tale “verbale ispettivo”, non notificatole, e il conseguente avviso di addebito si fossero fondati sugli esiti dell'accertamento ispettivo della DTL di Cagliari, iniziato il 12.12.2012 e conclusosi con l'emissione del verbale unico di accertamento più volte citato, ha proposto anche nel merito una opposizione nei confronti della pretesa contributiva dell' argomentando CP_1 la propria difesa proprio sulla base delle risultanze del verbale unico di accertamento. Pertanto, nel caso di specie, appare evidente come nessuna concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa di parte ricorrente si sia in realtà verificata, con conseguente sostanziale sanatoria della nullità denunciata. E' poi appena il caso di evidenziare che, seppure non notificato, il richiamo CP_ nell'avviso di addebito al “verbale ispettivo” prot. 1700.23/11/2015.0219657 del 19/11/2015 avrebbe facilmente consentito alla società ricorrente di prenderne cognizione e, conseguentemente, di avvedersi senza dubbio del fatto che l'avviso di addebito era stato emesso per i contributi omessi relativamente al lavoratore nel Parte_3 periodo 19.10.2010-10.7.2012 in ragione dell'esito degli accertamenti degli ispettori del lavoro oggetto del verbale unico di accertamento.
*** pagina 4 di 7 Nel merito, si è anticipato che l'avviso di addebito impugnato ha ad oggetto i contributi asseritamente non corrisposti dalla società ricorrente relativi al maggior numero di ore lavorative prestate da rispetto a quelle registrate. In Parte_3 particolare, è oggetto di contestazione il fatto che nel periodo 19.10.2010–10.7.2012
avesse lavorato per 48 ore settimanali, oltre ulteriori 7 ore di Parte_3 straordinario domenicale per una domenica al mese, a fronte delle sole 40 ore settimanali registrate nel LUL, come chiaramente descritto a pagina 21 del verbale unico di accertamento della DTL. Nel corso dell'indagine ispettiva erano stati esaminati 8 lavoratori e nel corso del presente giudizio sono state prodotte le dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro da e , ex dipendenti della società ricorrente, la quale ne ha Persona_1 Persona_2 contestato l'attendibilità, ritenendo trattarsi di soggetti portatori di un interesse tale da renderli incapaci a testimoniare o, comunque, inattendibili in ordine alla veridicità delle loro dichiarazioni. Dall'esame del verbale delle dichiarazioni rese da all'ispettore del Persona_2 lavoro in data 18.12.2012, ossia nell'immediatezza del primo accesso Testimone_1 ispettivo, si evince che la medesima aveva riferito del proprio lavoro per la società ricorrente come banconiera e cameriera di sala nel periodo da maggio 2009 a settembre 2012, fornendo informazioni anche su altri lavoratori, quali Persona_1 Per_4
e e indicando in tale il soggetto che le aveva indicato
[...] Persona_5 Parte_1
quale dipendente avente il ruolo di coordinatore e responsabile del bar e Persona_4 della sala, dal quale lei stessa riceveva infatti la comunicazione dei turni di lavoro e dei compiti che, durante i turni, lei e gli altri addetti al bar e alla sala dovevano svolgere. Nell'occasione non aveva riferito alcunchè su . Persona_2 Parte_3
In data 15.7.2013 era stata chiamata a rendere invece informazioni Persona_2 proprio su e in tale occasione aveva dichiarato all'ispettrice Parte_3 [...] che anche lui, come lei, lavorava come cameriere in sala e all'occorrenza al banco Tes_1 del bar, facendo all'incirca i suoi stessi orari di lavoro, segnatamente dal lunedì al sabato per circa 8 ore (dalle 13.00 alle 21.30 o dalle 8.00 alle 16.00) e almeno una volta la domenica dalle 7.00 alle 14.00. Con le dichiarazioni rese in data 29.4.2013 aveva nella sostanza Persona_1 confermato che anche , come gli altri camerieri e barman, lavorava dal Parte_3 lunedì al sabato dalle 8.00 alle 16.00 o dalle 13.30 alle 21.30/22.00, mentre si alternava con loro nel lavoro domenicale dalle 7.00 alle 14.00. La aveva inoltre confermato Per_1 che era il dipendente a svolgere il ruolo di coordinatore e responsabile del Persona_4 bar e della sala. L'attendibilità delle dichiarazioni della e della non appare inficiata dal Per_2 Per_1 fatto che l'accertamento ispettivo della DTL avesse preso avvio su richiesta delle due ex lavoratrici della società ricorrente, anche considerato che le loro dichiarazioni su erano state rese di contorno alla descrizione del proprio rapporto di Parte_3 lavoro, tanto che, addirittura, nulla di specifico aveva riferito su Persona_2 Parte_3
nel corso dell'audizione del 18.12.2012 e solo nel corso della successiva audizione
[...] del 15.7.2013 ne aveva parlato su specifica richiesta dell'ispettore del lavoro. pagina 5 di 7 Che quelle riportate nei verbali di audizione fossero state le dichiarazioni rese dalla e dalla è stato confermato dalla ispettrice del lavoro che aveva proceduto al Per_2 Per_1 loro esame, Testimone_1
Non inficiano le dichiarazioni delle due ex dipendenti, rese a suo tempo all'ispettore del lavoro, le dichiarazioni rese da , esaminato come testimone all'udienza Persona_4 del 19.6.2019, avendo egli precisato più volte di non ricordare gli orari di lavoro di
. ha peraltro ricordato che effettivamente il bar apriva anche la domenica, Pt_3 Per_4 ancorchè non tutte le domeniche, e che, quando apriva, vi lavoravano due dipendenti. Trattasi di dichiarazione, quest'ultima, che conferma che la domenica, quando il bar apriva, vi si alternavano due dipendenti, con la logica e razionale conseguenza che è assolutamente verosimile che almeno una domenica al mese nell'alternanza in parola fosse coinvolto anche . Pt_3
Nulla ha invece ricordato la testimone . Testimone_2
Nel corso dell'udienza del 6.7.2022 è stata esaminata dal tribunale anche Persona_1
la quale ha confermato che lavorava su due turni la mattina dalle sette fino
[...] Per_3 alle quattordici/quindici e la sera alle quattordici in poi, oltre che, a volte, la domenica: Lavoravamo su sei giorni settimanali, tuttavia ci trattenevamo sempre oltre le otto ore giornaliere. ADR. lavorava anche nella giornata della domenica, come Persona_3 me. Trattasi con tutta evidenza di dichiarazioni assolutamente compatibili con quelle rese ben nove anni prima all'ispettorato del lavoro. Lo stesso vale per quanto riferito al tribunale da all'udienza del Persona_2
6.7.2022. La testimone ha confermato nella sostanza che , come lei, lavorava al bar Pt_3
e come lei operava su due turni per circa 8 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana (nel verbale è erroneamente scritto 6 ore, ma trattasi di evidente refuso), mentre la domenica si facevano i turni. Il nucleo essenziale delle dichiarazioni delle due testimoni appare del tutto conforme:
, cameriere e barista, lavorava dal lunedì al sabato per almeno 8 ore al giorno e, Per_3 quindi, per 48 ore settimanali, oltre 7 ore almeno una domenica al mese, considerato che anche lui partecipava ai turni per lavorare la domenica. A parte le lievi differenze sulla specifica indicazione degli orari di ingresso e uscita, appaiono inoltre assolutamente univoche e coerenti le dichiarazioni delle due ex dipendenti tra loro, soprattutto se si considera che, in ordine al , erano state rese a Pt_3 distanza di tempo l'una dall'altra. Non consentono di scalfire la rilevanza probatoria delle concordanti dichiarazioni appena esaminate, alle quali hanno offerto un parziale e indiretto riscontro anche quelle rese da , le dichiarazioni del testimone non tanto e non Persona_4 Parte_1 solo in quanto trattasi del marito della legale rappresentante della società opponente, colpita in tale veste dalle sanzioni pecuniarie amministrative conseguenti all'accertamento ispettivo, e socio della società ricorrente, ma soprattutto in quanto dichiarazioni isolate e non corroborate da altri elementi. ha peraltro confermato il lavoro domenicale, salvo riferire che in tal caso Pt_1
fruiva di un riposo compensativo durante la settimana. Parte_3 pagina 6 di 7 In conclusione, gli elementi probatori esaminati dal tribunale consentono di ritenere maggiormente attendibili le dichiarazioni testimoniali rese da e peraltro in Per_2 Per_1 tendenziale linea con quelle dalle medesime rese a suo tempo alla DTL, anche perché disinteressate all'esito della presente causa e alle sorti dell'ex collega e Parte_3 non aventi cause pendenti contro la società ricorrente, piuttosto che quelle rese da avente concreti interessi in gioco, trattandosi del marito della legale Pt_1 rappresentante della società opponente, la quale è stata destinataria unitamente e in solido con la società di numerose sanzioni pecuniarie derivanti dall'accertamento della DTL, e socio della stessa società ricorrente.
*** Per le ragioni esposte, le contestazioni mosse dall' con l'avviso di addebito CP_1 impugnato appaiono corrette, con la conseguenza che l'opposizione deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente, secondo i valori medi di tabella ridotti di circa il 25% per le prime tre fasi, considerato che il valore della causa è di pochi euro superiore al limite del precedente scaglione di riferimento, e in misura prossima ai minimi di tabella per la quarta fase, di portata limitata in ragione della semplicità dell'istruttoria svolta.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'opposizione di parte ricorrente;
- condanna parte ricorrente a rifondere a parte convenuta le spese del giudizio, che si liquidano in euro 3.540,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge.
Cagliari, 2.12.2025
Il giudice
IC IU
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