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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/08/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1073/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1073/2022 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024 con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e rimessa per la decisione in data 29.1.2025, vertente
TRA
(P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Migaldi;
PARTE ATTRICE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco e l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'avvocato Patrizia Turco;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Annullamento della delibera n. 21 del 14.03.2017 di Giunta del Comune di di CP_1
“approvazione piano delle alienazioni”;
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Giunta Comunale del con delibera n. 21 del 14.3.2017, approvava il Piano delle CP_1 CP_1 alienazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58, comma 1, del D.L. n. 112/2008 ed includeva, fra gli pagina 1 di 8 immobili oggetto di tale provvedimento l'immobile censito al foglio 11 particella 86 (ora p.lla 106) ricadente nel territorio del detto Comune.
La Società attrice, assumendo di essere proprietaria del terreno in questione, per averlo e acquistato, unitamente ad altri beni immobili, con atto a rogito Notar dell'8.02.2014 Rep. n. Persona_1
40769, dal dante causa Sig. per esserne divenuto proprietario per successione Persona_2 ereditaria ex lege in morte di , precisando che sul detto terreno sorge un piccolo Persona_3 fabbricato di legno, ha proposto inizialmente ricorso dinanzi al TAR Calabria per ottenere l'annullamento della detta delibera, in quanto lesiva dei propri diritti ed interessi ed emessa in violazione dell'art. 58 dl. 112/2008, sostenendo ricorrere eccesso di potere avendo il CP_1 deliberato in ordine ad un bene che non farebbe parte del patrimonio disponibile del e senza CP_1 accertare preventivamente l'effettiva titolarità del bene stesso.
Il TAR Calabria, con sentenza n. 1504/2021 del 21.7.2021, rilevando che “il petitum sostanziale del ricorso consiste nell'ottenere una pronuncia giurisdizionale che, in ultima analisi, si fonda sull'assunto della negazione della proprietà, in capo al comune di , del terreno inserito nel CP_1
Piano comunale delle alienazioni immobiliari approvato con l'impugnata deliberazione consiliare…. A nulla vale, in contrario, la presenza di ulteriori profili di censura (compendiabili nell'eccesso di potere
o nelle carenze istruttorie), alcune delle quali, per il vero, solo di carattere formalistico e, comunque, solo apparentemente sganciati dalla questione proprietà” e che “il petitum sostanziale del ricorso consiste nell'ottenere una pronuncia giurisdizionale che, in ultima analisi, si fonda sull'assunto della negazione della proprietà, in capo al comune di , del terreno inserito nel Piano comunale delle CP_1 alienazioni immobiliari approvato con l'impugnata deliberazione consiliare”, ha dichiarato il ricorso
“inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 cod. proc. amm., il giudice ordinario quale giudice nazionale, invece, munitone”.
La ricorrente ha riassunto la causa dinanzi il Tribunale di Parte_1
Cosenza citando in giudizio il -che già innanzi il TAR aveva resistito al ricorso- e Controparte_1 chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa: - annullare il provvedimento impugnato come in epigrafe indicato e per
i motivi argomentati in narrativa;
- Con condanna alle spese, diritti ed onorari di lite in favore del sottoscritto procuratore costituito”.
pagina 2 di 8 L'Ente convenuto, nel costituirsi, ha chiesto: “contrariis reiectis: Nel merito: rigettare le richieste di parte attrice, poiché destituite di fondamento giuridico, per le motivazioni espresse ed in primis per la mancanza di titolarità in capo a parte attrice. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del costituito difensore”.
