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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/07/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 26.5.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 72 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Fabrizio Allegrini ed Elisabetta Paonessa
appellante
E
, con l'Avv. Luigi Prestanicola COroparte_1
appellata
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Infortunio in itinere. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 18.6.21 , dipendente dell' con qualifica di COroparte_1 COroparte_2 infermiera, esponeva: a) che il 10.5.18, nel tornare presso la sua abitazione di dalla COroparte_3 CO sede di rimaneva vittima di incidente stradale, la cui responsabilità era da CP_2 ascrivere unicamente al conducente dell'altra vettura interessata dal sinistro, tale b) Persona_1 di aver denunciato all' l'infortunio in itinere di cui era rimasta vittima e che l'istituto, CP_4 riconosciuta una invalidità permanente pari al 16% delle tabelle aveva infine respinto la CP_4 domanda;
c) che, in particolare, con un primo provvedimento, l'ente aveva rigettato l'istanza perché il sinistro sarebbe avvenuto durante una deviazione dal normale percorso di collegamento di andata e ritorno dal luogo di lavoro, mentre, a seguito di spiegata opposizione, per la presenza di un rischio elettivo a carico della ricorrente. 2) Sosteneva che, contrariamente a quanto sostenuto dall' nella fase amministrativa, l'incidente CP_4 era avvenuto nel percorrere il tragitto più breve e diretto possibile, ovvero percorrendo la strada provinciale 606 e, di seguito, l'autostrada A2. Aggiungeva che nel caso di specie non sussisteva alcun rischio elettivo, atteso che dal prontuario della Polizia Stradale intervenuta in occasione del sinistro emergeva che l'incidente era da ascrivere alla esclusiva responsabilità di che si era Persona_1 immesso sulla SP 606 senza rispettare il segnale di stop ed effettuando una inversione ad U del tutto vietata.
3) Concludeva chiedendo di accertare che il sinistro del 10.5.18 era dovuto a causa di lavoro e la condanna di al pagamento dell'indennità temporanea dal 10.5.18 al 31.12.18 e alla rendita per CP_4 una inabilità permanente pari al 20% delle tabelle CP_4
4) Nella resistenza dell'ente convenuto, il tribunale di Vibo Valentia ha parzialmente accolto il ricorso, riconoscendo, oltre alla indennità per inabilità temporanea, la rendita nella misura del 16%. Tanto sulla base della seguente motivazione:
“
5. Le doglianze attoree meritano valorizzazione, ancorché nei soli termini enucleati nei prossimi paragrafi.
6. L'Istituto assicurativo ha aderito alla ricostruzione della dinamica del sinistro illustrata dalle forze dell'ordine nel relativo rapporto, e siccome lo svolgimento degli accadimenti (generativi del sinistro) non risulta presentemente controverso (siccome indisputato dalla stessa ), l'eziologia CP_1 dell'incidente stradale deve reputarsi cristallizzata.
6.1. Detto questo, – pur ventilando l'anormalità del tragitto concretamente percorso CP_4 dall'esponente fra casa e lavoro – non ha dettagliato il diverso – e asseritamente più corretto – itinerario il quale avrebbe dovuto preferirsi nel corso dello spostamento realizzato dalla ricorrente.
6.2. Orbene, a questo riguardo è d'uopo constatare come la causazione dell'impatto (produttivo del danno qui delibato) debba imputarsi pressoché interamente alla seconda vettura coinvolta, resasi autrice di un grave discostamento dalle regole di prudenza e osservanza di specifiche norme della circolazione veicolare (vieppiù richiamate – nella sede viaria teatro dell'incidente – da apposita segnaletica orizzontale e verticale, ampiamente violata dall'altro guidatore), di talché l'eventuale anomalia comportamentale riconducibile alla lavoratrice – attinta da una sanzione amministrativa esclusivamente a cagione della “velocità sostenuta” (ma non meglio puntualizzata) alla quale
avrebbe guidato in quel frangente – non assume quei connotati di assoluta e deliberata CP_1 abnormità, in presenza dei quali solamente avrebbe potuto ritenersi interrotto – vertendo la causa in discussione nella specifica materia della tutela assicurativa approntata per gli infortuni lavorativi e le malattie professionali – il nesso di derivazione dell'evento lesivo dal suo possibile antecedente causale.
