Articolo 20 della Legge 28 agosto 1989, n. 302
Articolo 19
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16 settembre 1989
Art. 20. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la complessiva spesa di lire 6.600 milioni per il 1989, da ripartire tra le diverse finalita' con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 3.600 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Industria cantieristica ed armatoriale ( direttiva CEE n. 87/167 )", e quanto a lire 3.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al medesimo capitolo 9001 per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Pesca marittima".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 16 settembre 1989