Ha rilevato in proposito che il terreno in oggetto risulta di proprietà del Comune in forza della delibera del 04 Giugno 2012 n.52 avente ad oggetto il trasferimento di proprietà dagli eredi ed ha Per_4 attribuito ad errore nella procedura di acquisto da parte della società l'inserimento Parte_1 nell'atto di acquisto dell'8.2.2014 in favore della società attrice di tale particella, di proprietà del
Comune, come da visura allegata;
ha rilevato poi che sul terreno sorge una casetta in legno, anch'essa di proprietà comunale, oggetto già nel 2009 di delibera n.60 del 9/10/2009 per la concessione in fitto e gestione. Ne ha tratto che legittimamente il terreno in oggetto è stato inserito nel piano di alienazione contestato.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviata successivamente la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 5.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*******************
Premesso che risulta incontestato che il bene immobile di cui si discute rientrerebbe, ove di proprietà comunale, fra i beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente, deve precisarsi che, come rilevato dal TAR nella sentenza declinatoria della sua giurisdizione, ai fini della giurisdizione rileva il petitum sostanziale, individuato dal giudice amministrativo nella richiesta di “una pronuncia giurisdizionale che, in ultima analisi, si fonda sull'assunto della negazione della proprietà, in capo al comune di
, del terreno inserito nel Piano comunale delle alienazioni immobiliari approvato con CP_1
l'impugnata deliberazione consiliare”.
Né la circostanza che nel riassumere la causa la domanda dinanzi a questo G.O. parte attrice, in ragione della translatio iudicii prevista all'art. 11 CPA, abbia formulato la sua domanda richiedendo l'annullamento della detta delibera, implica inammissibilità della domanda.
In proposito giova richiamare quanto affermato dalla Corte di cassazione, in tema di controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (ai sensi dell'art. 63 c. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165): “Ai fini della corretta individuazione della giurisdizione la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che rileva il petitum sostanziale (si veda Cass. Sez. U. n. pagina 3 di 8 14846 del 28/06/2006, secondo cui "la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del c.d. "petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo. In proposito, inoltre, non rileva che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo, siccome l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale deve essere inquadrato, in base al suddetto criterio del "petitum" sostanziale, all'esito dell'indagine sull'effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio") e ciò anche quando vengano in considerazione atti amministrativi presupposti illegittimi incidenti sulle situazioni soggettive oggetto della controversia” (Cass. SS.UU.
7032/2021, in senso conf. Cass. 3605/2024, che conclude nel senso che “…..viene dunque in rilievo un diritto soggettivo rispetto al quale 'atto amministrativo presupposto può essere disapplicato dal giudice ordinario, in quanto lesivo del diritto stesso nella sua consistenza….”).
Ciò posto, la disamina degli atti allegati non riscontra l'acquisto da parte del del Controparte_1 terreno in oggetto.
Parte convenuta infatti ha prodotto con la seconda memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. l'atto di bonario componimento, che di seguito si riporta, intervenuto in data 28.9.2008 fra il Sig. Per_2 ed il Sindaco del Comune di , avente ad oggetto, per la totalità della sua superficie, il
[...] CP_1 terreno iscritto al fg. 11 p.lla 86 (ora p.lla 106 come da visura catastale storica):
///
///
///
///
///
///
///
///
///
/// pagina 4 di 8 Il tenore dell'atto, in cui si fa esplicito riferimento alla congruità del prezzo, consente di ritenere che oggetto dell'accordo bonario sia la cessione della detta particella di terreno. L'atto, tuttavia, in quanto sottoscritto con riserva dal proprietario Sig. il quale richiedeva una maggior Persona_2 valutazione del terreno, non consente di ritenere che il detto documento fosse immediatamente traslativo della proprietà.
Né risulta, nonostante i diversi atti deliberativi allegati da parte convenuta, documentato il definitivo trasferimento della proprietà del terreno dal dante causa Sig. in favore del Comune di Persona_2
. CP_1 pagina 5 di 8 La Giunta Comunale del Comune di con delibera n. 16 del 20 febbraio 2009 deliberava, fra CP_1
l'altro, con riguardo ai lavori di realizzazione di aree destinate a parcheggi, di approvare il bonario componimento intervenuto con il Sig. : Persona_2
Con delibera n. 60 del 9.10.2009 la Giunta Comunale del Comune di , a seguito di CP_1 aggiudicazione -giusta determina n. 190 del 10 9.2008 di fornitura di una casetta in legno di mq. 50 sulla p.lla 86 del fg. 11, come da verbale di consegna del 18.9.2008-, deliberava l'affidamento della casetta ivi installata per l'attuazione del progetto “Piar-Casali Cosentini”.
Con delibera n. 52 del 4.6.2012 la Giunta Comunale del Comune di , così provvedeva: CP_1
E pertanto, dato atto dell'intervenuto pagamento della complessiva somma di euro 10.726,00 in favore del Sig. rinviava a successivo atto di cessione del terreno la formalizzazione e Persona_2 regolarizzazione del trasferimento, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento.
Tale atto di cessione, tuttavia, non risulta documentato né prodotto in atti né, in qualche modo, dedotto.
Ed invero, la trascrizione in favore del Comune di , fra gli altri, del detto terreno, risale al CP_1
14.5.2015 (successiva all'atto notarile dell'8.2.2014, trascritto, per quanto risulta dalla visura catastale storica allegata da parte attrice e dalla nota di trascrizione prodotta sempre dall'attrice con la seconda memoria istruttoria, il 7.3.2014 al n. 6423 Reg. gen. e n. 4900 Reg. part., con il quale la società attrice pagina 6 di 8 acquistava dal Sig. , fra vari beni immobili, anche il terreno di cui al fg. 11 p.lla 106), Persona_2 quando ai nn. 10473 Reg. Gen. e 8609 Reg. Part. veniva trascritto atto amministrativo n. rep. 26 del
24.7.2013 avente ad oggetto “immobili suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ex art. 58
D.L. 112/2008, fra cui il terreno di cui al fg. 11 p.lla 106. Nei dati riepilogativi, inoltre, mentre risulta appunto n. 1 soggetto a favore (evidentemente il di , come emerge dalla visura CP_1 CP_1 immobile al 12.6.2016 in cui il terreno risulta intestato al Comune di per rettifica intestazione CP_1 giusto atto 10473 del 14.5.2015 “immobili suscettibili di valorizzazione”), non risultano invece
“soggetti contro”.
Nella nota di trascrizione si indica quale formalità di riferimento altresì il n. reg. particolare 12508 dell'1.7.2014, senza che tuttavia risulti la natura di tale formalità.
Alcuna indicazione di un atto di definitivo trasferimento della proprietà da parte del Sig. Per_2 in favore del Comune di risulta pertanto dagli atti indicati da parte convenuta.
[...] CP_1
E, poiché ai sensi dell'art. 1350 c.c. n. 1 è previsto che “Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
…”, deve escludersi che il sia divenuto proprietario del terreno iscritto al foglio 11 p.lla 106 Controparte_1
(già 86) del Comune di . CP_1
Ed allora, previa disapplicazione della delibera n. 21 del 14.03.2017 di Giunta del Comune di di CP_1
“approvazione piano delle alienazioni” nella parte in cui include al n. 22 dell'allegato “A” fra i beni immobili oggetto della detta delibera l'immobile di cui al fg. 11 p.lla 86, deve accertarsi e dichiararsi che l'immobile iscritto al foglio 11 p.lla 106 (già 86) del Comune di inserito nel Piano comunale CP_1 delle alienazioni-valorizzazioni immobiliari approvato con deliberazione della giunta comunale del
Comune di n. 21 del 14.3.2017 non è di proprietà del Comune di . CP_1 CP_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa (scaglione 5.201,00-
26.000,00) per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale con applicazione dei valori minimi della tariffa, seguono la soccombenza di parte convenuta . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione ed assorbita ogni altra questione, così decide:
-accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, previa disapplicazione, in parte qua, della delibera n. 21 del 14.03.2017 di Giunta del Comune di di “approvazione piano delle alienazioni” nella parte in CP_1 pagina 7 di 8 cui include al n. 22 dell'allegato “A” fra i beni immobili oggetto della detta delibera l'immobile di cui al fg. 11 p.lla 86, accerta e dichiara che l'immobile iscritto al foglio 11 p.lla 106 (già 86) del Comune di inserito nel Piano Comunale delle alienazioni-valorizzazioni immobiliari approvato con CP_1 deliberazione della Giunta Comunale del Comune di n. 21 del 14.3.2017 non è di proprietà del CP_1
Comune di;
CP_1
-condanna il convenuto , in persona del Sindaco p.t., alla rifusione in favore di parte Controparte_1 attrice delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.540,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e Iva ed oltre euro 125,00 spese vive (CU e bollo), da distrarre in favore del procuratore costituito.
Cosenza, 26 agosto 2025.
Il giudice
dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1073/2022 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024 con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e rimessa per la decisione in data 29.1.2025, vertente
TRA
(P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Migaldi;
PARTE ATTRICE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco e l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'avvocato Patrizia Turco;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Annullamento della delibera n. 21 del 14.03.2017 di Giunta del Comune di di CP_1
“approvazione piano delle alienazioni”;
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Giunta Comunale del con delibera n. 21 del 14.3.2017, approvava il Piano delle CP_1 CP_1 alienazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58, comma 1, del D.L. n. 112/2008 ed includeva, fra gli pagina 1 di 8 immobili oggetto di tale provvedimento l'immobile censito al foglio 11 particella 86 (ora p.lla 106) ricadente nel territorio del detto Comune.
La Società attrice, assumendo di essere proprietaria del terreno in questione, per averlo e acquistato, unitamente ad altri beni immobili, con atto a rogito Notar dell'8.02.2014 Rep. n. Persona_1
40769, dal dante causa Sig. per esserne divenuto proprietario per successione Persona_2 ereditaria ex lege in morte di , precisando che sul detto terreno sorge un piccolo Persona_3 fabbricato di legno, ha proposto inizialmente ricorso dinanzi al TAR Calabria per ottenere l'annullamento della detta delibera, in quanto lesiva dei propri diritti ed interessi ed emessa in violazione dell'art. 58 dl. 112/2008, sostenendo ricorrere eccesso di potere avendo il CP_1 deliberato in ordine ad un bene che non farebbe parte del patrimonio disponibile del e senza CP_1 accertare preventivamente l'effettiva titolarità del bene stesso.
Il TAR Calabria, con sentenza n. 1504/2021 del 21.7.2021, rilevando che “il petitum sostanziale del ricorso consiste nell'ottenere una pronuncia giurisdizionale che, in ultima analisi, si fonda sull'assunto della negazione della proprietà, in capo al comune di , del terreno inserito nel CP_1
Piano comunale delle alienazioni immobiliari approvato con l'impugnata deliberazione consiliare…. A nulla vale, in contrario, la presenza di ulteriori profili di censura (compendiabili nell'eccesso di potere
o nelle carenze istruttorie), alcune delle quali, per il vero, solo di carattere formalistico e, comunque, solo apparentemente sganciati dalla questione proprietà” e che “il petitum sostanziale del ricorso consiste nell'ottenere una pronuncia giurisdizionale che, in ultima analisi, si fonda sull'assunto della negazione della proprietà, in capo al comune di , del terreno inserito nel Piano comunale delle CP_1 alienazioni immobiliari approvato con l'impugnata deliberazione consiliare”, ha dichiarato il ricorso
“inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 cod. proc. amm., il giudice ordinario quale giudice nazionale, invece, munitone”.
La ricorrente ha riassunto la causa dinanzi il Tribunale di Parte_1
Cosenza citando in giudizio il -che già innanzi il TAR aveva resistito al ricorso- e Controparte_1 chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa: - annullare il provvedimento impugnato come in epigrafe indicato e per
i motivi argomentati in narrativa;
- Con condanna alle spese, diritti ed onorari di lite in favore del sottoscritto procuratore costituito”.
pagina 2 di 8 L'Ente convenuto, nel costituirsi, ha chiesto: “contrariis reiectis: Nel merito: rigettare le richieste di parte attrice, poiché destituite di fondamento giuridico, per le motivazioni espresse ed in primis per la mancanza di titolarità in capo a parte attrice. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del costituito difensore”.
Ha rilevato in proposito che il terreno in oggetto risulta di proprietà del Comune in forza della delibera del 04 Giugno 2012 n.52 avente ad oggetto il trasferimento di proprietà dagli eredi ed ha Per_4 attribuito ad errore nella procedura di acquisto da parte della società l'inserimento Parte_1 nell'atto di acquisto dell'8.2.2014 in favore della società attrice di tale particella, di proprietà del
Comune, come da visura allegata;
ha rilevato poi che sul terreno sorge una casetta in legno, anch'essa di proprietà comunale, oggetto già nel 2009 di delibera n.60 del 9/10/2009 per la concessione in fitto e gestione. Ne ha tratto che legittimamente il terreno in oggetto è stato inserito nel piano di alienazione contestato.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviata successivamente la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 5.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*******************
Premesso che risulta incontestato che il bene immobile di cui si discute rientrerebbe, ove di proprietà comunale, fra i beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente, deve precisarsi che, come rilevato dal TAR nella sentenza declinatoria della sua giurisdizione, ai fini della giurisdizione rileva il petitum sostanziale, individuato dal giudice amministrativo nella richiesta di “una pronuncia giurisdizionale che, in ultima analisi, si fonda sull'assunto della negazione della proprietà, in capo al comune di
, del terreno inserito nel Piano comunale delle alienazioni immobiliari approvato con CP_1
l'impugnata deliberazione consiliare”.
Né la circostanza che nel riassumere la causa la domanda dinanzi a questo G.O. parte attrice, in ragione della translatio iudicii prevista all'art. 11 CPA, abbia formulato la sua domanda richiedendo l'annullamento della detta delibera, implica inammissibilità della domanda.
In proposito giova richiamare quanto affermato dalla Corte di cassazione, in tema di controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (ai sensi dell'art. 63 c. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165): “Ai fini della corretta individuazione della giurisdizione la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che rileva il petitum sostanziale (si veda Cass. Sez. U. n. pagina 3 di 8 14846 del 28/06/2006, secondo cui "la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del c.d. "petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo. In proposito, inoltre, non rileva che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo, siccome l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale deve essere inquadrato, in base al suddetto criterio del "petitum" sostanziale, all'esito dell'indagine sull'effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio") e ciò anche quando vengano in considerazione atti amministrativi presupposti illegittimi incidenti sulle situazioni soggettive oggetto della controversia” (Cass. SS.UU.
7032/2021, in senso conf. Cass. 3605/2024, che conclude nel senso che “…..viene dunque in rilievo un diritto soggettivo rispetto al quale 'atto amministrativo presupposto può essere disapplicato dal giudice ordinario, in quanto lesivo del diritto stesso nella sua consistenza….”).
Ciò posto, la disamina degli atti allegati non riscontra l'acquisto da parte del del Controparte_1 terreno in oggetto.
Parte convenuta infatti ha prodotto con la seconda memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. l'atto di bonario componimento, che di seguito si riporta, intervenuto in data 28.9.2008 fra il Sig. Per_2 ed il Sindaco del Comune di , avente ad oggetto, per la totalità della sua superficie, il
[...] CP_1 terreno iscritto al fg. 11 p.lla 86 (ora p.lla 106 come da visura catastale storica):
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/// pagina 4 di 8 Il tenore dell'atto, in cui si fa esplicito riferimento alla congruità del prezzo, consente di ritenere che oggetto dell'accordo bonario sia la cessione della detta particella di terreno. L'atto, tuttavia, in quanto sottoscritto con riserva dal proprietario Sig. il quale richiedeva una maggior Persona_2 valutazione del terreno, non consente di ritenere che il detto documento fosse immediatamente traslativo della proprietà.
Né risulta, nonostante i diversi atti deliberativi allegati da parte convenuta, documentato il definitivo trasferimento della proprietà del terreno dal dante causa Sig. in favore del Comune di Persona_2
. CP_1 pagina 5 di 8 La Giunta Comunale del Comune di con delibera n. 16 del 20 febbraio 2009 deliberava, fra CP_1
l'altro, con riguardo ai lavori di realizzazione di aree destinate a parcheggi, di approvare il bonario componimento intervenuto con il Sig. : Persona_2
Con delibera n. 60 del 9.10.2009 la Giunta Comunale del Comune di , a seguito di CP_1 aggiudicazione -giusta determina n. 190 del 10 9.2008 di fornitura di una casetta in legno di mq. 50 sulla p.lla 86 del fg. 11, come da verbale di consegna del 18.9.2008-, deliberava l'affidamento della casetta ivi installata per l'attuazione del progetto “Piar-Casali Cosentini”.
Con delibera n. 52 del 4.6.2012 la Giunta Comunale del Comune di , così provvedeva: CP_1
E pertanto, dato atto dell'intervenuto pagamento della complessiva somma di euro 10.726,00 in favore del Sig. rinviava a successivo atto di cessione del terreno la formalizzazione e Persona_2 regolarizzazione del trasferimento, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento.
Tale atto di cessione, tuttavia, non risulta documentato né prodotto in atti né, in qualche modo, dedotto.
Ed invero, la trascrizione in favore del Comune di , fra gli altri, del detto terreno, risale al CP_1
14.5.2015 (successiva all'atto notarile dell'8.2.2014, trascritto, per quanto risulta dalla visura catastale storica allegata da parte attrice e dalla nota di trascrizione prodotta sempre dall'attrice con la seconda memoria istruttoria, il 7.3.2014 al n. 6423 Reg. gen. e n. 4900 Reg. part., con il quale la società attrice pagina 6 di 8 acquistava dal Sig. , fra vari beni immobili, anche il terreno di cui al fg. 11 p.lla 106), Persona_2 quando ai nn. 10473 Reg. Gen. e 8609 Reg. Part. veniva trascritto atto amministrativo n. rep. 26 del
24.7.2013 avente ad oggetto “immobili suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ex art. 58
D.L. 112/2008, fra cui il terreno di cui al fg. 11 p.lla 106. Nei dati riepilogativi, inoltre, mentre risulta appunto n. 1 soggetto a favore (evidentemente il di , come emerge dalla visura CP_1 CP_1 immobile al 12.6.2016 in cui il terreno risulta intestato al Comune di per rettifica intestazione CP_1 giusto atto 10473 del 14.5.2015 “immobili suscettibili di valorizzazione”), non risultano invece
“soggetti contro”.
Nella nota di trascrizione si indica quale formalità di riferimento altresì il n. reg. particolare 12508 dell'1.7.2014, senza che tuttavia risulti la natura di tale formalità.
Alcuna indicazione di un atto di definitivo trasferimento della proprietà da parte del Sig. Per_2 in favore del Comune di risulta pertanto dagli atti indicati da parte convenuta.
[...] CP_1
E, poiché ai sensi dell'art. 1350 c.c. n. 1 è previsto che “Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
…”, deve escludersi che il sia divenuto proprietario del terreno iscritto al foglio 11 p.lla 106 Controparte_1
(già 86) del Comune di . CP_1
Ed allora, previa disapplicazione della delibera n. 21 del 14.03.2017 di Giunta del Comune di di CP_1
“approvazione piano delle alienazioni” nella parte in cui include al n. 22 dell'allegato “A” fra i beni immobili oggetto della detta delibera l'immobile di cui al fg. 11 p.lla 86, deve accertarsi e dichiararsi che l'immobile iscritto al foglio 11 p.lla 106 (già 86) del Comune di inserito nel Piano comunale CP_1 delle alienazioni-valorizzazioni immobiliari approvato con deliberazione della giunta comunale del
Comune di n. 21 del 14.3.2017 non è di proprietà del Comune di . CP_1 CP_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa (scaglione 5.201,00-
26.000,00) per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale con applicazione dei valori minimi della tariffa, seguono la soccombenza di parte convenuta . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione ed assorbita ogni altra questione, così decide:
-accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, previa disapplicazione, in parte qua, della delibera n. 21 del 14.03.2017 di Giunta del Comune di di “approvazione piano delle alienazioni” nella parte in CP_1 pagina 7 di 8 cui include al n. 22 dell'allegato “A” fra i beni immobili oggetto della detta delibera l'immobile di cui al fg. 11 p.lla 86, accerta e dichiara che l'immobile iscritto al foglio 11 p.lla 106 (già 86) del Comune di inserito nel Piano Comunale delle alienazioni-valorizzazioni immobiliari approvato con CP_1 deliberazione della Giunta Comunale del Comune di n. 21 del 14.3.2017 non è di proprietà del CP_1
Comune di;
CP_1
-condanna il convenuto , in persona del Sindaco p.t., alla rifusione in favore di parte Controparte_1 attrice delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.540,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e Iva ed oltre euro 125,00 spese vive (CU e bollo), da distrarre in favore del procuratore costituito.
Cosenza, 26 agosto 2025.
Il giudice
dott.ssa Lucia Angela Marletta
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