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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 380 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione con ordinanza del
12.11.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.,
vertente
TRA
, con l'avv. Aldo Rocca Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Antonio Marino Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – ha adito l'intestato Tribunale domandando Parte_1
la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 4.10.2003 in GN AM (RM), Controparte_1
deducendo che le parti si sono separate consensualmente innanzi al
Tribunale di Roma, con condizioni omologate giusta decreto del
30.12.2022.
2. – Parte ricorrente, insistendo nella domanda divorzile, ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “1) I coniugi vivranno separati con obbligo
del reciproco rispetto. 2) La casa coniugale sita in Roma Viale Jonio n. 203,
attualmente non nella disponibilità dei coniugi, essendo gravata da procedimento
giudiziale di esecuzione immobiliare pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di
Roma, verrà posta in asta giudiziale ed i proventi della vendita, se superiori alla
somma dovuta all'ente mutuante oltre le spese di procedura, saranno divise in
parti uguali tra le parti. 3) L'immobile sito in Roma Via Ezio n. 29, come sopra
contraddistinto, acquistato in costanza di matrimonio in regime di comunione
legale dei beni, verrà posto in vendita al mercato libero ed il ricavato verrà diviso
in parti uguali tra le parti. 4) L'immobile sito in GN AM (RM) Via
indipendenza n. 59, come sopra contraddistinto, acquistato con finanziamento
personale del sig. in costanza di matrimonio in regime di comunione CP_2
legale dei beni, verrà posto in vendita al mercato libero ed il ricavato verrà diviso
in parti uguali tra le parti. 5) I coniugi provvederanno personalmente al proprio
mantenimento. 6) I cani restano ai coniugi nelle attuali condizioni, così come
attualmente distribuiti.”.
3. – Si è costituita in giudizio , che ha rassegnato le Controparte_1
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria
richiesta, a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ordine
all'Ufficiale di stato civile di annotare il provvedimento;
b) accertare e dichiarare il
diritto della sig.ra al riconoscimento di un assegno di divorzio, quantificato CP_1
2 ad officio del Tribunale, in ogni caso in misura non inferiore ad € 100,00 con
decorrenza dalla data di emissione del provvedimento;
c) dichiarare inammissibile
ogni istanza che non sia direttamente collegata alla domanda di scioglimento degli
effetti civili del matrimonio, in particolare rigettare ogni istanza o questione
relativa alla messa in vendita degli immobili”.
4. – Sentite le parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Deve essere anzitutto accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento per separazione consensuale, concluso con decreto di omologazione del Tribunale di Roma
del 30.12.2022; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. – Quanto alla domanda articolata da parte resistente e volta al riconoscimento di assegno divorzile, rileva il Tribunale come, all'udienza del 12.11.2024, parte ricorrente non si è opposta “al riconoscimento
dell'assegno divorzile nella misura richiesta dalla parte resistente”.
3 La ridetta domanda, dunque, su cui è maturato il sostanziale accordo delle parti nei termini suindicati, deve essere accolta, stabilendosi in favore di e a carico di un assegno Controparte_1 Parte_1
divorzile pari ad euro 100,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
3. – Sono poi inammissibili le domande afferenti alla destinazione degli immobili acquistati dalle parti, per i quali resta fermo l'ordinario regime civilistico.
L'art. 40 cod. proc. civ., novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod.
proc. civ.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e soggette a riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus,
tenendo conto della legge processuale applicabile ratione temporis alla presente controversia, nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di condanna alla restituzione di beni mobili,
di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario,
trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cfr. Cass. n. 6660 del
15/5/2001 e n. 2000/266).
4. – La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così dispone:
4 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
[...]
e in GN AM (RM) in data Parte_1 Controparte_1
4.10.2003;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di GN AM
(RM) di procedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di GN AM, anno 2003, numero
10, parte 2, serie A) ed alle ulteriori incombenze di Legge;
- dichiara inammissibile ogni altra domanda;
- è tenuto a corrispondere a , Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile nella misura di euro
100,00, oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 380 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione con ordinanza del
12.11.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.,
vertente
TRA
, con l'avv. Aldo Rocca Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Antonio Marino Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – ha adito l'intestato Tribunale domandando Parte_1
la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 4.10.2003 in GN AM (RM), Controparte_1
deducendo che le parti si sono separate consensualmente innanzi al
Tribunale di Roma, con condizioni omologate giusta decreto del
30.12.2022.
2. – Parte ricorrente, insistendo nella domanda divorzile, ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “1) I coniugi vivranno separati con obbligo
del reciproco rispetto. 2) La casa coniugale sita in Roma Viale Jonio n. 203,
attualmente non nella disponibilità dei coniugi, essendo gravata da procedimento
giudiziale di esecuzione immobiliare pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di
Roma, verrà posta in asta giudiziale ed i proventi della vendita, se superiori alla
somma dovuta all'ente mutuante oltre le spese di procedura, saranno divise in
parti uguali tra le parti. 3) L'immobile sito in Roma Via Ezio n. 29, come sopra
contraddistinto, acquistato in costanza di matrimonio in regime di comunione
legale dei beni, verrà posto in vendita al mercato libero ed il ricavato verrà diviso
in parti uguali tra le parti. 4) L'immobile sito in GN AM (RM) Via
indipendenza n. 59, come sopra contraddistinto, acquistato con finanziamento
personale del sig. in costanza di matrimonio in regime di comunione CP_2
legale dei beni, verrà posto in vendita al mercato libero ed il ricavato verrà diviso
in parti uguali tra le parti. 5) I coniugi provvederanno personalmente al proprio
mantenimento. 6) I cani restano ai coniugi nelle attuali condizioni, così come
attualmente distribuiti.”.
3. – Si è costituita in giudizio , che ha rassegnato le Controparte_1
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria
richiesta, a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ordine
all'Ufficiale di stato civile di annotare il provvedimento;
b) accertare e dichiarare il
diritto della sig.ra al riconoscimento di un assegno di divorzio, quantificato CP_1
2 ad officio del Tribunale, in ogni caso in misura non inferiore ad € 100,00 con
decorrenza dalla data di emissione del provvedimento;
c) dichiarare inammissibile
ogni istanza che non sia direttamente collegata alla domanda di scioglimento degli
effetti civili del matrimonio, in particolare rigettare ogni istanza o questione
relativa alla messa in vendita degli immobili”.
4. – Sentite le parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Deve essere anzitutto accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento per separazione consensuale, concluso con decreto di omologazione del Tribunale di Roma
del 30.12.2022; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. – Quanto alla domanda articolata da parte resistente e volta al riconoscimento di assegno divorzile, rileva il Tribunale come, all'udienza del 12.11.2024, parte ricorrente non si è opposta “al riconoscimento
dell'assegno divorzile nella misura richiesta dalla parte resistente”.
3 La ridetta domanda, dunque, su cui è maturato il sostanziale accordo delle parti nei termini suindicati, deve essere accolta, stabilendosi in favore di e a carico di un assegno Controparte_1 Parte_1
divorzile pari ad euro 100,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
3. – Sono poi inammissibili le domande afferenti alla destinazione degli immobili acquistati dalle parti, per i quali resta fermo l'ordinario regime civilistico.
L'art. 40 cod. proc. civ., novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod.
proc. civ.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e soggette a riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus,
tenendo conto della legge processuale applicabile ratione temporis alla presente controversia, nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di condanna alla restituzione di beni mobili,
di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario,
trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cfr. Cass. n. 6660 del
15/5/2001 e n. 2000/266).
4. – La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così dispone:
4 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
[...]
e in GN AM (RM) in data Parte_1 Controparte_1
4.10.2003;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di GN AM
(RM) di procedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di GN AM, anno 2003, numero
10, parte 2, serie A) ed alle ulteriori incombenze di Legge;
- dichiara inammissibile ogni altra domanda;
- è tenuto a corrispondere a , Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile nella misura di euro
100,00, oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
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