TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 28/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 550/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 550 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023
T R A
, in persona del Sindaco pro-tempore (C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PLUMARI SILVESTRO PIETRO (C. F. ); C.F._1
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F./P.IVA ), con il CP_1 P.IVA_2
patrocinio, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti ALAIMO RAIMONDO e ALAIMO
ELEONORA;
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
PREMESSO CHE
Con decreto ingiuntivo n. 106/2023, emesso nell'ambito del procedimento n. 385/2023 R.G., il
Tribunale di Enna, su istanza della società , ha ingiunto al “di CP_1 Parte_1 pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 16.594,20; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”, per il mancato pagamento delle fatture n.
7-8 e 9/2022 del
5.08.2022 emesse dalla società opposta per i lavori eseguiti in forza del contratto di appalto dell'1.07.2021 Rep. n. 2514 concluso con l'Ente, avente ad oggetto i lavori di riqualificazione energetica dell'edificio scolastico Plesso San Michele - Troina.
Avverso tale provvedimento il ha proposto atto di opposizione rassegnando Parte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza,
1 eccezione e deduzione, ritenere e dichiarare nullo, annullabile e per l'effetto, annullare e/o revocare il Decreto ingiuntivo opposto n. 106/2023, nel proc. n. 385/2023 R. G., dicendo non dovute e non provate le prestazioni per cui è stato emesso;
- col favore di spese e compensi del presente giudizio”.
Parte opponente ha dedotto:
- che con contratto di appalto dell'1.07.2021 Rep. n. 2514 il ha affidato all'opposta, Parte_1
l'appalto per i lavori di “riqualificazione energetica dell'edificio scolastico Plesso San CP_1
Michele – Troina”, pattuendo il corrispettivo in € 194.334,55, comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge;
- che con determinazione del - 07 Settore - Tutela del Territorio e Protezione Parte_1
Civile - n. settoriale 72 del 17.09.2021 l'impresa è stata autorizzata a subappaltare CP_1
“l'esecuzione dei lavori afferenti la categoria OG1 “alla ditta , per un ammontare CP_2 di € 15.800,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge (doc. to n. 4 atto di citazione);
- che con determinazione del – 07 Settore- Tutela del Territorio e Protezione Parte_1
Civile - n. settoriale 71 del 15.09.2021 l'impresa è stata autorizzata a subappaltare CP_1
“l'esecuzione dei lavori afferenti la categoria OG11 “alla ditta per un ammontare Controparte_3 di € 26.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge (doc. to n. 5 atto di citazione);
- che a fronte dei suddetti subappalti l'opposta le ha rendicontato la fatturazione da parte della CP_1
dell'importo di € 10.010,00 con fattura n.1 del 4.02.2022 e, l'emissione di un CP_2 bonifico bancario in suo favore in acconto di € 5.000,00 del 15.02.2022 e, da parte della CP_3 dell'importo di € 23.000,00 con fattura n.16/A del 21.01.2022 e 50/A del 20.02.2022 , con emissione di due assegni bancari dell'importo di € 11.500,00 ciascuno all'odine della stessa ( doc. to n. 6 atto di citazione) ;
- che tale rendicontazione sarebbe insufficiente ed inidonea atteso che si tratterebbe di meri acconti, che non vi sarebbe la prova dell'incasso degli assegni bancari e, soprattutto, si porrebbe il problema della mancata tracciabilità dei flussi finanziari per come imposta dall'art. 11 del Contratti di appalto, rappresentando, altresì, che successivamente null'altro è stato inviato dalla società opposta CP_1
con conseguente perdita del finanziamento, rilievi e sanzioni da parte delle Autorità erogatrici
[...]
e di controllo e richieste di pagamento dei subappaltatori in sede civile per complessivi € 41.800,00, richiamando, al riguardo, l'art. 13 del contratto di appalto laddove è stato previsto che “ la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore … l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi … in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore”;
- di avere respinto le fatture elettroniche emesse dall'appaltatrice n. 7 e 8 del 5.08.2022 CP_1
(doc. to 10 e 11 atto di citazione), avente ad oggetto somme dovute alla stessa per CP_1
2 l'adeguamento dei prezzi disposto dal D. L. 50/2022, non avendo ancora ricevuto al momento dell'emissione il contributo da parte degli Enti preposti all'assegnazione;
- in data 26.08.2022, in mancanza di risorse endogene in forza di quanto disposto dall'art. 26, di avere fatto istanza di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi e al Dipartimento Regionale per l'Energia, richiesta rimasta inevasa, ragione per cui il credito vantato dall' non sarebbe stato CP_1 certo ed esigibile mancando la predisposizione in suo favore delle necessarie risorse finanziarie (doc. ti n. 8 e 9 atto di citazione).
