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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2580/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. MORONI GIULIO e dell'avv. GROPPI Pt_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in STR. CAIROLI 13 PARMA, presso lo studio dell'avv.
GROPPI FRANCESCO
- ATTORE -
C o n t r o
) e ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3
RUFFINI GEMINIO CESARE e dell'avv. RUFFINI NINO GIORDANO, domiciliate in
CANCELLERIA
-CONVENUTI –
E c o n l a c h i a m a t a i n c a u s a d i
), con il patrocinio dell'avv. RUFFINI GEMINIO Parte_2 C.F._1
CESARE e dell'avv. RUFFINI NINO GIORDANO, domiciliate in CANCELLERIA
- TERZO CHIAMATO -
Causa Civile iscritta al 2580/2022 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha agito in giudizio nei confronti di e di esponendo: Parte_1 Controparte_1 CP_2
di avere ricevuto incarico dalle due società convenute, facenti capo alle famiglie di Parte_2
e entrambi cugini di per lo svolgimento, per il tramite di
[...] Per_1 Parte_3 quest'ultimo, di attività di consulenza ed assistenza, diretta alla cessione delle due compagini societarie;
che, oltre al compenso ordinario, normalmente spettante per la predetta attività di consulenza, che, seppur non individuato anche in ragione del rapporto di parentela, era pacificamente individuabile secondo mercato per operazioni consimili, le parti convenivano anche un compenso supplementare nell'ordine dell'1,5% del valore della cessione, allora ipotizzata in circa 100 milioni di euro, da cui dedurre il compenso ordinario;
che l'attività di consulenza si protraeva dal 2013 al settembre 2020 e comprendeva le analisi dei bilanci, la predisposizione di tutta la documentazione necessaria ad una migliore valorizzazione delle aziende, l'organizzazione e la gestione delle numerose trattative aperte tramite Parte_3
con Professionisti, Istituti di Credito, Fondi ed interlocutori vari;
[...]
che nell'ambito di detta attività, l'odierna parte attrice intratteneva, tra gli altri, i seguenti rapporti: negli anni 2013 e 2014, e successivamente ancora nel 2017, con società di Controparte_3 consulenza impegnata nell'attività di Financial Advisor per operazioni di M & A (fusioni ed acquisizioni societarie); negli anni 2016, 2017 e 2018, con , direttore di United Petfood, multinazionale Persona_2
Belga con sede in Gant, operante nel settore della produzione di cibo per animali;
negli anni 2018 e 2019, con la dottoressa dello Studio di Persona_3 Controparte_4
Lugano, specializzato nel settore del M & A e con Credit , CP_5 Controparte_6
sede di Lugano (Svizzera), nelle persone dei Signori ed
[...] Parte_4 [...]
; Parte_5 nell'anno 2018, con il fondo Auctus Capital Partners AG di Monaco, Germania, presentato dal dottor Persona_4 nell'anno 2020 con Ergon Capital Partners, Fondo Lussemburghese, rappresentato nell'occasione delle trattative dal dott. Partner di Ergon Capital Advisors Italy S.r.l., e presentato, Persona_5
al dott. dal dott. Managing Director di di Parte_3 Persona_6 Controparte_7
Milano; nell'anno 2020 con il fondo lussemburghese Neuberger Berman AIFM LUX; che era l'unico e più qualificato interlocutore delle parti, che nel corso degli anni Parte_3
facevano riferimento unicamente a lui, nella sua qualità di consulente incaricato dalle società,
e per le trattative utili ad addivenire alla compravendita delle due compagini;
CP_1 CP_2
che, per motivi sconosciuti alla deducente, tra i mesi di giugno e luglio 2020 e CP_1 CP_2
decidevano di rigettare le offerte pendenti e di rinunziare ad ogni operazione, rifiutandosi di coltivare ulteriori trattative e di fatto ritirando le due società dal mercato;
che a quel punto, presentava al CU , interlocutore principale Parte_3 Parte_2
nel corso dell'intera collaborazione, il rendiconto dell'attività svolta, chiedendo il pagamento delle prestazioni quantificate in € 200.000,00, quale compenso ordinario per le prestazioni rese fino a quel momento, rinnovando l'espressa riserva di pretendere anche il compenso supplementare pattuito, nel frattempo ridotto all'1% dell'importo globale lordo che fosse stato eventualmente ricavato in futuro dalla vendita delle due compagini, al netto di quanto, ad allora, eventualmente già pagato.
Conseguentemente, parte attrice ha chiesto la condanna delle convenute al pagamento del compenso e del rimborso spese, quantificato nella somma complessiva di euro 200.000,00, o nella diversa somma accertata, oltre Iva ed interessi al tasso previsto dal D.lgs.231/2002, dal dì del dovuto al saldo.
Le società si sono costituite, contestando integralmente le avverse allegazioni e deduzioni ed eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva, di a chiedere il compenso per Pt_1
attività professionale riservata ai Dottori Commercialisti ed esperti Contabili, ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
A seguito di tale ultima eccezione, parte attrice ha chiesto la chiamata in causa, che è stata autorizzata, di , nei confronti del quale la IO ha proposto domanda subordinata, Parte_2
volta alla condanna del terzo al pagamento del dovuto, per l'attività̀ prestata in suo favore.
Le parti convenute hanno eccepito l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo.
si è costituito eccependo, a sua volta, l'inammissibilità della propria chiamata in Parte_2
causa ed il difetto di legittimazione attiva della società.
Egli, inoltre, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, la prescrizione presuntiva ex art 2956 c.c., in riferimento all'art 2229 c.c., del credito vantato per tutte le trattative svolte nel triennio antecedente la notifica dell'atto di citazione.
Conseguentemente, il terzo chiamato ha chiesto il rigetto integrale della domanda o, in subordine, dichiararsi prescritto, in tutto in parte, il credito vantato da parte attrice.
A parere di questo giudicante, le domande attoree, sia nei confronti delle società convenute che del terzo chiamato, non sono fondate per le ragioni che seguono. Preliminarmente, si ritiene che l'istanza di prova orale, formulata da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e rinnovata in sede di precisazione delle conclusioni, debba essere respinta: in primo luogo, con riguardo alle convenute, essendo la causa matura per la decisione;
in secondo luogo, con riguardo al terzo chiamato, in quanto i capitoli di prova dedotti sono diretti a provare l'attività di consulenza che parte attrice sostiene di avere prestato nell'ambito di trattative per la cessione delle due società, ma non la pattuizione di un compenso per il loro svolgimento, bensì, unicamente (e solo attraverso l'interrogatorio formale), l'accordo, asseritamente intervenuto con avente ad oggetto il corrispettivo in caso di perfezionamento delle suddette Parte_3
cessioni (capp. 8 e 9), che, però, pacificamente, non sono state concluse.
I capitoli, pertanto, sono irrilevanti ai fini del decidere.
Nel merito, si ritiene che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle due società convenute sia fondata. Infatti, con l'atto introduttivo, parte attrice ha allegato di avere ricevuto l'incarico dalle due società per assisterle nella operazione avente ad oggetto la loro cessione.
In realtà, dunque, non può essersi trattato di incarico conferito dalle due società (come lo sarebbe quello di cessione dell'azienda), in quanto detto incarico, come correttamente eccepito dalle convenute, avrebbe dovuto essere conferito dagli azionisti di e dai titolari delle Controparte_1 quote di quali titolari delle “compagini” societarie (v. pg. atto di citazione), oggetto CP_2 dell'asserita trattativa di cessione.
La domanda proposta nei confronti delle due società deve, pertanto, essere respinta per difetto di legittimazione passiva.
Conseguentemente alla suddetta eccezione, parte attrice ha chiamato in causa , Parte_2
chiedendone, in via subordinata, la condanna, per avere svolto l'attività di consulenza in esecuzione di un contratto concluso dal terzo, personalmente, in accordo con gli altri soci.
Tuttavia, anche la domanda rivolta nei confronti del terzo chiamato deve essere respinta, per le ragioni che seguono.
Il risulta pacificamente essere titolare del 50% delle quote della società Rocof ed Parte_2
azionista della tuttavia, parte attrice non ha provato, ma neppure allegato, di avere con CP_1
lui pattuito un compenso per la sola attività finalizzata alla successiva cessione societaria, ed a prescindere dalla stessa.
Infatti, la società attrice ha allegato di avere raggiunto un accordo con solamente Parte_2
sul corrispettivo dovuto in caso di cessione delle due società (l'1% sul prezzo) e, quanto alla fase delle trattative, al contrario, ha allegato: che le parti sono cugine;
che il compenso ordinario, normalmente spettante per la predetta attività di consulenza non è stato individuato anche in ragione del rapporto di parentela, ma “era pacificamente individuabile secondo mercato…”, circostanza, che, però, unitamente a tutte le altre, è stata contestata da controparte.
Tantomeno, il suddetto accordo è provato dalla documentazione prodotta in giudizio, che non vi fa riferimento, fatta eccezione per l'e-mail del 30/09/2020 (doc. 7), la quale, tuttavia, proviene da e, dunque, da e, pertanto, è priva di valore probatorio. Parte_3 Pt_1
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che anche la domanda, proposta da parte attrice nei confronti di
, debba essere respinta, per mancato assolvimento all'onere probatorio posto a Parte_2
carico della medesima.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione, quanto alle convenute, dell'aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge la domanda proposta da nei confronti di per difetto Parte_1 Controparte_1 CP_2
di legittimazione passiva;
respinge la domanda proposta da nei confronti del terzo chiamato, . Parte_1 Parte_2
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida, rispettivamente a favore delle convenute e del terzo chiamato, in complessivi euro 14.648,00 ed euro 11.268,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 21/01/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. MORONI GIULIO e dell'avv. GROPPI Pt_1 P.IVA_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in STR. CAIROLI 13 PARMA, presso lo studio dell'avv.
GROPPI FRANCESCO
- ATTORE -
C o n t r o
) e ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3
RUFFINI GEMINIO CESARE e dell'avv. RUFFINI NINO GIORDANO, domiciliate in
CANCELLERIA
-CONVENUTI –
E c o n l a c h i a m a t a i n c a u s a d i
), con il patrocinio dell'avv. RUFFINI GEMINIO Parte_2 C.F._1
CESARE e dell'avv. RUFFINI NINO GIORDANO, domiciliate in CANCELLERIA
- TERZO CHIAMATO -
Causa Civile iscritta al 2580/2022 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha agito in giudizio nei confronti di e di esponendo: Parte_1 Controparte_1 CP_2
di avere ricevuto incarico dalle due società convenute, facenti capo alle famiglie di Parte_2
e entrambi cugini di per lo svolgimento, per il tramite di
[...] Per_1 Parte_3 quest'ultimo, di attività di consulenza ed assistenza, diretta alla cessione delle due compagini societarie;
che, oltre al compenso ordinario, normalmente spettante per la predetta attività di consulenza, che, seppur non individuato anche in ragione del rapporto di parentela, era pacificamente individuabile secondo mercato per operazioni consimili, le parti convenivano anche un compenso supplementare nell'ordine dell'1,5% del valore della cessione, allora ipotizzata in circa 100 milioni di euro, da cui dedurre il compenso ordinario;
che l'attività di consulenza si protraeva dal 2013 al settembre 2020 e comprendeva le analisi dei bilanci, la predisposizione di tutta la documentazione necessaria ad una migliore valorizzazione delle aziende, l'organizzazione e la gestione delle numerose trattative aperte tramite Parte_3
con Professionisti, Istituti di Credito, Fondi ed interlocutori vari;
[...]
che nell'ambito di detta attività, l'odierna parte attrice intratteneva, tra gli altri, i seguenti rapporti: negli anni 2013 e 2014, e successivamente ancora nel 2017, con società di Controparte_3 consulenza impegnata nell'attività di Financial Advisor per operazioni di M & A (fusioni ed acquisizioni societarie); negli anni 2016, 2017 e 2018, con , direttore di United Petfood, multinazionale Persona_2
Belga con sede in Gant, operante nel settore della produzione di cibo per animali;
negli anni 2018 e 2019, con la dottoressa dello Studio di Persona_3 Controparte_4
Lugano, specializzato nel settore del M & A e con Credit , CP_5 Controparte_6
sede di Lugano (Svizzera), nelle persone dei Signori ed
[...] Parte_4 [...]
; Parte_5 nell'anno 2018, con il fondo Auctus Capital Partners AG di Monaco, Germania, presentato dal dottor Persona_4 nell'anno 2020 con Ergon Capital Partners, Fondo Lussemburghese, rappresentato nell'occasione delle trattative dal dott. Partner di Ergon Capital Advisors Italy S.r.l., e presentato, Persona_5
al dott. dal dott. Managing Director di di Parte_3 Persona_6 Controparte_7
Milano; nell'anno 2020 con il fondo lussemburghese Neuberger Berman AIFM LUX; che era l'unico e più qualificato interlocutore delle parti, che nel corso degli anni Parte_3
facevano riferimento unicamente a lui, nella sua qualità di consulente incaricato dalle società,
e per le trattative utili ad addivenire alla compravendita delle due compagini;
CP_1 CP_2
che, per motivi sconosciuti alla deducente, tra i mesi di giugno e luglio 2020 e CP_1 CP_2
decidevano di rigettare le offerte pendenti e di rinunziare ad ogni operazione, rifiutandosi di coltivare ulteriori trattative e di fatto ritirando le due società dal mercato;
che a quel punto, presentava al CU , interlocutore principale Parte_3 Parte_2
nel corso dell'intera collaborazione, il rendiconto dell'attività svolta, chiedendo il pagamento delle prestazioni quantificate in € 200.000,00, quale compenso ordinario per le prestazioni rese fino a quel momento, rinnovando l'espressa riserva di pretendere anche il compenso supplementare pattuito, nel frattempo ridotto all'1% dell'importo globale lordo che fosse stato eventualmente ricavato in futuro dalla vendita delle due compagini, al netto di quanto, ad allora, eventualmente già pagato.
Conseguentemente, parte attrice ha chiesto la condanna delle convenute al pagamento del compenso e del rimborso spese, quantificato nella somma complessiva di euro 200.000,00, o nella diversa somma accertata, oltre Iva ed interessi al tasso previsto dal D.lgs.231/2002, dal dì del dovuto al saldo.
Le società si sono costituite, contestando integralmente le avverse allegazioni e deduzioni ed eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva, di a chiedere il compenso per Pt_1
attività professionale riservata ai Dottori Commercialisti ed esperti Contabili, ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
A seguito di tale ultima eccezione, parte attrice ha chiesto la chiamata in causa, che è stata autorizzata, di , nei confronti del quale la IO ha proposto domanda subordinata, Parte_2
volta alla condanna del terzo al pagamento del dovuto, per l'attività̀ prestata in suo favore.
Le parti convenute hanno eccepito l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo.
si è costituito eccependo, a sua volta, l'inammissibilità della propria chiamata in Parte_2
causa ed il difetto di legittimazione attiva della società.
Egli, inoltre, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, la prescrizione presuntiva ex art 2956 c.c., in riferimento all'art 2229 c.c., del credito vantato per tutte le trattative svolte nel triennio antecedente la notifica dell'atto di citazione.
Conseguentemente, il terzo chiamato ha chiesto il rigetto integrale della domanda o, in subordine, dichiararsi prescritto, in tutto in parte, il credito vantato da parte attrice.
