TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2998 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della G.O.T., dott.ssa Carmela Rosetta Rita
Torrisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 10357 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2020
Promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
-MIRITELLO (C.F. Pt_2 C.F._2
entrambi domiciliati elettivamente in Catania, Via Palmanova n. 1, presso lo studio dell'Avv. Antonio Maria
Cardillo dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti
ATTORI
Contro
- (P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, domiciliata elettivamente in Mugnano di Napoli alla Via G. Brodolini n. 5, presso lo Studio Legale
e rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Biagio Di Stazio e Parte_3
Antonio Cantiello, giusta procura in atti
CONVENUTA
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Acireale, Viale Regina Margherita n. 38 presso lo studio dell'Avv. Mario che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTA Oggetto: risarcimento danni da inadempimento contrattuale
Conclusioni: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DICISIONE
Gli attori hanno convenuto in giudizio, dinanzi questo Tribunale, le società “ Controparte_3
” e “ , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al fine
[...] Controparte_2
di sentire accertare e dichiarare la responsabilità di queste per inadempimento contrattuale e per l'effetto, sentirli condannare, in solido, al pagamento, in loro favore, della somma di euro 15.300,00 o della diversa somma, maggiore o minore, quantificata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, con vittoria di spese e compensi di causa.
A sostegno delle loro ragioni, hanno esposto:
-di avere acquistato, presso l'Agenzia “ , in occasione del loro viaggio di nozze, un Controparte_2
pacchetto turistico “all inclusive”, per il periodo 08 - 21 Luglio 2019 del tour operator - “ CP_1 [...]
”, con destinazione Usa e Polinesia, per un costo di € 14.000,00, così articolato: CP_1
a) partenza da Roma giorno 08.07.2019 per Parigi con pernottamento in tale città per una sola notte;
b) partenza il giorno successivo, 09.07.2019, da Parigi per Moorea-Temae con permanenza in loco fino al
13.07.2019;
c) nuova partenza il 13.07.2019 con destinazione Bora Bora con permanenza in loco fino al 17.07.2019 presso la struttura alberghiera “Sofitel Bora Bora private Island” con sistemazione in un alloggio denominato “Luxury
Ocean View Lodge Bungalow”;
d) partenza, il 18.07.2019, con destinazione Los Angeles con permanenza in loco fino al 20.07.2019 e quindi rientro in Italia;
e) -che, per ragioni personali, sono stati costretti a rinviare la partenza prevista per il giorno 08.07.2019 al giorno successivo;
f) -che l'agenzia “ , in questa occasione, ha dato loro assistenza riorganizzando la Controparte_2 partenza da Catania, per il giorno 09.07.2019 ma con un esborso, a carico degli attori, di € 1.300,00 per l'acquisto dei nuovi biglietti aerei per la tratta Catania- Parigi benchè i biglietti non utilizzati prevedessero la possibilità di posticipare di un giorno la partenza prevista dietro pagamento di una somma, al massimo, di
€200,00;
g) - che, superato questo primo inconveniente, la vacanza si è svolta serenamente e senza problemi fino al
13.07.2019;
e) - che, però, il 14.07.2019, quando sono giunti sull'isola di Bora Bora si sono subito resi conto che:
- non era stato loro riservato un alloggio presso la lussuosa struttura alberghiera “Sofitel Bora Bora Marara
Beach Resort”, “pubblicizzata e fatta visionare dall'agenzia viaggi e dal tour operator e per il quale loro credevano di aver prenotato e pagato” ma un alloggio presso un'altra struttura, denominata “Sofitel Bora Bora private Island” avente caratteristiche e qualità diverse e inferiori rispetto al “Sofitel Bora Bora Marara
Beach Resort”;
f)- che l'alloggio loro riservato era “una specie di bungalow malsano, immerso nella giungla selvaggia, alla mercé di animali e rettili di ogni tipo che entravano e uscivano” da tale alloggio che, inoltre, era sporco e infestato da “insetti di ogni tipo, annidati persino tra le lenzuola, gechi di grosse dimensioni alle pareti e ai soffitti e persino topi, la cui presenza si evinceva dagli escrementi presenti sul pavimento”;
g) - che, sul contratto di acquisto del pacchetto turistico vi era indicata, erroneamente, la sistemazione presso
Bora Bora private Island” anzichè presso il “Sofitel Bora Bora Marara Beach Resort”;
h) - che senza indugio, la stessa sera dell'arrivo a Bora Bora, hanno comunicato l'inconveniente al personale della struttura alberghiera richiedendo al contempo il loro immediato trasferimento dal “Sofitel Bora Bora private Island” al “Sofitel Bora Bora Marara Beach Resort” ma invano dato che tale ultima struttura in quel periodo era chiusa per ristrutturazione;
i) - che il giorno successivo, sia adoperandosi personalmente sia grazie alla collaborazione di una dipendente italiana dell'hotel, sono riusciti a lasciare l'isola, in aereo, e trasferirsi a Tahiti presso una struttura alberghiera della stessa catena Sofitel dove sono rimasti fino alla partenza per Los Angeles.
Entrambi gli attori hanno evidenziato che tale esperienza negativa ha rovinato loro la vacanza e li ha provati psicologicamente duramente sia perché non hanno goduto del soggiorno sull'isola di Bora Bora, sia perché hanno trascorso una notte insonne in quanto il loro alloggio era infestato da insetti e gechi sia perché tutto ciò si è verificato durante il loro viaggio di nozze, una occasione importante e irripetibile della loro vita.
Entrambi hanno evidenziato, altresì, che per l'attrice tale esperienza è stata anche traumatizzante, in quanto, in preda allo sconforto per la situazione che stava vivendo, è rimasta per tutta la durata della loro permanenza sull'isola di Bora Bora, chiusa in camera senza mai uscirvi, nel timore di incontrare, fuori da questa, altri animali selvatici.
Alla luce di ciò, gli attori, ritenendo che la difformità delle condizioni del soggiorno rispetto a quanto promesso abbia integrato gli estremi della fattispecie del danno da cd “vacanza rovinata”, hanno richiesto, stragiudizialmente, alle società convenute, un risarcimento per i danni subiti, ma invano. Hanno, quindi, intrapreso la procedura di negoziazione assistita, ma con esito negativo e, successivamente, hanno adito le vie legali.
Si è costituita in giudizio la società la quale ha contestato le domande attoree e ne ha chiesto il CP_1
rigetto con vittoria di spese e compensi di causa. Preliminarmente ha chiesto che, nel caso in cui venga accertato che gli attori sono stati effettivamente tratti “in inganno” sull'alloggio per loro prenotato a Bora
Bora, debba ritenersi responsabile dell'accaduto, esclusivamente, la società “ in Controparte_2
quanto questa, in qualità di intermediaria ha curato la stipulazione del contratto mentre ” ha CP_1
fornito agli attori soltanto i servizi previsti dal contratto. Nel merito, ha sostenuto: a) di avere riservato ai coniugi l'alloggio presso la struttura “Sofitel CP_1
Bora Bora private Island” così come indicato nel contratto stipulato;
b) di avere assicurato agli attori, quando questi si trovavano a Bora Bora, costante assistenza tramite un proprio corrispondente italiano in loco il quale si è adoperato per consentire loro di soggiornare, come poi è avvenuto, per i quattro giorni rimanenti,
a Tahiti, presso una struttura della stessa catena “Sofitel”, come richiesto dagli attori, e senza sostenere oneri aggiuntivi;
c) di avere anche proposto agli attori, ma inutilmente, di permanere a Bora Bora cambiando alloggio.
La società convenuta, inoltre, ha sostenuto che sia fatto notorio che le strutture alberghiere in Polinesia sono inserite in contesti ambientali, paesaggistici e naturalistici ricchi di flora e di fauna per cui è da ritenere possibile incontrare, durante il soggiorno, qualche animale selvatico ed ha lamentato di non essere stata messa a conoscenza dagli attori della loro avversione nei confronti degli animali esotici.
Si è costituita in giudizio anche la società la quale, sostenendo che le uniche Controparte_2
obbligazioni su essa gravanti siano quelle del mandatario, ha dedotto di avere assolto, con diligenza, i propri doveri di intermediaria e di dovere essere pertanto ritenuta esente da responsabilità in merito a quanto lamentato da parte attrice. Ha pertanto chiesto a questo tribunale di ritenere e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e di estrometterla dal giudizio. In subordine, ha chiesto di rigettare le domande risarcitorie proposte dagli attori anche nei suoi confronti, ritenendo unico responsabile della corretta esecuzione del pacchetto turistico – con condanna degli attori alle spese Controparte_1
del giudizio oltre al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per manifesta infondatezza della domanda attorea.
La causa è stata istruita con produzione documentale, interrogatorio formale e prova per testi e sulle conclusioni delle parti è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc. per le memorie e le repliche.
E' opportuno preliminarmente evidenziare:
- che il mancato godimento di una vacanza per inesatta ovvero mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita del pacchetto turistico, configura un danno che legittima il turista a richiedere il risarcimento. L'art. 47 del Codice del Turismo prevede, infatti, che il turista possa chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta, qualora l'inadempimento o l'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del codice civile (art. 47 legge cit.: “Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell' art. 1455 c. c. il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”). - che si tratta di una tipologia di danno che può contemplare non solo la perdita patrimoniale (ad es. esborso dei costi sostenuti), ma soprattutto la perdita non patrimoniale, caratterizzandosi quale perdita di un'occasione di relax a causa della vacanza non riuscita e quindi quale specie del più generale danno alla persona. E' opinione unanime che, trattandosi di danno previsto da apposita disciplina, rientra in uno dei
“casi previsti dalla legge” riconducibili all'art. 2059 c.c. che consente il risarcimento di qualunque lesione non economica posta a tutela dei diritti della persona costituzionalmente garantiti.
-che quanto al riparto degli oneri probatori, trattandosi di un inadempimento del tour operator, grava su chi chiede il risarcimento (turista/viaggiatore) l'onere di provare il contratto di viaggio allegando le circostanze dell'inadempimento di controparte ed il pregiudizio, mentre spetta al tour operator di provare l'avvenuto adempimento del contratto.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che sul turista grava l'onere di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, in base alla disciplina codicistica riguardante l'onere della prova in materia di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (Cass. Civ. Sez. III,
14/06/2016, n. 12143).
Tuttavia non ogni pregiudizio legittima la domanda risarcitoria, potendo il danno de quo essere risarcito solo quando – alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede – superi una soglia minima di tolleranza (ai sensi dell'art. 1455 c.c.), da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito (v. sul punto Cass. 14/07/2015, n. 14662 e Cass. 11/05/2012, n. 7256).
Ed infatti, in materia di danno non patrimoniale ex contractu, la Corte di legittimità da tempo, con massime consolidate, ha ritenuto che il risarcimento spetta quando l'inadempimento leda interessi di rilevanza costituzionale, l'offesa superi la soglia di normale tollerabilità ed il pregiudizio patito non sia futile o meramente bagatellare: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione che l'interesse leso -e non il pregiudizio sofferto- abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, e che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari” (Cass. civ., sez. 3,
13.11.2009, n. 24030; conf.: Cass. civ., sez. L, 4.03.2011, n. 5237); nello stesso senso Cass. 26872/2008, “Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cc: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice” (Cass. SSUU 11.11.2008 n. 26972, richiamata da Cass. Civ. sezione III sopra cit. proprio in relazione al danno da vacanza rovinata).
Inoltre, con ordinanza n. 2017/6830, la Suprema Corte ha ribadito che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per vacanza rovinata può essere riconosciuto purché sussista la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito dall'istante al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime.
La risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, quindi, che la lesione sia grave, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità e che il danno non consista in meri disagi o fastidi.
E' altresì opportuno evidenziare che la responsabilità dell'intermediario deriva dall'inadempimento di obblighi, prevalentemente di tipo informativo, inerenti la partenza, gli orari, le pratiche doganali, i visti di ingresso, la regolarità del passaporto, ecc., in pratica circostanze, anche sopravvenute, che possano indurre il turista ad annullare il viaggio.
Esso, quindi, non può essere ritenuto responsabile per le prestazioni promesse dall'organizzatore, al massimo risponde per averlo proposto senza usare cautela o diligenza ignorando, ad esempio, una non eccellente quotazione attribuitagli dagli utenti.
La domanda attorea è parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte.
Dall'esame degli atti di causa si evince che gli attori, per propri, motivi personali hanno rinviato di un giorno la partenza da Catania e ciò ha comportato la necessità di rimodulare il programma di viaggio acquistando per la somma di € 1.300,00 nuovi biglietti aerei per trasferire gli attori da Catania a Parigi e consentire loro di potere seguire il programma di viaggio concordato. Tale spesa, anticipata da Controparte_2
non può essere addebitata alle società convenute in quanto la rimodulazione del viaggio non è dipesa da loro negligenza ma, come dichiarato dagli stessi attori in citazione, da loro esigenze personali, tra l'altro non specificate. Si osserva inoltre che non vi è traccia in atti dell'asserita facoltà del viaggiatore di rinviare di un giorno il volo pagando una penale.
La domanda di rimborso di tale somma, avanzata dagli attori, deve essere, pertanto, rigettata.
Dagli atti di causa, si evince, altresì, che il contratto stipulato tra le parti prevedeva il soggiorno degli attori a
Bora Bora presso la struttura alberghiera “Sofitel Bora Bora private Island” (fascicolo di parte convenuta all. n. 4, pag. 3) dove effettivamente è stato riservato loro un alloggio. CP_1 Non vi è prova che gli attori abbiano concordato con l'agenzia il soggiorno a Bora Controparte_2
Bora presso la struttura “Sofitel Bora Bora Marara Beach Resort” e che, erroneamente, sul contratto sia stata indicata la struttura alberghiera “Sofitel Bora Bora private Island”.
I testimoni escussi e , dell'attendibilità dei quali non vi è motivo di Testimone_1 Testimone_2
dubitare, hanno dichiarato, di non essere stati fisicamente presenti nei luoghi oggetto di causa ma di avere visto, tramite una videochiamata proveniente dalla utenza telefonica dell'attrice, che nell'alloggio occupato dagli attori vi si trovavano insetti e animali somiglianti a gechi e scarafaggi. Precisamente, il teste Tes_1
ha dichiarato testualmente che “sul letto [dell'alloggio dove gli attori si trovavano] vicino al cuscino
[...]
vi era un animaletto tipo geco. Anche sulle pareti abbiamo visto altri animaletti, un geco e altri animali del quale non so riconoscere le specie, comunque erano tipo scarafaggi”. Inoltre ha ricordato che “In particolare
] soffriva molto di questa situazione e a volte piangeva” (verbale di causa del 17.10.2022 ). Pt_2 Per_1
La teste ha dichiarato testualmente quanto segue: “tramite una videochiamata Testimone_2
] mi ha mostrato piangendo, mentre si trovava nella propria camera presso il Sofitel Bora Pt_2 Per_1
Bora Private Island, che sul tetto vi erano dei gechi e sotto il cuscino c'era un animale di colore rosso di circa
10 cm simile ad uno scarafaggio ma di forma più allungata, vicino al letto vi erano degli escrementi o almeno credo che fossero tali” (verbale di causa del 17.10.2022).
Si osserva che la convenuta non ha contestato specificatamente la presenza di insetti e animali CP_1
nell'alloggio.
Si può ritenere, quindi, che corrisponda al vero che nell'alloggio assegnato agli attori, come da questi lamentato, vi fossero insetti e animali del genere degli scarafaggi e dei gechi.
Ciò denota una non accurata pulizia degli interni e una negligente gestione delle infestazioni che ha provocato, agli attori, danni che superano la normale tollerabilità e giustificano la loro richiesta di trasferimento in un altro hotel, posto che avrebbe dovuto garantire, sin dal loro arrivo, un CP_1
alloggio perfettamente pulito e senza il rischio di presenze al suo interno di insetti e altri animali.
E' evidente che gli attori, nella qualità di turisti, hanno perso l'occasione di godere di una giornata di vacanza a Bora Bora, essendo stati impegnati nella risoluzione del problema e nel trasferimento in un'altra struttura e inoltre sono stati costretti a trascorrere una notte insonne, in preda all'ansia, dovendo sopportare la presenza di insetti e animali nell'alloggio a loro riservato.
Può, quindi, ritenersi accertato che vi è stato un inadempimento non di scarsa importanza, ai sensi dell' art.1455 c.c. imputabile alla società “ ”, nella qualità di tour operator, non Controparte_1 avendo questa provato l'avvenuto adempimento del contratto riguardo alle condizioni igieniche dell'alloggio assegnato agli attori nella struttura alberghiera “Sofitel Bora Bora private Island”.
Non vi sono elementi in atti per ritenere che vi sia stato un inadempimento anche da parte della società
“ , nella qualità di intermediaria, non di scarsa importanza in quanto dagli atti di Controparte_2 causa si evince che questa ha curato la stipulazione del contratto ed ha prestato assistenza agli attori sia per la rimodulazione del viaggio sia per la risoluzione dei problemi incontrati presso l'hotel sito a Bora Bora.
La domanda attorea di risarcimento avanzata nei confronti di deve pertanto essere Controparte_2
rigettata.
Considerato che il mancato godimento di una vacanza per inesatta ovvero mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita del pacchetto turistico, configura un danno che legittima il turista a richiedere un risarcimento (Codice del Turismo, art. 47), nel caso in esame agli attori deve essere riconosciuto un risarcimento per l'occasione perduta di godere di una giornata di vacanza, per avere trascorso una notte insonne condividendo l'alloggio con insetti e animali selvatici, per essere stati costretti a modificare l'itinerario di viaggio trascorrendo parte del soggiorno a Tahiti anziché a Bora Bora, il tutto durante il loro viaggio di nozze, una occasione irripetibile nella vita di una coppia di sposi.
Tale risarcimento, considerando quanto sopra evidenziato, può quantificarsi in € 2.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, per ciascuno degli attori, e va posto a esclusivo carico della società convenuta Controparte_4
Il parziale accoglimento della domanda per le motivazioni sopra riportate, giustifica la integrale compensazione delle spese legali tra gli attori e Controparte_4
Gli attori vanno condannati in solido a rimborsare alla società le spese di lite che, Controparte_2 considerando il reale valore accertato della causa vengono quantificate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda degli attori di risarcimento del danno patrimoniale;
-accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e per l'effetto:
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
al pagamento della somma di € 2.500,00 in favore di ciascuno degli attori, per quanto in motivazione;
- rigetta le ulteriori domande;
- compensa integralmente le spese di lite tra gli attori e in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro-tempore;
- condanna gli attori, in solido, alla refusione in favore di “ , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, delle spese legali sostenute che vengono liquidate in complessivi € 1.200,00 oltre accessori come per legge. Così deciso il 04.06.2025
La Giudice Onoraria
Carmela Rosetta Rita. Torrisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della G.O.T., dott.ssa Carmela Rosetta Rita
Torrisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 10357 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2020
Promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
-MIRITELLO (C.F. Pt_2 C.F._2
entrambi domiciliati elettivamente in Catania, Via Palmanova n. 1, presso lo studio dell'Avv. Antonio Maria
Cardillo dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti
ATTORI
Contro
- (P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, domiciliata elettivamente in Mugnano di Napoli alla Via G. Brodolini n. 5, presso lo Studio Legale
e rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Biagio Di Stazio e Parte_3
Antonio Cantiello, giusta procura in atti
CONVENUTA
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Acireale, Viale Regina Margherita n. 38 presso lo studio dell'Avv. Mario che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTA Oggetto: risarcimento danni da inadempimento contrattuale
Conclusioni: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DICISIONE
Gli attori hanno convenuto in giudizio, dinanzi questo Tribunale, le società “ Controparte_3
” e “ , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al fine
[...] Controparte_2
di sentire accertare e dichiarare la responsabilità di queste per inadempimento contrattuale e per l'effetto, sentirli condannare, in solido, al pagamento, in loro favore, della somma di euro 15.300,00 o della diversa somma, maggiore o minore, quantificata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, con vittoria di spese e compensi di causa.
A sostegno delle loro ragioni, hanno esposto:
-di avere acquistato, presso l'Agenzia “ , in occasione del loro viaggio di nozze, un Controparte_2
pacchetto turistico “all inclusive”, per il periodo 08 - 21 Luglio 2019 del tour operator - “ CP_1 [...]
”, con destinazione Usa e Polinesia, per un costo di € 14.000,00, così articolato: CP_1
a) partenza da Roma giorno 08.07.2019 per Parigi con pernottamento in tale città per una sola notte;
b) partenza il giorno successivo, 09.07.2019, da Parigi per Moorea-Temae con permanenza in loco fino al
13.07.2019;
c) nuova partenza il 13.07.2019 con destinazione Bora Bora con permanenza in loco fino al 17.07.2019 presso la struttura alberghiera “Sofitel Bora Bora private Island” con sistemazione in un alloggio denominato “Luxury
Ocean View Lodge Bungalow”;
d) partenza, il 18.07.2019, con destinazione Los Angeles con permanenza in loco fino al 20.07.2019 e quindi rientro in Italia;
e) -che, per ragioni personali, sono stati costretti a rinviare la partenza prevista per il giorno 08.07.2019 al giorno successivo;
f) -che l'agenzia “ , in questa occasione, ha dato loro assistenza riorganizzando la Controparte_2 partenza da Catania, per il giorno 09.07.2019 ma con un esborso, a carico degli attori, di € 1.300,00 per l'acquisto dei nuovi biglietti aerei per la tratta Catania- Parigi benchè i biglietti non utilizzati prevedessero la possibilità di posticipare di un giorno la partenza prevista dietro pagamento di una somma, al massimo, di
€200,00;
g) - che, superato questo primo inconveniente, la vacanza si è svolta serenamente e senza problemi fino al
13.07.2019;
e) - che, però, il 14.07.2019, quando sono giunti sull'isola di Bora Bora si sono subito resi conto che:
- non era stato loro riservato un alloggio presso la lussuosa struttura alberghiera “Sofitel Bora Bora Marara
Beach Resort”, “pubblicizzata e fatta visionare dall'agenzia viaggi e dal tour operator e per il quale loro credevano di aver prenotato e pagato” ma un alloggio presso un'altra struttura, denominata “Sofitel Bora Bora private Island” avente caratteristiche e qualità diverse e inferiori rispetto al “Sofitel Bora Bora Marara
Beach Resort”;
f)- che l'alloggio loro riservato era “una specie di bungalow malsano, immerso nella giungla selvaggia, alla mercé di animali e rettili di ogni tipo che entravano e uscivano” da tale alloggio che, inoltre, era sporco e infestato da “insetti di ogni tipo, annidati persino tra le lenzuola, gechi di grosse dimensioni alle pareti e ai soffitti e persino topi, la cui presenza si evinceva dagli escrementi presenti sul pavimento”;
g) - che, sul contratto di acquisto del pacchetto turistico vi era indicata, erroneamente, la sistemazione presso
Bora Bora private Island” anzichè presso il “Sofitel Bora Bora Marara Beach Resort”;
h) - che senza indugio, la stessa sera dell'arrivo a Bora Bora, hanno comunicato l'inconveniente al personale della struttura alberghiera richiedendo al contempo il loro immediato trasferimento dal “Sofitel Bora Bora private Island” al “Sofitel Bora Bora Marara Beach Resort” ma invano dato che tale ultima struttura in quel periodo era chiusa per ristrutturazione;
i) - che il giorno successivo, sia adoperandosi personalmente sia grazie alla collaborazione di una dipendente italiana dell'hotel, sono riusciti a lasciare l'isola, in aereo, e trasferirsi a Tahiti presso una struttura alberghiera della stessa catena Sofitel dove sono rimasti fino alla partenza per Los Angeles.
Entrambi gli attori hanno evidenziato che tale esperienza negativa ha rovinato loro la vacanza e li ha provati psicologicamente duramente sia perché non hanno goduto del soggiorno sull'isola di Bora Bora, sia perché hanno trascorso una notte insonne in quanto il loro alloggio era infestato da insetti e gechi sia perché tutto ciò si è verificato durante il loro viaggio di nozze, una occasione importante e irripetibile della loro vita.
Entrambi hanno evidenziato, altresì, che per l'attrice tale esperienza è stata anche traumatizzante, in quanto, in preda allo sconforto per la situazione che stava vivendo, è rimasta per tutta la durata della loro permanenza sull'isola di Bora Bora, chiusa in camera senza mai uscirvi, nel timore di incontrare, fuori da questa, altri animali selvatici.
Alla luce di ciò, gli attori, ritenendo che la difformità delle condizioni del soggiorno rispetto a quanto promesso abbia integrato gli estremi della fattispecie del danno da cd “vacanza rovinata”, hanno richiesto, stragiudizialmente, alle società convenute, un risarcimento per i danni subiti, ma invano. Hanno, quindi, intrapreso la procedura di negoziazione assistita, ma con esito negativo e, successivamente, hanno adito le vie legali.
Si è costituita in giudizio la società la quale ha contestato le domande attoree e ne ha chiesto il CP_1
rigetto con vittoria di spese e compensi di causa. Preliminarmente ha chiesto che, nel caso in cui venga accertato che gli attori sono stati effettivamente tratti “in inganno” sull'alloggio per loro prenotato a Bora
Bora, debba ritenersi responsabile dell'accaduto, esclusivamente, la società “ in Controparte_2
quanto questa, in qualità di intermediaria ha curato la stipulazione del contratto mentre ” ha CP_1
fornito agli attori soltanto i servizi previsti dal contratto. Nel merito, ha sostenuto: a) di avere riservato ai coniugi l'alloggio presso la struttura “Sofitel CP_1
Bora Bora private Island” così come indicato nel contratto stipulato;
b) di avere assicurato agli attori, quando questi si trovavano a Bora Bora, costante assistenza tramite un proprio corrispondente italiano in loco il quale si è adoperato per consentire loro di soggiornare, come poi è avvenuto, per i quattro giorni rimanenti,
a Tahiti, presso una struttura della stessa catena “Sofitel”, come richiesto dagli attori, e senza sostenere oneri aggiuntivi;
c) di avere anche proposto agli attori, ma inutilmente, di permanere a Bora Bora cambiando alloggio.
La società convenuta, inoltre, ha sostenuto che sia fatto notorio che le strutture alberghiere in Polinesia sono inserite in contesti ambientali, paesaggistici e naturalistici ricchi di flora e di fauna per cui è da ritenere possibile incontrare, durante il soggiorno, qualche animale selvatico ed ha lamentato di non essere stata messa a conoscenza dagli attori della loro avversione nei confronti degli animali esotici.
Si è costituita in giudizio anche la società la quale, sostenendo che le uniche Controparte_2
obbligazioni su essa gravanti siano quelle del mandatario, ha dedotto di avere assolto, con diligenza, i propri doveri di intermediaria e di dovere essere pertanto ritenuta esente da responsabilità in merito a quanto lamentato da parte attrice. Ha pertanto chiesto a questo tribunale di ritenere e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e di estrometterla dal giudizio. In subordine, ha chiesto di rigettare le domande risarcitorie proposte dagli attori anche nei suoi confronti, ritenendo unico responsabile della corretta esecuzione del pacchetto turistico – con condanna degli attori alle spese Controparte_1
del giudizio oltre al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per manifesta infondatezza della domanda attorea.
La causa è stata istruita con produzione documentale, interrogatorio formale e prova per testi e sulle conclusioni delle parti è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc. per le memorie e le repliche.
E' opportuno preliminarmente evidenziare:
- che il mancato godimento di una vacanza per inesatta ovvero mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita del pacchetto turistico, configura un danno che legittima il turista a richiedere il risarcimento. L'art. 47 del Codice del Turismo prevede, infatti, che il turista possa chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta, qualora l'inadempimento o l'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del codice civile (art. 47 legge cit.: “Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell' art. 1455 c. c. il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”). - che si tratta di una tipologia di danno che può contemplare non solo la perdita patrimoniale (ad es. esborso dei costi sostenuti), ma soprattutto la perdita non patrimoniale, caratterizzandosi quale perdita di un'occasione di relax a causa della vacanza non riuscita e quindi quale specie del più generale danno alla persona. E' opinione unanime che, trattandosi di danno previsto da apposita disciplina, rientra in uno dei
“casi previsti dalla legge” riconducibili all'art. 2059 c.c. che consente il risarcimento di qualunque lesione non economica posta a tutela dei diritti della persona costituzionalmente garantiti.
-che quanto al riparto degli oneri probatori, trattandosi di un inadempimento del tour operator, grava su chi chiede il risarcimento (turista/viaggiatore) l'onere di provare il contratto di viaggio allegando le circostanze dell'inadempimento di controparte ed il pregiudizio, mentre spetta al tour operator di provare l'avvenuto adempimento del contratto.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che sul turista grava l'onere di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, in base alla disciplina codicistica riguardante l'onere della prova in materia di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (Cass. Civ. Sez. III,
14/06/2016, n. 12143).
Tuttavia non ogni pregiudizio legittima la domanda risarcitoria, potendo il danno de quo essere risarcito solo quando – alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede – superi una soglia minima di tolleranza (ai sensi dell'art. 1455 c.c.), da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito (v. sul punto Cass. 14/07/2015, n. 14662 e Cass. 11/05/2012, n. 7256).
Ed infatti, in materia di danno non patrimoniale ex contractu, la Corte di legittimità da tempo, con massime consolidate, ha ritenuto che il risarcimento spetta quando l'inadempimento leda interessi di rilevanza costituzionale, l'offesa superi la soglia di normale tollerabilità ed il pregiudizio patito non sia futile o meramente bagatellare: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione che l'interesse leso -e non il pregiudizio sofferto- abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, e che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari” (Cass. civ., sez. 3,
13.11.2009, n. 24030; conf.: Cass. civ., sez. L, 4.03.2011, n. 5237); nello stesso senso Cass. 26872/2008, “Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cc: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice” (Cass. SSUU 11.11.2008 n. 26972, richiamata da Cass. Civ. sezione III sopra cit. proprio in relazione al danno da vacanza rovinata).
Inoltre, con ordinanza n. 2017/6830, la Suprema Corte ha ribadito che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per vacanza rovinata può essere riconosciuto purché sussista la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito dall'istante al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime.
La risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, quindi, che la lesione sia grave, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità e che il danno non consista in meri disagi o fastidi.
E' altresì opportuno evidenziare che la responsabilità dell'intermediario deriva dall'inadempimento di obblighi, prevalentemente di tipo informativo, inerenti la partenza, gli orari, le pratiche doganali, i visti di ingresso, la regolarità del passaporto, ecc., in pratica circostanze, anche sopravvenute, che possano indurre il turista ad annullare il viaggio.
Esso, quindi, non può essere ritenuto responsabile per le prestazioni promesse dall'organizzatore, al massimo risponde per averlo proposto senza usare cautela o diligenza ignorando, ad esempio, una non eccellente quotazione attribuitagli dagli utenti.
La domanda attorea è parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte.
Dall'esame degli atti di causa si evince che gli attori, per propri, motivi personali hanno rinviato di un giorno la partenza da Catania e ciò ha comportato la necessità di rimodulare il programma di viaggio acquistando per la somma di € 1.300,00 nuovi biglietti aerei per trasferire gli attori da Catania a Parigi e consentire loro di potere seguire il programma di viaggio concordato. Tale spesa, anticipata da Controparte_2
non può essere addebitata alle società convenute in quanto la rimodulazione del viaggio non è dipesa da loro negligenza ma, come dichiarato dagli stessi attori in citazione, da loro esigenze personali, tra l'altro non specificate. Si osserva inoltre che non vi è traccia in atti dell'asserita facoltà del viaggiatore di rinviare di un giorno il volo pagando una penale.
La domanda di rimborso di tale somma, avanzata dagli attori, deve essere, pertanto, rigettata.
Dagli atti di causa, si evince, altresì, che il contratto stipulato tra le parti prevedeva il soggiorno degli attori a
Bora Bora presso la struttura alberghiera “Sofitel Bora Bora private Island” (fascicolo di parte convenuta all. n. 4, pag. 3) dove effettivamente è stato riservato loro un alloggio. CP_1 Non vi è prova che gli attori abbiano concordato con l'agenzia il soggiorno a Bora Controparte_2
Bora presso la struttura “Sofitel Bora Bora Marara Beach Resort” e che, erroneamente, sul contratto sia stata indicata la struttura alberghiera “Sofitel Bora Bora private Island”.
I testimoni escussi e , dell'attendibilità dei quali non vi è motivo di Testimone_1 Testimone_2
dubitare, hanno dichiarato, di non essere stati fisicamente presenti nei luoghi oggetto di causa ma di avere visto, tramite una videochiamata proveniente dalla utenza telefonica dell'attrice, che nell'alloggio occupato dagli attori vi si trovavano insetti e animali somiglianti a gechi e scarafaggi. Precisamente, il teste Tes_1
ha dichiarato testualmente che “sul letto [dell'alloggio dove gli attori si trovavano] vicino al cuscino
[...]
vi era un animaletto tipo geco. Anche sulle pareti abbiamo visto altri animaletti, un geco e altri animali del quale non so riconoscere le specie, comunque erano tipo scarafaggi”. Inoltre ha ricordato che “In particolare
] soffriva molto di questa situazione e a volte piangeva” (verbale di causa del 17.10.2022 ). Pt_2 Per_1
La teste ha dichiarato testualmente quanto segue: “tramite una videochiamata Testimone_2
] mi ha mostrato piangendo, mentre si trovava nella propria camera presso il Sofitel Bora Pt_2 Per_1
Bora Private Island, che sul tetto vi erano dei gechi e sotto il cuscino c'era un animale di colore rosso di circa
10 cm simile ad uno scarafaggio ma di forma più allungata, vicino al letto vi erano degli escrementi o almeno credo che fossero tali” (verbale di causa del 17.10.2022).
Si osserva che la convenuta non ha contestato specificatamente la presenza di insetti e animali CP_1
nell'alloggio.
Si può ritenere, quindi, che corrisponda al vero che nell'alloggio assegnato agli attori, come da questi lamentato, vi fossero insetti e animali del genere degli scarafaggi e dei gechi.
Ciò denota una non accurata pulizia degli interni e una negligente gestione delle infestazioni che ha provocato, agli attori, danni che superano la normale tollerabilità e giustificano la loro richiesta di trasferimento in un altro hotel, posto che avrebbe dovuto garantire, sin dal loro arrivo, un CP_1
alloggio perfettamente pulito e senza il rischio di presenze al suo interno di insetti e altri animali.
E' evidente che gli attori, nella qualità di turisti, hanno perso l'occasione di godere di una giornata di vacanza a Bora Bora, essendo stati impegnati nella risoluzione del problema e nel trasferimento in un'altra struttura e inoltre sono stati costretti a trascorrere una notte insonne, in preda all'ansia, dovendo sopportare la presenza di insetti e animali nell'alloggio a loro riservato.
Può, quindi, ritenersi accertato che vi è stato un inadempimento non di scarsa importanza, ai sensi dell' art.1455 c.c. imputabile alla società “ ”, nella qualità di tour operator, non Controparte_1 avendo questa provato l'avvenuto adempimento del contratto riguardo alle condizioni igieniche dell'alloggio assegnato agli attori nella struttura alberghiera “Sofitel Bora Bora private Island”.
Non vi sono elementi in atti per ritenere che vi sia stato un inadempimento anche da parte della società
“ , nella qualità di intermediaria, non di scarsa importanza in quanto dagli atti di Controparte_2 causa si evince che questa ha curato la stipulazione del contratto ed ha prestato assistenza agli attori sia per la rimodulazione del viaggio sia per la risoluzione dei problemi incontrati presso l'hotel sito a Bora Bora.
La domanda attorea di risarcimento avanzata nei confronti di deve pertanto essere Controparte_2
rigettata.
Considerato che il mancato godimento di una vacanza per inesatta ovvero mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita del pacchetto turistico, configura un danno che legittima il turista a richiedere un risarcimento (Codice del Turismo, art. 47), nel caso in esame agli attori deve essere riconosciuto un risarcimento per l'occasione perduta di godere di una giornata di vacanza, per avere trascorso una notte insonne condividendo l'alloggio con insetti e animali selvatici, per essere stati costretti a modificare l'itinerario di viaggio trascorrendo parte del soggiorno a Tahiti anziché a Bora Bora, il tutto durante il loro viaggio di nozze, una occasione irripetibile nella vita di una coppia di sposi.
Tale risarcimento, considerando quanto sopra evidenziato, può quantificarsi in € 2.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, per ciascuno degli attori, e va posto a esclusivo carico della società convenuta Controparte_4
Il parziale accoglimento della domanda per le motivazioni sopra riportate, giustifica la integrale compensazione delle spese legali tra gli attori e Controparte_4
Gli attori vanno condannati in solido a rimborsare alla società le spese di lite che, Controparte_2 considerando il reale valore accertato della causa vengono quantificate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda degli attori di risarcimento del danno patrimoniale;
-accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e per l'effetto:
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
al pagamento della somma di € 2.500,00 in favore di ciascuno degli attori, per quanto in motivazione;
- rigetta le ulteriori domande;
- compensa integralmente le spese di lite tra gli attori e in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro-tempore;
- condanna gli attori, in solido, alla refusione in favore di “ , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, delle spese legali sostenute che vengono liquidate in complessivi € 1.200,00 oltre accessori come per legge. Così deciso il 04.06.2025
La Giudice Onoraria
Carmela Rosetta Rita. Torrisi