Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/03/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott. ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 17 marzo
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 459/2024 R.G. vertente
TRA
, C.F. , nella qualità di erede di , C.F. Parte_1 C.F._1 Persona_1
, deceduto il 21 gennaio 2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco C.F._2
Merillo, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Av. Sergio CP_1
Alessi
RESISTENTE
Oggetto: rendita ai superstiti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 25 gennaio 2024, la ricorrente indicata in epigrafe, esponeva:
- il defunto , sin dall'anno 1975, era stato riconosciuto dall' affetto da Persona_1 CP_1
pneumoconiosi con un grado di inabilità pari al 27% e, di conseguenza, gli era stata erogata la relativa rendita (caso n. 176008932 del 15 maggio 1975);
- era portatore di insufficienza respiratoria cronica grave in ossigeno terapia Persona_1
continua (h 24) con uso del C – PAP, BPCO ostruttiva asmatica, fibrosi polmonare, edema polmonare, cuore polmonare cronico, versamento pleurico, cardiopatia ischemico- ipertensiva scompensata;
- il de cuius aveva sempre lavorato, con le mansioni di operaio, nelle fabbriche di produzioni di laterizi;
seguenti cause: a) causa iniziale: coma e insufficienza respiratoria;
b) causa intermedia: insufficienza cardiocircolatoria;
c) causa terminale: shock cardiogeno irreversibile;
- non vi era dubbio che le conseguenza morbose della pneumoconiosi da cui era affetto il Per_1
avessero assunto il ruolo di causa o, quantomeno, di concausa del decesso del medesimo, atteso che avevano inciso anche sui caratteri delle altre patologie presenti, accelerandone il decorso verso l'esito letale;
- pertanto ella, in data 3 febbraio 2023, aveva presentato domanda presso l' per il CP_1 riconoscimento della rendita ai superstiti e dell'assegno funerario ex comma 3 dell'art. 85 D.P.R.
n.1124/65;
- l' con nota del 25 marzo 2023, aveva comunicato che non sarebbe stato possibile riconoscerle CP_1 il diritto alla rendita ai superstiti in quanto la morte non sarebbe stata riconducibile all'evento;
- ella, in data 9 giugno 2023 aveva proposto atto di opposizione avverso detto provvedimento dell' senza esito. CP_1
Chiedeva, pertanto, che, venisse ritenuto e dichiarato che le conseguenze morbose della pneumoconiosi da cui era affetto il defunto avevano assunto il ruolo di causa o, Persona_1
quantomeno, di concausa del decesso dello stesso e che ella, quale coniuge ed erede del Per_1 aveva quindi diritto al pagamento della rendita ai superstiti e dell'assegno funerario, come previsto dalla legge e che, conseguentemente, l' , in persona del rappresentante legale pro tempore, CP_1
venisse condannato alla corresponsione in suo favore sia di detta rendita, con decorrenza dall' 1 febbraio 2023 (e cioè dal mese successivo a quello del decesso di ), sia dell'assegno Persona_1 funerario suddetto, previsto dal comma 3 dell'art. 85 D.P.R. 30.6.65 N.1124 (T.U. , con gli CP_1
interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto e fino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, CP_1
con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposta ed espletata ctu medico-legale.
4.- L'udienza del 17 marzo 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Al fine di risolvere la controversia, si richiama la normativa applicabile in materia.
In particolare, ai sensi dell'art. 85 DPR 1124/1965 “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116 : 1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
…Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e sorelle. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita …”.
Il C.T.U. nominato nel corso del giudizio, dopo attente indagini, sulla cui completezza e accuratezza non può sorgere dubbio alcuno e dopo avere analizzato le patologie da cui era affetto il ha Per_1 concluso ritenendo che “l'evento morte trova la sua ragione in una patogenesi multifattoriale, nella quale, comunque, è evidente una stretta correlazione con la “tecnopatia” già indennizzata”.
In seguito ai rilievi formulati dall' , il ctu ha confermato le conclusioni rese evidenziando, tra CP_1
l'altro, che “sebbene il T.U. 1124/1965, come modificato dalla L. 780/1975, faccia esclusivo riferimento a “silicosi ed asbestosi” non indicando la “silicatosi” tra le patologie per le quali le prestazioni (oggetto della presente causa) si intendono dovute anche nei casi di morte da esse derivate, associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, per il principio di equivalenza si ritiene che anche per la silicatosi le complicanze a carico dell'apparato respiratorio e dell'apparato cardiovascolare possano essere correlate con la malattia di base (nel caso specifico la silicatosi polmonare) e rappresentare un fattore causale dell'aggravamento dello stato di inabilità. Tra l'altro, il quadro anatomo-patologico riscontrato nel caso in fattispecie attraverso le indagini clinico-strumentali .., come già espresso risulta sovrapponibile a quello in essere nella silicosi”.
La suddetta valutazione, sorretta da persuasive argomentazioni medico-legali, appare pienamente condivisibile.
Conformemente alle indicazioni sopra riferite, va, dunque, riconosciuto alla ricorrente il diritto al conseguimento della rendita ai superstiti ed all'assegno di cui all'art. 85, comma 3, DPR 1124/1965.
6.- L' va, quindi, condannato al pagamento della rendita ed all'assegno di cui all'art. 85, CP_1
comma 3, DPR 1124/1965 in favore della ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti dell'art.16 della L. n.412/91.
7.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e pertanto vengono poste a carico dell' e CP_1
liquidate come in dispositivo ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi prevosti tenuto conto della semplicità della controversia. Le spese di c.t.u., liquidate separatamente, vengono poste a carico dell' , in considerazione dell'esito della lite. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
a) dichiara il diritto di n.q. di erede di , al conseguimento della Parte_1 Persona_1 rendita ai superstiti e dell'assegno di cui all'art. 85, comma 3, DPR 1124/1965, per l'effetto, condanna l' al pagamento della suddetta rendita e del suindicato assegno in favore della CP_1 stessa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti dell'art.16 della L. n.412/91;
b) pone a carico dell' le spese di lite che liquida in € 4638,5, oltre Iva, Cpa e rimborso CP_1
spese generali da distrarre a favore del procuratore della ricorrente, antistatario;
c) pone in via definitiva a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate separatamente. CP_1
Messina, 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga