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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/09/2025, n. 3732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3732 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. 8117/2018 promossa da c.f. , costituito in Parte_1 C.F._1 giudizio con l'avv. Ludovico Montera con studio in Salerno, via
Diaz 12, PEC avv. .salerno.it Email_1 CP_1 contro
, c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
p.t., costituito in giudizio con gli avv.ti Carmine CP_3
Gruosso ed Aniello Del Mauro interni all'Avvocatura Comunale convenuto
Oggetto: risarcimento danni da insidia e/o trabocchetto.
Posizione delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio il per Parte_1 Controparte_2
l'udienza del 17.01.2019 al fine di farne accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per il sinistro occorsole il 26.02.2018 con condanna dell'ente al risarcimento dei danni patrimoniali e non, biologico, morale, materiale, oltre ITT e ITP, rimborso spese e quant'altro accertato in corso di causa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del giudizio con attribuzione al procuratore costituito. Dichiarava “che in data 26.02.2018 percorreva la Via
Roma di Salerno;
- Che, giunta a pochi metri dall'ingresso del
Palazzo di Città, a causa di un dissesto stradale non visibile e non segnalato, rovinava al suolo riportando serie lesioni;
- Che
1 veniva trasportata presso il nosocomio di Battipaglia ove le veniva diagnosticata "frattura sottoscapitata femore sinistro"; -
Che sul luogo intervenivano i W.UU. di Salerno che redigevano apposito verbale;
- Che quanto descritto conlìgura un'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c.; - Che è interesse dell'odierno istante ottenere il risarcimento dei danni subiti;
- Che veniva avanzata formale richiesta di risarcimento danni;
- Che, stante il mancato ristoro dei danni subiti, veniva esperita la procedura di negoziazione assistita, conclusasi con esito negativo”.
In data 08.01.2019 si costituiva il , Controparte_2 eccependo la nullità del libello attoreo per genericità, contestava la verificazione del fatto storico, l'omessa indicazione del dissesto e l'ascrivibilità dell'evento alla pavimentazione resa viscida dalla forte pioggia battente.
Escludeva una sua responsabilità anche per l'estensione del territorio comunale, deduceva la non applicabilità al caso di specie dell'art. 2051 cc rientrando invece esso nella previsione normativa di cui all'art. 2043 cc con conseguente onere della danneggiata di provare la sussistenza della non visibilità, della imprevedibilità ed inevitabilità dell'insidia oltre che il nesso causale tra il danno e la res. Eccepiva la violazione del principio di autoresponsabilità del pedone e, in subordine, una sua concorrente responsabilità. Concludeva per il rigetto della domanda per improcedibilità e per infondatezza. In via gradata, chiedeva ritenersi sussistente ex art. 1227 co. 1 cc il concorso di colpa dell'attrice. Vinte le spese di giudizio.
Sintetico svolgimento del processo.
Instaurato il contraddittorio, ammessa ed espletata la prova per testi, disposta e depositata la ctu medica, il processo veniva più volte rinviato anche per l'emergenza epidemiologica da
Covid 19 sino all'udienza del 06.07.2024 di assegnazione della causa a sentenza con i termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La domanda è fondata.
Non sono in contestazione la legittimazione attiva e passiva.
Per effetto dell'invocato art. 2051 cc all'attrice competeva provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre l'ente convenuto, per liberarsi della presunzione di responsabilità, era tenuto a provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, specificandosi che tale idoneità sussiste solo se il fattore esterno presenti i caratteri del fortuito e cioè dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (Cass. Civ. sent. n. 23948/2009; Cass. Civ. sent.
n. 25243/2006; Cass. Civ. sent. n. 1947/94; Cass. Civ. sent. n.
10277/90).
L'espletata istruttoria ha fatto emergere la sussistenza del nesso causale tra la presenza della descritta insidia, la caduta dell'attrice e le lesioni da questa riportate, come refertate al pronto soccorso. Lo ha confermato la c.t.u.
L'attrice ha provato di essere caduta mentre stava per entrare in Comune per la scivolosità del pavimento. Non ha provato l'esistenza del dissesto stradale, come dichiarato in citazione.
I testi escussi, rispettivamente nipote e figlia della sig.ra
, sentiti all'udienza del 10.05.2022 lo hanno confermato. Pt_1
La teste riferisce che la è caduta a faccia in Tes_1 Pt_1 giù perché il pavimento era bagnato e molto scivoloso e senza antiscivolo. Precisa che “… non vi era un dissesto sul manto stradale, ma era proprio la pavimentazione del che era CP_2 scivolosa …”. Aggiunge che mancava apposita segnaletica e una protezione antiscivolo. La teste dichiara che erano Tes_2 in prossimità dell'ingresso in Comune, che pioveva in maniera abbondante e addirittura grandinava e che sua madre scivolava repentinamente cadendo in avanti, riportando la frattura del femore.
