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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/10/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 436/2018 Reg. Gen.
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
18.5.1960, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via De Nava n. 15, presso il proprio studio legale;
rappresenta e difesa in giudizio da sé medesima ex art. 86 c.p.c.;
-attrice-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Calabria, Via argine dx Annunziata I Dir. N.
97, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Magna Grecia 1/G, presso lo studio dell'avv. Alessandro Elia che la rappresenta e difende in giudizio giusto mandato in atti;
- convenuta-
Nonché
(già (P.I. ), in persona del legale Controparte_2 CP_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via G. Mazzini
n.06, presso lo studio dell'avv. Carmelo Miceli da cui è rappresentata e difesa in giudizio come da mandato in atti;
1 -terza chiamata-
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti all'udienza del 23.9.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, regolarmente citato, conveniva in giudizio Parte_1
l per sentirla condannare al risarcimento dei Controparte_1
danni subiti in seguito all'infortunio occorsole il 24.11.2016.
Esponeva:
- di frequentare abitualmente e che in data Controparte_1
24.11.2016, intorno alle ore 16:00 circa, mentre eseguiva esercizi nella sala attrezzi, incorreva in un infortunio riconducibile al cattivo funzionamento del macchinario “Power Squat”;
-che, più precisamente, al termine di una serie di squat, l'anzidetto attrezzo non si agganciava bene al suo supporto rovinandole sul dorso e procurandole un trauma contusivo;
- che, a causa dei forti dolori susseguenti all'infortunio, si recava presso il Pronto
Soccorso dell'Azienda ospedaliera Bianchi-Malacrino-Morelli di Reggio Calabria, dove le veniva diagnosticata “riduzione di altezza del soma L1, con avallamento del piatto vertebrale superiore, compatibile con lesione fratturativa”;
- che in ragione delle lesioni riportate a seguito dell'occorso subiva un pregiudizio all'integrità psico-fisica nonché un danno economico rappresentato delle spese mediche sopportate
- che l'occorso è da addebitarsi in via esclusiva all' Parte_2 come, peraltro, confermato dal medesimo rappresentante legale nella denuncia inoltrata
[...]
alla Controparte_4
Tutto quanto premesso, chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) accertare, dichiarare e statuire che l'occorso per cui è causa si è verificato nelle condizioni fattuali e spazio-temporali in premessa dell'atto di citazione descritte, con totale addebito di responsabilità a carico della Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Calabria,
[...] via Argine Destro Annunziata, I Dir. n.97 , tenuta all'osservanza del principio del “neminem
2 laedere”;2) per l'effetto, condannare l , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Reggio Calabria, via Argine
Destro Annunziata, I Dir. n.97 , in favore della concludente, al risarcimento di tutte le voci di danno patrimoniale e non patrimoniale che, oltre a quelle per spese mediche documentate pari ad euro 655,22, saranno accertate in corso di causa a seguito di CTU che sin da ora si chiede: danni che, comunque, si quantificano in un importo sino ad €. 25.000,00. Il tutto, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
3) condannare l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Reggio Calabria, via Argine Destro Annunziata, 1° Diramazione n.97, alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
5)- emettere ogni altro provvedimento connesso e/o consequenziale”.
Con comparsa del 20.4.2028, si costituiva l' ed eccepiva, Controparte_1
in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo in quanto generico nella determinazione del petitum e della causa petendi; nel merito, contestava la domanda attorea rilevando la non riconducibilità eziologica dell'infortunio occorso alla colpa dell'associazione convenuta;
formulava, in ogni caso, richiesta di chiamata in causa della er essere Controparte_5 dalla stessa manlevato e garantito dalla pretesa attorea. Chiedeva, quindi, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in subordine, ridurre la pretesa risarcitoria attorea, vinte spese e competenze.
Con decreto dell'8.5.2018, il Giudice autorizzava la chiamata in causa della compagina assicuratrice e differiva la prima udienza di comparizione.
Con comparsa del 19.12.2018 resisteva in giudizio la che, Controparte_2
facendo proprie la difese svolte dalla propria assicurata, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in subordine, fermo restando la possibilità di manlevare l'assicurata per la sola responsabilità civile e non per quella professionale non rientrante nella polizza invocata, la riduzione della richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice, con vittoria di spese e competenze.
Esaurita la prova orale ammessa ed espletata CTU sulla persona dell'attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.9.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il
Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
3 (norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza del D.lgs. 164/2024,
c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Sulle eccezioni preliminari sollevate da parte attrice;
Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni sollevate dalla difesa attorea in ordine alla procura alle liti rilasciata al difensore dell'associazione sportiva convenuta.
In particolare, parte attrice lamenta il difetto di procura asserendo, anzitutto, che non sarebbe stata rilasciata in calce o a margine della comparsa di costituzione e, in secondo luogo, eccependo l'invalidità della stessa poiché, quand'anche ritenuta ritualmente apposta a margine o in calce alla comparsa di costituzione, difetterebbe dell'espressa attribuzione al difensore del potere di chiamata in causa del terzo con conseguente inammissibilità dell'atto di citazione per la chiamata della CP_3 CP_2
Entrambe le doglianze sono prive di pregio.
Deve, invero, rilevarsi che dall'esame del fascicolo dell'associazione sportiva CP_1 risulta in maniera incontrovertibile che la procura alle liti è stata rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e, più precisamente, risulta apposta su un foglio separato e materialmente collegato al predetto atto difensivo, nonché sottoscritta dalla parte con firma autenticata dal difensore, il tutto in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 83 c.p.c.
In ogni caso, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che è valida la procura alle liti seppure separata dall'atto, qualora, dall'esame del suo contenuto, risulta inequivocabile il riferimento alla parte che l'ha sottoscritto e al giudizio cui si riferisce anche sotto il profilo cronologico :“La congiunzione tra il foglio separato con il quale la procura è stata rilasciata e l'atto cui essa accede non richiede la necessità di una cucitura meccanica dovendosi avere riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi. Ne consegue che il giudice del merito è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti sopraindicati, non potendo omettere l'esame del contenuto intrinseco della procura e non potendo dedurre, dalla separazione meramente materiale della procura dall'atto, la sua inesistenza.” (Cass. civ., ord. del 6.2.2018).
Orbene, nel caso di specie non solo, come già detto, la procura risulta materialmente congiunta alla comparsa di costituzione dell'Associazione sportiva convenuta mediante
4 cucitura meccanica, ma, in ogni caso, anche a voler escludere tale evenienza, alla luce del suo contenuto e dalla data, deve ritenersi inequivocabilmente riferita al presente giudizio.
Quanto, poi, all'omessa espressa attribuzione al difensore del potere di chiamare in causa un terzo deve osservarsi che tale evenienza nell'ipotesi, come quella in esame, di garanzia c.d. impropria è del tutto irrilevante ai fini della validità della procura nonché dell'ammissibilità della chiamata in causa.
Invero, la Suprema Corte, con orientamento inaugurato della Sezioni Unite e condiviso anche dalla giurisprudenza successiva, ha affermato il principio in forza del quale
“La procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi (nella specie, "con ogni facoltà") è idonea, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del terzo in garanzia cd. impropria” (Cass. civ., SS UU, n. 4909 del 14.3.2016; in senso conforme si v. Cass. civ., sez. III, n. 20898 del 22.8.2018).
3. Sull'an debeatur
Parte attrice lamenta che in data 24.11.2016, alle ore 16:00 circa, mentre eseguiva degli esercizi nella sala attrezzi nei locali dell' (di Controparte_1 seguito per brevità solo ”) è incorsa in un infortunio a causa del cattivo funzionamento CP_1
del macchinario “Power squat” poiché, al termine dell'esecuzione di una serie di squat,
l'attrezzo non si agganciava bene al suo supporto rovinandole sul dorso e provocandole un trauma alla regione dorso-lombare.
Invoca, pertanto, la responsabilità dell'associazione convenuta sia in forza del principio del “neminem laedere” sia ex art. 2050 c.c.
Deve, anzitutto, escludersi la riconducibilità della fattispecie in esame nell'alveo dell'art. 2050 c.c.
Come noto, le attività pericolose riconducibili nell'ambito di applicabilità dell'art. 2050 c.c. si identificano, oltre che con le attività che sono qualificate tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, con quelle attività che per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino la rilevante possibilità del verificarsi di
5 un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva (Cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, n. 8095 del 6.4.2006).
In applicazione del superiore principio, deve escludersi che si possa considerare pericolosa nel senso indicato lo svolgimento di esercizi fisici “squat” mediante l'utilizzo di apposito macchinario non essendo una siffatta attività qualificata pericolosa ex lege e non potendosi certamente ritenere che l'attrezzo in questione, un assai comune attrezzo presente in pressoché ogni palestra, sia dotato di una spiccata potenzialità offensiva.
La domanda è, invece, fondata una volta esaminata alla luce dei principi in materia di responsabilità ex art. 2043 c.c. che, come noto, dispone: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Elementi costitutivi della responsabilità in esame sono: i) fatto (omissivo o commissivo) illecito;
ii) danno ingiusto;
iii) nesso causale tra il fatto illecito e danno;
iv) elemento soggettivo (dolo e colpa) in capo all'agente; grava su parte attrice l'onere di provare la sussistenza di tutti gli anzidetti elementi.
Orbene, questo Giudice, esaminato il compendio probatorio in atti, ritiene che l'odierna attrice abbia assolto l'onere probatorio sulla medesima incombente.
Più precisamente, nel presente giudizio gli elementi di maggior rilievo ai fini del decidere sono rappresentati dalla documentazione offerta dalle parti, dalle deposizioni testimoniali nonché dall'interrogatorio formale reso dal rappresentante Controparte_6 legale della Tribe dovendosi, anche in tale sede, ribadire l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall' in quanto prodotte tardivamente dall'Assicurazione chiamata per CP_6
come già rilevato dal G.I. con ordinanza del 7.6.2021.
Anzitutto, occorre rilevare che appare incontestato tra le parti, quantomeno nel suo accadimento storico, che il data 24.11.2016 l'attrice abbia subito un infortunio dopo Pt_1 aver svolto una serie di squat con il macchinario “power squat”.
La contestazione concerne, piuttosto, il nesso eziologico sotteso all'evento lesivo giacché la difesa attorea deduce, quale causa esclusiva del sinistro, il cattivo funzionamento dell'attrezzo, asserendo che esso non si agganciava bene al suo supporto;
gli odierni convenuti sostengono, di contro, che l'evento sia riconducibile esclusivamente alla condotta distratta dell'attrice . Pt_1
6 Analizzate le risultanze probatorie in atti deve ritenersi fondata la prospettazione attorea.
Dirimente al riguardo la denuncia inoltrata da rappresentante Controparte_6
legale della , all'Assicurazione convenuta e all'attrice e di cui si riporta, per quanto di CP_1 interesse, il relativo contenuto “[…] il giorno 24 Novembre 2016, intorno alle ore 16,00, nei locali dell'associazione, la sig.ra , mentre eseguiva degli esercizi alla Parte_1
“ si è procurata un trauma alla regione dorso-lombare. Nello specifico, alla Parte_3 fine dell'esecuzione di una serie di squat, l'attrezzo utilizzato non si agganciava bene al suo supporto e le cadeva sul dorso procurandole un trauma contusivo. La Signora lamentava subito dolore diffuso e veniva soccorsa prontamente dal Sig. e da altri Controparte_7
soci presenti. Successivamente sono intervenuto personalmente per prestare assistenza e aiuto alla Signora che comunque dopo circa mezz'ora decideva di fare rientro autonomamente presso il proprio domicilio” (Cfr. all. n. 15 atto di citazione).
Dalla lettura del superiore documento si evince che il rappresentante legale della , CP_1 nel denunciare il sinistro alla propria assicurazione, ha descritto con precisione la dinamica dell'occorso specificando che l'attrezzo utilizzato non si agganciava bene al suo supporto e, per tale motivo, cadeva sul dorso dell'utente che, quindi, si procurava un trauma contusivo.
Non può revocarsi in dubbio che la verificazione dell'infortunio, per come descritta nella denuncia, è riconducibile in via esclusiva ad un cattivo funzionamento del macchinario utilizzato dall'attrice mentre non emerge dalla stessa, né invero dal rimanente compendio probatorio, alcun elemento che consenta di attribuire l'evento ad una condotta negligente o imperita della odierna attrice.
Rilevato che il contenuto della denuncia è stato confermato dal medesimo rappresentante legale della Tribe in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale di udienza del
26.4.2022), occorre precisare che tale dichiarazione ha certamente valenza confessoria, quantomeno nei confronti del confitente pur avendo lo stesso precisato Controparte_6
di non aver assistito all'incidente, non essendo a tal fine preclusiva la mancata conoscenza diretta dei fatti dichiarati.
Quanto appena esposto trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che, al riguardo, ha precisato “L'interrogatorio formale, mirando a provocare la confessione giudiziale, va reso esclusivamente dal titolare del potere di disposizione del bene o del diritto
7 controverso ed è ammissibile anche qualora questi, come nell'ipotesi del legale rappresentante di un ente collettivo, possa non essere a conoscenza diretta delle circostanze
a contenuto confessorio. Invero, da un lato, l'assunzione dell'interrogatorio formale permette di acquisire sia la prova piena che un principio di prova, idoneo ad aprire la possibilità della prova testimoniale ai sensi dell'art. 2724, n. 1, cod. civ.; dall'altro, reputarne
l'inammissibilità determinerebbe un regime derogatorio di favore per tutti i soggetti diversi dalla persona fisica, del tutto irragionevole anche sotto il profilo della compatibilità ai parametri degli artt. 3 e 24 della Costituzione” (Cfr., sez. I, n. 18079 del 25.7.2013).
Come noto, le dichiarazioni confessorie, stante la valenza di prova legale, non lasciano alcun libero apprezzamento del loro contenuto ad opera del giudicante atteso che le stesse, integrando gli estremi di una confessione giudiziale, formano piena prova nei confronti del confitente dei fatti sfavorevoli da costui riferiti precludendo al Giudice ogni valutazione circa l'attendibilità e veridicità dei fatti riferiti dal dichiarante non potendo il Tribunale che attenersi alle risultanze della prova assunta (sul punto si v. ex multis, Cass. civ. 20.4.2023 n. 10687;
Cass. civ. n. 19327/2017).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve ritenersi provato, nei confronti della , il nesso causale tra l'infortunio e il cattivo funzionamento dell'attrezzo utilizzato CP_1
dall'attrice il 24.11.2016.
Nei confronti dell'Assicurazione convenuta, le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Tribe assumono, invece, valenza indiziaria vertendosi in un giudizio con pluralità di parti (Cfr. Cass. civ., sez. VI - II, ord. n. 3118 del 2.2.2022 “La confessione giudiziale, resa in un processo con pluralità di parti, produce effetti nei confronti della parte che la fa e di quella che la provoca, ma non acquisisce valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, non avendo questi alcun potere di disposizione relativamente a situazioni facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali, tuttavia, può assumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore di elemento indiziario di giudizio.”).
Ebbene, questo Giudice ritiene che le dichiarazioni rese da Controparte_6 valutate unitamente alle complessive risultanze, sono idonee a dimostrare, secondo il principio del “più probabile che non” - canone ermeneutico che connota i giudizi civili nella ricostruzione del nesso causale, attesa la non necessità della certezza “oltre ogni ragionevole
8 dubbio” che, viceversa, è richiesta nei giudizi penali - che l'infortunio si è verificato per un malfunzionamento del macchinario “ (Cfr. sul principio del “più probabile che Parte_3 non”, si v., da ultimo, Tribunale Napoli Nord sez. I, 31.8.2023, n.3620 che richiama l'indirizzo ermeneutico inaugurato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la famosa pronuncia Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581; in senso conforme, si v. Cass. civ,
16.10.2007, n. 21619; Cass. civ., 18.4.2007, n. 9238; Cass. civ. n. 5.9.2006, n. 19047; Cass. civ., 4.3.2004, n. 4400; Cass. civ., 21.1.2000 n. 632).
A tal fine, deve ritenersi, per elementari principi di logica comportamentale, che un soggetto qualificato, quale l che rilascia informazioni precise quanto Controparte_6 alle cause di un infortunio occorso nei locali dell'associazione sportiva di cui è legale rappresentante, assuma una simile iniziativa solo dopo aver attentamente esaminato la funzionalità dell'attrezzo “Power Squat” ove la aveva riferito di essersi infortunata. Pt_1
Tale dichiarazione, poi, oltre che per la provenienza, assume particolare rilevanza nel convincimento giudiziale in considerazione della data di redazione che, come si evince dalle mail costituenti l'allegato 15 alla citazione, deve ritenersi anteriore o coincidente con il giorno
2.12.2016 (data di invio della mail - contenente l'allegata denuncia presentata dall' - CP_6 all'odierna attrice).
In definitiva, anche alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese da CP_7 deve ritenersi indiscutibile che l'odierna attrice abbia subito un significativo
[...]
infortunio il 24.11.2016 nei locali della mentre utilizzava l'attrezzo “Power squat” e CP_1 che, immediatamente dopo, la stessa abbia lamentato dolori tali da sospendere l'attività sportiva e adagiarsi sui divani ivi presenti ove venne rinvenuta dallo stesso CP_6
Deve ritenersi, quindi, come già detto, che sia del tutto ragionevole ritenere che quest'ultimo, appurata la verificazione di un sinistro all'interno della sede dell'associazione, di cui egli è rappresentante legale, abbia effettuato le dovute indagini prima di esporre, peraltro dopo brevissimo tempo, una versione dei fatti - per la quale l'attrezzo “Power Squat” non funzionava correttamente - all'infortunata (tramite mail) ed all'assicurazione dell'associazione.
La ricostruzione dei fatti sopra effettuata, anche ricorrendo a massime di comune esperienza, non è condizionata in termini negativi dalle dichiarazioni testimoniali rese da
9 e da (Cfr. verbale di udienza dell'8.11.2022 e del Controparte_7 Persona_1
10.1.2023).
Le prime, che in realtà corroborano la prova dell'infortunio della e della sua Pt_1
verificazione mentre utilizzava il “Power Squat”, sono ritenute poco attendibili quanto all'omesso riconoscimento del nesso di causalità con il malfunzionamento dell'attrezzo e ciò per plurime ragioni. Innanzitutto, esse sono in contrasto con le dichiarazioni confessorie rese dal fratello nell'immediatezza dell'evento sicché, ove realmente il teste CP_6 CP_7 avesse ricevuto le dichiarazioni a suo dire rilasciate dalla , non si
[...] Pt_1
comprende perché le stesse non siano state riferite all' e perché quest'ultimo avrebbe CP_6 dovuto assumersi la responsabilità di un evento a lui non addebitabile;
in secondo luogo, le stesse risultano rese a distanza notevole dei fatti (sei anni); da ultimo, le stesse risultano rese e quindi ragionevolmente condizionate da un contesto processuale nell'ambito del quale si è palesata la volontà dell'assicurazione di non tenere indenne l'associazione per la quale lo stesso lavora, peraltro essendo legato da vincoli di strettissima parentela con il legale CP_8 rappresentante da quanto eventualmente dovuto all'odierna attrice a titolo di risarcimento del danno.
Le seconde, quelle rese dal teste , sono intrinsecamente inattendibili. Per_1
Lo stesso ha riferito in ordine al funzionamento di un attrezzo in epoca assai risalente nel tempo, rispetto al suo esame, ed in relazione a fatti ai quali non ha assistito, sicché appare persino difficile che lo stesso possa essere riuscito a serbarne un ricordo. Peraltro, solo per completezza, il teste ha riferito che dalla ripresa dell'attività dopo l'emergenza ID era solito frequentare la palestra nei giorni dispari e, come facilmente evincibile CP_1
consultando un calendario, il 24.11.2016 era giovedì, ossia un giorno pari.
Tanto premesso, occorre sottolineare che sussistono plurimi elementi per ritenere che il malfunzionamento dell'attrezzo sia stato determinato da colpa dell'associazione Tribe.
Sul punto, appare decisiva la circostanza che quest'ultima, nonostante le deduzioni dell'odierna attrice, abbia omesso (come doveroso alla luce del principio di “vicinanza della prova”) di documentare il corretto svolgimento delle attività di manutenzione degli attrezzi.
Per tutte le superiori ragioni la domanda attorea merita accoglimento.
Per completezza espositiva si precisa che alle medesime conclusioni dovrebbe pervenirsi qualora l'azione fatta valere, una volta esposti i fatti, venisse qualificata – come
10 invero appare più opportuno e possibile alla luce del principio costantemente affermato dalla
Suprema Corte per il quale la qualificazione dei fatti è attività che compete al giudicante – alla stregua della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
Infatti, incontestato il nesso di causalità tra l'infortunio subito dalla il Pt_1
24.11.2016 e l'uso di un bene in custodia dell'associazione “ ”, ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c. sarebbe spettata a quest'ultima parte soddisfare l'onere probatorio del caso fortuito o del fatto imprevedibile dell'utilizzatore. Simile prova, come detto, non è stata fornita e, anzi, il legale rappresentate della Tribe ha espressamente riconosciuto che il danno subito dall'odierna attrice è derivato da un malfunzionamento dell'attrezzo.
4. Sui danni lamentati dall'attrice e sulla relativa quantificazione
L'attrice lamenta che a causa dell'occorso ha riportato un danno alla persona, rappresentato dalle lesioni subite a seguito dell'infortunio, nonché un danno patrimoniale costituito dalle spese mediche sopportate.
Entrambe le pretese sono fondate.
Al riguardo, questo Giudice condivide la valutazione effettuata dal CTU, dott.
nel proprio elaborato peritale, redatto con rigore metodologico e scientifico, Persona_2
in quanto suffragata dalla documentazione in atti, adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e/o di ragionamento.
L'ausiliario, valutata la produzione documentale offerta da parte attrice ed eseguiti i necessari accertamenti specialistici - rilevata la compatibilità delle lesioni fisiche lamentate ed accertate sulla persona della con la dinamica del sinistro ed esclusi precedenti Pt_1
concorrenti e coesistenti rispetto ai postumi - ha concluso che l'attrice, in ragione dell'evento, ha riportato “esiti di frattura del corpo L1 con avvallamento delle limitanti somatiche e conseguente riduzione del soma vertebrale” e che le lesioni hanno determinato una ITA di
48 giorni, una ITP 75% di 40 giorni, una ITP al 50% di 32 giorni e una ITP al 25% di 32 giorni relativi a riposo e cure nonché dei postumi integranti un'invalidità permanente valutabile nella misura del 8% .
Il danno biologico va allora liquidato sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano, a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale salvo che
11 il caso concreto presenti specificità – che il giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard
(cfr. Cass. civ. n. 1553/2019; Cass. civ. n. 9950/2017; Cass. civ. n. 20895/2015; Cass. civ. n.
12408/2011).
Non si può invece fare applicazione dei più contenuti importi previsti ex art. 139
Codice Assicurazioni Private, pur trattandosi di lesioni microperamenti, giacché il fatto in esame non è riconducibile alla circolazione stradale, trovando invero la sua causa nella responsabilità da cose in custodia (v., e.g., Cass., n. 4509/2022 “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale)”.
Il pregiudizio è , pertanto, pari a € 21.700,00 di cui € 13.132,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, tenuto conto che l'attrice al momento del sinistro aveva 56 anni, ed € 8.568,00 a titolo di danno biologico temporaneo, tenuto conto che il valore monetario per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta è pari ad € 84 (così calcolata: invalidità temporanea assoluta per giorni 48, € 4.032,00; invalidità temporanea parziale al
75% per giorni 40, € 2.520,00; invalidità temporanea parziale al 50 % per giorni 32, €
1.344,00; invalidità parziale al 25%, per giorni 32, € 672,00).
Sotto quest'ultimo specifico profilo, infatti, le tabelle di Milano nel prevedere in via generale che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità assoluta sia pari ad € 115 distinguono la quota riferibile al solo danno biologico/dinamico-relazionale (pari a € 84, appunto), dalla quota riferibile al danno morale o, secondo una più recente terminologia, da sofferenza soggettiva interiore (pari ai restanti €
31).
12 Non essendo stato dimostrato alcun pregiudizio riconducibile nell'alveo del danno morale (v. meglio infra) appare dunque corretto (i.e. rispondente alle ragioni equitative sottese al parametro pretorio costituito dalla tabelle) considerare nella stima dell'invalidità permanente solo la quota relativa al danno biologico/dinamico-relazionale, come del resto statuito in una recente pronuncia (relativa a un caso di danno non patrimoniale da perdita parentale, ma certamente suscettibile di applicazione analogica per la evidente identità di ratio) dalla Corte di legittimità, secondo cui “il giudice di merito (…) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione, della componente morale del danno, deve considerare la sola voce del danno biologico, automaticamente depurata dall'aumento tabellare previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate attraverso un semplice calcolo aritmetico con termini prefissati, così che nessun margine di incertezza o imprevedibilità della decisione possa essere legittimamente predicabile” (v. Cass. civ., n.
10579/2021, § 1.1.6 della motivazione).
Non emergono nel caso concreto peculiarità specifiche, tali da suggerire alcuna personalizzazione, con conseguente aumento dell'importo dovuto a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale, né d'altronde tali peculiarità sono state puntualmente allegate e provate da parte attrice che si è limitata a formulare sul punto richieste assolutamente generiche. In altre parole, non sono state in alcun modo prospettate conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali o peculiari che, esorbitando da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit, possano giustificare siffatta personalizzazione (cfr.
Cass. civ., n. 25164/2020; Cass. civ. n. 7513/2018).
Nessun importo può essere liquidato a titolo di danno morale che – come chiarito dalla più recente giurisprudenza (v., e.g., Cass civ., sez. III, n. 25164 /2020; in senso conforme, cfr.,
Cass. civ. n. 910/2018, Cass. civ. n. 7513/2018, Cass. civ. n. 28989/2019; Cass civ, sez. III,
n. 25164/2020) – ha autonoma consistenza rispetto al danno biologico, in quanto riferito a profili di pregiudizio (il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente;
e ciò perché l'attrice non ha provato tramite
13 situazioni circostanziate, e ancor prima non ha allegato, una sofferenza diversa ed ulteriore rispetto a quella integrante il danno biologico.
Al danno come sopra complessivamente riconosciuto e liquidato (€ 21.7000) vanno sommati gli esborsi economici a titolo di spese mediche documentate e causalmente riconducibili al sinistro secondo la consulenza tecnica d'ufficio pari ad € 806,17, per una somma complessiva pari a € 22.506,17.
Al superiore importo – costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore - vanno, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino alla pubblicazione della sentenza (cfr. Cass., n. 18771/2019;
Cass. civ., n. 11899/2016; Cass. civ., SS UU, n. 557/2009; Cass. civ., SS UU n. 8521/2007;
Cass., civ., SS UU, n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base del D.M. 16.7.2024 (pubblicato sulla
G.U. Serie Generale n. 173 del 25.7.2024), i cui importi decorrono dal mese di aprile 2024, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da aprile 2 024 e fino alla pubblicazione della sentenza, mentre gli interessi compensativi – per evitare una ingiustificabile duplicazione risarcitoria – andranno calcolati non già sulla somma via via rivalutata, ma a far data dal sinistro sino alla c.d. “attualità”, vale a dire sulla somma liquidata, devalutata dal momento della liquidazione al momento del sinistro (ossia il 24.11.2016) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino alla pubblicazione della decisione (cfr. Cass. civ. n. 5503/2003).
Da tale ultima data, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
5.Sulla domanda di manleva
Occorre rilevare che la stipula di un contratto di assicurazione, polizza n. 677667263,
è circostanza incontestata così come la copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi meditante la sottoscrizione della stessa.
Per le ragioni esposte, quindi, deve essere accolta la domanda di manleva avanzata dalla Tribe nei confronti della CP_5
14 6. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile alle cause di valore fino a € 26.000,00 (D.M.
55/2014 e succ. mod.), tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
Le spese e i compensi di CTU, già liquidati con separato decreto, vanno posti a carico dell'associazione convenuta e della terza chiamata in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, con la chiamata in garanzia della ogni Controparte_1 Controparte_2 diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
22.506,17, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non per come meglio specificato in parte motiva, oltre rivalutazione dall'1.4.2024 sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi compensativi sulla somma devalutata alla data del fatto (24.11.2016) e via via rivalutata sino alla pubblicazione del presente provvedimento e con ulteriore decorrenza, sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo dei soli interessi legali;
2. condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_1 parte attrice, delle spese di lite liquidate in € 237,00 per spese e € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali IVA e c.p.a. come per legge;
3. condanna la a manlevare l' Controparte_2 [...]
da quanto da quest'ultima dovuto a parte attrice in forza di quanto Controparte_1 previsto dai punti 1 e 2 del dispositivo della presente sentenza;
4. pone a carico della convenuta e della terza chiamata in solido tra loro le spese ed i compensi di CTU, liquidati con separato decreto.
Così deciso in Reggio Calabria, 22 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
15
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 436/2018 Reg. Gen.
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
18.5.1960, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via De Nava n. 15, presso il proprio studio legale;
rappresenta e difesa in giudizio da sé medesima ex art. 86 c.p.c.;
-attrice-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Calabria, Via argine dx Annunziata I Dir. N.
97, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Magna Grecia 1/G, presso lo studio dell'avv. Alessandro Elia che la rappresenta e difende in giudizio giusto mandato in atti;
- convenuta-
Nonché
(già (P.I. ), in persona del legale Controparte_2 CP_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via G. Mazzini
n.06, presso lo studio dell'avv. Carmelo Miceli da cui è rappresentata e difesa in giudizio come da mandato in atti;
1 -terza chiamata-
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti all'udienza del 23.9.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, regolarmente citato, conveniva in giudizio Parte_1
l per sentirla condannare al risarcimento dei Controparte_1
danni subiti in seguito all'infortunio occorsole il 24.11.2016.
Esponeva:
- di frequentare abitualmente e che in data Controparte_1
24.11.2016, intorno alle ore 16:00 circa, mentre eseguiva esercizi nella sala attrezzi, incorreva in un infortunio riconducibile al cattivo funzionamento del macchinario “Power Squat”;
-che, più precisamente, al termine di una serie di squat, l'anzidetto attrezzo non si agganciava bene al suo supporto rovinandole sul dorso e procurandole un trauma contusivo;
- che, a causa dei forti dolori susseguenti all'infortunio, si recava presso il Pronto
Soccorso dell'Azienda ospedaliera Bianchi-Malacrino-Morelli di Reggio Calabria, dove le veniva diagnosticata “riduzione di altezza del soma L1, con avallamento del piatto vertebrale superiore, compatibile con lesione fratturativa”;
- che in ragione delle lesioni riportate a seguito dell'occorso subiva un pregiudizio all'integrità psico-fisica nonché un danno economico rappresentato delle spese mediche sopportate
- che l'occorso è da addebitarsi in via esclusiva all' Parte_2 come, peraltro, confermato dal medesimo rappresentante legale nella denuncia inoltrata
[...]
alla Controparte_4
Tutto quanto premesso, chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) accertare, dichiarare e statuire che l'occorso per cui è causa si è verificato nelle condizioni fattuali e spazio-temporali in premessa dell'atto di citazione descritte, con totale addebito di responsabilità a carico della Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Calabria,
[...] via Argine Destro Annunziata, I Dir. n.97 , tenuta all'osservanza del principio del “neminem
2 laedere”;2) per l'effetto, condannare l , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Reggio Calabria, via Argine
Destro Annunziata, I Dir. n.97 , in favore della concludente, al risarcimento di tutte le voci di danno patrimoniale e non patrimoniale che, oltre a quelle per spese mediche documentate pari ad euro 655,22, saranno accertate in corso di causa a seguito di CTU che sin da ora si chiede: danni che, comunque, si quantificano in un importo sino ad €. 25.000,00. Il tutto, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
3) condannare l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Reggio Calabria, via Argine Destro Annunziata, 1° Diramazione n.97, alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
5)- emettere ogni altro provvedimento connesso e/o consequenziale”.
Con comparsa del 20.4.2028, si costituiva l' ed eccepiva, Controparte_1
in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo in quanto generico nella determinazione del petitum e della causa petendi; nel merito, contestava la domanda attorea rilevando la non riconducibilità eziologica dell'infortunio occorso alla colpa dell'associazione convenuta;
formulava, in ogni caso, richiesta di chiamata in causa della er essere Controparte_5 dalla stessa manlevato e garantito dalla pretesa attorea. Chiedeva, quindi, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in subordine, ridurre la pretesa risarcitoria attorea, vinte spese e competenze.
Con decreto dell'8.5.2018, il Giudice autorizzava la chiamata in causa della compagina assicuratrice e differiva la prima udienza di comparizione.
Con comparsa del 19.12.2018 resisteva in giudizio la che, Controparte_2
facendo proprie la difese svolte dalla propria assicurata, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in subordine, fermo restando la possibilità di manlevare l'assicurata per la sola responsabilità civile e non per quella professionale non rientrante nella polizza invocata, la riduzione della richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice, con vittoria di spese e competenze.
Esaurita la prova orale ammessa ed espletata CTU sulla persona dell'attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.9.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il
Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
3 (norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza del D.lgs. 164/2024,
c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Sulle eccezioni preliminari sollevate da parte attrice;
Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni sollevate dalla difesa attorea in ordine alla procura alle liti rilasciata al difensore dell'associazione sportiva convenuta.
In particolare, parte attrice lamenta il difetto di procura asserendo, anzitutto, che non sarebbe stata rilasciata in calce o a margine della comparsa di costituzione e, in secondo luogo, eccependo l'invalidità della stessa poiché, quand'anche ritenuta ritualmente apposta a margine o in calce alla comparsa di costituzione, difetterebbe dell'espressa attribuzione al difensore del potere di chiamata in causa del terzo con conseguente inammissibilità dell'atto di citazione per la chiamata della CP_3 CP_2
Entrambe le doglianze sono prive di pregio.
Deve, invero, rilevarsi che dall'esame del fascicolo dell'associazione sportiva CP_1 risulta in maniera incontrovertibile che la procura alle liti è stata rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e, più precisamente, risulta apposta su un foglio separato e materialmente collegato al predetto atto difensivo, nonché sottoscritta dalla parte con firma autenticata dal difensore, il tutto in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 83 c.p.c.
In ogni caso, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che è valida la procura alle liti seppure separata dall'atto, qualora, dall'esame del suo contenuto, risulta inequivocabile il riferimento alla parte che l'ha sottoscritto e al giudizio cui si riferisce anche sotto il profilo cronologico :“La congiunzione tra il foglio separato con il quale la procura è stata rilasciata e l'atto cui essa accede non richiede la necessità di una cucitura meccanica dovendosi avere riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi. Ne consegue che il giudice del merito è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti sopraindicati, non potendo omettere l'esame del contenuto intrinseco della procura e non potendo dedurre, dalla separazione meramente materiale della procura dall'atto, la sua inesistenza.” (Cass. civ., ord. del 6.2.2018).
Orbene, nel caso di specie non solo, come già detto, la procura risulta materialmente congiunta alla comparsa di costituzione dell'Associazione sportiva convenuta mediante
4 cucitura meccanica, ma, in ogni caso, anche a voler escludere tale evenienza, alla luce del suo contenuto e dalla data, deve ritenersi inequivocabilmente riferita al presente giudizio.
Quanto, poi, all'omessa espressa attribuzione al difensore del potere di chiamare in causa un terzo deve osservarsi che tale evenienza nell'ipotesi, come quella in esame, di garanzia c.d. impropria è del tutto irrilevante ai fini della validità della procura nonché dell'ammissibilità della chiamata in causa.
Invero, la Suprema Corte, con orientamento inaugurato della Sezioni Unite e condiviso anche dalla giurisprudenza successiva, ha affermato il principio in forza del quale
“La procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi (nella specie, "con ogni facoltà") è idonea, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del terzo in garanzia cd. impropria” (Cass. civ., SS UU, n. 4909 del 14.3.2016; in senso conforme si v. Cass. civ., sez. III, n. 20898 del 22.8.2018).
