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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/10/2025, n. 2616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2616 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa avente ad OGGETTO: “ALTRE CONTROVERSIE IN MATERIA DI ASSISTENZA OBBLIGATORIA
”, promossa da:
, rappresentato e difeso dall' Avv.to SCARCIGLIA VALENTINA Parte_1
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BATTIATO RITA, CERTOMÀ FRANCESCO,
AN AN - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 29.01.2024 parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., procedersi ad accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento dei requisiti sanitari onde ottenere i benefici di cui all'art. 3 comma 3 l. 104/92 oltre che l'indennità di accompagnamento, inutilmente richiesti in via amministrativa.
Si è costituito l' deducendo l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto sul CP_1 rilievo dell'insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
La espletata CTU medico-legale non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
parte ricorrente, pertanto, ha formulato rituale dissenso, seguito da ricorso introduttivo del giudizio ordinario.
Ritenuta la necessità veniva nominato in fase post-atp quale CTU la Dott.ssa . Persona_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa come da verbale che precede.
*********************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta dalle seguenti patologie: “Esiti di PAA arto inferiore dx e Protesi d'anca sx BPCO-
OSAS con deficit ventilatorio misto di grave entità in O2T liquida in obesità III grado Cardiopatia ipertensiva-ischemica post-IMA II classe NYHA rivascolarizzata in dislipidemia”, che comportano
“Grave deficit deambulatorio con instabilità posturale ad alto rischio caduta e grave disautonomia nelle AVQ”.
Il ricorrente, pertanto secondo quanto concluso dal CTU è invalido Civile in misura del 100%
(centopercento) con grave deficit deambulatorio. Ricorrono le condizioni per il riconoscimento dei benefici dell'Indennità di Accompagnamento (L. 18/80) e dello Stato di Handicap grave con l'assistenza socio-economica previsto dall'art. 3 comma 3 L. 104/92, in quanto il CTU ha ritenuto che la minorazione plurima abbia ridotto l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione. La data di decorrenza del beneficio concesso viene fissata dalla domanda amministrativa del
12/06/2023.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Ricorrono le condizioni per il riconoscimento dei benefici dell'Indennità di Accompagnamento (L.
18/80) e dello Stato di Handicap grave con l'assistenza socio-economica previsto dall'art. 3 comma 3
L. 104/92 dalla domanda amministrativa del 12/06/2023.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento ed i benefici ex art. 3 comma 3 l. 104/92
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, CP_1
che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Taranto, 13.10.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa avente ad OGGETTO: “ALTRE CONTROVERSIE IN MATERIA DI ASSISTENZA OBBLIGATORIA
”, promossa da:
, rappresentato e difeso dall' Avv.to SCARCIGLIA VALENTINA Parte_1
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BATTIATO RITA, CERTOMÀ FRANCESCO,
AN AN - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 29.01.2024 parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., procedersi ad accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento dei requisiti sanitari onde ottenere i benefici di cui all'art. 3 comma 3 l. 104/92 oltre che l'indennità di accompagnamento, inutilmente richiesti in via amministrativa.
Si è costituito l' deducendo l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto sul CP_1 rilievo dell'insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
La espletata CTU medico-legale non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
parte ricorrente, pertanto, ha formulato rituale dissenso, seguito da ricorso introduttivo del giudizio ordinario.
Ritenuta la necessità veniva nominato in fase post-atp quale CTU la Dott.ssa . Persona_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa come da verbale che precede.
*********************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta dalle seguenti patologie: “Esiti di PAA arto inferiore dx e Protesi d'anca sx BPCO-
OSAS con deficit ventilatorio misto di grave entità in O2T liquida in obesità III grado Cardiopatia ipertensiva-ischemica post-IMA II classe NYHA rivascolarizzata in dislipidemia”, che comportano
“Grave deficit deambulatorio con instabilità posturale ad alto rischio caduta e grave disautonomia nelle AVQ”.
Il ricorrente, pertanto secondo quanto concluso dal CTU è invalido Civile in misura del 100%
(centopercento) con grave deficit deambulatorio. Ricorrono le condizioni per il riconoscimento dei benefici dell'Indennità di Accompagnamento (L. 18/80) e dello Stato di Handicap grave con l'assistenza socio-economica previsto dall'art. 3 comma 3 L. 104/92, in quanto il CTU ha ritenuto che la minorazione plurima abbia ridotto l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione. La data di decorrenza del beneficio concesso viene fissata dalla domanda amministrativa del
12/06/2023.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Ricorrono le condizioni per il riconoscimento dei benefici dell'Indennità di Accompagnamento (L.
18/80) e dello Stato di Handicap grave con l'assistenza socio-economica previsto dall'art. 3 comma 3
L. 104/92 dalla domanda amministrativa del 12/06/2023.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento ed i benefici ex art. 3 comma 3 l. 104/92
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, CP_1
che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Taranto, 13.10.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)