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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1238/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1238 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 25 febbraio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
, nata a [...] A Cremano Parte_1
(NA) il 11/4/1987 C.F.: e C.F._1 [...]
nato a [...] il Controparte_1
18/11/1976 C.F. , entrambi elettivamente C.F._2
domiciliati in Napoli alla Via Rosaroll n. 112 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Anatriello che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. depositato il 22/3/2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio ad Afragola in data 28/7/2012 dal quale è nata una figlia Persona_1
(nata il [...]), minorenne, chiedevano
[...]
pronunziarsi la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso e, contestualmente, ai sensi dell'art. 473 bis. 49
c.p.c., lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Con nota depositata in data 14/6/2024 i ricorrenti comparivano figurativamente dinanzi al Giudice delegato alla trattazione, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
Pag. 2 di 7 Con sentenza non definitiva n. 306/2024 pubbl. il 19/7/2024 il Collegio pronunciava la separazione tra le parti e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 23/1/2025 poi rinviata d'ufficio al
10/2/2025.
All'udienza del 10/2/2025 le parti comparivano personalmente e chiedevano l'integrale accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
Con provvedimento del 25/2/2025 riservava la causa al
Collegio per la decisione.
Il PM apponeva il Visto in data 3/3/2025
*** ***
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione figurativa dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (avvenuta tramite il deposito di note scritte il 14/6/2024) nel giudizio
Pag. 3 di 7 di separazione conclusosi con Sentenza n. 306/2024 del
Tribunale di Napoli Nord che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
2: La signora e la figlia continueranno a vivere Parte_1
nella casa della madre;
3. Ponga a carico del sig. a titolo di CP_1
mantenimento della figlia, l'obbligo di versare la somma di
€ 300,00 mensili, oltre aumento ISTAT al 100 per cento a decorrere da un anno dalla omologazione, da corrispondersi entro il giorno S di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da accreditarsi sulla carta PostePay Evolution intestata alla sig.ra , indicata in premessa;
Parte_1
4. Ponga a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50% le eventuali spese straordinarie (mediche non coperte dal S.S.N., ludiche, extra scolastiche etc.) preventivamente concordate, anche come specificate nell'allegato piano genitoriale;
5) Nulla venga disposto per l'assegno divorzile dei coniugi al quale gli stessi reciprocamente rinunciano, essendo entrambi disoccupati;
Pag. 4 di 7 6) Confermare l'autorizzazione ai coniugi per la richiesta del passaporto proprio e della figlia i quali, in questa sede, prestano nuovamente reciproco assenso:
7) Nulla sulle spese di lite.
8) Confermare l'affido della figlia, ancora minorenne, congiuntamente ad entrambi (genitori, fissando la residenza privilegiata degli stessi presso la madre;
affinché, di comune accordo, provvedano alla sua istruzione, educazione nonché al loro mantenimento, curandosi di prendere in comune le decisioni che si renderanno necessarie per la loro crescita psico-fisica;
9) Confermare il diritto del padre a tenere la minore con sé,
a settimane alterne, dal sabato alle ore 15,00 fino alla domenica alle ore 19,00 della domenica.
Durante la settimana, inoltre, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sportivi della figlia, potrà tenere la stessa con sé il martedì e venerdì dalle 15,00 alle 19,00.
Se tali giorni coincideranno con una festività, dell'ano o dell'altro, avrà prevalenza il calendario della festività senza recupero alcuno.
10) Per quanto concerne le festività, confermare che queste saranno trascorse dalla minore alternativamente con uno dei genitori. In particolare, la figlia delia coppia trascorrerà con la madre, negli anni pari, l'l novembre, 8 dicembre,
Pag. 5 di 7 Pasqua e Pasquetta, 1 maggio e la festa del Santo Patrono
(13 giugno), 31 dicembre, 1 gennaio e Befana, mentre trascorrerà con il padre le altre festività
Negli anni dispari avverrà il contrario.
11) Confermare che la figlia trascorrerà (compleanni dei genitori con gli stessi ed il proprio con entrambi. In caso di contrasto, lo trascorrerà negli anni pari con la madre ed i dispari con il padre.
12) Confermare che nel periodo estivo, il padre potrà tenere la figlia con sé per 15 giorni consecutivi, previo accordo preventivo. In caso di contrasto la potrà tenere con sé, negli anni pari dall' 1-15 agosto, nei dispari dal 16 al 31 agosto.
Per quanto altro, ci si riporta all'allegato piano genitoriale.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate che risultano conformi alla legge.
In considerazione della natura della controversia, nulla deve disporsi per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Afragola (NA) il 28/6/2012
(Atto n. 152, Parte II S. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2012) tra , Parte_1
Pag. 6 di 7 nata a [...] A Cremano il 11.4.1987 e
nato a Controparte_1
Caracas il 18/11/1976 alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Afragola per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
3) nulla per le spese
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 17/3/2025.
La Giudice est. La Presidente
Vernetti Veronica Nadia Zampogna
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1238/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1238 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 25 febbraio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
, nata a [...] A Cremano Parte_1
(NA) il 11/4/1987 C.F.: e C.F._1 [...]
nato a [...] il Controparte_1
18/11/1976 C.F. , entrambi elettivamente C.F._2
domiciliati in Napoli alla Via Rosaroll n. 112 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Anatriello che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. depositato il 22/3/2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio ad Afragola in data 28/7/2012 dal quale è nata una figlia Persona_1
(nata il [...]), minorenne, chiedevano
[...]
pronunziarsi la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso e, contestualmente, ai sensi dell'art. 473 bis. 49
c.p.c., lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Con nota depositata in data 14/6/2024 i ricorrenti comparivano figurativamente dinanzi al Giudice delegato alla trattazione, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
Pag. 2 di 7 Con sentenza non definitiva n. 306/2024 pubbl. il 19/7/2024 il Collegio pronunciava la separazione tra le parti e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 23/1/2025 poi rinviata d'ufficio al
10/2/2025.
All'udienza del 10/2/2025 le parti comparivano personalmente e chiedevano l'integrale accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
Con provvedimento del 25/2/2025 riservava la causa al
Collegio per la decisione.
Il PM apponeva il Visto in data 3/3/2025
*** ***
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione figurativa dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (avvenuta tramite il deposito di note scritte il 14/6/2024) nel giudizio
Pag. 3 di 7 di separazione conclusosi con Sentenza n. 306/2024 del
Tribunale di Napoli Nord che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
2: La signora e la figlia continueranno a vivere Parte_1
nella casa della madre;
3. Ponga a carico del sig. a titolo di CP_1
mantenimento della figlia, l'obbligo di versare la somma di
€ 300,00 mensili, oltre aumento ISTAT al 100 per cento a decorrere da un anno dalla omologazione, da corrispondersi entro il giorno S di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da accreditarsi sulla carta PostePay Evolution intestata alla sig.ra , indicata in premessa;
Parte_1
4. Ponga a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50% le eventuali spese straordinarie (mediche non coperte dal S.S.N., ludiche, extra scolastiche etc.) preventivamente concordate, anche come specificate nell'allegato piano genitoriale;
5) Nulla venga disposto per l'assegno divorzile dei coniugi al quale gli stessi reciprocamente rinunciano, essendo entrambi disoccupati;
Pag. 4 di 7 6) Confermare l'autorizzazione ai coniugi per la richiesta del passaporto proprio e della figlia i quali, in questa sede, prestano nuovamente reciproco assenso:
7) Nulla sulle spese di lite.
8) Confermare l'affido della figlia, ancora minorenne, congiuntamente ad entrambi (genitori, fissando la residenza privilegiata degli stessi presso la madre;
affinché, di comune accordo, provvedano alla sua istruzione, educazione nonché al loro mantenimento, curandosi di prendere in comune le decisioni che si renderanno necessarie per la loro crescita psico-fisica;
9) Confermare il diritto del padre a tenere la minore con sé,
a settimane alterne, dal sabato alle ore 15,00 fino alla domenica alle ore 19,00 della domenica.
Durante la settimana, inoltre, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sportivi della figlia, potrà tenere la stessa con sé il martedì e venerdì dalle 15,00 alle 19,00.
Se tali giorni coincideranno con una festività, dell'ano o dell'altro, avrà prevalenza il calendario della festività senza recupero alcuno.
10) Per quanto concerne le festività, confermare che queste saranno trascorse dalla minore alternativamente con uno dei genitori. In particolare, la figlia delia coppia trascorrerà con la madre, negli anni pari, l'l novembre, 8 dicembre,
Pag. 5 di 7 Pasqua e Pasquetta, 1 maggio e la festa del Santo Patrono
(13 giugno), 31 dicembre, 1 gennaio e Befana, mentre trascorrerà con il padre le altre festività
Negli anni dispari avverrà il contrario.
11) Confermare che la figlia trascorrerà (compleanni dei genitori con gli stessi ed il proprio con entrambi. In caso di contrasto, lo trascorrerà negli anni pari con la madre ed i dispari con il padre.
12) Confermare che nel periodo estivo, il padre potrà tenere la figlia con sé per 15 giorni consecutivi, previo accordo preventivo. In caso di contrasto la potrà tenere con sé, negli anni pari dall' 1-15 agosto, nei dispari dal 16 al 31 agosto.
Per quanto altro, ci si riporta all'allegato piano genitoriale.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate che risultano conformi alla legge.
In considerazione della natura della controversia, nulla deve disporsi per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Afragola (NA) il 28/6/2012
(Atto n. 152, Parte II S. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2012) tra , Parte_1
Pag. 6 di 7 nata a [...] A Cremano il 11.4.1987 e
nato a Controparte_1
Caracas il 18/11/1976 alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Afragola per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
3) nulla per le spese
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 17/3/2025.
La Giudice est. La Presidente
Vernetti Veronica Nadia Zampogna
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