7. Alla luce di quanto appena sottolineato, dunque, siffatto legame eziologico deve predicarsi sussistente nella specie.
7.1. Per tale ragione, è necessario riconoscere il diritto della ricorrente all'indennità temporanea per il periodo compreso fra il 10 maggio e il 31 dicembre 2018.
8. Relativamente, poi, al quantum della prestazione assicurativa richiesta da , a fronte CP_1 dell'invocazione attorea del riconoscimento di un'invalidità permanente in misura pari al venti CP_ percento, l' convenuto ha offerto – nella propria memoria di costituzione – elementi convincentemente militanti nel senso della possibilità di stimare l'invalidità medesima nella più circoscritta misura del sedici percento, e – nella prima occasione utile alla costituzione della controparte (ossia in corrispondenza della presentazione delle note cartolari prodromiche alla trattazione scritta odierna) non ha prodotto all'Autorità giudiziaria valutazioni idonee a CP_1 infirmare la ricostruzione avversaria, così da giustificare l'apertura di un'apposita fase istruttoria.
9. Dalle considerazioni testè compiute, allora, deriva la doverosità dell'ascrizione alla ricorrente della rendita prevista per le ipotesi di riconoscimento di un'invalidità permanente appunto pari al sedici percento, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria (con detrazione dell'importo degli interessi dalla somma dovuta a titolo di maggior danno da svalutazione) a far data dalla domanda amministrativa d'accesso al beneficio”.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: CP_4
5.1) l'errore del tribunale che, nell'imputare all' di non aver dettagliato il diverso – e CP_4 asseritamente più corretto – itinerario il quale avrebbe dovuto preferirsi nel corso dello spostamento realizzato dalla ricorrente, aveva finito per addossare sull'ente convenuto l'onere di provare la normalità del tragitto seguito in occasione del sinistro, mentre tale prova doveva essere fornita dalla ricorrente;
5.2) l'errore del tribunale per aver escluso che nel caso di specie vi fosse un rischio elettivo della ricorrente in occasione del sinistro stradale, mentre dal prontuario redatto dalla Polizia Stradale intervenuta in occasione del sinistro era emersa una condotta imprudente della ricorrente, tanto che la stessa era sanzionata per violazione dell'art. 141, comma 11, Codice della Strada in quanto teneva una velocità sostenuta al momento del sinistro;
5.3) l'errore del tribunale per aver riconosciuto un grado di inabilità permanente pari al 16% senza verificare la sussistenza del nesso di causa e non tenendo conto che, nel costituirsi in giudizio, l'ente aveva sostenuto che la corretta quantificazione dei postumi era pari al 16% solo nel caso fosse stata superata la questione relativa al rischio elettivo;
6) si costituita concludendo per la inammissibilità dell'appello perché contrario ai COroparte_1 dettami dell'art. 434 c.p.c. Nel merito ne ha chiesto il rigetto con integrale conferma della sentenza impugnata.
7) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. Ciò in quanto tale norma, nel testo introdotto dall'art. 54, c. 1, lettera c) bis del d.l. 22/6/2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/8/2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. n. 2143/2015; Cass. SSUU n° 27199/17).
8.1) Nella specie, ha circoscritto le sue doglianze, nei termini sopra riassunti, alle errate CP_4 valutazioni del primo giudice sia con riferimento alla mancanza di prova degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale per l'ipotesi, qui ricorrente, di infortunio in itinere, sia con riferimento all'assenza di prova, per omesso espletamento di Ctu medico-legale, della sussistenza del nesso di causa tra infortunio e lesioni e della misura di inabilità permanente riconosciuta in sentenza. 8.2) L' ha dunque congruamente individuato le parti della sentenza impugnata di cui chiede la CP_4 riforma e le ragioni di dissenso che, nella sua prospettiva, dovrebbero indurre a rivederle.
9) Ciò detto, l'appello deve essere accolto perché, con assorbimento del secondo e terzo motivo, è fondato il primo dovendosi rilevare che la ricorrente non ha provato tutti i requisiti sottesi alla tutela previdenziale in ipotesi di infortunio in itinere. Ciò sia quanto alla normalità del tragitto, sia all'uso necessitato del mezzo proprio, entrambi richiesti dall'art. 2 Dpr 1124/65, come sostituito dall'art. 12 D. Lgs. n° 38/00.
10) Sotto il primo profilo ha ragione l'appellante a dolersi del fatto che il tribunale ha sostanzialmente finito per addossare sull'ente previdenziale l'onere di dedurre e provare quale fosse nel caso di specie il normale tragitto che la ricorrente doveva percorrere per raggiungere la sua abitazione di CP_3 CO
, una volta lasciata la sede di lavoro dell' di .
[...] CP_2
10.1) Tale prova, al contrario, doveva essere fornita dalla ricorrente e ciò nel caso di specie non è avvenuto.
10.2) La stessa pronuncia di legittimità richiamata in ricorso (Cass. 1320/02) ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la indennizzabilità di un infortunio in itinere perché il lavoratore aveva scelto il percorso più lungo fra quelli possibili, senza dare giustificazione di tale scelta.
10.3) Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto che il percorso seguito (strada provinciale 606 e, di seguito, autostrada A2) era il tragitto “più breve e diretto possibile”. La stessa ricorrente ha anche aggiunto che vi era un percorso alternativo, che però avrebbe imposto il transito in due centri abitati in orari di punta, che tale percorso alternativo era interessato da lavori stradali e che il manto stradale dell'ulteriore arteria SP14 versava in pessime condizioni, che tale strada era stata oggetto di accese polemiche per il verificarsi di incidenti dovuti al dissesto della strada e alla presenza di buche.
10.4) Ora, di tutto quanto affermato dalla ricorrente non è stata offerta alcuna prova, sicché il tribunale, lungi dall'imputare all' di non aver dedotto quale era il normale percorso da seguire, CP_4 secondo le previsioni dell'art. 2 Dpr 1124/65, avrebbe dovuto evidenziare la carenza probatoria in cui la ricorrente era incorsa.
11) Sotto il secondo profilo, tenuto conto che il primo motivo di appello pone in discussione la stessa esistenza del diritto alla tutela prevista per il caso di infortunio in itinere, emerge evidente la totale assenza di allegazioni e prove, che la ricorrente doveva fornire, circa il fatto che l'uso dell'autoveicolo alla cui guida si trovava al momento del sinistro del 10.5.18 fosse necessitato, come espressamente richiesto dall'art. 2 DPR 1124/65, come modificato dall'art. 12 D. Lgs. n° 38/00.
11.1) Nell'atto introduttivo, infatti, la ricorrente ometteva finanche di riferire che l'autoveicolo da ella condotto al momento del sinistro era un mezzo di trasporto privato e comunque la circostanza che si trattava della “propria autovettura” emerge dalla dichiarazione che la stessa rese al CP_1 funzionario dell'Ispettorato del Lavoro che ha svolto l'inchiesta ex art. 56 Dpr 1124/56.
11.2) La ricorrente, dunque, avrebbe dovuto chiarire e provare perché il 10.5.18 l'uso del mezzo CO privato fosse necessario per raggiungere la sua abitazione in dalla sede di COroparte_3
[...]
