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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/12/2025, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice LA PA all'esito dell'udienza cartolare del 2.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 215/2025 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Aniello Matrone;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1
persona del l. r. p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente
OGGETTO: indebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 gennaio 2025 Parte_1
conveniva in giudizio l' onde sentire accertare l'illegittimità CP_1
dell'azione di recupero operata dall' in ordine alla CP_2
restituzione della somma di euro € 5.816,32 richiesta con comunicazione del 09.03.2023, in ipotesi indebitamente corrisposta a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione
INVCIV 07345731 in godimento per il periodo 01.01.2019 al
31.10.2021.
L' , si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 In particolare, deduceva che il ricorrente è titolare di pensione di inabilità civile nonché di assegno ordinario di invalidità, che tuttavia, nel periodo 2017-2022, il ricorrente era anche titolare di redditi da lavoro dipendente non comunicati all' , che il CP_2
possesso di tali redditi aveva generato l'indebito in contestazione.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato .
In tema di indebito assistenziale, la Suprema Corte ha affermato che, “ Come già precisato da questa Corte (Sez. L, Sentenza n.
28771 del 09/11/2018, Rv. 651691 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n.
13223 del 30/06/2020, Rv. 658116 - 01), in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere”. (così in motivazione Cass. n.5606 del
2023)
Pertanto, “il dolo dell'accipiens, che consente la ripetizione dell'indebito assistenziale, non è configurabile nel caso in cui
l'accipiens stesso sia in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi. Il dolo del pensionato, pur non potendo
2 aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate CP_1
circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione;
più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa.(cfr. Corte di Appello di Genova n. 285 del 2021)
Nella specie, il ricorrente non prova di aver tempestivamente comunicato all' o all'amministrazione finanziaria i redditi CP_1
da lavoro percepiti nel periodo in contestazione.
Al contrario dalla documentazione depositata dall' emerge CP_1
che solo con domanda del 13.09.2021 il ricorrente ha comunicato all'Istituto i redditi da lavorio dipendente percepiti.
3 Pertanto, alla luce dei principi sopra esposti risulta legittima la richiesta di restituzione avanzata dall' il 9.3.2023 per il CP_1
periodo 1/2019 -10.2021.
Né possono portare a diverse conclusioni le certificazioni uniche in atti in quanto risultano presentate solo nel 2023 (cfr. doc. nella produzione di parte ricorrente) .
Infine, non merita accoglimento la doglianza circa il difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato risulta conforme ai termini di legge ed adeguatamente motivato, tanto che dal ricorso introduttivo del giudizio emerge chiaramente come il ricorrente abbia compreso i motivi per i quali l' ha emesso il provvedimento di indebito. CP_1
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso .
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese di lite, vista la dichiarazione di cui all'art 152 disp att. Cpc.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulle sulle spese di lite.
Torre Annunziata, 27.12.2025
IL GIUDICE
LA PA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice LA PA all'esito dell'udienza cartolare del 2.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 215/2025 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Aniello Matrone;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1
persona del l. r. p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente
OGGETTO: indebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 gennaio 2025 Parte_1
conveniva in giudizio l' onde sentire accertare l'illegittimità CP_1
dell'azione di recupero operata dall' in ordine alla CP_2
restituzione della somma di euro € 5.816,32 richiesta con comunicazione del 09.03.2023, in ipotesi indebitamente corrisposta a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione
INVCIV 07345731 in godimento per il periodo 01.01.2019 al
31.10.2021.
L' , si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 In particolare, deduceva che il ricorrente è titolare di pensione di inabilità civile nonché di assegno ordinario di invalidità, che tuttavia, nel periodo 2017-2022, il ricorrente era anche titolare di redditi da lavoro dipendente non comunicati all' , che il CP_2
possesso di tali redditi aveva generato l'indebito in contestazione.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato .
In tema di indebito assistenziale, la Suprema Corte ha affermato che, “ Come già precisato da questa Corte (Sez. L, Sentenza n.
28771 del 09/11/2018, Rv. 651691 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n.
13223 del 30/06/2020, Rv. 658116 - 01), in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere”. (così in motivazione Cass. n.5606 del
2023)
Pertanto, “il dolo dell'accipiens, che consente la ripetizione dell'indebito assistenziale, non è configurabile nel caso in cui
l'accipiens stesso sia in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi. Il dolo del pensionato, pur non potendo
2 aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate CP_1
circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione;
più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa.(cfr. Corte di Appello di Genova n. 285 del 2021)
Nella specie, il ricorrente non prova di aver tempestivamente comunicato all' o all'amministrazione finanziaria i redditi CP_1
da lavoro percepiti nel periodo in contestazione.
Al contrario dalla documentazione depositata dall' emerge CP_1
che solo con domanda del 13.09.2021 il ricorrente ha comunicato all'Istituto i redditi da lavorio dipendente percepiti.
3 Pertanto, alla luce dei principi sopra esposti risulta legittima la richiesta di restituzione avanzata dall' il 9.3.2023 per il CP_1
periodo 1/2019 -10.2021.
Né possono portare a diverse conclusioni le certificazioni uniche in atti in quanto risultano presentate solo nel 2023 (cfr. doc. nella produzione di parte ricorrente) .
Infine, non merita accoglimento la doglianza circa il difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato risulta conforme ai termini di legge ed adeguatamente motivato, tanto che dal ricorso introduttivo del giudizio emerge chiaramente come il ricorrente abbia compreso i motivi per i quali l' ha emesso il provvedimento di indebito. CP_1
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso .
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese di lite, vista la dichiarazione di cui all'art 152 disp att. Cpc.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulle sulle spese di lite.
Torre Annunziata, 27.12.2025
IL GIUDICE
LA PA
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