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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/12/2025, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3012/2022 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Raffaella Caporale, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10-
11-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Claudio De Lucia giusta procura in atti;
Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del l. r. p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Vincenzo D'Isidoro;
OPPOSTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27-04-2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 100/2022 del 14-03-2022 notificato il 18-03-2022 per l'importo di euro
2689,50 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali dovuti alla C.N.P.R. per le annualità dal
2017 al 2019, oltre accessori come per legge, nonché spese del monitorio, ed ha eccepito, nel merito, l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla concludendo per la CP_1
revoca del decreto ingiuntivo e vittoria di spese;
instauratosi il contraddittorio si costituiva l'opposta per eccepire la tardività dell'opposizione concludendo nel merito per il rigetto del ricorso e la declaratoria di esecutività del d.i. opposto;
oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione di tardività dell'opposizione considerando che il ricorso in opposizione veniva depositato in data 27-04-2022 allorquando non era ancora decorso il temine ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notifica del 18-03-2022. 1 Nel merito si evidenzia che parte ricorrente si è opposto al decreto ingiuntivo n. 100/2022 contestando, a monte, la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Cassa di previdenza Ragionieri e
Periti commerciali evidenziando di essere iscritto dal 20.11.1990 all'Albo Professionale dell'
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, di esser stato dipendente del dal 19.09.1974 al 31.08.2016 e Parte_2
deducendo in ogni caso di non aver mai esercitato con continuità la professione di ragioniere;
La ha sostenuto che il fatto che il ricorrente fosse iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti CP_1
e degli Esperti Contabili dal 20.11.1990 non faceva venir meno il suo obbligo di scrizione alla
[...]
lo stesso era iscritto nella Sezione “A” dell'albo unico con indicazione sia del titolo di Pt_3
“Ragioniere Commercialista” che di quello di “Dottore Commercialista”- ed ha dedotto la legittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente sia perché la sua partita IVA come ragioniere risultava ancora attiva sia perché il ricorrente aveva omesso di richiedere la cancellazione dalla neanche aveva esercitato la facoltà di optare per l'iscrizione alla Controparte_1 [...]
elle forme e nei tempi previsti dal regolamento di previdenza;
Parte_4
L'art. 5 dello Statuto della attualmente vigente, rubricato “Requisiti per l'iscrizione” CP_1
prevede, per quanto di interesse ai fini della decisione, che:
“1. Sono iscritti all'Associazione:
a) gli iscritti alla Sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (in seguito,
“Albo”) che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione, già iscritti all'Associazione alla data del 31 dicembre 2007;
b) gli iscritti dal 1° gennaio 2008 alla Sezione A dell'Albo con il titolo professionale di “ragioniere commercialista” che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione, e che non erano iscritti all'Associazione alla data del 31 dicembre 2007…
..2. Gli iscritti all' hanno l'obbligo del pagamento dei contributi e hanno il diritto alle CP_2
prestazioni nelle misure e con le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Gli iscritti anche ad altro Albo che prevede l'iscrizione obbligatoria alla relativa Cassa di previdenza devono optare per una sola Cassa di previdenza per liberi professionisti.”.
Il Regolamento della Previdenza in vigore dal 1° gennaio 2013 dispone a sua volta, all'art 1, che :
“1. Gli iscritti all'Albo che hanno l'obbligo di iscrizione all'Associazione previsto dall'articolo 5, comma 1, dello Statuto, devono presentare domanda di iscrizione all'Associazione entro il termine di 6 (sei) mesi dal verificarsi dei requisiti per l'iscrizione.
2
2. Gli iscritti all'Albo che non esercitano la professione con carattere di continuità devono comunicare all' l'iscrizione all'Albo e il non esercizio della professione entro il termine CP_2
di 6 (sei) mesi dalla data di iscrizione all'Albo.
3. Gli iscritti anche ad altro Albo che prevede l'iscrizione obbligatoria alla relativa Cassa di previdenza devono optare per una sola Cassa di previdenza per i liberi professionisti entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di iscrizione al nuovo Albo.
4. In caso di omissione degli adempimenti di cui ai precedenti commi, sul presupposto che chi è iscritto all'Albo professionale esercita la professione con carattere di continuità, l'iscrizione all'Associazione viene effettuata d'ufficio. L'iscritto è tenuto al versamento dei contributi dovuti e delle sanzioni e degli interessi previsti dal presente Regolamento per il caso di omissione contributiva.
5. Coloro che si erano avvalsi della facoltà di non iscrizione, già prevista dall'articolo 4, comma 3, dello Statuto approvato con decreto interministeriale del 22 aprile 2004, in qualità di iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente all'iscrizione all'Albo professionale, sono obbligatoriamente iscritti dal 1° gennaio 2013. L comunica l'obbligo di cui al presente comma agli CP_2
interessati, che hanno 6 (sei) mesi dalla data della comunicazione per l'effettuazione degli adempimenti di cui al presente articolo.”;
L'art 4 comma 3 dello statuto approvato con decreto interministeriale del 22 aprile 2004 (non più in vigore) -richiamato dal comma 5 dell'art 1 del regolamento di previdenza attualmente vigente- prevedeva che “l'iscrizione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'Albo professionale” ricalcando le previsioni dell'art 24 L 414/1991 (di Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali) nella parte in cui prevede che “Sono obbligatoriamente iscritti alla
i ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo professionale che esercitano la libera CP_1
professione con carattere di continuità. L'iscrizione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”.
Così premessa la normativa applicabile alla fattispecie appare opportuno evidenziare come il regolamento del 2013, con l'art 1 comma 5, detta una disciplina speciale per le ipotesi di
“reiscrizione” di coloro che in precedenza si erano avvalsi della facoltà di non iscrizione alla CP_1
(perché iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o perché beneficiari di altra pensione in
3 conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente all'iscrizione all'Albo professionale) in quanto impone alla di comunicare loro, in modo espresso, gli obblighi CP_1
previsti dal nuovo regolamento (ed il conseguente rischio di poter essere iscritti d'ufficio) e fa decorrere il termine semestrale per effettuare gli adempimenti (di cui all'art 1 del regolamento) da parte degli interessati soltanto dalla data di ricezione della comunicazione ricevuta dalla;
CP_1
La disciplina appare esser posta a specifica tutela dell'affidamento di coloro che, in base alla precedente normativa (legge 414/1991), si erano avvalsi della facoltà di non iscriversi alla e CP_1
confidavano pertanto sul fatto di non esser più tenuti ad alcun obbligo nei confronti della CP_1
stessa;
Nella fattispecie l'iscrizione d'ufficio dell'opponente con decorrenza 1.1.2013 deve pertanto dirsi illegittima considerando che la ha disposto l'iscrizione d'ufficio del ricorrente senza prima CP_1
trasmettergli la comunicazione di cui al comma V dell'art 1 del regolamento a partire dalla quale lo stesso avrebbe potuto (e dovuto) esercitare, nei successivi sei mesi, il proprio diritto di comunicare il non esercizio della professione o l'iscrizione a diverso Albo professionale;
Ed infatti la stessa cassa documenta il fatto che il si Parte_5
avvaleva, nel mese di giugno 1992, della facoltà di non iscrizione alla (cfr nota del 23.2.22 CP_1
prod “La reiscrizione dal 1° gennaio 2013 è avvenuta d'ufficio a seguito della Riforma CP_1
previdenziale che impone l'obbligo di iscrizione all'Associazione anche per coloro che sono assoggettati ad altra previdenza obbligatoria. Dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 2012 non è iscritto all'Associazione in quanto lei in data 30 giugno 1992, ha esercitato la facoltà di non iscrizione alla prevista dalla Legge 414/1991.. ) ma non deduce né esibisce documentazione CP_1
per dimostrare di avergli anche tramesso la comunicazione di cui all'art 1 comma 5;
Da tanto deriva l'illegittimità dell'iscrizione e la non debenza dei contributi richiesti;
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato con condanna della alla rifusione delle spese di CP_1
lite sostenute da che vengono liquidate come da dispositivo Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede nel giudizio nrg 3012/2022:
Revoca il d.i. n 100/2022
Accerta e dichiara l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio di alla Parte_1 [...]
a favore dei e la non debenza Controparte_1 Controparte_1
dei contributi richiesti
4 Condanna la a favore dei Controparte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...] Parte_1
che liquida un euro 1.600,00 per compensi oltre accessori con attribuzione al procuratore
[...]
antistatario
Santa Maria Capua Vetere, 5.12.25
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Caporale
5
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Raffaella Caporale, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10-
11-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Claudio De Lucia giusta procura in atti;
Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del l. r. p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Vincenzo D'Isidoro;
OPPOSTO
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27-04-2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 100/2022 del 14-03-2022 notificato il 18-03-2022 per l'importo di euro
2689,50 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali dovuti alla C.N.P.R. per le annualità dal
2017 al 2019, oltre accessori come per legge, nonché spese del monitorio, ed ha eccepito, nel merito, l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla concludendo per la CP_1
revoca del decreto ingiuntivo e vittoria di spese;
instauratosi il contraddittorio si costituiva l'opposta per eccepire la tardività dell'opposizione concludendo nel merito per il rigetto del ricorso e la declaratoria di esecutività del d.i. opposto;
oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione di tardività dell'opposizione considerando che il ricorso in opposizione veniva depositato in data 27-04-2022 allorquando non era ancora decorso il temine ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notifica del 18-03-2022. 1 Nel merito si evidenzia che parte ricorrente si è opposto al decreto ingiuntivo n. 100/2022 contestando, a monte, la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Cassa di previdenza Ragionieri e
Periti commerciali evidenziando di essere iscritto dal 20.11.1990 all'Albo Professionale dell'
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, di esser stato dipendente del dal 19.09.1974 al 31.08.2016 e Parte_2
deducendo in ogni caso di non aver mai esercitato con continuità la professione di ragioniere;
La ha sostenuto che il fatto che il ricorrente fosse iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti CP_1
e degli Esperti Contabili dal 20.11.1990 non faceva venir meno il suo obbligo di scrizione alla
[...]
lo stesso era iscritto nella Sezione “A” dell'albo unico con indicazione sia del titolo di Pt_3
“Ragioniere Commercialista” che di quello di “Dottore Commercialista”- ed ha dedotto la legittimità dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente sia perché la sua partita IVA come ragioniere risultava ancora attiva sia perché il ricorrente aveva omesso di richiedere la cancellazione dalla neanche aveva esercitato la facoltà di optare per l'iscrizione alla Controparte_1 [...]
elle forme e nei tempi previsti dal regolamento di previdenza;
Parte_4
L'art. 5 dello Statuto della attualmente vigente, rubricato “Requisiti per l'iscrizione” CP_1
prevede, per quanto di interesse ai fini della decisione, che:
“1. Sono iscritti all'Associazione:
a) gli iscritti alla Sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (in seguito,
“Albo”) che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione, già iscritti all'Associazione alla data del 31 dicembre 2007;
b) gli iscritti dal 1° gennaio 2008 alla Sezione A dell'Albo con il titolo professionale di “ragioniere commercialista” che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione, e che non erano iscritti all'Associazione alla data del 31 dicembre 2007…
..2. Gli iscritti all' hanno l'obbligo del pagamento dei contributi e hanno il diritto alle CP_2
prestazioni nelle misure e con le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Gli iscritti anche ad altro Albo che prevede l'iscrizione obbligatoria alla relativa Cassa di previdenza devono optare per una sola Cassa di previdenza per liberi professionisti.”.
Il Regolamento della Previdenza in vigore dal 1° gennaio 2013 dispone a sua volta, all'art 1, che :
“1. Gli iscritti all'Albo che hanno l'obbligo di iscrizione all'Associazione previsto dall'articolo 5, comma 1, dello Statuto, devono presentare domanda di iscrizione all'Associazione entro il termine di 6 (sei) mesi dal verificarsi dei requisiti per l'iscrizione.
2
2. Gli iscritti all'Albo che non esercitano la professione con carattere di continuità devono comunicare all' l'iscrizione all'Albo e il non esercizio della professione entro il termine CP_2
di 6 (sei) mesi dalla data di iscrizione all'Albo.
3. Gli iscritti anche ad altro Albo che prevede l'iscrizione obbligatoria alla relativa Cassa di previdenza devono optare per una sola Cassa di previdenza per i liberi professionisti entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di iscrizione al nuovo Albo.
4. In caso di omissione degli adempimenti di cui ai precedenti commi, sul presupposto che chi è iscritto all'Albo professionale esercita la professione con carattere di continuità, l'iscrizione all'Associazione viene effettuata d'ufficio. L'iscritto è tenuto al versamento dei contributi dovuti e delle sanzioni e degli interessi previsti dal presente Regolamento per il caso di omissione contributiva.
5. Coloro che si erano avvalsi della facoltà di non iscrizione, già prevista dall'articolo 4, comma 3, dello Statuto approvato con decreto interministeriale del 22 aprile 2004, in qualità di iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente all'iscrizione all'Albo professionale, sono obbligatoriamente iscritti dal 1° gennaio 2013. L comunica l'obbligo di cui al presente comma agli CP_2
interessati, che hanno 6 (sei) mesi dalla data della comunicazione per l'effettuazione degli adempimenti di cui al presente articolo.”;
L'art 4 comma 3 dello statuto approvato con decreto interministeriale del 22 aprile 2004 (non più in vigore) -richiamato dal comma 5 dell'art 1 del regolamento di previdenza attualmente vigente- prevedeva che “l'iscrizione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'Albo professionale” ricalcando le previsioni dell'art 24 L 414/1991 (di Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali) nella parte in cui prevede che “Sono obbligatoriamente iscritti alla
i ragionieri e periti commerciali iscritti all'albo professionale che esercitano la libera CP_1
professione con carattere di continuità. L'iscrizione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”.
Così premessa la normativa applicabile alla fattispecie appare opportuno evidenziare come il regolamento del 2013, con l'art 1 comma 5, detta una disciplina speciale per le ipotesi di
“reiscrizione” di coloro che in precedenza si erano avvalsi della facoltà di non iscrizione alla CP_1
(perché iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o perché beneficiari di altra pensione in
3 conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente all'iscrizione all'Albo professionale) in quanto impone alla di comunicare loro, in modo espresso, gli obblighi CP_1
previsti dal nuovo regolamento (ed il conseguente rischio di poter essere iscritti d'ufficio) e fa decorrere il termine semestrale per effettuare gli adempimenti (di cui all'art 1 del regolamento) da parte degli interessati soltanto dalla data di ricezione della comunicazione ricevuta dalla;
CP_1
La disciplina appare esser posta a specifica tutela dell'affidamento di coloro che, in base alla precedente normativa (legge 414/1991), si erano avvalsi della facoltà di non iscriversi alla e CP_1
confidavano pertanto sul fatto di non esser più tenuti ad alcun obbligo nei confronti della CP_1
stessa;
Nella fattispecie l'iscrizione d'ufficio dell'opponente con decorrenza 1.1.2013 deve pertanto dirsi illegittima considerando che la ha disposto l'iscrizione d'ufficio del ricorrente senza prima CP_1
trasmettergli la comunicazione di cui al comma V dell'art 1 del regolamento a partire dalla quale lo stesso avrebbe potuto (e dovuto) esercitare, nei successivi sei mesi, il proprio diritto di comunicare il non esercizio della professione o l'iscrizione a diverso Albo professionale;
Ed infatti la stessa cassa documenta il fatto che il si Parte_5
avvaleva, nel mese di giugno 1992, della facoltà di non iscrizione alla (cfr nota del 23.2.22 CP_1
prod “La reiscrizione dal 1° gennaio 2013 è avvenuta d'ufficio a seguito della Riforma CP_1
previdenziale che impone l'obbligo di iscrizione all'Associazione anche per coloro che sono assoggettati ad altra previdenza obbligatoria. Dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 2012 non è iscritto all'Associazione in quanto lei in data 30 giugno 1992, ha esercitato la facoltà di non iscrizione alla prevista dalla Legge 414/1991.. ) ma non deduce né esibisce documentazione CP_1
per dimostrare di avergli anche tramesso la comunicazione di cui all'art 1 comma 5;
Da tanto deriva l'illegittimità dell'iscrizione e la non debenza dei contributi richiesti;
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato con condanna della alla rifusione delle spese di CP_1
lite sostenute da che vengono liquidate come da dispositivo Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede nel giudizio nrg 3012/2022:
Revoca il d.i. n 100/2022
Accerta e dichiara l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio di alla Parte_1 [...]
a favore dei e la non debenza Controparte_1 Controparte_1
dei contributi richiesti
4 Condanna la a favore dei Controparte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...] Parte_1
che liquida un euro 1.600,00 per compensi oltre accessori con attribuzione al procuratore
[...]
antistatario
Santa Maria Capua Vetere, 5.12.25
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Caporale
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