A parere di questo giudicante, le domande attoree, sia nei confronti delle società convenute che del terzo chiamato, non sono fondate per le ragioni che seguono. Preliminarmente, si ritiene che l'istanza di prova orale, formulata da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e rinnovata in sede di precisazione delle conclusioni, debba essere respinta: in primo luogo, con riguardo alle convenute, essendo la causa matura per la decisione;
in secondo luogo, con riguardo al terzo chiamato, in quanto i capitoli di prova dedotti sono diretti a provare l'attività di consulenza che parte attrice sostiene di avere prestato nell'ambito di trattative per la cessione delle due società, ma non la pattuizione di un compenso per il loro svolgimento, bensì, unicamente (e solo attraverso l'interrogatorio formale), l'accordo, asseritamente intervenuto con avente ad oggetto il corrispettivo in caso di perfezionamento delle suddette Parte_3
cessioni (capp. 8 e 9), che, però, pacificamente, non sono state concluse.
I capitoli, pertanto, sono irrilevanti ai fini del decidere.
Nel merito, si ritiene che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle due società convenute sia fondata. Infatti, con l'atto introduttivo, parte attrice ha allegato di avere ricevuto l'incarico dalle due società per assisterle nella operazione avente ad oggetto la loro cessione.
In realtà, dunque, non può essersi trattato di incarico conferito dalle due società (come lo sarebbe quello di cessione dell'azienda), in quanto detto incarico, come correttamente eccepito dalle convenute, avrebbe dovuto essere conferito dagli azionisti di e dai titolari delle Controparte_1 quote di quali titolari delle “compagini” societarie (v. pg. atto di citazione), oggetto CP_2 dell'asserita trattativa di cessione.
La domanda proposta nei confronti delle due società deve, pertanto, essere respinta per difetto di legittimazione passiva.
Conseguentemente alla suddetta eccezione, parte attrice ha chiamato in causa , Parte_2
chiedendone, in via subordinata, la condanna, per avere svolto l'attività di consulenza in esecuzione di un contratto concluso dal terzo, personalmente, in accordo con gli altri soci.
Tuttavia, anche la domanda rivolta nei confronti del terzo chiamato deve essere respinta, per le ragioni che seguono.
Il risulta pacificamente essere titolare del 50% delle quote della società Rocof ed Parte_2
azionista della tuttavia, parte attrice non ha provato, ma neppure allegato, di avere con CP_1
lui pattuito un compenso per la sola attività finalizzata alla successiva cessione societaria, ed a prescindere dalla stessa.
Infatti, la società attrice ha allegato di avere raggiunto un accordo con solamente Parte_2
sul corrispettivo dovuto in caso di cessione delle due società (l'1% sul prezzo) e, quanto alla fase delle trattative, al contrario, ha allegato: che le parti sono cugine;
che il compenso ordinario, normalmente spettante per la predetta attività di consulenza non è stato individuato anche in ragione del rapporto di parentela, ma “era pacificamente individuabile secondo mercato…”, circostanza, che, però, unitamente a tutte le altre, è stata contestata da controparte.
Tantomeno, il suddetto accordo è provato dalla documentazione prodotta in giudizio, che non vi fa riferimento, fatta eccezione per l'e-mail del 30/09/2020 (doc. 7), la quale, tuttavia, proviene da e, dunque, da e, pertanto, è priva di valore probatorio. Parte_3 Pt_1
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che anche la domanda, proposta da parte attrice nei confronti di
, debba essere respinta, per mancato assolvimento all'onere probatorio posto a Parte_2
carico della medesima.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione, quanto alle convenute, dell'aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge la domanda proposta da nei confronti di per difetto Parte_1 Controparte_1 CP_2
di legittimazione passiva;
respinge la domanda proposta da nei confronti del terzo chiamato, . Parte_1 Parte_2
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida, rispettivamente a favore delle convenute e del terzo chiamato, in complessivi euro 14.648,00 ed euro 11.268,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 21/01/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi