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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/11/2024, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 558/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 558/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 12.6.2024, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sino all'1.10.2024, e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
FELICE CORDISCO (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._2
elettivamente domiciliato in Rapolla alla via Estramurale n. 25 presso lo studio del difensore, pec: avv. iuffrè.it; Email_1
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
28.5.1982 e ivi residente a[...], rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti CARMINE RAMUNNO (C.F.:
e (C.F.: C.F._4 Parte_2
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Barile (PZ) C.F._5
1 R.G. N. 558/2017
alla via Croce n. 15 presso lo studio dei difensori, pec: Email_2
Email_3
RESISTENTE
NONCHÈ
, nato a Melfi il [...], in [...] Controparte_2
curatrice speciale Avv. (C.F.: Controparte_3
), giusta nomina dell'intestato Tribunale del 1.3.2019, in CodiceFiscale_6 giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata in Genzano di Lucania alla via Imbriani n. 9 presso lo studio della curatrice speciale, pec
. rdineavvocati;
Email_4 Email_5
-CURATRICE SPECIALE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: azione di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio ex art. 250
c.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con scadenza in data 12.6.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Il ricorrente ha dedotto: Parte_1
-che dalla sua relazione sentimentale con era nato in [...] Controparte_1
24.12.2009 , il quale portava il cognome della madre Controparte_2
poiché quest'ultima da sola aveva proceduto a riconoscerlo innanzi all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Melfi;
-che aveva contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 1.8.2012, ma che la convivenza coniugale era giunta rapidamente al termine per volontà di quest'ultima;
-che, nonostante la fine della relazione sentimentale, aveva provato a mantenere un rapporto affettivo con il figlio e che la resistente gli aveva impedito di riconoscerlo, sebbene fosse consapevole che lui era il padre naturale di , circostanza che non CP_2
aveva mai negato (come si evinceva dal ricorso per annullamento del matrimonio che gli era stato notificato da parte della resistente).
2 R.G. N. 558/2017
Pertanto, ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 250 c.c., affinché fosse emessa sentenza che tenesse luogo del consenso materno mancante e disponesse che il minore assumesse il suo cognome, dopo aver proceduto agli accertamenti necessari a stabilire la paternità, nonché disponesse l'affidamento condiviso del minore, un ampio regime di frequentazione padre-figlio e ogni altro opportuno provvedimento.
II Alla prima udienza del 4.10.2017 è stata disposta C.T.U. al fine di accertare la compatibilità genetica tra il ricorrente e il minore , Controparte_2
nominando quale ausiliario il dott. . Sicché, successivamente e previo Persona_1
giuramento, è stato conferito al menzionato C.T.U. l'incarico peritale.
Con provvedimento del 1.3.2019, preso atto dei ripetuti rifiuti della resistente a condurre il minore presso lo studio del C.T.U. per effettuare le indagini emato- genetiche disposte, richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 83/2011 nonché l'ordinanza n. 301 dello stesso anno, è stata nominata curatrice speciale del minore l'Avv. ex art. 78 c.p.c., la quale in data 28.5.2019 Controparte_3
si è costituita in giudizio e ha chiesto di accertare l'esistenza del rapporto di filiazione tra il ricorrente e il minore e, per l'effetto, dichiarare la paternità di nei Parte_1
confronti di e, in caso di opposizione della madre, Controparte_2 emettere sentenza ai sensi dell'art. 250, comma 4, c.c.
III In data 28.11.2019 la resistente si è costituita in giudizio e si è opposta alla domanda di riconoscimento, chiedendo disporsi l'audizione del minore
(infraquattordicenne), nonché ammettersi l'interrogatorio formale del ricorrente e prova testimoniale sui fatti riportati nella comparsa di costituzione.
Con ordinanza del 20.7.2020 è stato assegnato alla resistente termine di 30 giorni decorrente dall'1.9.2020 (compreso nel computo del termine), per esprimere o meno il consenso di cui all'art. 250 c.c. e la causa è stata rinviata all'udienza del 28.10.2020 per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 28.10.2020 la difesa del ricorrente ha rappresentato di aver rinunciato al mandato, sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 24.2.2021 per consentire al ricorrente di conferire mandato a un nuovo difensore.
3 R.G. N. 558/2017
Successivamente, è stata disposta l'audizione del minore ai sensi dell'art. 250, comma 4, c.c., fissando all'uopo l'udienza del 15.10.2021. All'udienza da ultimo indicata, nessuno è comparso per parte ricorrente, si è proceduto all'ascolto del minore e la causa è stata rinviata per il prosieguo.
All'udienza del 17.1.2024, allorquando la causa era già stata ritenuta matura per la decisione, rilevato che nelle more del giudizio il minore aveva compiuto quattordici anni, ai sensi dell'art. 250, comma 2, c.c., è stata fissata l'udienza dell'8.3.2024. In detta sede ha dichiarato di non voler essere riconosciuto dal ricorrente CP_2
e di stare bene con la sua attuale famiglia. All'esito del raccoglimento della volontà del minore è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
IV Sulla domanda di riconoscimento e sulle spese di lite e della C.T.U.
Orbene, ai sensi dell'articolo 250, comma 2, c.c., il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo consenso. La previsione normativa ha il fine di porre una barriera alla piena e immediata efficacia dei riconoscimenti c.d. tardivi. Sicché, quattordici anni rappresentano l'età oltre la quale è necessario l'assenso del figlio al chiesto riconoscimento. L'assenso del figlio, così come il consenso del genitore che per primo ha provveduto al riconoscimento, secondo la dottrina prevalente, sono negozi giuridici unilaterali integrativi, che vengono a costituire delle condizioni legali di efficacia del riconoscimento.
In merito, la Corte di Cassazione, sez. civ. I, con la sentenza del 13.1.2017 n. 781 ha avuto modo di precisare: «In tema di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, ai sensi del novellato art. 250, comma 2, c.c., al compimento del quattordicesimo anno di età, il minore (anche se nato o concepito prima dell'entrata in vigore della l. n. 219 del 2012) diviene titolare di un autonomo potere di incidere sul diritto del genitore al riconoscimento, configurando il suo assenso quale elemento costitutivo dell'efficacia del riconoscimento. Ne consegue che nel giudizio promosso dal genitore che intenda riconoscere il figlio, pur in mancanza del consenso dell'altro genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere al sopravvenuto compimento del quattordicesimo anno di età del figlio».
4 R.G. N. 558/2017
Nella parte motiva della menzionata sentenza si legge: «Il compimento del quattordicesimo anno di età determina in capo al minore la titolarità di un autonomo diritto di natura sostanziale nonché del correlativo potere di natura processuale di determinare l'esito della domanda di riconoscimento proposta da uno dei due genitori.
Analogamente il potere d'opposizione del genitore che aveva per primo riconosciuto il figlio minore perde radicalmente di efficacia, così rendendo inutile il giudizio ex art.
250 c.c., comma 4. La posizione di contrasto tra le parti originarie non ha più ragion
d'essere, venendo meno la necessità del consenso del primo genitore che ha proceduto al riconoscimento e dell'intervento sostitutivo del giudice, secondo il modello normativo stabilito nell'art. 250 c.c., comma 4. La sopravvenienza dell'evento, peraltro, è rilevabile d'ufficio (Cass. n. 14 del 2003) ed il mutamento della situazione sostanziale produce la cessazione della contesa giudiziaria, non essendo più necessaria l'autorizzazione giudiziale in luogo del consenso dell'altro genitore per procedere al riconoscimento» (vedasi anche Cass. civ., sez. II, sent., 22.7.2022, n.
22953).
Ciò posto, in considerazione della circostanza che il figlio ha superato gli anni quattordici e ha espresso di non voler essere riconosciuto [di seguito si riporta quanto dichiarato dal minore all'udienza dell'8.3.2024: «Io ora sto bene e sono sereno. Sto bene con la mia famiglia. Ci ho pensato molto e voglio dire che, dopo l'ultima volta che sono stato qui, io sono stato molto male, poiché ho bruttissimi ricordi dell'uomo che mi vorrebbe riconoscere. Al solo pensiero di quest'uomo io sto male. Non voglio essere riconosciuto da . Io ho già un padre e sto bene con lui. Dico ciò Parte_1
dopo aver riflettuto molto, ci ho pensato molto bene. Io so che lui è mio padre e mia madre mi ha detto di fare quello che mi sento dentro al cuore. Al solo pensiero di lui, ripeto, mi sento male e, quindi, non voglio essere riconosciuto»], deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Si dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in causa, atteso che non è stato oggetto di accertamento la fondatezza del ricorso e la legittimità dell'opposizione della controparte, in considerazione della volontà manifestata dal minore.
5 R.G. N. 558/2017
Nulla deve essere disposto con riguardo alle spese di C.T.U., in quanto non risulta esser stata depositata istanza di liquidazione da parte dell'ausiliario del giudice nei tempi di cui all'art. 71, comma 2, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 558 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa;
3) nulla sulle spese della C.T.U.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 14.10.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 558/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 12.6.2024, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sino all'1.10.2024, e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
FELICE CORDISCO (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._2
elettivamente domiciliato in Rapolla alla via Estramurale n. 25 presso lo studio del difensore, pec: avv. iuffrè.it; Email_1
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
28.5.1982 e ivi residente a[...], rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti CARMINE RAMUNNO (C.F.:
e (C.F.: C.F._4 Parte_2
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Barile (PZ) C.F._5
1 R.G. N. 558/2017
alla via Croce n. 15 presso lo studio dei difensori, pec: Email_2
Email_3
RESISTENTE
NONCHÈ
, nato a Melfi il [...], in [...] Controparte_2
curatrice speciale Avv. (C.F.: Controparte_3
), giusta nomina dell'intestato Tribunale del 1.3.2019, in CodiceFiscale_6 giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata in Genzano di Lucania alla via Imbriani n. 9 presso lo studio della curatrice speciale, pec
. rdineavvocati;
Email_4 Email_5
-CURATRICE SPECIALE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: azione di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio ex art. 250
c.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con scadenza in data 12.6.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Il ricorrente ha dedotto: Parte_1
-che dalla sua relazione sentimentale con era nato in [...] Controparte_1
24.12.2009 , il quale portava il cognome della madre Controparte_2
poiché quest'ultima da sola aveva proceduto a riconoscerlo innanzi all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Melfi;
-che aveva contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 1.8.2012, ma che la convivenza coniugale era giunta rapidamente al termine per volontà di quest'ultima;
-che, nonostante la fine della relazione sentimentale, aveva provato a mantenere un rapporto affettivo con il figlio e che la resistente gli aveva impedito di riconoscerlo, sebbene fosse consapevole che lui era il padre naturale di , circostanza che non CP_2
aveva mai negato (come si evinceva dal ricorso per annullamento del matrimonio che gli era stato notificato da parte della resistente).
2 R.G. N. 558/2017
Pertanto, ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 250 c.c., affinché fosse emessa sentenza che tenesse luogo del consenso materno mancante e disponesse che il minore assumesse il suo cognome, dopo aver proceduto agli accertamenti necessari a stabilire la paternità, nonché disponesse l'affidamento condiviso del minore, un ampio regime di frequentazione padre-figlio e ogni altro opportuno provvedimento.
II Alla prima udienza del 4.10.2017 è stata disposta C.T.U. al fine di accertare la compatibilità genetica tra il ricorrente e il minore , Controparte_2
nominando quale ausiliario il dott. . Sicché, successivamente e previo Persona_1
giuramento, è stato conferito al menzionato C.T.U. l'incarico peritale.
Con provvedimento del 1.3.2019, preso atto dei ripetuti rifiuti della resistente a condurre il minore presso lo studio del C.T.U. per effettuare le indagini emato- genetiche disposte, richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 83/2011 nonché l'ordinanza n. 301 dello stesso anno, è stata nominata curatrice speciale del minore l'Avv. ex art. 78 c.p.c., la quale in data 28.5.2019 Controparte_3
si è costituita in giudizio e ha chiesto di accertare l'esistenza del rapporto di filiazione tra il ricorrente e il minore e, per l'effetto, dichiarare la paternità di nei Parte_1
confronti di e, in caso di opposizione della madre, Controparte_2 emettere sentenza ai sensi dell'art. 250, comma 4, c.c.
III In data 28.11.2019 la resistente si è costituita in giudizio e si è opposta alla domanda di riconoscimento, chiedendo disporsi l'audizione del minore
(infraquattordicenne), nonché ammettersi l'interrogatorio formale del ricorrente e prova testimoniale sui fatti riportati nella comparsa di costituzione.
Con ordinanza del 20.7.2020 è stato assegnato alla resistente termine di 30 giorni decorrente dall'1.9.2020 (compreso nel computo del termine), per esprimere o meno il consenso di cui all'art. 250 c.c. e la causa è stata rinviata all'udienza del 28.10.2020 per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 28.10.2020 la difesa del ricorrente ha rappresentato di aver rinunciato al mandato, sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 24.2.2021 per consentire al ricorrente di conferire mandato a un nuovo difensore.
3 R.G. N. 558/2017
Successivamente, è stata disposta l'audizione del minore ai sensi dell'art. 250, comma 4, c.c., fissando all'uopo l'udienza del 15.10.2021. All'udienza da ultimo indicata, nessuno è comparso per parte ricorrente, si è proceduto all'ascolto del minore e la causa è stata rinviata per il prosieguo.
All'udienza del 17.1.2024, allorquando la causa era già stata ritenuta matura per la decisione, rilevato che nelle more del giudizio il minore aveva compiuto quattordici anni, ai sensi dell'art. 250, comma 2, c.c., è stata fissata l'udienza dell'8.3.2024. In detta sede ha dichiarato di non voler essere riconosciuto dal ricorrente CP_2
e di stare bene con la sua attuale famiglia. All'esito del raccoglimento della volontà del minore è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
IV Sulla domanda di riconoscimento e sulle spese di lite e della C.T.U.
Orbene, ai sensi dell'articolo 250, comma 2, c.c., il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo consenso. La previsione normativa ha il fine di porre una barriera alla piena e immediata efficacia dei riconoscimenti c.d. tardivi. Sicché, quattordici anni rappresentano l'età oltre la quale è necessario l'assenso del figlio al chiesto riconoscimento. L'assenso del figlio, così come il consenso del genitore che per primo ha provveduto al riconoscimento, secondo la dottrina prevalente, sono negozi giuridici unilaterali integrativi, che vengono a costituire delle condizioni legali di efficacia del riconoscimento.
In merito, la Corte di Cassazione, sez. civ. I, con la sentenza del 13.1.2017 n. 781 ha avuto modo di precisare: «In tema di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, ai sensi del novellato art. 250, comma 2, c.c., al compimento del quattordicesimo anno di età, il minore (anche se nato o concepito prima dell'entrata in vigore della l. n. 219 del 2012) diviene titolare di un autonomo potere di incidere sul diritto del genitore al riconoscimento, configurando il suo assenso quale elemento costitutivo dell'efficacia del riconoscimento. Ne consegue che nel giudizio promosso dal genitore che intenda riconoscere il figlio, pur in mancanza del consenso dell'altro genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere al sopravvenuto compimento del quattordicesimo anno di età del figlio».
4 R.G. N. 558/2017
Nella parte motiva della menzionata sentenza si legge: «Il compimento del quattordicesimo anno di età determina in capo al minore la titolarità di un autonomo diritto di natura sostanziale nonché del correlativo potere di natura processuale di determinare l'esito della domanda di riconoscimento proposta da uno dei due genitori.
Analogamente il potere d'opposizione del genitore che aveva per primo riconosciuto il figlio minore perde radicalmente di efficacia, così rendendo inutile il giudizio ex art.
250 c.c., comma 4. La posizione di contrasto tra le parti originarie non ha più ragion
d'essere, venendo meno la necessità del consenso del primo genitore che ha proceduto al riconoscimento e dell'intervento sostitutivo del giudice, secondo il modello normativo stabilito nell'art. 250 c.c., comma 4. La sopravvenienza dell'evento, peraltro, è rilevabile d'ufficio (Cass. n. 14 del 2003) ed il mutamento della situazione sostanziale produce la cessazione della contesa giudiziaria, non essendo più necessaria l'autorizzazione giudiziale in luogo del consenso dell'altro genitore per procedere al riconoscimento» (vedasi anche Cass. civ., sez. II, sent., 22.7.2022, n.
22953).
Ciò posto, in considerazione della circostanza che il figlio ha superato gli anni quattordici e ha espresso di non voler essere riconosciuto [di seguito si riporta quanto dichiarato dal minore all'udienza dell'8.3.2024: «Io ora sto bene e sono sereno. Sto bene con la mia famiglia. Ci ho pensato molto e voglio dire che, dopo l'ultima volta che sono stato qui, io sono stato molto male, poiché ho bruttissimi ricordi dell'uomo che mi vorrebbe riconoscere. Al solo pensiero di quest'uomo io sto male. Non voglio essere riconosciuto da . Io ho già un padre e sto bene con lui. Dico ciò Parte_1
dopo aver riflettuto molto, ci ho pensato molto bene. Io so che lui è mio padre e mia madre mi ha detto di fare quello che mi sento dentro al cuore. Al solo pensiero di lui, ripeto, mi sento male e, quindi, non voglio essere riconosciuto»], deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Si dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in causa, atteso che non è stato oggetto di accertamento la fondatezza del ricorso e la legittimità dell'opposizione della controparte, in considerazione della volontà manifestata dal minore.
5 R.G. N. 558/2017
Nulla deve essere disposto con riguardo alle spese di C.T.U., in quanto non risulta esser stata depositata istanza di liquidazione da parte dell'ausiliario del giudice nei tempi di cui all'art. 71, comma 2, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 558 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa;
3) nulla sulle spese della C.T.U.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 14.10.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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