Si è costituita in giudizio la rassegnando le seguenti conclusioni “ respinta ogni contraria CP_1
istanza, eccezione e difesa, voglia: - Dichiarare, ex art. 648 C.p.c., provvisoriamente esecutivo il D.I. opposto;
- Rigettare ogni avversaria domanda e confermare l'opposto D.I. con condanna dell'attore al pagamento dell'importo ingiunto oltre alle spese ed onorari della presente procedura da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari avendo anticipato le spese e non avendo riscosso compensi”.
Parte opposta ha dedotto:
- che inconferente sarebbe il richiamo sia all'art 11 del contratto di appalto, atteso che nessun inadempimento è stato consumato dai subappaltatori con riguardo agli obblighi di tracciabilità finanziaria su loro gravanti, da cui sarebbe scaturito l'obbligo di informazione a carico della
[...]
CP_ nei confronti della committente, sia all'art. 13 avendo provveduto a corrispondere ai subappaltatori quanto loro spettante per l'esecuzione dei lavori eseguiti in forza dei contratti di subappalto autorizzati dal committente, per come provato dalle quietanze allegate;
- che nel D.L. 50/2022 e nella Circolare prot. 10469/2022 del Dipartimento Regionale per l'Energia non è previsto che il pagamento delle somme dovute all'appaltatore per il ripianamento del credito nascente dall'adeguamento dei prezzi di contratto possa essere sospeso dal committente per carenza di risorse finanziarie, avendo il D.L. 50/2022, piuttosto, previsto il sistema dell'adeguamento prezzi quale obbligatorio metodo per il riequilibrio del sinallagma contrattuale, ponendo a carico dell'Ente
Committente di procedere al pagamento delle somme dovute al detto titolo sulla base della contabilità allibrata dal Direttore dei Lavori e alle variazioni dei prezzi dei materiali sensibili accertate dal
Ministero competente, pertanto, il avrebbe dovuto evadere la richiesta della Parte_1 società opposta indipendentemente dall'erogazione dei finanziamenti da parte del Fondo.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriori approfondimenti istruttori, all'esito dell'udienza del 18.09.2024 - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- è stata riservata la decisione.
3 Con successiva ordinanza del 8.10.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo con invito alle parti di meglio chiarire il thema decidendum sulla base di quanto osservato nel medesimo provvedimento, per poi essere - dopo un rinvio disposto al fine di tentare un bonario componimento della lite - trattenuta in decisione e, definita nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo oggi opposto è stato emesso sulla base di tre fatture presentate dalla CP_1
al in relazione al contratto di appalto concluso nel 2021 avente ad oggetto i Parte_1 lavori di riqualificazione energetica dell'Edificio Scolastico Plesso San Michele di Troina, ossia la:
- fattura FPA n. 7/2022 del 5.08.2022 di € 576,41, giusto certificato di pagamento N.3 TER per il pagamento della rata per aggiornamento revisione prezzi N.2;
- fattura FPA n. 8/2022 del 05.08.2022 di € 11.612,24, giusto certificato di pagamento n. 2 TER per il pagamento della rata per aggiornamento revisione prezzi N.1;
- fattura FPA n.9/2022 de 5.08.2022 di € 4.405,55, giusto certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della rata n.4 a saldo delle competenze.
Il al fine di neutralizzare la pretesa creditoria della opposta ha Parte_1 CP_1 preliminarmente sollevato un'eccezione di inadempimento ritendo che “la somma di euro 16.594,20 ingiunta dalla soc. risulta esigibile, poiché inferiore alla maggiore esposizione che, allo CP_1 stato, il subisce nei confronti dei subappaltatori e , Parte_1 CP_2 CP_3 adducendo a sostegno di ciò la violazione da parte dell'opposta delle prescrizioni di cui all'art. 11 del contratto di appalto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, dell'art. 13 laddove risulta che
“la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: … 2. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore”.
L'opponente ha contestato la violazione degli obblighi di rendicontazione senza chiarire quali norme di legge siano state violate e richiamando le clausole nn. 11 e 13 del Contratto di appalto.
Salvo poi, nelle sole note scritte depositate l'11.2.2025 (in vista dell'udienza in cui la causa è stata rimessa per la decisione), richiamare l'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 (su cui pare invero fondarsi il regolamento contrattuale d'appalto) e alcune indicazioni dell' mai richiamate in CP_4
precedenza.
Orbene, le norme che regolano la tracciabilità finanziaria dei pagamenti mirano a consentire agli organi di controllo esterno di verificare i flussi di denaro dalla Pubblica Amministrazione alle imprese e contrastare infiltrazioni criminali.
Tale tutela appare assicurata in via primaria dall'art. 3 della legge 136/2010 che stabilisce l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati, l'utilizzo di bonifici bancari e l'indicazione negli strumenti
4 di pagamento e l'indicazione negli strumenti di pagamento del CIG (codice identificativo di gara) o del CUP (codice unico progetto).
L'art. 8 della l. 136/2010 prevede poi l'obbligo per la stazione appaltante di inserire nei contratti stipulati con gli appaltatori, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale “essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Inoltre, tale norma prevede che “l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente”.
E nel caso in esame, l'art. 11 del contratto è clausola attuativa della previsione normativa in oggetto.
Diversamente, non pare attuata la norma di cui al comma 9 dell'art. 8 laddove è previsto che la stazione appaltante verifichi a sua volta che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sia prevista analoga clausola a tutela della tracciabilità.
Il rispetto delle modalità di pagamento imposte dalla legge costituisce peraltro ipotesi di risoluzione del contratto.
Nel caso di specie, infatti, sebbene l'opponente richiami prassi virtuose e schemi contrattuali proposti dall' e ritenuti idonei a garantire la tracciabilità finanziaria nella filiera dei lavori pubblici, nel CP_4 contratto d'appalto stipulato non v'è alcun obbligo imposto all'appaltatore con riferimento ai contenuti dei contratti stipulati con i sub-appaltatori, le determine che hanno autorizzato il sub-appalto hanno imposto l'inserimento di predeterminate clausole o condizionato il pagamento a particolari prescrizioni e vincoli, né risulta che la stazione appaltante abbia mai verificato la conformità dei contratti di subappalto alla normativa in materia.
Ma ciò non toglie che i subappaltatori non siano obbligati al rispetto della normativa in oggetto.
Tali regole riguardano tutta la filiera dei lavori e dunque si rivolgono a “gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori….” (art. 3 comma 1 l. 136/2010).
Il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010,
n. 217 e recante “Misure Urgenti di sicurezza” all'art. 6, rubricato “Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari” ha previsto al comma 1 che “L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti”, mentre per quelli sottoscritti prima ha previsto un adeguamento automatico.
5 Sebbene non sia stato dimostrato se i contratti di subappalto prevedessero clausole a tutela della tracciabilità, le imprese subappaltanti erano comunque tenute a rispettare tali obblighi, operando una integrazione del contratto ex lege ai sensi dell'art. 1374 c.c.
Quindi sarebbe stato obbligo dell'appaltatore conformarsi, anche nei pagamenti con i subappaltatori, alle norme previste per la tracciabilità finanziaria, a prescindere dall'esistenza di specifiche previsioni contrattuali.
Al contrario risulta che le fatture inviate da al sono state trasmesse al fine di ottenere CP_1 Pt_1
il corrispettivo di quanto versato alle due ditte subappaltatrici ma con mezzi di pagamento diversi da quelli normativamente previsti (assegni bancari) e per somme eccedenti rispetto a quelle effettivamente corrisposte (il riferimento è alla richiesta di euro 10.010,00 con fattura 1/2022 a fronte di un bonifico effettuato alla ditta er soli euro 5.000,00). CP_2
Legittimo è stato quindi il rifiuto di pagamento opposto dal sebbene lo stesso non abbia Pt_1
preventivamente adottato idonee misure per garantire il rispetto degli obblighi di legge, in violazione del comma 9 dell'art. 8 della legge 136/2010.
Tale circostanza, comunque non esimeva l'impresa appaltante e le subappaltatrici dal rispetto della normativa, sicché il ritardo nel pagamento, e dunque gli effetti della mora, non possono essere addebitati al Pt_1
Quanto poi all'effettiva debenza delle somme richieste dalla società, è emerso che le fatture elettroniche n. 7 e 8 del 5.08.2022 inviate il 22.08.2022 – non contestate nell'importo, trattandosi di somme dovute e riconosciute dal a titolo di adeguamento prezzi in forza del d. l. Parte_1
50/2022 - sono state rifiutate in data 06.10.2022 dall'Ente in quanto riferite “…ad una operazione per la quale, gli enti preposti all'assegnazione del contributo, non hanno ancora riconosciuto l'entità del contributo stesso, in favore del soggetto destinatario della trasmissione ”.
Il in mancanza di risorse endogene per far fronte al pagamento, ha presentato in data Pt_1
26.08.2022, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, istanza di accesso al fondo per l'adeguamento dei prezzi.
Si è già evidenziato con l'ordinanza del 07.12.2023, come le contestazioni mosse sul punto dall'odierno opponente non siano fondate.
Ed infatti, l'art. 26 del d. l. 50/2022 convertito con l. 91/2022 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di pagare le maggiorazioni attingendo a risorse proprie (ivi incluse le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico) nel limite del 50% e un obbligo di pagamento, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e cioè “nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine,
6 comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi”.
Si rileva, come nel corso del processo, siano pervenute somme per un importo pari alla metà di quelle stabilite a titolo di maggiorazione.
Dunque, il a prescindere dall'avvenuta erogazione del finanziamento, Parte_1 avrebbe dovuto corrispondere la somma all'opposta in virtù di quanto previsto dal D.l. 50/2022.
Comunque, in corso di causa è emerso che il , incassati i finanziamenti per far Parte_1
fronte al pagamento delle variazioni di prezzo, previa emissione da parte della delle fatture CP_1 elettroniche n. 13/24 di € 576,41 e 14/2024 di € 11.612,24 entrambe del 06.06.2024 (in sostituzione di quelle precedentemente rifiutate n. 7 e 8/2022 (oggetto secondo la difesa dell'Ente in data
28.09.2022 delle relative note di credito) - ha provveduto all'integrale pagamento delle stesse.
Conseguentemente, in ordine a tali somme, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato atteso che la pretesa creditoria vantata dall'opposta a titolo di maggiorazione prezzi- pari ad € 576,41 e ad CP_1
€ 11.612,24, è stata integralmente soddisfatta per come documentalmente provato dai mandati di pagamento allegati dal (nn. 1790 e 1791 dell'11.06.2024 allegati alle note Parte_1 dell'apponente del 18.06.2024).
Quanto, invece, all'ulteriore somma richiesta in via monitoria di € 4.405,55 di cui alla fattura n.
n.9/2022 del 5.08.2022, trattasi di somme richieste dalla società opposta in forza del certificato di pagamento n.3 per il pagamento della rata n.4 a saldo delle competenze del 12.04.2022, regolarmente sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal responsabile del procedimento geometra
[...]
, attestante il credito spettante alla società , a cui è seguito in data 01.08.2022 il CP_5 CP_1 certificato attestante regolare esecuzione dei lavori appaltatati da parte dell'impresa . CP_1
Considerata l'assenza di specifiche contestazioni da parte del in ordine a tale Parte_1 importo, deve ritenersi dovuta la superiore somma, pari ad € 4.405,55 oltre interessi moratori al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002 decorrenti dal 60° giorno successivo all'emissione della fattura ai sensi dell'art. 6 del contratto di appalto.
Si specifica che in relazione a tale somma non v'è un problema di tracciabilità, essendo una prestazione che è stata espletata e richiesta direttamente dalla società convenuta.
Vanno, infine, disattese a tutte le contestazioni sulla regolarità dei lavori svolti in assenza di una espressa domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione tempestivamente formulata.
Quanto alle spese del giudizio le stesse possono integralmente compensarsi in quanto le divergenze che hanno condotto all'opposizione si basano su una non agevole interpretazione delle norme sottese
7 al rapporto in esame – anche temporaneamente adottate in una fase emergenziale – ed avendo comunque il Comune adempiuto al pagamento della maggior parte delle somme oggetto dell'ingiunzione, avendo ricevuto i fondi statali (in mancanza di risorse endogene) solo successivamente all'emissione del decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 550/2023 R.G.
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 106/2023 emesso dal
Tribunale di Enna nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 385/2023;
- condanna l'opponente, , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, a corrispondere alla società in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, per le ragioni meglio esplicate in parte motiva la somma di euro 4.405,55, oltre interessi moratori al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002 decorrenti dal 60° giorno successivo all'emissione della fattura ai sensi dell'art. 6 del contratto di appalto
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Enna, 28/2/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 550 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023
T R A
, in persona del Sindaco pro-tempore (C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PLUMARI SILVESTRO PIETRO (C. F. ); C.F._1
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F./P.IVA ), con il CP_1 P.IVA_2
patrocinio, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti ALAIMO RAIMONDO e ALAIMO
ELEONORA;
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
PREMESSO CHE
Con decreto ingiuntivo n. 106/2023, emesso nell'ambito del procedimento n. 385/2023 R.G., il
Tribunale di Enna, su istanza della società , ha ingiunto al “di CP_1 Parte_1 pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 16.594,20; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”, per il mancato pagamento delle fatture n.
7-8 e 9/2022 del
5.08.2022 emesse dalla società opposta per i lavori eseguiti in forza del contratto di appalto dell'1.07.2021 Rep. n. 2514 concluso con l'Ente, avente ad oggetto i lavori di riqualificazione energetica dell'edificio scolastico Plesso San Michele - Troina.
Avverso tale provvedimento il ha proposto atto di opposizione rassegnando Parte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza,
1 eccezione e deduzione, ritenere e dichiarare nullo, annullabile e per l'effetto, annullare e/o revocare il Decreto ingiuntivo opposto n. 106/2023, nel proc. n. 385/2023 R. G., dicendo non dovute e non provate le prestazioni per cui è stato emesso;
- col favore di spese e compensi del presente giudizio”.
Parte opponente ha dedotto:
- che con contratto di appalto dell'1.07.2021 Rep. n. 2514 il ha affidato all'opposta, Parte_1
l'appalto per i lavori di “riqualificazione energetica dell'edificio scolastico Plesso San CP_1
Michele – Troina”, pattuendo il corrispettivo in € 194.334,55, comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge;
- che con determinazione del - 07 Settore - Tutela del Territorio e Protezione Parte_1
Civile - n. settoriale 72 del 17.09.2021 l'impresa è stata autorizzata a subappaltare CP_1
“l'esecuzione dei lavori afferenti la categoria OG1 “alla ditta , per un ammontare CP_2 di € 15.800,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge (doc. to n. 4 atto di citazione);
- che con determinazione del – 07 Settore- Tutela del Territorio e Protezione Parte_1
Civile - n. settoriale 71 del 15.09.2021 l'impresa è stata autorizzata a subappaltare CP_1
“l'esecuzione dei lavori afferenti la categoria OG11 “alla ditta per un ammontare Controparte_3 di € 26.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge (doc. to n. 5 atto di citazione);
- che a fronte dei suddetti subappalti l'opposta le ha rendicontato la fatturazione da parte della CP_1
dell'importo di € 10.010,00 con fattura n.1 del 4.02.2022 e, l'emissione di un CP_2 bonifico bancario in suo favore in acconto di € 5.000,00 del 15.02.2022 e, da parte della CP_3 dell'importo di € 23.000,00 con fattura n.16/A del 21.01.2022 e 50/A del 20.02.2022 , con emissione di due assegni bancari dell'importo di € 11.500,00 ciascuno all'odine della stessa ( doc. to n. 6 atto di citazione) ;
- che tale rendicontazione sarebbe insufficiente ed inidonea atteso che si tratterebbe di meri acconti, che non vi sarebbe la prova dell'incasso degli assegni bancari e, soprattutto, si porrebbe il problema della mancata tracciabilità dei flussi finanziari per come imposta dall'art. 11 del Contratti di appalto, rappresentando, altresì, che successivamente null'altro è stato inviato dalla società opposta CP_1
con conseguente perdita del finanziamento, rilievi e sanzioni da parte delle Autorità erogatrici
[...]
e di controllo e richieste di pagamento dei subappaltatori in sede civile per complessivi € 41.800,00, richiamando, al riguardo, l'art. 13 del contratto di appalto laddove è stato previsto che “ la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore … l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi … in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore”;
- di avere respinto le fatture elettroniche emesse dall'appaltatrice n. 7 e 8 del 5.08.2022 CP_1
(doc. to 10 e 11 atto di citazione), avente ad oggetto somme dovute alla stessa per CP_1
2 l'adeguamento dei prezzi disposto dal D. L. 50/2022, non avendo ancora ricevuto al momento dell'emissione il contributo da parte degli Enti preposti all'assegnazione;
- in data 26.08.2022, in mancanza di risorse endogene in forza di quanto disposto dall'art. 26, di avere fatto istanza di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi e al Dipartimento Regionale per l'Energia, richiesta rimasta inevasa, ragione per cui il credito vantato dall' non sarebbe stato CP_1 certo ed esigibile mancando la predisposizione in suo favore delle necessarie risorse finanziarie (doc. ti n. 8 e 9 atto di citazione).
Si è costituita in giudizio la rassegnando le seguenti conclusioni “ respinta ogni contraria CP_1
istanza, eccezione e difesa, voglia: - Dichiarare, ex art. 648 C.p.c., provvisoriamente esecutivo il D.I. opposto;
- Rigettare ogni avversaria domanda e confermare l'opposto D.I. con condanna dell'attore al pagamento dell'importo ingiunto oltre alle spese ed onorari della presente procedura da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari avendo anticipato le spese e non avendo riscosso compensi”.
Parte opposta ha dedotto:
- che inconferente sarebbe il richiamo sia all'art 11 del contratto di appalto, atteso che nessun inadempimento è stato consumato dai subappaltatori con riguardo agli obblighi di tracciabilità finanziaria su loro gravanti, da cui sarebbe scaturito l'obbligo di informazione a carico della
[...]
CP_ nei confronti della committente, sia all'art. 13 avendo provveduto a corrispondere ai subappaltatori quanto loro spettante per l'esecuzione dei lavori eseguiti in forza dei contratti di subappalto autorizzati dal committente, per come provato dalle quietanze allegate;
- che nel D.L. 50/2022 e nella Circolare prot. 10469/2022 del Dipartimento Regionale per l'Energia non è previsto che il pagamento delle somme dovute all'appaltatore per il ripianamento del credito nascente dall'adeguamento dei prezzi di contratto possa essere sospeso dal committente per carenza di risorse finanziarie, avendo il D.L. 50/2022, piuttosto, previsto il sistema dell'adeguamento prezzi quale obbligatorio metodo per il riequilibrio del sinallagma contrattuale, ponendo a carico dell'Ente
Committente di procedere al pagamento delle somme dovute al detto titolo sulla base della contabilità allibrata dal Direttore dei Lavori e alle variazioni dei prezzi dei materiali sensibili accertate dal
Ministero competente, pertanto, il avrebbe dovuto evadere la richiesta della Parte_1 società opposta indipendentemente dall'erogazione dei finanziamenti da parte del Fondo.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriori approfondimenti istruttori, all'esito dell'udienza del 18.09.2024 - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- è stata riservata la decisione.
3 Con successiva ordinanza del 8.10.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo con invito alle parti di meglio chiarire il thema decidendum sulla base di quanto osservato nel medesimo provvedimento, per poi essere - dopo un rinvio disposto al fine di tentare un bonario componimento della lite - trattenuta in decisione e, definita nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo oggi opposto è stato emesso sulla base di tre fatture presentate dalla CP_1
al in relazione al contratto di appalto concluso nel 2021 avente ad oggetto i Parte_1 lavori di riqualificazione energetica dell'Edificio Scolastico Plesso San Michele di Troina, ossia la:
- fattura FPA n. 7/2022 del 5.08.2022 di € 576,41, giusto certificato di pagamento N.3 TER per il pagamento della rata per aggiornamento revisione prezzi N.2;
- fattura FPA n. 8/2022 del 05.08.2022 di € 11.612,24, giusto certificato di pagamento n. 2 TER per il pagamento della rata per aggiornamento revisione prezzi N.1;
- fattura FPA n.9/2022 de 5.08.2022 di € 4.405,55, giusto certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della rata n.4 a saldo delle competenze.
Il al fine di neutralizzare la pretesa creditoria della opposta ha Parte_1 CP_1 preliminarmente sollevato un'eccezione di inadempimento ritendo che “la somma di euro 16.594,20 ingiunta dalla soc. risulta esigibile, poiché inferiore alla maggiore esposizione che, allo CP_1 stato, il subisce nei confronti dei subappaltatori e , Parte_1 CP_2 CP_3 adducendo a sostegno di ciò la violazione da parte dell'opposta delle prescrizioni di cui all'art. 11 del contratto di appalto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, dell'art. 13 laddove risulta che
“la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: … 2. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore”.
L'opponente ha contestato la violazione degli obblighi di rendicontazione senza chiarire quali norme di legge siano state violate e richiamando le clausole nn. 11 e 13 del Contratto di appalto.
Salvo poi, nelle sole note scritte depositate l'11.2.2025 (in vista dell'udienza in cui la causa è stata rimessa per la decisione), richiamare l'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 (su cui pare invero fondarsi il regolamento contrattuale d'appalto) e alcune indicazioni dell' mai richiamate in CP_4
precedenza.
Orbene, le norme che regolano la tracciabilità finanziaria dei pagamenti mirano a consentire agli organi di controllo esterno di verificare i flussi di denaro dalla Pubblica Amministrazione alle imprese e contrastare infiltrazioni criminali.
Tale tutela appare assicurata in via primaria dall'art. 3 della legge 136/2010 che stabilisce l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati, l'utilizzo di bonifici bancari e l'indicazione negli strumenti
4 di pagamento e l'indicazione negli strumenti di pagamento del CIG (codice identificativo di gara) o del CUP (codice unico progetto).
L'art. 8 della l. 136/2010 prevede poi l'obbligo per la stazione appaltante di inserire nei contratti stipulati con gli appaltatori, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale “essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Inoltre, tale norma prevede che “l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente”.
E nel caso in esame, l'art. 11 del contratto è clausola attuativa della previsione normativa in oggetto.
Diversamente, non pare attuata la norma di cui al comma 9 dell'art. 8 laddove è previsto che la stazione appaltante verifichi a sua volta che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sia prevista analoga clausola a tutela della tracciabilità.
Il rispetto delle modalità di pagamento imposte dalla legge costituisce peraltro ipotesi di risoluzione del contratto.
Nel caso di specie, infatti, sebbene l'opponente richiami prassi virtuose e schemi contrattuali proposti dall' e ritenuti idonei a garantire la tracciabilità finanziaria nella filiera dei lavori pubblici, nel CP_4 contratto d'appalto stipulato non v'è alcun obbligo imposto all'appaltatore con riferimento ai contenuti dei contratti stipulati con i sub-appaltatori, le determine che hanno autorizzato il sub-appalto hanno imposto l'inserimento di predeterminate clausole o condizionato il pagamento a particolari prescrizioni e vincoli, né risulta che la stazione appaltante abbia mai verificato la conformità dei contratti di subappalto alla normativa in materia.
Ma ciò non toglie che i subappaltatori non siano obbligati al rispetto della normativa in oggetto.
Tali regole riguardano tutta la filiera dei lavori e dunque si rivolgono a “gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori….” (art. 3 comma 1 l. 136/2010).
Il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010,
n. 217 e recante “Misure Urgenti di sicurezza” all'art. 6, rubricato “Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari” ha previsto al comma 1 che “L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti”, mentre per quelli sottoscritti prima ha previsto un adeguamento automatico.
5 Sebbene non sia stato dimostrato se i contratti di subappalto prevedessero clausole a tutela della tracciabilità, le imprese subappaltanti erano comunque tenute a rispettare tali obblighi, operando una integrazione del contratto ex lege ai sensi dell'art. 1374 c.c.
Quindi sarebbe stato obbligo dell'appaltatore conformarsi, anche nei pagamenti con i subappaltatori, alle norme previste per la tracciabilità finanziaria, a prescindere dall'esistenza di specifiche previsioni contrattuali.
Al contrario risulta che le fatture inviate da al sono state trasmesse al fine di ottenere CP_1 Pt_1
il corrispettivo di quanto versato alle due ditte subappaltatrici ma con mezzi di pagamento diversi da quelli normativamente previsti (assegni bancari) e per somme eccedenti rispetto a quelle effettivamente corrisposte (il riferimento è alla richiesta di euro 10.010,00 con fattura 1/2022 a fronte di un bonifico effettuato alla ditta er soli euro 5.000,00). CP_2
Legittimo è stato quindi il rifiuto di pagamento opposto dal sebbene lo stesso non abbia Pt_1
preventivamente adottato idonee misure per garantire il rispetto degli obblighi di legge, in violazione del comma 9 dell'art. 8 della legge 136/2010.
Tale circostanza, comunque non esimeva l'impresa appaltante e le subappaltatrici dal rispetto della normativa, sicché il ritardo nel pagamento, e dunque gli effetti della mora, non possono essere addebitati al Pt_1
Quanto poi all'effettiva debenza delle somme richieste dalla società, è emerso che le fatture elettroniche n. 7 e 8 del 5.08.2022 inviate il 22.08.2022 – non contestate nell'importo, trattandosi di somme dovute e riconosciute dal a titolo di adeguamento prezzi in forza del d. l. Parte_1
50/2022 - sono state rifiutate in data 06.10.2022 dall'Ente in quanto riferite “…ad una operazione per la quale, gli enti preposti all'assegnazione del contributo, non hanno ancora riconosciuto l'entità del contributo stesso, in favore del soggetto destinatario della trasmissione ”.
Il in mancanza di risorse endogene per far fronte al pagamento, ha presentato in data Pt_1
26.08.2022, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, istanza di accesso al fondo per l'adeguamento dei prezzi.
Si è già evidenziato con l'ordinanza del 07.12.2023, come le contestazioni mosse sul punto dall'odierno opponente non siano fondate.
Ed infatti, l'art. 26 del d. l. 50/2022 convertito con l. 91/2022 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di pagare le maggiorazioni attingendo a risorse proprie (ivi incluse le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico) nel limite del 50% e un obbligo di pagamento, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e cioè “nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine,
6 comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi”.
Si rileva, come nel corso del processo, siano pervenute somme per un importo pari alla metà di quelle stabilite a titolo di maggiorazione.
Dunque, il a prescindere dall'avvenuta erogazione del finanziamento, Parte_1 avrebbe dovuto corrispondere la somma all'opposta in virtù di quanto previsto dal D.l. 50/2022.
Comunque, in corso di causa è emerso che il , incassati i finanziamenti per far Parte_1
fronte al pagamento delle variazioni di prezzo, previa emissione da parte della delle fatture CP_1 elettroniche n. 13/24 di € 576,41 e 14/2024 di € 11.612,24 entrambe del 06.06.2024 (in sostituzione di quelle precedentemente rifiutate n. 7 e 8/2022 (oggetto secondo la difesa dell'Ente in data
28.09.2022 delle relative note di credito) - ha provveduto all'integrale pagamento delle stesse.
Conseguentemente, in ordine a tali somme, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato atteso che la pretesa creditoria vantata dall'opposta a titolo di maggiorazione prezzi- pari ad € 576,41 e ad CP_1
€ 11.612,24, è stata integralmente soddisfatta per come documentalmente provato dai mandati di pagamento allegati dal (nn. 1790 e 1791 dell'11.06.2024 allegati alle note Parte_1 dell'apponente del 18.06.2024).
Quanto, invece, all'ulteriore somma richiesta in via monitoria di € 4.405,55 di cui alla fattura n.
n.9/2022 del 5.08.2022, trattasi di somme richieste dalla società opposta in forza del certificato di pagamento n.3 per il pagamento della rata n.4 a saldo delle competenze del 12.04.2022, regolarmente sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal responsabile del procedimento geometra
[...]
, attestante il credito spettante alla società , a cui è seguito in data 01.08.2022 il CP_5 CP_1 certificato attestante regolare esecuzione dei lavori appaltatati da parte dell'impresa . CP_1
Considerata l'assenza di specifiche contestazioni da parte del in ordine a tale Parte_1 importo, deve ritenersi dovuta la superiore somma, pari ad € 4.405,55 oltre interessi moratori al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002 decorrenti dal 60° giorno successivo all'emissione della fattura ai sensi dell'art. 6 del contratto di appalto.
Si specifica che in relazione a tale somma non v'è un problema di tracciabilità, essendo una prestazione che è stata espletata e richiesta direttamente dalla società convenuta.
Vanno, infine, disattese a tutte le contestazioni sulla regolarità dei lavori svolti in assenza di una espressa domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione tempestivamente formulata.
Quanto alle spese del giudizio le stesse possono integralmente compensarsi in quanto le divergenze che hanno condotto all'opposizione si basano su una non agevole interpretazione delle norme sottese
7 al rapporto in esame – anche temporaneamente adottate in una fase emergenziale – ed avendo comunque il Comune adempiuto al pagamento della maggior parte delle somme oggetto dell'ingiunzione, avendo ricevuto i fondi statali (in mancanza di risorse endogene) solo successivamente all'emissione del decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 550/2023 R.G.
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 106/2023 emesso dal
Tribunale di Enna nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 385/2023;
- condanna l'opponente, , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, a corrispondere alla società in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, per le ragioni meglio esplicate in parte motiva la somma di euro 4.405,55, oltre interessi moratori al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002 decorrenti dal 60° giorno successivo all'emissione della fattura ai sensi dell'art. 6 del contratto di appalto
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Enna, 28/2/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
8