. CP_2
11.3) Ma, come detto, la circostanza è stata del tutto tralasciata dalla ricorrente, con la conseguenza che nel caso di specie risulta assente, oltre al requisito della normalità del tragitto, anche quello della necessità di utilizzo del mezzo proprio. 12) Per tali ragioni, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata con rigetto della domanda giudiziale che la ha proposto in data 18.6.21. CP_1
13) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, non risultando in atti alcuna dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., avendo tra l'altro la ricorrente versato il contributo unificato in sede di instaurazione della controversia. Le spese si liquidano come da dispositivo sulla base del valore indeterminabile della controversia dichiarato dalla stessa ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza del tribunale di Vibo Valentia n° Parte_1 1074/22, così provvede:
1) accoglie l'appello, riforma la sentenza impugnata e rigetta il ricorso proposto da COroparte_1 il 18.6.21;
2) condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano COroparte_1 in euro 2.700,00, per il primo grado, e in euro 3.000,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 8.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 26.5.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 72 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Fabrizio Allegrini ed Elisabetta Paonessa
appellante
E
, con l'Avv. Luigi Prestanicola COroparte_1
appellata
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Infortunio in itinere. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 18.6.21 , dipendente dell' con qualifica di COroparte_1 COroparte_2 infermiera, esponeva: a) che il 10.5.18, nel tornare presso la sua abitazione di dalla COroparte_3 CO sede di rimaneva vittima di incidente stradale, la cui responsabilità era da CP_2 ascrivere unicamente al conducente dell'altra vettura interessata dal sinistro, tale b) Persona_1 di aver denunciato all' l'infortunio in itinere di cui era rimasta vittima e che l'istituto, CP_4 riconosciuta una invalidità permanente pari al 16% delle tabelle aveva infine respinto la CP_4 domanda;
c) che, in particolare, con un primo provvedimento, l'ente aveva rigettato l'istanza perché il sinistro sarebbe avvenuto durante una deviazione dal normale percorso di collegamento di andata e ritorno dal luogo di lavoro, mentre, a seguito di spiegata opposizione, per la presenza di un rischio elettivo a carico della ricorrente. 2) Sosteneva che, contrariamente a quanto sostenuto dall' nella fase amministrativa, l'incidente CP_4 era avvenuto nel percorrere il tragitto più breve e diretto possibile, ovvero percorrendo la strada provinciale 606 e, di seguito, l'autostrada A2. Aggiungeva che nel caso di specie non sussisteva alcun rischio elettivo, atteso che dal prontuario della Polizia Stradale intervenuta in occasione del sinistro emergeva che l'incidente era da ascrivere alla esclusiva responsabilità di che si era Persona_1 immesso sulla SP 606 senza rispettare il segnale di stop ed effettuando una inversione ad U del tutto vietata.
3) Concludeva chiedendo di accertare che il sinistro del 10.5.18 era dovuto a causa di lavoro e la condanna di al pagamento dell'indennità temporanea dal 10.5.18 al 31.12.18 e alla rendita per CP_4 una inabilità permanente pari al 20% delle tabelle CP_4
4) Nella resistenza dell'ente convenuto, il tribunale di Vibo Valentia ha parzialmente accolto il ricorso, riconoscendo, oltre alla indennità per inabilità temporanea, la rendita nella misura del 16%. Tanto sulla base della seguente motivazione:
“
5. Le doglianze attoree meritano valorizzazione, ancorché nei soli termini enucleati nei prossimi paragrafi.
6. L'Istituto assicurativo ha aderito alla ricostruzione della dinamica del sinistro illustrata dalle forze dell'ordine nel relativo rapporto, e siccome lo svolgimento degli accadimenti (generativi del sinistro) non risulta presentemente controverso (siccome indisputato dalla stessa ), l'eziologia CP_1 dell'incidente stradale deve reputarsi cristallizzata.
6.1. Detto questo, – pur ventilando l'anormalità del tragitto concretamente percorso CP_4 dall'esponente fra casa e lavoro – non ha dettagliato il diverso – e asseritamente più corretto – itinerario il quale avrebbe dovuto preferirsi nel corso dello spostamento realizzato dalla ricorrente.
6.2. Orbene, a questo riguardo è d'uopo constatare come la causazione dell'impatto (produttivo del danno qui delibato) debba imputarsi pressoché interamente alla seconda vettura coinvolta, resasi autrice di un grave discostamento dalle regole di prudenza e osservanza di specifiche norme della circolazione veicolare (vieppiù richiamate – nella sede viaria teatro dell'incidente – da apposita segnaletica orizzontale e verticale, ampiamente violata dall'altro guidatore), di talché l'eventuale anomalia comportamentale riconducibile alla lavoratrice – attinta da una sanzione amministrativa esclusivamente a cagione della “velocità sostenuta” (ma non meglio puntualizzata) alla quale
avrebbe guidato in quel frangente – non assume quei connotati di assoluta e deliberata CP_1 abnormità, in presenza dei quali solamente avrebbe potuto ritenersi interrotto – vertendo la causa in discussione nella specifica materia della tutela assicurativa approntata per gli infortuni lavorativi e le malattie professionali – il nesso di derivazione dell'evento lesivo dal suo possibile antecedente causale.
7. Alla luce di quanto appena sottolineato, dunque, siffatto legame eziologico deve predicarsi sussistente nella specie.
7.1. Per tale ragione, è necessario riconoscere il diritto della ricorrente all'indennità temporanea per il periodo compreso fra il 10 maggio e il 31 dicembre 2018.
8. Relativamente, poi, al quantum della prestazione assicurativa richiesta da , a fronte CP_1 dell'invocazione attorea del riconoscimento di un'invalidità permanente in misura pari al venti CP_ percento, l' convenuto ha offerto – nella propria memoria di costituzione – elementi convincentemente militanti nel senso della possibilità di stimare l'invalidità medesima nella più circoscritta misura del sedici percento, e – nella prima occasione utile alla costituzione della controparte (ossia in corrispondenza della presentazione delle note cartolari prodromiche alla trattazione scritta odierna) non ha prodotto all'Autorità giudiziaria valutazioni idonee a CP_1 infirmare la ricostruzione avversaria, così da giustificare l'apertura di un'apposita fase istruttoria.
9. Dalle considerazioni testè compiute, allora, deriva la doverosità dell'ascrizione alla ricorrente della rendita prevista per le ipotesi di riconoscimento di un'invalidità permanente appunto pari al sedici percento, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria (con detrazione dell'importo degli interessi dalla somma dovuta a titolo di maggior danno da svalutazione) a far data dalla domanda amministrativa d'accesso al beneficio”.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: CP_4
5.1) l'errore del tribunale che, nell'imputare all' di non aver dettagliato il diverso – e CP_4 asseritamente più corretto – itinerario il quale avrebbe dovuto preferirsi nel corso dello spostamento realizzato dalla ricorrente, aveva finito per addossare sull'ente convenuto l'onere di provare la normalità del tragitto seguito in occasione del sinistro, mentre tale prova doveva essere fornita dalla ricorrente;
5.2) l'errore del tribunale per aver escluso che nel caso di specie vi fosse un rischio elettivo della ricorrente in occasione del sinistro stradale, mentre dal prontuario redatto dalla Polizia Stradale intervenuta in occasione del sinistro era emersa una condotta imprudente della ricorrente, tanto che la stessa era sanzionata per violazione dell'art. 141, comma 11, Codice della Strada in quanto teneva una velocità sostenuta al momento del sinistro;
5.3) l'errore del tribunale per aver riconosciuto un grado di inabilità permanente pari al 16% senza verificare la sussistenza del nesso di causa e non tenendo conto che, nel costituirsi in giudizio, l'ente aveva sostenuto che la corretta quantificazione dei postumi era pari al 16% solo nel caso fosse stata superata la questione relativa al rischio elettivo;
6) si costituita concludendo per la inammissibilità dell'appello perché contrario ai COroparte_1 dettami dell'art. 434 c.p.c. Nel merito ne ha chiesto il rigetto con integrale conferma della sentenza impugnata.
7) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. Ciò in quanto tale norma, nel testo introdotto dall'art. 54, c. 1, lettera c) bis del d.l. 22/6/2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/8/2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. n. 2143/2015; Cass. SSUU n° 27199/17).
8.1) Nella specie, ha circoscritto le sue doglianze, nei termini sopra riassunti, alle errate CP_4 valutazioni del primo giudice sia con riferimento alla mancanza di prova degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale per l'ipotesi, qui ricorrente, di infortunio in itinere, sia con riferimento all'assenza di prova, per omesso espletamento di Ctu medico-legale, della sussistenza del nesso di causa tra infortunio e lesioni e della misura di inabilità permanente riconosciuta in sentenza. 8.2) L' ha dunque congruamente individuato le parti della sentenza impugnata di cui chiede la CP_4 riforma e le ragioni di dissenso che, nella sua prospettiva, dovrebbero indurre a rivederle.
9) Ciò detto, l'appello deve essere accolto perché, con assorbimento del secondo e terzo motivo, è fondato il primo dovendosi rilevare che la ricorrente non ha provato tutti i requisiti sottesi alla tutela previdenziale in ipotesi di infortunio in itinere. Ciò sia quanto alla normalità del tragitto, sia all'uso necessitato del mezzo proprio, entrambi richiesti dall'art. 2 Dpr 1124/65, come sostituito dall'art. 12 D. Lgs. n° 38/00.
10) Sotto il primo profilo ha ragione l'appellante a dolersi del fatto che il tribunale ha sostanzialmente finito per addossare sull'ente previdenziale l'onere di dedurre e provare quale fosse nel caso di specie il normale tragitto che la ricorrente doveva percorrere per raggiungere la sua abitazione di CP_3 CO
, una volta lasciata la sede di lavoro dell' di .
[...] CP_2
10.1) Tale prova, al contrario, doveva essere fornita dalla ricorrente e ciò nel caso di specie non è avvenuto.
10.2) La stessa pronuncia di legittimità richiamata in ricorso (Cass. 1320/02) ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la indennizzabilità di un infortunio in itinere perché il lavoratore aveva scelto il percorso più lungo fra quelli possibili, senza dare giustificazione di tale scelta.
10.3) Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto che il percorso seguito (strada provinciale 606 e, di seguito, autostrada A2) era il tragitto “più breve e diretto possibile”. La stessa ricorrente ha anche aggiunto che vi era un percorso alternativo, che però avrebbe imposto il transito in due centri abitati in orari di punta, che tale percorso alternativo era interessato da lavori stradali e che il manto stradale dell'ulteriore arteria SP14 versava in pessime condizioni, che tale strada era stata oggetto di accese polemiche per il verificarsi di incidenti dovuti al dissesto della strada e alla presenza di buche.
10.4) Ora, di tutto quanto affermato dalla ricorrente non è stata offerta alcuna prova, sicché il tribunale, lungi dall'imputare all' di non aver dedotto quale era il normale percorso da seguire, CP_4 secondo le previsioni dell'art. 2 Dpr 1124/65, avrebbe dovuto evidenziare la carenza probatoria in cui la ricorrente era incorsa.
11) Sotto il secondo profilo, tenuto conto che il primo motivo di appello pone in discussione la stessa esistenza del diritto alla tutela prevista per il caso di infortunio in itinere, emerge evidente la totale assenza di allegazioni e prove, che la ricorrente doveva fornire, circa il fatto che l'uso dell'autoveicolo alla cui guida si trovava al momento del sinistro del 10.5.18 fosse necessitato, come espressamente richiesto dall'art. 2 DPR 1124/65, come modificato dall'art. 12 D. Lgs. n° 38/00.
11.1) Nell'atto introduttivo, infatti, la ricorrente ometteva finanche di riferire che l'autoveicolo da ella condotto al momento del sinistro era un mezzo di trasporto privato e comunque la circostanza che si trattava della “propria autovettura” emerge dalla dichiarazione che la stessa rese al CP_1 funzionario dell'Ispettorato del Lavoro che ha svolto l'inchiesta ex art. 56 Dpr 1124/56.
11.2) La ricorrente, dunque, avrebbe dovuto chiarire e provare perché il 10.5.18 l'uso del mezzo CO privato fosse necessario per raggiungere la sua abitazione in dalla sede di COroparte_3
[...]
. CP_2
11.3) Ma, come detto, la circostanza è stata del tutto tralasciata dalla ricorrente, con la conseguenza che nel caso di specie risulta assente, oltre al requisito della normalità del tragitto, anche quello della necessità di utilizzo del mezzo proprio. 12) Per tali ragioni, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata con rigetto della domanda giudiziale che la ha proposto in data 18.6.21. CP_1
13) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, non risultando in atti alcuna dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., avendo tra l'altro la ricorrente versato il contributo unificato in sede di instaurazione della controversia. Le spese si liquidano come da dispositivo sulla base del valore indeterminabile della controversia dichiarato dalla stessa ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza del tribunale di Vibo Valentia n° Parte_1 1074/22, così provvede:
1) accoglie l'appello, riforma la sentenza impugnata e rigetta il ricorso proposto da COroparte_1 il 18.6.21;
2) condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano COroparte_1 in euro 2.700,00, per il primo grado, e in euro 3.000,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 8.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale