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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/07/2025, n. 3415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3415 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 19088/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I grado iscritta al numero 19088 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa con ricorso depositato il 27.09.2024 da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. LOMBARDO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, presso lo stesso elettivamente domiciliata come in atti, ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
PASQUATO MARIA CRISTINA, presso lo stesso elettivamente domiciliato come in atti, resistente con l'intervento in giudizio del
Controparte_2 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per entrambe le parti congiuntamente come da verbale d'udienza 03.06.2025:
1. affido condiviso della figlia minore Per_1
2. diritto di visita libero della figlia minore, in considerazione dell'età;
3. collocazione della minore presso la madre;
4. contributo al mantenimento ordinario dei figli nella misura di euro 500 rivalutabili ISTAT, da corrispondere il quindicesimo giorno di ogni mese direttamente alla madre, a partire dal
1 presente mese di giugno 2025; rivalutazione ISTAT;
spese straordinarie, come definite dal protocollo di questo Tribunale in pari misura;
assegno unico universale alla madre per intero;
5. spese di lite compensate
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/09/2024 espone di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 19.06.2005 con [matrimonio trascritto nei registri degli Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Stra al n. 10, P. II, Serie A], dall'unione con il quale sono nati i figli (il 11.10.2005) ed (il 19.02.2009). Per_2 Per_1
Riferisce la ricorrente che il rapporto coniugale è entrato irrimediabilmente in crisi nell'anno
2021 e che, a far data dall'anno 2023, il marito si sarebbe allontanato dalla casa coniugale disinteressandosi dei bisogni della moglie e dei figli, mantenendo con quest'ultimi contatti rari, prevalentemente telefonici.
La ricorrente chiede quindi che venga pronunciata sentenza di separazione personale e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che venga disposto l'affido super-esclusivo per la figlia che il padre sia tenuto a corrispondere a titolo di Per_1 mantenimento ordinario dei figli la somma mensile di euro 400,00 per ciascun figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Venezia;
nulla chiede per sé, dichiarandosi indipendente;
in ordine al diritto di visita del padre chiede che siano valutate le capacità genitoriali dello stesso e che sia stabilito un calendario di visita solo laddove gli incontri non siano ritenuti pregiudizievoli per la figlia minore.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale non si è opposto alla pronuncia di separazione personale dei coniugi e alla successiva dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ha confermato l'intollerabilità della convivenza e la sussistenza di una separazione di fatto tra i coniugi a partire dall'anno 2023.
Il resistente si è opposto alla richiesta avanzata dalla ricorrente in punto di affidamento esclusivo della figlia minore e in punto di mantenimento della prole;
deduce di aver Per_1 mantenuto i rapporti con i figli, seppure nell'impossibilità di ospitarli nella propria abitazione per carenza di spazi;
offre un assegno a titolo di contributo ordinario per il loro mantenimento pari ad euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio).
All'udienza fissata per la comparizione delle parti è comparsa la sola ricorrente;
in esito all'accertamento del mancato perfezionamento della notifica degli atti introduttivi del giudizio al resistente, è stata fissata una nuova udienza in cui le parti sono comparse e hanno raggiunto un accordo avente ad oggetto le conclusioni sopra riportate.
Il Pubblico Ministero è intervenuto ritualmente nel processo, pur non concludendo.
2 Sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione personale, essendo incontestata l'esistenza di una situazione ostativa alla continuazione della convivenza, per altro di fatto già cessata dell'anno 2023, come confermato da entrambe i coniugi.
I termini dell'accordo non contrastano con gli interessi della prole, anche in considerazione dell'età dei figli (rispettivamente, 20 e 16 anni).
Le parti hanno proposto ai sensi dell'art. 473-bis. 49 cod. proc. civ. anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
relativamente alla pronuncia di divorzio la causa deve dunque essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, decorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b) l.
898/1970 e successive modificazioni, come da separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi alle condizioni pattuite da ritenersi qui riportate;
2. ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di STRA (VE) di procedere all'annotazione della presente pronuncia nei registri dello stato civile al n. 10, P. II, Serie A dell'anno 2005;
3. provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice.
Spese al definitivo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I grado iscritta al numero 19088 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa con ricorso depositato il 27.09.2024 da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. LOMBARDO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, presso lo stesso elettivamente domiciliata come in atti, ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
PASQUATO MARIA CRISTINA, presso lo stesso elettivamente domiciliato come in atti, resistente con l'intervento in giudizio del
Controparte_2 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per entrambe le parti congiuntamente come da verbale d'udienza 03.06.2025:
1. affido condiviso della figlia minore Per_1
2. diritto di visita libero della figlia minore, in considerazione dell'età;
3. collocazione della minore presso la madre;
4. contributo al mantenimento ordinario dei figli nella misura di euro 500 rivalutabili ISTAT, da corrispondere il quindicesimo giorno di ogni mese direttamente alla madre, a partire dal
1 presente mese di giugno 2025; rivalutazione ISTAT;
spese straordinarie, come definite dal protocollo di questo Tribunale in pari misura;
assegno unico universale alla madre per intero;
5. spese di lite compensate
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/09/2024 espone di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 19.06.2005 con [matrimonio trascritto nei registri degli Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Stra al n. 10, P. II, Serie A], dall'unione con il quale sono nati i figli (il 11.10.2005) ed (il 19.02.2009). Per_2 Per_1
Riferisce la ricorrente che il rapporto coniugale è entrato irrimediabilmente in crisi nell'anno
2021 e che, a far data dall'anno 2023, il marito si sarebbe allontanato dalla casa coniugale disinteressandosi dei bisogni della moglie e dei figli, mantenendo con quest'ultimi contatti rari, prevalentemente telefonici.
La ricorrente chiede quindi che venga pronunciata sentenza di separazione personale e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che venga disposto l'affido super-esclusivo per la figlia che il padre sia tenuto a corrispondere a titolo di Per_1 mantenimento ordinario dei figli la somma mensile di euro 400,00 per ciascun figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Venezia;
nulla chiede per sé, dichiarandosi indipendente;
in ordine al diritto di visita del padre chiede che siano valutate le capacità genitoriali dello stesso e che sia stabilito un calendario di visita solo laddove gli incontri non siano ritenuti pregiudizievoli per la figlia minore.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale non si è opposto alla pronuncia di separazione personale dei coniugi e alla successiva dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ha confermato l'intollerabilità della convivenza e la sussistenza di una separazione di fatto tra i coniugi a partire dall'anno 2023.
Il resistente si è opposto alla richiesta avanzata dalla ricorrente in punto di affidamento esclusivo della figlia minore e in punto di mantenimento della prole;
deduce di aver Per_1 mantenuto i rapporti con i figli, seppure nell'impossibilità di ospitarli nella propria abitazione per carenza di spazi;
offre un assegno a titolo di contributo ordinario per il loro mantenimento pari ad euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio).
All'udienza fissata per la comparizione delle parti è comparsa la sola ricorrente;
in esito all'accertamento del mancato perfezionamento della notifica degli atti introduttivi del giudizio al resistente, è stata fissata una nuova udienza in cui le parti sono comparse e hanno raggiunto un accordo avente ad oggetto le conclusioni sopra riportate.
Il Pubblico Ministero è intervenuto ritualmente nel processo, pur non concludendo.
2 Sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione personale, essendo incontestata l'esistenza di una situazione ostativa alla continuazione della convivenza, per altro di fatto già cessata dell'anno 2023, come confermato da entrambe i coniugi.
I termini dell'accordo non contrastano con gli interessi della prole, anche in considerazione dell'età dei figli (rispettivamente, 20 e 16 anni).
Le parti hanno proposto ai sensi dell'art. 473-bis. 49 cod. proc. civ. anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
relativamente alla pronuncia di divorzio la causa deve dunque essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, decorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b) l.
898/1970 e successive modificazioni, come da separata ordinanza
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi alle condizioni pattuite da ritenersi qui riportate;
2. ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di STRA (VE) di procedere all'annotazione della presente pronuncia nei registri dello stato civile al n. 10, P. II, Serie A dell'anno 2005;
3. provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice.
Spese al definitivo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
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