Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5235 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Arturo Impastato, presso il cui studio a Palermo, via XX Settembre n.
26, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Evola, presso il cui studio a Palermo, via T.
Edison n. 7, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18/11/2024 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
26/07/2011 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 18/11/2024, le cui condizioni si riportano testualmente:
“A. I signori e vivranno con l'obbligo del mutuo rispetto. Controparte_1 Parte_1
B. La figlia resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso.
C. sarà collocata in via prevalente presso la madre, anche per i fini anagrafici. Per_1
D. Tutte le decisioni di ordinaria amministrazione, relative alla gestione quotidiana della minore saranno prese di volta in volta dal genitore presso il quale – in quel momento – la figlia dimorerà.
Potranno essere assunte disgiuntamente le decisioni che riguardano la salute della bambina in caso di estrema necessità e/o di irreperibilità dell'altro genitore, provvedendo comunque ad informarlo tempestivamente.
Ogni altra decisione di carattere straordinario relativa all'indirizzo educativo e formativo della figlia, alla salute, all'educazione religiosa, alla vita ricreativa e sportiva, alla vita di relazione in genere, dovrà essere assunta concordemente dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
E. Il padre eserciterà il proprio diritto di visita nei termini e secondo le modalità qui di seguito determinate:
E.
1. gli incontri tra il Sig. e la figlia nelle ipotesi di accordo tra i genitori, Pt_1 Per_1
rimarranno liberi nei termini di modalità e di frequenza. Il padre potrà tenere con sé la figlia quando vorrà, compatibilmente con le esigenze lavorative e personali di entrambi i genitori e gli impegni della minore, previo congruo avviso reciproco.
Nella ipotesi di disaccordo tra i genitori, i ricorrenti stabiliscono, sin d'ora, le modalità di esercizio del diritto di visita nei termini e secondo le modalità che seguono.
E.
2. Il padre eserciterà il proprio diritto di visita infrasettimanale alla minore dal giorno del mercoledì, dall'orario di uscita dalla scuola, sino alla sera del giovedì immediatamente successivo, per poi riportarla alla madre dopo l'orario della cena.
2 E.
3. I fine settimana saranno gestiti in maniera alternata e quando starà con il Per_1 padre, questi la preleverà dalla casa materna il sabato, subito dopo l'orario del pranzo per riaccompagnarla la domenica sera entro le ore 19.30.
E.
4. Le festività infrasettimanali (per il solo titolo di esempio: 8 dicembre, Capodanno
Santo Patrono, 25 Aprile, 1° maggio, 2 giugno e carnevale) saranno distribuite prevedendo l'alternanza annuale dei genitori.
E.
5. Il giorno del 1° novembre lo trascorrerà, in ogni caso, con la madre. Per_1
E.
6. Inoltre, starà dalle ore 17,00 del 24/12 fino alle ore 9,00 del 25/12 con la Per_1
madre e dalle ore 9,00 del 25/12 fino alle ore 10,00 del 26/12 con il padre, salvo diverso accordo.
Per l'ulteriore periodo di sospensione scolastica, prevedendo l'alternanza annuale tra le parti, starà con un genitore dalle 10,00 del 26/12 sino alle ore 17,00 del 1/1 e con Per_2
l'altro genitore dalle 17,00 del 1/1 sino alla riapertura della scuola.
E.
7. Le vacanze pasquali saranno disciplinate prevedendo l'alternanza annuale tra i genitori: starà con un genitore dalla fine della scuola fino alle 18,00 del giorno di Per_1
Pasqua e, con l'altro genitore, dalle 18 del giorno di Pasqua fino alla riapertura della scuola.
E.
8. Per quanto riguarda le vacanze estive, i genitori prevedono che ciascuno potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con la bambina da concordarsi entro il
30/5 di ogni anno con comunicazione a mezzo mail.
In caso di disaccordo tra le parti si conviene sin da ora che negli anni pari si applicherà la calendarizzazione preferita dalla madre e in quelli dispari quella preferita dal padre.
Negli altri periodi di tempo durante le vacanze estive della bambina sarà applicata la calendarizzazione normale richiamata ai punti E.2., E.
3. ed E.4.
E.
9. Le alternanze disciplinate saranno stabilite in accordo tra le parti. Nel caso di disaccordo si applicherà la calendarizzazione stabilità dal padre negli anni dispari e dalla madre negli anni pari.
F. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore secondo le seguenti modalità:
F.
1. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il 20 di ogni Parte_1 Controparte_1
mese, la somma di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente trascorsi 12 mesi dal versamento della prima mensilità dell'assegno successiva al divorzio.
F.
2. Il Sig. si farà carico del 50% delle spese straordinarie: Parte_1
3 F.
2.1. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale.
F.
2.2. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
F.
2.3. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola.
F.
2.4. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
F.
2.5. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
F.
2.6. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente
4 abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
F.
2.7. Avuto riguardo alle spese tutte indicate da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
G. I genitori, nell'interesse di si impegnano a concordare le modalità di Per_1
introduzione alla minore di eventuali altri diversi partners dei medesimi genitori.
H. I genitori si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche per quanto riguarda la figlia minore.
I. Le parti, stante la reciproca indipendenza economica rinunciano ad ogni diritto di mantenimento dell'uno verso l'altro.
L. Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere economicamente per i pregressi rapporti, per qualsivoglia ragione e/o titolo, l'uno dall'altro.
M. Ciascuna delle parti terrà a proprio carico le spese del suo proprio difensore”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 26/07/2011 da , nato a [...] il [...] Parte_1
) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
18/11/2024 e riportate in parte motiva.
5 2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 106, parte II, serie A dell'anno 2011).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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