3. Sull'an debeatur
Parte attrice lamenta che in data 24.11.2016, alle ore 16:00 circa, mentre eseguiva degli esercizi nella sala attrezzi nei locali dell' (di Controparte_1 seguito per brevità solo ”) è incorsa in un infortunio a causa del cattivo funzionamento CP_1
del macchinario “Power squat” poiché, al termine dell'esecuzione di una serie di squat,
l'attrezzo non si agganciava bene al suo supporto rovinandole sul dorso e provocandole un trauma alla regione dorso-lombare.
Invoca, pertanto, la responsabilità dell'associazione convenuta sia in forza del principio del “neminem laedere” sia ex art. 2050 c.c.
Deve, anzitutto, escludersi la riconducibilità della fattispecie in esame nell'alveo dell'art. 2050 c.c.
Come noto, le attività pericolose riconducibili nell'ambito di applicabilità dell'art. 2050 c.c. si identificano, oltre che con le attività che sono qualificate tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, con quelle attività che per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino la rilevante possibilità del verificarsi di
5 un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva (Cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, n. 8095 del 6.4.2006).
In applicazione del superiore principio, deve escludersi che si possa considerare pericolosa nel senso indicato lo svolgimento di esercizi fisici “squat” mediante l'utilizzo di apposito macchinario non essendo una siffatta attività qualificata pericolosa ex lege e non potendosi certamente ritenere che l'attrezzo in questione, un assai comune attrezzo presente in pressoché ogni palestra, sia dotato di una spiccata potenzialità offensiva.
La domanda è, invece, fondata una volta esaminata alla luce dei principi in materia di responsabilità ex art. 2043 c.c. che, come noto, dispone: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Elementi costitutivi della responsabilità in esame sono: i) fatto (omissivo o commissivo) illecito;
ii) danno ingiusto;
iii) nesso causale tra il fatto illecito e danno;
iv) elemento soggettivo (dolo e colpa) in capo all'agente; grava su parte attrice l'onere di provare la sussistenza di tutti gli anzidetti elementi.
Orbene, questo Giudice, esaminato il compendio probatorio in atti, ritiene che l'odierna attrice abbia assolto l'onere probatorio sulla medesima incombente.
Più precisamente, nel presente giudizio gli elementi di maggior rilievo ai fini del decidere sono rappresentati dalla documentazione offerta dalle parti, dalle deposizioni testimoniali nonché dall'interrogatorio formale reso dal rappresentante Controparte_6 legale della Tribe dovendosi, anche in tale sede, ribadire l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall' in quanto prodotte tardivamente dall'Assicurazione chiamata per CP_6
come già rilevato dal G.I. con ordinanza del 7.6.2021.
Anzitutto, occorre rilevare che appare incontestato tra le parti, quantomeno nel suo accadimento storico, che il data 24.11.2016 l'attrice abbia subito un infortunio dopo Pt_1 aver svolto una serie di squat con il macchinario “power squat”.
La contestazione concerne, piuttosto, il nesso eziologico sotteso all'evento lesivo giacché la difesa attorea deduce, quale causa esclusiva del sinistro, il cattivo funzionamento dell'attrezzo, asserendo che esso non si agganciava bene al suo supporto;
gli odierni convenuti sostengono, di contro, che l'evento sia riconducibile esclusivamente alla condotta distratta dell'attrice . Pt_1
6 Analizzate le risultanze probatorie in atti deve ritenersi fondata la prospettazione attorea.
Dirimente al riguardo la denuncia inoltrata da rappresentante Controparte_6
legale della , all'Assicurazione convenuta e all'attrice e di cui si riporta, per quanto di CP_1 interesse, il relativo contenuto “[…] il giorno 24 Novembre 2016, intorno alle ore 16,00, nei locali dell'associazione, la sig.ra , mentre eseguiva degli esercizi alla Parte_1
“ si è procurata un trauma alla regione dorso-lombare. Nello specifico, alla Parte_3 fine dell'esecuzione di una serie di squat, l'attrezzo utilizzato non si agganciava bene al suo supporto e le cadeva sul dorso procurandole un trauma contusivo. La Signora lamentava subito dolore diffuso e veniva soccorsa prontamente dal Sig. e da altri Controparte_7
soci presenti. Successivamente sono intervenuto personalmente per prestare assistenza e aiuto alla Signora che comunque dopo circa mezz'ora decideva di fare rientro autonomamente presso il proprio domicilio” (Cfr. all. n. 15 atto di citazione).
Dalla lettura del superiore documento si evince che il rappresentante legale della , CP_1 nel denunciare il sinistro alla propria assicurazione, ha descritto con precisione la dinamica dell'occorso specificando che l'attrezzo utilizzato non si agganciava bene al suo supporto e, per tale motivo, cadeva sul dorso dell'utente che, quindi, si procurava un trauma contusivo.
Non può revocarsi in dubbio che la verificazione dell'infortunio, per come descritta nella denuncia, è riconducibile in via esclusiva ad un cattivo funzionamento del macchinario utilizzato dall'attrice mentre non emerge dalla stessa, né invero dal rimanente compendio probatorio, alcun elemento che consenta di attribuire l'evento ad una condotta negligente o imperita della odierna attrice.
Rilevato che il contenuto della denuncia è stato confermato dal medesimo rappresentante legale della Tribe in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale di udienza del
26.4.2022), occorre precisare che tale dichiarazione ha certamente valenza confessoria, quantomeno nei confronti del confitente pur avendo lo stesso precisato Controparte_6
di non aver assistito all'incidente, non essendo a tal fine preclusiva la mancata conoscenza diretta dei fatti dichiarati.
Quanto appena esposto trova conferma nella giurisprudenza di legittimità che, al riguardo, ha precisato “L'interrogatorio formale, mirando a provocare la confessione giudiziale, va reso esclusivamente dal titolare del potere di disposizione del bene o del diritto
7 controverso ed è ammissibile anche qualora questi, come nell'ipotesi del legale rappresentante di un ente collettivo, possa non essere a conoscenza diretta delle circostanze
a contenuto confessorio. Invero, da un lato, l'assunzione dell'interrogatorio formale permette di acquisire sia la prova piena che un principio di prova, idoneo ad aprire la possibilità della prova testimoniale ai sensi dell'art. 2724, n. 1, cod. civ.; dall'altro, reputarne
l'inammissibilità determinerebbe un regime derogatorio di favore per tutti i soggetti diversi dalla persona fisica, del tutto irragionevole anche sotto il profilo della compatibilità ai parametri degli artt. 3 e 24 della Costituzione” (Cfr., sez. I, n. 18079 del 25.7.2013).
Come noto, le dichiarazioni confessorie, stante la valenza di prova legale, non lasciano alcun libero apprezzamento del loro contenuto ad opera del giudicante atteso che le stesse, integrando gli estremi di una confessione giudiziale, formano piena prova nei confronti del confitente dei fatti sfavorevoli da costui riferiti precludendo al Giudice ogni valutazione circa l'attendibilità e veridicità dei fatti riferiti dal dichiarante non potendo il Tribunale che attenersi alle risultanze della prova assunta (sul punto si v. ex multis, Cass. civ. 20.4.2023 n. 10687;
Cass. civ. n. 19327/2017).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve ritenersi provato, nei confronti della , il nesso causale tra l'infortunio e il cattivo funzionamento dell'attrezzo utilizzato CP_1
dall'attrice il 24.11.2016.
Nei confronti dell'Assicurazione convenuta, le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Tribe assumono, invece, valenza indiziaria vertendosi in un giudizio con pluralità di parti (Cfr. Cass. civ., sez. VI - II, ord. n. 3118 del 2.2.2022 “La confessione giudiziale, resa in un processo con pluralità di parti, produce effetti nei confronti della parte che la fa e di quella che la provoca, ma non acquisisce valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, non avendo questi alcun potere di disposizione relativamente a situazioni facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali, tuttavia, può assumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, valore di elemento indiziario di giudizio.”).
Ebbene, questo Giudice ritiene che le dichiarazioni rese da Controparte_6 valutate unitamente alle complessive risultanze, sono idonee a dimostrare, secondo il principio del “più probabile che non” - canone ermeneutico che connota i giudizi civili nella ricostruzione del nesso causale, attesa la non necessità della certezza “oltre ogni ragionevole
8 dubbio” che, viceversa, è richiesta nei giudizi penali - che l'infortunio si è verificato per un malfunzionamento del macchinario “ (Cfr. sul principio del “più probabile che Parte_3 non”, si v., da ultimo, Tribunale Napoli Nord sez. I, 31.8.2023, n.3620 che richiama l'indirizzo ermeneutico inaugurato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la famosa pronuncia Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581; in senso conforme, si v. Cass. civ,
16.10.2007, n. 21619; Cass. civ., 18.4.2007, n. 9238; Cass. civ. n. 5.9.2006, n. 19047; Cass. civ., 4.3.2004, n. 4400; Cass. civ., 21.1.2000 n. 632).
A tal fine, deve ritenersi, per elementari principi di logica comportamentale, che un soggetto qualificato, quale l che rilascia informazioni precise quanto Controparte_6 alle cause di un infortunio occorso nei locali dell'associazione sportiva di cui è legale rappresentante, assuma una simile iniziativa solo dopo aver attentamente esaminato la funzionalità dell'attrezzo “Power Squat” ove la aveva riferito di essersi infortunata. Pt_1
Tale dichiarazione, poi, oltre che per la provenienza, assume particolare rilevanza nel convincimento giudiziale in considerazione della data di redazione che, come si evince dalle mail costituenti l'allegato 15 alla citazione, deve ritenersi anteriore o coincidente con il giorno
2.12.2016 (data di invio della mail - contenente l'allegata denuncia presentata dall' - CP_6 all'odierna attrice).
In definitiva, anche alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese da CP_7 deve ritenersi indiscutibile che l'odierna attrice abbia subito un significativo
[...]
infortunio il 24.11.2016 nei locali della mentre utilizzava l'attrezzo “Power squat” e CP_1 che, immediatamente dopo, la stessa abbia lamentato dolori tali da sospendere l'attività sportiva e adagiarsi sui divani ivi presenti ove venne rinvenuta dallo stesso CP_6
Deve ritenersi, quindi, come già detto, che sia del tutto ragionevole ritenere che quest'ultimo, appurata la verificazione di un sinistro all'interno della sede dell'associazione, di cui egli è rappresentante legale, abbia effettuato le dovute indagini prima di esporre, peraltro dopo brevissimo tempo, una versione dei fatti - per la quale l'attrezzo “Power Squat” non funzionava correttamente - all'infortunata (tramite mail) ed all'assicurazione dell'associazione.
La ricostruzione dei fatti sopra effettuata, anche ricorrendo a massime di comune esperienza, non è condizionata in termini negativi dalle dichiarazioni testimoniali rese da
9 e da (Cfr. verbale di udienza dell'8.11.2022 e del Controparte_7 Persona_1
10.1.2023).
Le prime, che in realtà corroborano la prova dell'infortunio della e della sua Pt_1
verificazione mentre utilizzava il “Power Squat”, sono ritenute poco attendibili quanto all'omesso riconoscimento del nesso di causalità con il malfunzionamento dell'attrezzo e ciò per plurime ragioni. Innanzitutto, esse sono in contrasto con le dichiarazioni confessorie rese dal fratello nell'immediatezza dell'evento sicché, ove realmente il teste CP_6 CP_7 avesse ricevuto le dichiarazioni a suo dire rilasciate dalla , non si
[...] Pt_1
comprende perché le stesse non siano state riferite all' e perché quest'ultimo avrebbe CP_6 dovuto assumersi la responsabilità di un evento a lui non addebitabile;
in secondo luogo, le stesse risultano rese a distanza notevole dei fatti (sei anni); da ultimo, le stesse risultano rese e quindi ragionevolmente condizionate da un contesto processuale nell'ambito del quale si è palesata la volontà dell'assicurazione di non tenere indenne l'associazione per la quale lo stesso lavora, peraltro essendo legato da vincoli di strettissima parentela con il legale CP_8 rappresentante da quanto eventualmente dovuto all'odierna attrice a titolo di risarcimento del danno.
Le seconde, quelle rese dal teste , sono intrinsecamente inattendibili. Per_1
Lo stesso ha riferito in ordine al funzionamento di un attrezzo in epoca assai risalente nel tempo, rispetto al suo esame, ed in relazione a fatti ai quali non ha assistito, sicché appare persino difficile che lo stesso possa essere riuscito a serbarne un ricordo. Peraltro, solo per completezza, il teste ha riferito che dalla ripresa dell'attività dopo l'emergenza ID era solito frequentare la palestra nei giorni dispari e, come facilmente evincibile CP_1
consultando un calendario, il 24.11.2016 era giovedì, ossia un giorno pari.
Tanto premesso, occorre sottolineare che sussistono plurimi elementi per ritenere che il malfunzionamento dell'attrezzo sia stato determinato da colpa dell'associazione Tribe.
Sul punto, appare decisiva la circostanza che quest'ultima, nonostante le deduzioni dell'odierna attrice, abbia omesso (come doveroso alla luce del principio di “vicinanza della prova”) di documentare il corretto svolgimento delle attività di manutenzione degli attrezzi.
Per tutte le superiori ragioni la domanda attorea merita accoglimento.
Per completezza espositiva si precisa che alle medesime conclusioni dovrebbe pervenirsi qualora l'azione fatta valere, una volta esposti i fatti, venisse qualificata – come
10 invero appare più opportuno e possibile alla luce del principio costantemente affermato dalla
Suprema Corte per il quale la qualificazione dei fatti è attività che compete al giudicante – alla stregua della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
Infatti, incontestato il nesso di causalità tra l'infortunio subito dalla il Pt_1
24.11.2016 e l'uso di un bene in custodia dell'associazione “ ”, ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c. sarebbe spettata a quest'ultima parte soddisfare l'onere probatorio del caso fortuito o del fatto imprevedibile dell'utilizzatore. Simile prova, come detto, non è stata fornita e, anzi, il legale rappresentate della Tribe ha espressamente riconosciuto che il danno subito dall'odierna attrice è derivato da un malfunzionamento dell'attrezzo.
4. Sui danni lamentati dall'attrice e sulla relativa quantificazione
L'attrice lamenta che a causa dell'occorso ha riportato un danno alla persona, rappresentato dalle lesioni subite a seguito dell'infortunio, nonché un danno patrimoniale costituito dalle spese mediche sopportate.
Entrambe le pretese sono fondate.
Al riguardo, questo Giudice condivide la valutazione effettuata dal CTU, dott.
nel proprio elaborato peritale, redatto con rigore metodologico e scientifico, Persona_2
in quanto suffragata dalla documentazione in atti, adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e/o di ragionamento.
L'ausiliario, valutata la produzione documentale offerta da parte attrice ed eseguiti i necessari accertamenti specialistici - rilevata la compatibilità delle lesioni fisiche lamentate ed accertate sulla persona della con la dinamica del sinistro ed esclusi precedenti Pt_1
concorrenti e coesistenti rispetto ai postumi - ha concluso che l'attrice, in ragione dell'evento, ha riportato “esiti di frattura del corpo L1 con avvallamento delle limitanti somatiche e conseguente riduzione del soma vertebrale” e che le lesioni hanno determinato una ITA di
48 giorni, una ITP 75% di 40 giorni, una ITP al 50% di 32 giorni e una ITP al 25% di 32 giorni relativi a riposo e cure nonché dei postumi integranti un'invalidità permanente valutabile nella misura del 8% .
Il danno biologico va allora liquidato sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano, a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale salvo che
11 il caso concreto presenti specificità – che il giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard
(cfr. Cass. civ. n. 1553/2019; Cass. civ. n. 9950/2017; Cass. civ. n. 20895/2015; Cass. civ. n.
12408/2011).
Non si può invece fare applicazione dei più contenuti importi previsti ex art. 139
Codice Assicurazioni Private, pur trattandosi di lesioni microperamenti, giacché il fatto in esame non è riconducibile alla circolazione stradale, trovando invero la sua causa nella responsabilità da cose in custodia (v., e.g., Cass., n. 4509/2022 “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale)”.
Il pregiudizio è , pertanto, pari a € 21.700,00 di cui € 13.132,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, tenuto conto che l'attrice al momento del sinistro aveva 56 anni, ed € 8.568,00 a titolo di danno biologico temporaneo, tenuto conto che il valore monetario per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta è pari ad € 84 (così calcolata: invalidità temporanea assoluta per giorni 48, € 4.032,00; invalidità temporanea parziale al
75% per giorni 40, € 2.520,00; invalidità temporanea parziale al 50 % per giorni 32, €
1.344,00; invalidità parziale al 25%, per giorni 32, € 672,00).
Sotto quest'ultimo specifico profilo, infatti, le tabelle di Milano nel prevedere in via generale che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità assoluta sia pari ad € 115 distinguono la quota riferibile al solo danno biologico/dinamico-relazionale (pari a € 84, appunto), dalla quota riferibile al danno morale o, secondo una più recente terminologia, da sofferenza soggettiva interiore (pari ai restanti €
31).
12 Non essendo stato dimostrato alcun pregiudizio riconducibile nell'alveo del danno morale (v. meglio infra) appare dunque corretto (i.e. rispondente alle ragioni equitative sottese al parametro pretorio costituito dalla tabelle) considerare nella stima dell'invalidità permanente solo la quota relativa al danno biologico/dinamico-relazionale, come del resto statuito in una recente pronuncia (relativa a un caso di danno non patrimoniale da perdita parentale, ma certamente suscettibile di applicazione analogica per la evidente identità di ratio) dalla Corte di legittimità, secondo cui “il giudice di merito (…) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione, della componente morale del danno, deve considerare la sola voce del danno biologico, automaticamente depurata dall'aumento tabellare previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate attraverso un semplice calcolo aritmetico con termini prefissati, così che nessun margine di incertezza o imprevedibilità della decisione possa essere legittimamente predicabile” (v. Cass. civ., n.
10579/2021, § 1.1.6 della motivazione).
Non emergono nel caso concreto peculiarità specifiche, tali da suggerire alcuna personalizzazione, con conseguente aumento dell'importo dovuto a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale, né d'altronde tali peculiarità sono state puntualmente allegate e provate da parte attrice che si è limitata a formulare sul punto richieste assolutamente generiche. In altre parole, non sono state in alcun modo prospettate conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali o peculiari che, esorbitando da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit, possano giustificare siffatta personalizzazione (cfr.
Cass. civ., n. 25164/2020; Cass. civ. n. 7513/2018).
Nessun importo può essere liquidato a titolo di danno morale che – come chiarito dalla più recente giurisprudenza (v., e.g., Cass civ., sez. III, n. 25164 /2020; in senso conforme, cfr.,
Cass. civ. n. 910/2018, Cass. civ. n. 7513/2018, Cass. civ. n. 28989/2019; Cass civ, sez. III,
n. 25164/2020) – ha autonoma consistenza rispetto al danno biologico, in quanto riferito a profili di pregiudizio (il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente;
e ciò perché l'attrice non ha provato tramite
13 situazioni circostanziate, e ancor prima non ha allegato, una sofferenza diversa ed ulteriore rispetto a quella integrante il danno biologico.
Al danno come sopra complessivamente riconosciuto e liquidato (€ 21.7000) vanno sommati gli esborsi economici a titolo di spese mediche documentate e causalmente riconducibili al sinistro secondo la consulenza tecnica d'ufficio pari ad € 806,17, per una somma complessiva pari a € 22.506,17.
Al superiore importo – costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore - vanno, altresì, aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino alla pubblicazione della sentenza (cfr. Cass., n. 18771/2019;
Cass. civ., n. 11899/2016; Cass. civ., SS UU, n. 557/2009; Cass. civ., SS UU n. 8521/2007;
Cass., civ., SS UU, n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base del D.M. 16.7.2024 (pubblicato sulla
G.U. Serie Generale n. 173 del 25.7.2024), i cui importi decorrono dal mese di aprile 2024, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da aprile 2 024 e fino alla pubblicazione della sentenza, mentre gli interessi compensativi – per evitare una ingiustificabile duplicazione risarcitoria – andranno calcolati non già sulla somma via via rivalutata, ma a far data dal sinistro sino alla c.d. “attualità”, vale a dire sulla somma liquidata, devalutata dal momento della liquidazione al momento del sinistro (ossia il 24.11.2016) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino alla pubblicazione della decisione (cfr. Cass. civ. n. 5503/2003).
Da tale ultima data, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
5.Sulla domanda di manleva
Occorre rilevare che la stipula di un contratto di assicurazione, polizza n. 677667263,
è circostanza incontestata così come la copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi meditante la sottoscrizione della stessa.
Per le ragioni esposte, quindi, deve essere accolta la domanda di manleva avanzata dalla Tribe nei confronti della CP_5
14 6. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile alle cause di valore fino a € 26.000,00 (D.M.
55/2014 e succ. mod.), tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
Le spese e i compensi di CTU, già liquidati con separato decreto, vanno posti a carico dell'associazione convenuta e della terza chiamata in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, con la chiamata in garanzia della ogni Controparte_1 Controparte_2 diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
22.506,17, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non per come meglio specificato in parte motiva, oltre rivalutazione dall'1.4.2024 sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi compensativi sulla somma devalutata alla data del fatto (24.11.2016) e via via rivalutata sino alla pubblicazione del presente provvedimento e con ulteriore decorrenza, sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo dei soli interessi legali;
2. condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_1 parte attrice, delle spese di lite liquidate in € 237,00 per spese e € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali IVA e c.p.a. come per legge;
3. condanna la a manlevare l' Controparte_2 [...]
da quanto da quest'ultima dovuto a parte attrice in forza di quanto Controparte_1 previsto dai punti 1 e 2 del dispositivo della presente sentenza;
4. pone a carico della convenuta e della terza chiamata in solido tra loro le spese ed i compensi di CTU, liquidati con separato decreto.
Così deciso in Reggio Calabria, 22 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
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