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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
N. 266-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa Luca Perilli - Presidente dott. Simonetta Bruno - giudice dott. Angelina Augusta Baldissera - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, con l'avv. Sara Salaorni Parte_1
nei confronti di
con l'avv. F.Ferni Controparte_1
*****
Il tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40 CCII;
esaminata la domanda di apertura della liquidazione controllata, come precisata dal ricorrente all'udienza del 9.7.2025, all'esito dell'istruttoria osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Manerba Del Garda (BS);
pagina 1 di 3 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
• il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, secondo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 50.000,00;
• ricorre una situazione di sovraindebitamento, come definita dall'art. 2, primo comma lett. c)
CCII, desumibile da:
1. forte esposizione debitoria presso CP_2
2. mancato deposito dei bilanci dal 2022
Ritiene, pertanto, il collegio che debba disporsi l'apertura della liquidazione controllata.
P.Q.M.
Il tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,
1. DICHIARA aperta la liquidazione controllata a carico di (c.f. Controparte_1
), con sede a Manerba Del Garda (BS) P.IVA_1
2. NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Angelina Baldissera;
3. NOMINA liquidatore il dott. con studio in Breno (BS); Controparte_3
4. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
5. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
6. AVVISA che, ai sensi dell'art. 275 comma terzo CCII, come modificato dal D. Lgs. n. 136/24, di immediata applicazione, laddove il compito di liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi. Detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che detto accordo sia vincolante per il giudice. Pertanto, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. In corso di procedura, su istanza pagina 2 di 3 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
dell'OCC, il giudice potrà liquidare acconti sul compenso - in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 secondo comma CCII) - a seguito di un riparto parziale, ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
7. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore ex art. 216 comma due CCII;
8. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, presso il Registro delle
Imprese, a cura del liquidatore;
9. ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
10. DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
11.Va peraltro precisato, sin d'ora, che, alla luce dell'art. 6 CCII non può essere riconosciuto carattere prededucibile al credito avente ad oggetto il compenso spettante al legale che abbia assistito parte ricorrente per la presentazione della domanda di apertura della liquidazione controllata.
Così deciso in Brescia, il 10/07/2025.
Il giudice estensore Angelina Augusta Baldissera
Il Presidente
Luca Perilli
pagina 3 di 3
N. 266-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa Luca Perilli - Presidente dott. Simonetta Bruno - giudice dott. Angelina Augusta Baldissera - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, con l'avv. Sara Salaorni Parte_1
nei confronti di
con l'avv. F.Ferni Controparte_1
*****
Il tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40 CCII;
esaminata la domanda di apertura della liquidazione controllata, come precisata dal ricorrente all'udienza del 9.7.2025, all'esito dell'istruttoria osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Manerba Del Garda (BS);
pagina 1 di 3 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
• il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, secondo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 50.000,00;
• ricorre una situazione di sovraindebitamento, come definita dall'art. 2, primo comma lett. c)
CCII, desumibile da:
1. forte esposizione debitoria presso CP_2
2. mancato deposito dei bilanci dal 2022
Ritiene, pertanto, il collegio che debba disporsi l'apertura della liquidazione controllata.
P.Q.M.
Il tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,
1. DICHIARA aperta la liquidazione controllata a carico di (c.f. Controparte_1
), con sede a Manerba Del Garda (BS) P.IVA_1
2. NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Angelina Baldissera;
3. NOMINA liquidatore il dott. con studio in Breno (BS); Controparte_3
4. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
5. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
6. AVVISA che, ai sensi dell'art. 275 comma terzo CCII, come modificato dal D. Lgs. n. 136/24, di immediata applicazione, laddove il compito di liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi. Detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che detto accordo sia vincolante per il giudice. Pertanto, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. In corso di procedura, su istanza pagina 2 di 3 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
dell'OCC, il giudice potrà liquidare acconti sul compenso - in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 secondo comma CCII) - a seguito di un riparto parziale, ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
7. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore ex art. 216 comma due CCII;
8. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, presso il Registro delle
Imprese, a cura del liquidatore;
9. ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
10. DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
11.Va peraltro precisato, sin d'ora, che, alla luce dell'art. 6 CCII non può essere riconosciuto carattere prededucibile al credito avente ad oggetto il compenso spettante al legale che abbia assistito parte ricorrente per la presentazione della domanda di apertura della liquidazione controllata.
Così deciso in Brescia, il 10/07/2025.
Il giudice estensore Angelina Augusta Baldissera
Il Presidente
Luca Perilli
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