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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 19/02/2026, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1503/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7182/2024 depositato il 30/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31094 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 31094 relativo a TARI 2018, emesso dal Comune di Catania, notificato in data 21/05/2024, con il quale veniva richiesta la somma di €. 512,94, relativamente agli immobili siti in Indirizzo_1 rispettivamente di categoria A4 ed A5, foglio, 27, particella 310, sub. 4 e 3, immobili questi che verserebbero in stato di assoluto abbandono e privi di utenze, ciò documentando con diverse foto a supporto.
Il ricorrente eccepiva l'annullabilità dell'atto impugnato per:
- maturata decadenza del termine quinquennale ex art. 1 c. 161 L. 27.12.2006 n° 296;
- maturata prescrizione quinquennale dei tributi locali ex. Art. 1 c. 161 L. 296/2006 ed art. 2948 c.c.;
- difetto di legittimazione passiva parziale in quanto atto intestato erroneamente ad unico erede in assenza di solidarietà tributaria.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del difensore antistatario Dott. Difensore_1
Con atto di costituzione in giudizio il Comune di Catania controdeduceva ai motivi del ricorso contestandoli tutti ed eccependo in particolare che nel caso di specie nessuna decadenza si sarebbe verificata per l'ente impositore, posto che l'impugnato accertamento per omessa/infedele denuncia TARI per l'annualità 2018 poteva essere utilmente notificato entro il 26.3.2025 e che nel caso di specie l'avviso n. 31904 è stato notificato il 21.5.2024 come affermato dallo stesso ricorrente nel ricorso, ovvero entro il 26.3.2025.
Pertanto il Comune di Catania concludeva per il rigetto del ricorso e per la conferma dell'atto impugnato, con vittoria di spese del giudizio.
Con memorie illustrative il ricorrente controdeduceva alla difesa della parte ricorrente precisando che:
- il termine decadenziale richiamato dall'art. 1 c. 161 della L. 296, in merito all'accertamento dei tributi locali, sarebbe il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento od alla presentazione della dichiarazione: nel caso di specie, l'ente impositore ha inviato l'avviso di accertamento impugnato senza che vi sarebbe stata alcuna modificazione nell'annualità interessata 2018 con l'inevitabile conseguenza che l'obbligo di presentazione della dichiarazione TARI per quell'anno non sarebbe mai sussistito perché esso non dipenderebbe dall'attività accertativa del Comune, in base a quanto previsto dall'art. 1, c. 683 e seguenti delle legge 147/2013, bensì solamente se si verifichino modificazioni in quell'anno di imposta, senza che l'attività di eventuale ricalcolo della superficie possa essere equiparata ad una modifica non comunicata dal contribuente mai avvenuta nell'anno di imposta di riferimento;
pertanto l'unico termine possibile di decadenza dell'avviso di accertamento certamente da calcolarsi dall'obbligo di versamento, sarebbe il 31 dicembre
2023, senza che - in assenza di obbligo di presentazione di dichiarazione - diversa interpretazione potrebbe essere mai data;
pertanto, anche tenendo conto degli 85 giorni imposti dall'emergenza COVID-19,
l'accertamento impugnato sarebbe dovuto essere pervenuto in notifica entro marzo 2024 e non, come sostenuto dal Comune, entro marzo 2025;
-risulterebbe pacifico orientamento giurisprudenziale l'inapplicabilità della solidarietà tributaria ai tributi locali;
in particolare la Cass. con Sent. N. 11097/2025 ha statuito che “…l'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, è applicabile soltanto alle imposte dirette, mentre per l'IMU non vi è un'espressa deroga al principio generale della ripartizione pro quota tra i coeredi del debito del de cuius. Per cui, in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (tra le tante: Cass., Sez 5, 22 ottobre 2014, n. 22426; Cass. Sez. 5, 21 settembre 2016, n. 18451; Cass. Sez. 6-6, 27 dicembre 2017, n. 30966; Cass., Sez. 5, 22 marzo 2022, n. 9186; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2023, nn. 20553, 20557 e 20585)”. Pertanto, in via subordinata il ricorrente chiedeva l'annullamento parziale ad un terzo, in base alla ripartizione già specificata nell'atto di ricorso introduttivo, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore antistatario, Dott. La Delfa
Massimiliano.
All'udienza del 19.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
L'eccezione di decadenza, assorbente tutte le altre censure sollevate dalla parte ricorrente con la proposizione del ricorso per cui è causa, è fondata e meritevole di accoglimento.
La disciplina d'emergenza per fronteggiare la pandemia da “Covid 19” ha avuto effetti anche sui termini di notifica degli atti impositivi emessi dagli enti locali.
In tali casi deve considerarsi applicabile il differimento di 85 giorni previsto dall'art. 67 D. L. 18/2020, che prevede la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali, per il periodo di 85 giorni, compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.05.2020.
Come chiarito dalla risoluzione 6/DF/2020 (Dipartimento delle politiche fiscali) e come formalizzato anche dell'IFEL con la nota del 2.11.2021, la norma prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato, con l'effetto di posticipare il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione.
Conseguentemente l'annualità 2018, il cui termine per la notifica degli accertamenti sarebbe spirato ordinariamente il 31.12.2023 (fine del 5° anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento omesso), in effetti deve ritenersi accertabile entro il 26.03.2024.
Nel caso di specie, l'impugnato avviso di accertamento n. 31094 per mancato pagamento TARI anno di riferimento 2018 è stato notificato in data 21.5.2024, come dichiarato dal ricorrente nel gravame e come anche confermato dall'ente impositore nel proprio atto di costituzione in giudizio, e pertanto ampiamente fuori termine (cioè oltre il 26.3.2024), non potendo, in particolare, trovare accoglimento la tesi prospettata dal Comune di Catania, secondo la quale il termine di cinque anni dovrebbe decorrere dall'anno successivo,
e perciò dal 2019, in considerazione del fatto che, in tale anno, poteva essere presentata una dichiarazione di variazione, poiché, tale slittamento del termine può avere luogo solo nel caso che sia stata effettivamente presentata dalla parte una dichiarazione di variazione dei dati ai fini del pagamento della TARI, circostanza questa che non risulta affatto essersi verificata.
Le spese del giudizio vengono poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione undicesima in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Catania al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del difensore antistatario di parte ricorrente, Dott. Difensore_1, in € 150,00, oltre IVA, accessori come per legge e CUT. IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7182/2024 depositato il 30/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31094 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 31094 relativo a TARI 2018, emesso dal Comune di Catania, notificato in data 21/05/2024, con il quale veniva richiesta la somma di €. 512,94, relativamente agli immobili siti in Indirizzo_1 rispettivamente di categoria A4 ed A5, foglio, 27, particella 310, sub. 4 e 3, immobili questi che verserebbero in stato di assoluto abbandono e privi di utenze, ciò documentando con diverse foto a supporto.
Il ricorrente eccepiva l'annullabilità dell'atto impugnato per:
- maturata decadenza del termine quinquennale ex art. 1 c. 161 L. 27.12.2006 n° 296;
- maturata prescrizione quinquennale dei tributi locali ex. Art. 1 c. 161 L. 296/2006 ed art. 2948 c.c.;
- difetto di legittimazione passiva parziale in quanto atto intestato erroneamente ad unico erede in assenza di solidarietà tributaria.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del difensore antistatario Dott. Difensore_1
Con atto di costituzione in giudizio il Comune di Catania controdeduceva ai motivi del ricorso contestandoli tutti ed eccependo in particolare che nel caso di specie nessuna decadenza si sarebbe verificata per l'ente impositore, posto che l'impugnato accertamento per omessa/infedele denuncia TARI per l'annualità 2018 poteva essere utilmente notificato entro il 26.3.2025 e che nel caso di specie l'avviso n. 31904 è stato notificato il 21.5.2024 come affermato dallo stesso ricorrente nel ricorso, ovvero entro il 26.3.2025.
Pertanto il Comune di Catania concludeva per il rigetto del ricorso e per la conferma dell'atto impugnato, con vittoria di spese del giudizio.
Con memorie illustrative il ricorrente controdeduceva alla difesa della parte ricorrente precisando che:
- il termine decadenziale richiamato dall'art. 1 c. 161 della L. 296, in merito all'accertamento dei tributi locali, sarebbe il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento od alla presentazione della dichiarazione: nel caso di specie, l'ente impositore ha inviato l'avviso di accertamento impugnato senza che vi sarebbe stata alcuna modificazione nell'annualità interessata 2018 con l'inevitabile conseguenza che l'obbligo di presentazione della dichiarazione TARI per quell'anno non sarebbe mai sussistito perché esso non dipenderebbe dall'attività accertativa del Comune, in base a quanto previsto dall'art. 1, c. 683 e seguenti delle legge 147/2013, bensì solamente se si verifichino modificazioni in quell'anno di imposta, senza che l'attività di eventuale ricalcolo della superficie possa essere equiparata ad una modifica non comunicata dal contribuente mai avvenuta nell'anno di imposta di riferimento;
pertanto l'unico termine possibile di decadenza dell'avviso di accertamento certamente da calcolarsi dall'obbligo di versamento, sarebbe il 31 dicembre
2023, senza che - in assenza di obbligo di presentazione di dichiarazione - diversa interpretazione potrebbe essere mai data;
pertanto, anche tenendo conto degli 85 giorni imposti dall'emergenza COVID-19,
l'accertamento impugnato sarebbe dovuto essere pervenuto in notifica entro marzo 2024 e non, come sostenuto dal Comune, entro marzo 2025;
-risulterebbe pacifico orientamento giurisprudenziale l'inapplicabilità della solidarietà tributaria ai tributi locali;
in particolare la Cass. con Sent. N. 11097/2025 ha statuito che “…l'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, è applicabile soltanto alle imposte dirette, mentre per l'IMU non vi è un'espressa deroga al principio generale della ripartizione pro quota tra i coeredi del debito del de cuius. Per cui, in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (tra le tante: Cass., Sez 5, 22 ottobre 2014, n. 22426; Cass. Sez. 5, 21 settembre 2016, n. 18451; Cass. Sez. 6-6, 27 dicembre 2017, n. 30966; Cass., Sez. 5, 22 marzo 2022, n. 9186; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2023, nn. 20553, 20557 e 20585)”. Pertanto, in via subordinata il ricorrente chiedeva l'annullamento parziale ad un terzo, in base alla ripartizione già specificata nell'atto di ricorso introduttivo, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore antistatario, Dott. La Delfa
Massimiliano.
All'udienza del 19.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
L'eccezione di decadenza, assorbente tutte le altre censure sollevate dalla parte ricorrente con la proposizione del ricorso per cui è causa, è fondata e meritevole di accoglimento.
La disciplina d'emergenza per fronteggiare la pandemia da “Covid 19” ha avuto effetti anche sui termini di notifica degli atti impositivi emessi dagli enti locali.
In tali casi deve considerarsi applicabile il differimento di 85 giorni previsto dall'art. 67 D. L. 18/2020, che prevede la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali, per il periodo di 85 giorni, compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.05.2020.
Come chiarito dalla risoluzione 6/DF/2020 (Dipartimento delle politiche fiscali) e come formalizzato anche dell'IFEL con la nota del 2.11.2021, la norma prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato, con l'effetto di posticipare il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione.
Conseguentemente l'annualità 2018, il cui termine per la notifica degli accertamenti sarebbe spirato ordinariamente il 31.12.2023 (fine del 5° anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento omesso), in effetti deve ritenersi accertabile entro il 26.03.2024.
Nel caso di specie, l'impugnato avviso di accertamento n. 31094 per mancato pagamento TARI anno di riferimento 2018 è stato notificato in data 21.5.2024, come dichiarato dal ricorrente nel gravame e come anche confermato dall'ente impositore nel proprio atto di costituzione in giudizio, e pertanto ampiamente fuori termine (cioè oltre il 26.3.2024), non potendo, in particolare, trovare accoglimento la tesi prospettata dal Comune di Catania, secondo la quale il termine di cinque anni dovrebbe decorrere dall'anno successivo,
e perciò dal 2019, in considerazione del fatto che, in tale anno, poteva essere presentata una dichiarazione di variazione, poiché, tale slittamento del termine può avere luogo solo nel caso che sia stata effettivamente presentata dalla parte una dichiarazione di variazione dei dati ai fini del pagamento della TARI, circostanza questa che non risulta affatto essersi verificata.
Le spese del giudizio vengono poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione undicesima in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Catania al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del difensore antistatario di parte ricorrente, Dott. Difensore_1, in € 150,00, oltre IVA, accessori come per legge e CUT. IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)