3 Tale ricostruzione è stata confermata dalla relazione di servizio degli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto alle ore 11,20.
Il verbale di accettazione del Pronto Soccorso e l'annessa documentazione Asl in produzione attorea contengono dati concordanti e coerenti con quanto esposto in citazione.
La confermata scivolosità della pavimentazione, l'assenza di dispositivi antiscivolo e di idonea segnalazione del pericolo in uno con la tipologia di lesioni riportate dall'attrice, consentono di ascrivere la responsabilità dell'evento lesivo esclusivamente alla condotta colposa dell'ente convenuto che deve rispondere dell'insidiosità del pavimento bagnato per il pedone che nell'attraversarlo fa incolpevole affidamento su una sicura percorribilità.
Costituisce principio consolidato in Cassazione (ordinanze nn. 2480-2481-2482-2483/2018) che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Le menzionate pronunce hanno altresì chiarito che l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Nel caso di specie, non si ravvisa nella condotta del pedone una violazione di norme positive e/o delle regole dettate dalla
4 comune prudenza, escludendolo l'ubicazione e la tipologia dell'insidia. Né può dirsi che l'abbondante pioggia in corso abbia avuto un'efficacia causale determinante nella caduta dell'attrice. Non vi è prova di ciò in atti. Ne consegue che alcuna responsabilità, neppure concorrente è ad essa ascrivibile, avendo fatto legittimo affidamento sull'agibilità della pavimentazione. E l'accertamento delle circostanze riguardanti la verificazione dell'evento, anche in ragione del comportamento dalla stessa vittima tenuto, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di merito.
Per contro il non ha provato il caso Controparte_2 fortuito.
Ai fini della configurabilità della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., si ritiene sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa, in specie non contestato, che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa (e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa), che comporti il potere-dovere di intervento su di essa, che compete al proprietario o anche al possessore o detentore, per cui il danneggiato ha l'onere di dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre la responsabilità del custode resterà esclusa solo dalla prova, sullo stesso gravante, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, integrando così il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante.
Trattasi conclusivamente di responsabilità a carattere oggettivo che si fonda sul mero accertamento del nesso di causalità tra la cosa ed il danno che può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito cui è onerato il custode. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione con l'ordinanza n.
5 20943 del 30 giugno 2022 secondo cui la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Prova liberatoria che, come detto, nel caso di specie non è stata fornita dal . Controparte_2
La C.T.U. ha accertato il rapporto di causalità e la compatibilità tra l'evento traumatico subìto dall'attore, le lesioni che ne sono derivate e la caduta.
L'ausiliario, le cui conclusioni si condividono, ha valutato il danno biologico complessivo nella misura del 15%, l'inabilità temporanea totale I.T.T. pari a gg. 30, l'inabilità temporanea
I.T.P. al 75% pari a gg. 30 (trenta), l'inabilità temporanea I.T.P. al 50% pari a gg. 30 (trenta), l'inabilità temporanea parziale
(I.T.P.) al 25%) pari a gg. 20. Nulla per riduzione della capacità lavorativa specifica. Congrue le spese mediche documentate dell'importo di € 81,33.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione assorbita o rigettata, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il
[...]
a risarcire i danni subìti da che, in CP_2 Parte_1 applicazione della tabella predisposta dal Tribunale di Roma per la liquidazione del danno alla persona, liquida in €.
29.843,75 per il Danno Biologico;
in €. 3.282,00 per gg. 30 di
6 I.T.T.; in € 2.461,50 per gg. 30 di I.T.P. al 75%; in € 1.641,00 per gg. 30 di I.T.P al 50%; in € 547,00 per I.T.P. di gg. 20 al 25%.
Spese mediche documentate 81,33. Oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda.
2) Condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice del compenso di avvocato dovuto secondo i vigenti parametri, che quantifica in complessivi €. 4.600,00, nonché al pagamento delle spese vive di giudizio, rimborso forfettario, iva se dovuta e c.p.a., con attribuzione al procuratore costituito per dichiarata antistatarietà, oltre al rimborso delle spese di
CTU liquidate con separato decreto in €. 1.500,00 (più iva e cassa previdenza),
Salerno lì, 22 settembre 2025.
Il G.O. avv. Gennaro Porpora
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. 8117/2018 promossa da c.f. , costituito in Parte_1 C.F._1 giudizio con l'avv. Ludovico Montera con studio in Salerno, via
Diaz 12, PEC avv. .salerno.it Email_1 CP_1 contro
, c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
p.t., costituito in giudizio con gli avv.ti Carmine CP_3
Gruosso ed Aniello Del Mauro interni all'Avvocatura Comunale convenuto
Oggetto: risarcimento danni da insidia e/o trabocchetto.
Posizione delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio il per Parte_1 Controparte_2
l'udienza del 17.01.2019 al fine di farne accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per il sinistro occorsole il 26.02.2018 con condanna dell'ente al risarcimento dei danni patrimoniali e non, biologico, morale, materiale, oltre ITT e ITP, rimborso spese e quant'altro accertato in corso di causa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del giudizio con attribuzione al procuratore costituito. Dichiarava “che in data 26.02.2018 percorreva la Via
Roma di Salerno;
- Che, giunta a pochi metri dall'ingresso del
Palazzo di Città, a causa di un dissesto stradale non visibile e non segnalato, rovinava al suolo riportando serie lesioni;
- Che
1 veniva trasportata presso il nosocomio di Battipaglia ove le veniva diagnosticata "frattura sottoscapitata femore sinistro"; -
Che sul luogo intervenivano i W.UU. di Salerno che redigevano apposito verbale;
- Che quanto descritto conlìgura un'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c.; - Che è interesse dell'odierno istante ottenere il risarcimento dei danni subiti;
- Che veniva avanzata formale richiesta di risarcimento danni;
- Che, stante il mancato ristoro dei danni subiti, veniva esperita la procedura di negoziazione assistita, conclusasi con esito negativo”.
In data 08.01.2019 si costituiva il , Controparte_2 eccependo la nullità del libello attoreo per genericità, contestava la verificazione del fatto storico, l'omessa indicazione del dissesto e l'ascrivibilità dell'evento alla pavimentazione resa viscida dalla forte pioggia battente.
Escludeva una sua responsabilità anche per l'estensione del territorio comunale, deduceva la non applicabilità al caso di specie dell'art. 2051 cc rientrando invece esso nella previsione normativa di cui all'art. 2043 cc con conseguente onere della danneggiata di provare la sussistenza della non visibilità, della imprevedibilità ed inevitabilità dell'insidia oltre che il nesso causale tra il danno e la res. Eccepiva la violazione del principio di autoresponsabilità del pedone e, in subordine, una sua concorrente responsabilità. Concludeva per il rigetto della domanda per improcedibilità e per infondatezza. In via gradata, chiedeva ritenersi sussistente ex art. 1227 co. 1 cc il concorso di colpa dell'attrice. Vinte le spese di giudizio.
Sintetico svolgimento del processo.
Instaurato il contraddittorio, ammessa ed espletata la prova per testi, disposta e depositata la ctu medica, il processo veniva più volte rinviato anche per l'emergenza epidemiologica da
Covid 19 sino all'udienza del 06.07.2024 di assegnazione della causa a sentenza con i termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La domanda è fondata.
Non sono in contestazione la legittimazione attiva e passiva.
Per effetto dell'invocato art. 2051 cc all'attrice competeva provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre l'ente convenuto, per liberarsi della presunzione di responsabilità, era tenuto a provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, specificandosi che tale idoneità sussiste solo se il fattore esterno presenti i caratteri del fortuito e cioè dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (Cass. Civ. sent. n. 23948/2009; Cass. Civ. sent.
n. 25243/2006; Cass. Civ. sent. n. 1947/94; Cass. Civ. sent. n.
10277/90).
L'espletata istruttoria ha fatto emergere la sussistenza del nesso causale tra la presenza della descritta insidia, la caduta dell'attrice e le lesioni da questa riportate, come refertate al pronto soccorso. Lo ha confermato la c.t.u.
L'attrice ha provato di essere caduta mentre stava per entrare in Comune per la scivolosità del pavimento. Non ha provato l'esistenza del dissesto stradale, come dichiarato in citazione.
I testi escussi, rispettivamente nipote e figlia della sig.ra
, sentiti all'udienza del 10.05.2022 lo hanno confermato. Pt_1
La teste riferisce che la è caduta a faccia in Tes_1 Pt_1 giù perché il pavimento era bagnato e molto scivoloso e senza antiscivolo. Precisa che “… non vi era un dissesto sul manto stradale, ma era proprio la pavimentazione del che era CP_2 scivolosa …”. Aggiunge che mancava apposita segnaletica e una protezione antiscivolo. La teste dichiara che erano Tes_2 in prossimità dell'ingresso in Comune, che pioveva in maniera abbondante e addirittura grandinava e che sua madre scivolava repentinamente cadendo in avanti, riportando la frattura del femore.
3 Tale ricostruzione è stata confermata dalla relazione di servizio degli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto alle ore 11,20.
Il verbale di accettazione del Pronto Soccorso e l'annessa documentazione Asl in produzione attorea contengono dati concordanti e coerenti con quanto esposto in citazione.
La confermata scivolosità della pavimentazione, l'assenza di dispositivi antiscivolo e di idonea segnalazione del pericolo in uno con la tipologia di lesioni riportate dall'attrice, consentono di ascrivere la responsabilità dell'evento lesivo esclusivamente alla condotta colposa dell'ente convenuto che deve rispondere dell'insidiosità del pavimento bagnato per il pedone che nell'attraversarlo fa incolpevole affidamento su una sicura percorribilità.
Costituisce principio consolidato in Cassazione (ordinanze nn. 2480-2481-2482-2483/2018) che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Le menzionate pronunce hanno altresì chiarito che l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Nel caso di specie, non si ravvisa nella condotta del pedone una violazione di norme positive e/o delle regole dettate dalla
4 comune prudenza, escludendolo l'ubicazione e la tipologia dell'insidia. Né può dirsi che l'abbondante pioggia in corso abbia avuto un'efficacia causale determinante nella caduta dell'attrice. Non vi è prova di ciò in atti. Ne consegue che alcuna responsabilità, neppure concorrente è ad essa ascrivibile, avendo fatto legittimo affidamento sull'agibilità della pavimentazione. E l'accertamento delle circostanze riguardanti la verificazione dell'evento, anche in ragione del comportamento dalla stessa vittima tenuto, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di merito.
Per contro il non ha provato il caso Controparte_2 fortuito.
Ai fini della configurabilità della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., si ritiene sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa, in specie non contestato, che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa (e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa), che comporti il potere-dovere di intervento su di essa, che compete al proprietario o anche al possessore o detentore, per cui il danneggiato ha l'onere di dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre la responsabilità del custode resterà esclusa solo dalla prova, sullo stesso gravante, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, integrando così il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante.
Trattasi conclusivamente di responsabilità a carattere oggettivo che si fonda sul mero accertamento del nesso di causalità tra la cosa ed il danno che può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito cui è onerato il custode. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione con l'ordinanza n.
5 20943 del 30 giugno 2022 secondo cui la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Prova liberatoria che, come detto, nel caso di specie non è stata fornita dal . Controparte_2
La C.T.U. ha accertato il rapporto di causalità e la compatibilità tra l'evento traumatico subìto dall'attore, le lesioni che ne sono derivate e la caduta.
L'ausiliario, le cui conclusioni si condividono, ha valutato il danno biologico complessivo nella misura del 15%, l'inabilità temporanea totale I.T.T. pari a gg. 30, l'inabilità temporanea
I.T.P. al 75% pari a gg. 30 (trenta), l'inabilità temporanea I.T.P. al 50% pari a gg. 30 (trenta), l'inabilità temporanea parziale
(I.T.P.) al 25%) pari a gg. 20. Nulla per riduzione della capacità lavorativa specifica. Congrue le spese mediche documentate dell'importo di € 81,33.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione assorbita o rigettata, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il
[...]
a risarcire i danni subìti da che, in CP_2 Parte_1 applicazione della tabella predisposta dal Tribunale di Roma per la liquidazione del danno alla persona, liquida in €.
29.843,75 per il Danno Biologico;
in €. 3.282,00 per gg. 30 di
6 I.T.T.; in € 2.461,50 per gg. 30 di I.T.P. al 75%; in € 1.641,00 per gg. 30 di I.T.P al 50%; in € 547,00 per I.T.P. di gg. 20 al 25%.
Spese mediche documentate 81,33. Oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda.
2) Condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice del compenso di avvocato dovuto secondo i vigenti parametri, che quantifica in complessivi €. 4.600,00, nonché al pagamento delle spese vive di giudizio, rimborso forfettario, iva se dovuta e c.p.a., con attribuzione al procuratore costituito per dichiarata antistatarietà, oltre al rimborso delle spese di
CTU liquidate con separato decreto in €. 1.500,00 (più iva e cassa previdenza),
Salerno lì, 22 settembre 2025.
Il G.O. avv. Gennaro Porpora
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