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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note
27/3/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 288/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Mariangela Laganà;
-appellante-
E
Controparte_1
-appellata contumace-
NONCHE'
Controparte_2
- appellata contumace –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in primo grado in data 27.05.2020, Parte_1
lamentava la mancata corresponsione da parte della datrice di lavoro del TFR, della tredicesima e quattordicesima mensilità maturate nell'anno 2020, nonché delle indennità relative a permessi e ferie non goduti.
Nello specifico, esponeva:
- di essere stato dipendente, in qualità di operaio addetto alle pulizie liv. F1 del
CCNL Mobilità, della Serfer Calabria Società Cooperativa a.r.l. dal 07.08.2014 al
29.02.2020;
- che la datrice di lavoro era originariamente associata al il CP_3
quale, a decorrere dal 06.08.2014, aveva ceduto il ramo d'azienda proprio alla resistente per l'espletamento delle attività connesse all'appalto n. 10/2012 relative alla pulizia e mantenimento del decoro degli impianti della Direzione
Territoriale e Produzione di Reggio Calabria.
Ciò considerato, eccepiva la mancata erogazione degli emolumenti sopra citati, evocando in giudizio non solo l'appaltatrice, bensì anche la committente RFI
S.p.a., ritenuta solidalmente debitrice in applicazione dell'art. 29, d.lgs. 276/2003 nonché, in subordine, dell'art. 1676 c.c. sulla scorta delle condizioni previste da tale norma.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, la Serfer Calabria Società Cooperativa a.r.l. e la
[...]
rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e Controparte_2
dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere dalla e dalla RFI Controparte_4
SpA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, il pagamento, in solido, delle pretese retributive avanzate col presente giudizio (TFR, ferie, ex festività 13° e 14° CP_ mensilità); condannare, quindi, la e la RFI SpA in persona dei Controparte_4 rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in solido (ai sensi dell'art. 29 Dlg.
276/2003), in favore del ricorrente della somma di € 15.662,97 per i titoli e le causali indicati in premessa o della diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità solidale di RFI S.p.A. e
[...]
in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rispetto alle pretese Controparte_4 retributive avanzate dal ricorrente col presente giudizio, ai sensi e per effetto dell'art.
1676 cc;
condannare la in solido, ex art 1676 cc, con RFI Controparte_4 S.p.A. in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 15.662,97 a titolo di TFR, ferie, ex festività, 13° e 14° mensilità o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa” vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio RFI s.p.a. sostenendo, in primo luogo, l'inapplicabilità dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, criticando sotto vari profili i recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Altresì, con riguardo all'applicazione dell'art. 1676 c.c., eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
Nel merito, in relazione al TFR, affermava la sussistenza dell'obbligo da parte del lavoratore di comunicazione dell'eventuale adesione a forme di trasferimento del
TFR a fondi pensionistici complementari che sarebbero, al più, gli unici legittimati attivi a richiedere tale emolumento al datore di lavoro.
Eccepiva l'esclusione dell'obbligo di pagamento delle ritenute erariali ai sensi dell'art. 3, comma 8, D.L. n. 97 del 2008, conv. in L. n. 129 del 2008, e rispetto alle indennità di ferie e permessi non goduti, l'assenza di una responsabilità solidale ex art. 29. D.lgs. 276/2003, dal momento che nella nozione di “trattamenti retributivi” di cui al d.lgs. 276/2003 rientra solo la retribuzione in senso stretto e non quelle voci, come le ferie non godute, che presentano natura ibrida ricoprendo una funzione risarcitoria oltre che retributiva.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva la Controparte_4
restando contumace.
[...]
Il Tribunale con la sentenza appellata ha accolto il ricorso, limitatamente al TFR
e alla tredicesima e quattordicesima mensilità, condannando le resistenti in solido al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 9.370,66 a titolo
TFR, nonché di € 305,70 ed € 1.222,80 a titolo di quote di tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Al contrario, ha rigettato il ricorso nella parte in cui era stata richiesta la condanna in solido della committente RFI s.p.a. al pagamento delle altre poste patrimoniali, ovvero indennità di ferie e permessi non goduti, condannando al pagamento delle stesse, in via diretta, esclusivamente la società Serfer Coop. a r.l. A fondamento del proprio convincimento il Giudice di prime cure ha evidenziato che, ai fini del pagamento da parte del committente di tali indennità, non potesse essere utilizzata l'azione ex art. 29, d.lgs. 276/2003 dal momento che tale disposizione sarebbe applicabile solo ai crediti di natura strettamente retributiva;
né, per le medesime motivazioni, potesse essere utilizzata l'azione ex art. 1676 c.c.
Avverso detta decisione ha interposto appello chiedendo la Parte_1
riforma parziale della sentenza nella parte in cui, non riconoscendo l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1676 c.c., ha condannato solo la Controparte_5 al pagamento in favore del ricorrente delle indennità di ferie e permessi non goduti pari rispettivamente ad € 3.297,74 ed € 1.466,07,oltre interessi e rivalutazione monetaria>>.
Con il primo e unico motivo di appello il eccepisce l'errore in cui sarebbe Pt_1
incorso il Giudice di primo grado nel ritenere inapplicabile l'art. 1676 c.c. alle somme allo stesso spettanti a titolo di ferie e permessi non goduti, maturati in esecuzione dell'appalto, con conseguente condanna della sola Controparte_4 al pagamento delle predette somme.
[...]
Entrambe le parti appellate, sebbene regolarmente evocate in giudizio, non si sono costituite, risultando contumaci.
Il decreto ex art. 127-ter è stato ritualmente comunicato
L' appellante ha provveduto al deposito delle note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza cartolare del 27/3/2025.
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
Il Tribunale ha correttamente escluso la solidarietà ai sensi dell'art. 1676 c.c. per il pagamento dei permessi e delle ferie non godute, ponendole in favore della sola datrice di lavoro sola ma non anche della RFI SpA Controparte_4
sull'assunto che non si tratti di trattamenti retributivi.
La tesi è corretta.
Di recente la Cassazione ha rilevato su questione sovrapponibile a quella in esame che : <<la responsabilit solidale del committente ex art. d.lgs. n.>
2003, per le retribuzioni dovute ai dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore riguarda i soli "trattamenti retributivi", fra i quali non rientra l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, la quale può invece rientrare nei "trattamenti economici e normativi" a cui fa riferimento la previsione dell'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del
2006 - nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 50 del 2016 e che continua a trovare applicazione in base alla disciplina transitoria dettata dall'art. 216 del citato d.lgs. n. 50 - secondo cui è dirimente la pubblicazione di bandi o avvisi per le procedure di affidamento e, cioè, se avvenuta prima o dopo l'entrata in vigore del medesimo d.lgs. (19 aprile 2016)>> Cass.,1450/2025.
Sulla base del principio sopra trascritto l'appello va rigettato.
La sentenza va, pertanto, conferma.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione delle appellate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da
contro
Soc. Coop. Parte_1 [...]
e RFI SpA avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. CP_4
892/2023, resa in data 03.05.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla sulle spese
3)Dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 28/3/2025
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti