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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/09/2025, n. 3541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3541 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.6720/2024 R.G.L. promossa
D A
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Claudia Spotorno, per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
- CF: Parte_2
– P. IVA - Sede di Palermo, in persona del suo Direttore Regionale P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo viale del Fante 58/D, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore Cacioppo per mandato in atti
Resistente
All'esito dell'udienza del 16.7.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Pt_2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.5.2024, esponeva: - di avere svolto l'attività Parte_1
lavorativa come tagliatore e saldatore dal 1996 al 2007 alle dipendenze di diverse società appaltanti
[... ( Controparte_1 CP_2 Controparte_3
tutte operanti nell'indotto Fincantieri, presso il cantiere navale di Palermo od Controparte_4
altri cantieri navali dalla medesima società gestiti;
- che per le mansioni svolte in tale ambiente lavorativo era stato sottoposto ad inalazione di sostanze cancerogene tipiche del settore, (amianto,
fumi caldi di saldatura, IPA, Polveri metalliche, Coke, Vernici ed emissioni continue di motori diesel,) presenti sia nei materiali di lavoro che nel luogo di lavoro;
- che a seguito di controlli medici,
apprendeva di essere affetto da adenocarcinoma polmonare destro (esame istologico del
19/03/2019) con componente di tipo invasivo e di tipo lipidico, con localizzazioni linfonodali e versamento pleurico omolaterale e ALK traslocato da ricondurre alla azione nociva delle polveri e dei gas inalati nel corso della sua vita lavorativa;
- di avere presentato domanda di riconoscimento della malattia professionale mezzo pec il 16/11/2022 che veniva respinta dall' , così come la Pt_2
successiva opposizione del 7/02/2023; Per tali motivi conveniva in giudizio l' chiedendo di: “ Pt_2
- accertare e dichiarare, anche a seguito di disponendo CTU che il ricorrente, in virtù delle mansioni
svolte , è affetto, sia dalla data della domanda amministrativa, da malattia professionale contratta a
causa della esposizione alle sostanze cancerogene dedotte, tipiche del settore navalmeccanico, così
come dedotto ed emergente dal quadro clinico di cui alle certificazioni mediche e cartelle cliniche
allegate, con menomazione certamente pari o superiore a 6 punti.- per l'effetto condannare
l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della relativa Parte_2
rendita, in proporzione ai punti di menomazione che verranno riconosciuti al ricorrente anche a
seguito di CTU medico legale, a partire dalla denunzia di malattia professionale o dalla data che
verrà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in
favore dell'avvocato Claudia Spotorno.” Si costituiva in giudizio l contestando sia l'esposizione all'amianto che il nesso causale con la Pt_2
malattia denunciata, sotto il profilo medico legale eccepiva la mancanza di lesioni compatibili con l'
asbestosi e la eziologia multifattoriale del tumore polmonare.
Espletata la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente, la causa, all'esito dell'udienza del
16.7.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con scambio di note scritte, è stata decisa.
Il ricorso è infondato.
In materia di malattia professionale, il soggetto assicurato che sostenga la sussistenza di una malattia ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto. Nel caso di malattia tabellata il lavoratore per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo deve provare solo lo svolgimento di mansioni rientranti nelle lavorazioni tabellate, oltre che l'esistenza della malattia indicata nella tabella stessa
“In tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella,
al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione
nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa
si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella” (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13024
del 24/05/2017).
Tuttavia l'inversione dell'onere probatorio non esonera, comunque, il lavoratore dal fornire in giudizio la prova dell'esposizione al rischio lavorativo, ossia circa le modalità di esecuzione della prestazione, l'entità di esposizione a fattori di rischio e la durata della prestazione, e ciò al fine di consentire all'organo giudicante una pronuncia in ordine alla riconducibilità, in termini di ragionevole certezza, della malattia alle mansioni concretamente svolte e individuate in tabella (cfr.
Cass. 26041/2018).
La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la recente sentenza 04.02.2020 n. 2523, ha ribadito che: “il
sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata
e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Le tabelle … hanno ad
oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la presunzione di nesso
causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri
nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo
un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la
fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare
la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore”.
Ora nel caso di specie, nonostante la previsione tabellare della malattia professionale denunciata, il ricorrente non ha dimostrato l'attività lavorativa ritenuta morbigena, con le modalità e per il periodo di tempo congruo che la rendono tabellata.
Invero i testi escussi hanno dichiarato di avere lavorato presso la stessa ditta con il ricorrente solo nell'anno 1996, riferendo genericamente di averlo visto lavorare nei cantieri navale per gli anni successivi, senza fornire alcuna descrizione specifica delle modalità della prestazione, della durata e intensità dell'esposizione a rischio.
Il teste ha dichiarato “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme per Testimone_1
Fincantieri cooperativa Spavesana nell'anno 1996, per circa un anno, successivamente non ricordo
se nel 1997 o 1998, io sono rimasto a lavorare presso la stessa ditta, mentre il ricorrente è andato a
lavorare altrove…. non posso dire precisamente se le polveri con cui venivamo a contatto fossero di
amianto. Posso dire che era notorio che sulle navi dove lavoravamo con il ricorrente potesse esserci
amianto…… Posso dire che risponde al vero che il ricorrente nel suo lavoro era esposto a fumi e in
presenza di motori di diesel accesi, anche se i locali non erano dotati di sistemi di aerazione e le
mascherine inizialmente erano di carta.
Il teste ha dichiarato “Conosco il ricorrente dal 1994 perché veniva a mangiare Testimone_2
alla stessa mensa della ditta dove io lavoravo in subappalto Ficantieri.
Io dal 1994 al 1996 lo vedevo lavorare presso Fincantieri ma per altre ditte, solo nl 1996 è venuto a
lavorare nella mia stessa ditta, che era la Coopertiva Spavesana, per circa due o tre mesi... posso
dire che nel periodo in cui ha lavorato con me per la ditta , il ricorrente svolgeva attività CP_1
di spazzolatore, verniciatore, sabbiatore, e immolatore, mentre quando lo ho visto successivamente
lavorare per altre ditte, l'attività da lui svolta era anche quella di saldatore. ADR. Nel periodo in cui ha lavorato con me l'orario di lavoro si prolungava per circa 10 ore al
giorno. Nel periodo in cui il ricorrente ha lavorato presso il cantiere navale Fincantieri non so dire
se le parti metalliche con cui veniva a contatto fossero coibentate in amianto, ai tempi non avevamo
la conoscenza per dirlo, abbiamo invece saputo successivamente della presenza di amianto in diverse
navi, posso dire che sicuramente il ricorrente era esposto ai fumi di taglio, isolazione ecc…
provenienti anche dai motori accesi e era esposto a polveri, senza la presenza di sistemi di aerazioni
insufficiente, mentre eravamo dotati solo di mascherina di carta.”
L'istruttoria espletata non ha consentito dunque di provare l'esposizione qualificata al rischio morbigeno e in particolare l'inalazione delle fibre di amianto aerodisperse e di fumi nocivi con tendenziale continuità.
In assenza di adeguati e debiti riscontri probatori concernenti l'esposizione del ricorrente alle polveri nocive è evidente che la chiesta C.T.U. medico-legale non può essere ammessa, risolvendosi in una richiesta esplorativa atteso che non avendo a disposizione degli elementi istruttori certi e incontrovertibili circa tale esposizione, il consulente non potrebbe stabilire in maniera inoppugnabile se la malattia denunciata abbia o meno una origine professionale.
Per le superiori ragioni il ricorso va respinto e il ricorrente seppur soccombente, non può essere condannato al pagamento delle spese di lite attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU, liquidate con separato decreto. Pt_2
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 6.9.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.6720/2024 R.G.L. promossa
D A
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Claudia Spotorno, per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
- CF: Parte_2
– P. IVA - Sede di Palermo, in persona del suo Direttore Regionale P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo viale del Fante 58/D, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore Cacioppo per mandato in atti
Resistente
All'esito dell'udienza del 16.7.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Pt_2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.5.2024, esponeva: - di avere svolto l'attività Parte_1
lavorativa come tagliatore e saldatore dal 1996 al 2007 alle dipendenze di diverse società appaltanti
[... ( Controparte_1 CP_2 Controparte_3
tutte operanti nell'indotto Fincantieri, presso il cantiere navale di Palermo od Controparte_4
altri cantieri navali dalla medesima società gestiti;
- che per le mansioni svolte in tale ambiente lavorativo era stato sottoposto ad inalazione di sostanze cancerogene tipiche del settore, (amianto,
fumi caldi di saldatura, IPA, Polveri metalliche, Coke, Vernici ed emissioni continue di motori diesel,) presenti sia nei materiali di lavoro che nel luogo di lavoro;
- che a seguito di controlli medici,
apprendeva di essere affetto da adenocarcinoma polmonare destro (esame istologico del
19/03/2019) con componente di tipo invasivo e di tipo lipidico, con localizzazioni linfonodali e versamento pleurico omolaterale e ALK traslocato da ricondurre alla azione nociva delle polveri e dei gas inalati nel corso della sua vita lavorativa;
- di avere presentato domanda di riconoscimento della malattia professionale mezzo pec il 16/11/2022 che veniva respinta dall' , così come la Pt_2
successiva opposizione del 7/02/2023; Per tali motivi conveniva in giudizio l' chiedendo di: “ Pt_2
- accertare e dichiarare, anche a seguito di disponendo CTU che il ricorrente, in virtù delle mansioni
svolte , è affetto, sia dalla data della domanda amministrativa, da malattia professionale contratta a
causa della esposizione alle sostanze cancerogene dedotte, tipiche del settore navalmeccanico, così
come dedotto ed emergente dal quadro clinico di cui alle certificazioni mediche e cartelle cliniche
allegate, con menomazione certamente pari o superiore a 6 punti.- per l'effetto condannare
l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della relativa Parte_2
rendita, in proporzione ai punti di menomazione che verranno riconosciuti al ricorrente anche a
seguito di CTU medico legale, a partire dalla denunzia di malattia professionale o dalla data che
verrà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in
favore dell'avvocato Claudia Spotorno.” Si costituiva in giudizio l contestando sia l'esposizione all'amianto che il nesso causale con la Pt_2
malattia denunciata, sotto il profilo medico legale eccepiva la mancanza di lesioni compatibili con l'
asbestosi e la eziologia multifattoriale del tumore polmonare.
Espletata la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente, la causa, all'esito dell'udienza del
16.7.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con scambio di note scritte, è stata decisa.
Il ricorso è infondato.
In materia di malattia professionale, il soggetto assicurato che sostenga la sussistenza di una malattia ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto. Nel caso di malattia tabellata il lavoratore per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo deve provare solo lo svolgimento di mansioni rientranti nelle lavorazioni tabellate, oltre che l'esistenza della malattia indicata nella tabella stessa
“In tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella,
al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione
nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa
si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella” (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13024
del 24/05/2017).
Tuttavia l'inversione dell'onere probatorio non esonera, comunque, il lavoratore dal fornire in giudizio la prova dell'esposizione al rischio lavorativo, ossia circa le modalità di esecuzione della prestazione, l'entità di esposizione a fattori di rischio e la durata della prestazione, e ciò al fine di consentire all'organo giudicante una pronuncia in ordine alla riconducibilità, in termini di ragionevole certezza, della malattia alle mansioni concretamente svolte e individuate in tabella (cfr.
Cass. 26041/2018).
La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la recente sentenza 04.02.2020 n. 2523, ha ribadito che: “il
sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata
e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Le tabelle … hanno ad
oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la presunzione di nesso
causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri
nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo
un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la
fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare
la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore”.
Ora nel caso di specie, nonostante la previsione tabellare della malattia professionale denunciata, il ricorrente non ha dimostrato l'attività lavorativa ritenuta morbigena, con le modalità e per il periodo di tempo congruo che la rendono tabellata.
Invero i testi escussi hanno dichiarato di avere lavorato presso la stessa ditta con il ricorrente solo nell'anno 1996, riferendo genericamente di averlo visto lavorare nei cantieri navale per gli anni successivi, senza fornire alcuna descrizione specifica delle modalità della prestazione, della durata e intensità dell'esposizione a rischio.
Il teste ha dichiarato “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme per Testimone_1
Fincantieri cooperativa Spavesana nell'anno 1996, per circa un anno, successivamente non ricordo
se nel 1997 o 1998, io sono rimasto a lavorare presso la stessa ditta, mentre il ricorrente è andato a
lavorare altrove…. non posso dire precisamente se le polveri con cui venivamo a contatto fossero di
amianto. Posso dire che era notorio che sulle navi dove lavoravamo con il ricorrente potesse esserci
amianto…… Posso dire che risponde al vero che il ricorrente nel suo lavoro era esposto a fumi e in
presenza di motori di diesel accesi, anche se i locali non erano dotati di sistemi di aerazione e le
mascherine inizialmente erano di carta.
Il teste ha dichiarato “Conosco il ricorrente dal 1994 perché veniva a mangiare Testimone_2
alla stessa mensa della ditta dove io lavoravo in subappalto Ficantieri.
Io dal 1994 al 1996 lo vedevo lavorare presso Fincantieri ma per altre ditte, solo nl 1996 è venuto a
lavorare nella mia stessa ditta, che era la Coopertiva Spavesana, per circa due o tre mesi... posso
dire che nel periodo in cui ha lavorato con me per la ditta , il ricorrente svolgeva attività CP_1
di spazzolatore, verniciatore, sabbiatore, e immolatore, mentre quando lo ho visto successivamente
lavorare per altre ditte, l'attività da lui svolta era anche quella di saldatore. ADR. Nel periodo in cui ha lavorato con me l'orario di lavoro si prolungava per circa 10 ore al
giorno. Nel periodo in cui il ricorrente ha lavorato presso il cantiere navale Fincantieri non so dire
se le parti metalliche con cui veniva a contatto fossero coibentate in amianto, ai tempi non avevamo
la conoscenza per dirlo, abbiamo invece saputo successivamente della presenza di amianto in diverse
navi, posso dire che sicuramente il ricorrente era esposto ai fumi di taglio, isolazione ecc…
provenienti anche dai motori accesi e era esposto a polveri, senza la presenza di sistemi di aerazioni
insufficiente, mentre eravamo dotati solo di mascherina di carta.”
L'istruttoria espletata non ha consentito dunque di provare l'esposizione qualificata al rischio morbigeno e in particolare l'inalazione delle fibre di amianto aerodisperse e di fumi nocivi con tendenziale continuità.
In assenza di adeguati e debiti riscontri probatori concernenti l'esposizione del ricorrente alle polveri nocive è evidente che la chiesta C.T.U. medico-legale non può essere ammessa, risolvendosi in una richiesta esplorativa atteso che non avendo a disposizione degli elementi istruttori certi e incontrovertibili circa tale esposizione, il consulente non potrebbe stabilire in maniera inoppugnabile se la malattia denunciata abbia o meno una origine professionale.
Per le superiori ragioni il ricorso va respinto e il ricorrente seppur soccombente, non può essere condannato al pagamento delle spese di lite attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU, liquidate con separato decreto. Pt_2
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 6.9.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile