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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/06/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5488/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5488/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- altri contratti d'opera.
PROMOSSA DA
a socio unico P.iva in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. con sede legale in Ragusa in Via Felicia Schininà n.108 Controparte_2 elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo
Basile, giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
, P.iva , in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t con sede legale in Vittoria , Via IV Novembre n. 201 Controparte_3 elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Carbone, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA-OPPOSTA
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), in esito all'udienza del 25.06.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.12.2017 la proponeva, Controparte_1 avanzando contestualmente domanda riconvenzionale, opposizione al decreto ingiuntivo n. 1913/2017 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 17.11.2017 con cui le veniva ingiunto di corrispondere alla la somma di € 59.470,08, oltre interessi come Controparte_3 richiesti e le spese del procedimento monitorio, per le forniture di cui alle fatture allegate al ricorso introduttivo.
L'opponente fondava le sue ragioni su quattro motivi.
Con il primo motivo contestava la validità delle fatture sottostanti il decreto ingiuntivo, in quanto inidonee a provare l'esistenza del credito, poiché generiche non specificando in quale periodo le forniture in esse descritte, sarebbero state erogate alla società opponente.
Con il secondo motivo, contestava che la conducenza ai fini di dare prova del credito preteso con il ricorso monitorio, del contratto di compravendita del 28.06.2017, prodotto in copia, con il quale la aveva venduto alla un immobile dal valore Controparte_1 Controparte_4 di € 140.581,28.
Deduceva, inoltre, che la fattura n.10 del 22.06.2015 riportava quale causale “fornitura eseguita presso cantiere Taormina Via Fontana Vecchia”, mentre nella dichiarazione sul regime IVA allegata al fascicolo monitorio, veniva dichiarato che i climatizzatori erano destinati al fabbricato di
Marina di Ragusa. Sottolineava, al contempo, che la pretesa di pagamento della fattura n.10 era priva di qualsivoglia presupposto logico-giuridico dal momento che l'odierna opponente non aveva mai ricevuto la fornitura di climatizzatori così come indicati nella fattura stessa, e non avendo ricevuto quella fornitura in alcun cantiere a Taormina.
Con il terzo motivo la contestava la fattura n.41 del 30.12.2015, proponendo Controparte_1 nel contempo domanda riconvenzionale. Sosteneva che la fattura in esame riportava lavori che sarebbero consistiti in allacci alla rete idrica comunale delle singole villette site in C.da Castellana a Co Marina Ragusa. A tal proposito evidenziava che i lavori non erano stati realizzati a regola d'arte, in quanto, dopo le verifiche successive al completamento dei lavori, era emerso che le tubazioni che collegavano la rete comunale con ogni singolo contatore risultavano essere in polietilene a bassa densità parte PN4 e parte PN10 di colore nero del diametro 25, utilizzate esclusivamente per impianti di irrigazione e non per impianti idrici. Aggiungeva, inoltre, che tale inconveniente per poter essere eliminato occorreva la sostituzione totale della tubazione esistente con quella in polietilene PN16 e che la spesa necessaria per operare la sostituzione ammontava ad € 99.800,00 oltre IVA, così come indicato nella consulenza tecnica di parte a firma dell'IN. . Persona_1
Deduceva, altresì, che nonostante numerosi solleciti verbali da parte della la Controparte_1 società opposta non aveva consegnato le certificazioni di piena conformità degli impianti previsti dalla legge anche per il rilascio del certificato di agibilità.
Conseguentemente chiedeva accogliere l'atto di opposizione e revocare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo, per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla in via Controparte_1 riconvenzionale accogliere la domanda proposta e per l'effetto condannare la ditta Controparte_3 al pagamento della somma di € 99.800,00 ovvero di quelle altre somme maggiori
[...]
o minori che risulteranno di giustizia, in via gradata e subordinata dichiararsi non dovute le somme pretese dall'opposto così come richieste nel ricorso monitorio e determinate nel decreto ingiuntivo opposto e/o rideterminandosi il relativo credito anche all'esito della compensazione con il credito vantato dall'opponente, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio, in data 13.06.2018, la
, la quale contestava tutto quanto dedotto da parte opponente Controparte_4 nell'atto introduttivo, chiedendo preliminarmente l'anticipazione dell'udienza di prima comparizione e la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta, riguardo la fornitura presso il cantiere di Taormina e la relativa fattura n. 10 del
22.06.2015, sosteneva che la sottoscriveva e firmava la lettera del 20.10.2024 Controparte_1 con cui chiedeva alla la fornitura di n.6 dual split, n.8 trial split, Controparte_4
n.1 quadro split. La relativa fornitura era stata consegnata, su richiesta della società opponente, presso il cantiere a Taormina in Via Fontana Vecchia, come confermato dalle bolle di consegna in atti allegata.
Invece, sui lavori effettuati nel cantiere di contestava la loro eccepita non Parte_1 conformità. In particolare, sosteneva che la , dalla data di conclusione dei Controparte_1 lavori non aveva mai avanzato nessuna contestazione sulla regolarità degli stessi e che non risultava che si fosse verificata alcuna disfunzione sull'impianto realizzato, comprovato anche dell'avvenuto pagamento per compensazione della fattura n.44 di € 72.800,00 del 24.12.2024 emessa in acconto dei sopradetti lavori. Affermava di aver installato un'unica condotta centrale PN10 che attraversava il viale centrale ai cui lati si trovavano le villette e dalla quale si diramavano le condotte per le singole unità immobiliari.
Conseguentemente chiedeva preliminarmente disporre l'anticipazione della prima udienza, nel merito previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ritenere e dichiarare l'opposizione infondata e rigettarla con la condanna della opponente al pagamento di €
59.470,08 oltre interessi e spese, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 30.03.2018 veniva disconosciuta da parte della la Controparte_1 sottoscrizione dell'ordine di acquisto del 20 ottobre 2014 prodotto dalla società opposta, la quale deduceva a sua volta di volersi avvalere della documentazione prodotta e insisteva sulla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, che veniva concessa. Ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c veniva dal G.I. in altra persona, formulata alle parti una proposta conciliativa di € 53.523,00, quale importo che la società opponente avrebbe dovuto versare alla opposta a saldo e stralcio di ogni rispettiva pretesa, con compensazione integrale delle spese di lite, onerando le parti di dichiarare le loro intenzioni nella prima memoria istruttoria.
Concessi i termini ex art 183 cpc, con la prima memoria la dichiarava di non Controparte_1 aderire alla proposta conciliativa come sopra riportata.
Ammesse le richieste istruttorie avanzate dalla società opposta nei limiti di cui all'ordinanza ammissiva veniva altresì disposto l'accertamento tecnico richiesto dalla società opponente in seno alla memoria 183 co.6 n.2 c.p.c. Assunta la prova testimoniale ammessa ed espletata consulenza tecnica, indi, dopo diversi rinvii, la causa, subentrato l'odierno decidente, veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), in esito all'udienza del 25.06.2025.
Considerato.
L'opposizione va decisa nei termini di seguito esposti.
Va anzitutto ricordato che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa ma, nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto
(cfr., fra tante, Cass. n. 23699/2016; n. 15332/2015; n. 17050/2011).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti per cui, mentre resta invariata la loro posizione sostanziale, a seguito della contestazione dell'opponente in merito all'effettiva sussistenza del credito, sorge a carico del creditore-opposto – avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione – l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo. Solo qualora sia adempiuto tale onere, sorge a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Tuttavia, la prova della sussistenza di un rapporto contrattuale fra le parti (quale fatto costitutivo del diritto di credito azionato) può essere data (quando per quel contratto non sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem) con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, la suddetta prova possa o meno ritenersi fornita.
Per questione di chiarezza è opportuno procedere esaminando dapprima la controversia sottesa alla fattura n.10 di € 20.802,08 del 22.06.2015 e successivamente quella sottostante la fattura n.41di €
38.668,00 del 30.12.2015.
Ora, se è vero che in seno al ricorso per procedimento monitorio si fa in generale riferimento alla pretesa creditoria per forniture realizzate “presso le villette in c.da Castellana”, Parte_1 epperò a corredo del d.i oltre alla fattura n.41di € 38.668,00 del 30.12.2015, viene pure prodotta la fattura n.10 del 22.06.2015 per € 20.802,08, che fa, invece, riferimento a una “fornitura eseguita presso cantiere Taormina via Fontana Vecchia”, di cui viene preteso il pagamento, senza che ciò possa determinare una indeterminatezza della domanda, fermo tuttavia restando, per quanto appena sopra finito di osservare, gli oneri probatori in ordine all'esistenza del credito portato dalla fattura.
Piuttosto, relativamente a tale fattura, risulta altresì prodotto in copia fotostatica un ordine di acquisto del 20.10.2014, con timbro e sottoscrizione del legale rapp.te del seguente tenore “ vi autorizziamo ad acquistare per conto nostro presso la le seguenti apparecchiature [..]”, fatto Pt_2 oggetto di tempestivo disconoscimento alla prima difesa utile da parte della società opponente, mentre la dichiarazione della di volersene avvalere avanzando istanza di verificazione, CP_3 non ha avuto esito, per la mancata produzione da parte di quest'ultima degli originali dei documenti oggetto di disconoscimento in violazione dell'art 216 c.p.c che prevede come fondamentale nel giudizio di verificazione l'allegazione in giudizio del documento originale su cui verte l'istanza stessa.
Al riguardo la posizione delle giurisprudenza della Corte è consolidata nel senso che “ a fronte del disconoscimento del documento prodotto in fotocopia la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (Cass., Sez. 62, ordinanza n. 7267 del 27/03/2014; in senso conforme, Sez. 3 sentenza n. 33769 del 19/12/2019; Sez. 2, sentenza n.
9202 del 14/5/2004)" (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, n. 28015/21) (così Cass. 277772025).
In questi limiti, benché inutilizzabile il documento contenente l'ordine di acquisto del 20.10.2014, si è dato ingresso alla prova testimoniale richiesta da parte della difesa dell'opposta in ordine all'avvenuta fornitura della merce oggetto della fattura n.10 presso il cantiere di Taormina.
Al riguardo sono stati sentiti e il teste , dipendente della , il quale Testimone_1 CP_3 escusso all'udienza del 14.06.2019 alla domanda se in data 20.10.2014 la Controparte_1 ebbe ad ordinare il materiale indicato nel documento in atti allegato ha risposto “vero, mi occupo personalmente degli ordini. Trattavo con il titolare della . [..]” Controparte_1 Controparte_2
e a quella se al ricevimento della merce il signor avesse confermato Controparte_2 telefonicamente l'avvenuta ricezione della consegna ha risposto “vero, ho ricevuto personalmente questa telefonata. La consegna è avvenuta a Taormina, lo ricordo perché la consegna è stata effettuata in una zona interdetta al traffico per i camion e l'autotrasportatore chiese chiarimenti su come eseguire la consegna. Noi abbiamo dato all'autotrasportatore il contatto del con il CP_2 quale ritengo si siano accordati.” Infine, alla domanda se per il saldo della fornitura di cui al n.10 il avesse più volte rassicurato il titolare della che avrebbe provveduto mediante CP_2 CP_3 la cessione di un immobile tra quelli che aveva in corso di costruzione presso il cantiere di contrada
Castellana a ha risposto “vero, ero presente all'offerta, che venne formulata Parte_1 nell'ufficio di di Ragusa.” Inoltre, all'udienza del 17.05.2021 veniva escusso il teste Pt_1 [...]
, padre del legale rappresentante della , il quale al momento Tes_2 CP_3 dell'identificazione al momento dell'identificazione ha riferito “ formalmente non ho mai lavorato nella società di mio figlio ma ero a conoscenza delle vicende sociali per quanto riferitomi da mio figlio e perché lo aiutavo come potevo;
disinteressato alla lite” e alla domanda se rimanevano da pagare le somme portate della fatture successivamente azionate e che il rappresentante della si era impegnato a saldarle non appena avesse proceduto alla successiva vendita Controparte_5 ha risposto “vero, posso dirlo perché ero presente alle discussioni intrattenute tra i rappresentanti delle due società e ho seguito la pratica […]”.
Tuttavia, per come sopra osservato grava sempre sul creditore dare la prova dell'esistenza del credito dedotto in giudizio, dovendosi rigettare la domanda anche nel caso in cui la prova non possa ritenersi sufficientemente raggiunta.
Ed invero, può subito osservarsi come non risulti convocato per deporre in giudizio colui che avrebbe trasportato e consegnato la merce in questione, potendosi dubitare della attendibilità dei testi sentiti in giudizio, in quanto tutti legati al titolare della ditta opposta, essendosi invero citati, il di lui fratello, , e dipendente della stessa azienda ed il di lui padre, Testimone_1 [...]
. Tes_2
Ed ancora, in disparte la mancata produzione dell'ordine di acquisto in originale, sin dalla prima difesa, parte opponente ha eccepito come la bolla di consegna prodotta in atti, non contenga alcuna descrizione della merce trasportata, ma vi è solo l'indicazione “Natura della merce
Termoidraulica”, e oltre a questo rilievo su cui non risulta difesa, non vi è nemmeno corrispondenza tra il numero di colli riportati nella bolla di consegna ( n.5) e la quantità numerica dei colli che dovrebbe corrispondere alla fornitura di condizionatori che sarebbe stata ordinata dalla e, in particolare, n.6 AL IT;
n.8 IA IT;
n. 1 Quadri IT, laddove per Controparte_1 comune esperienza i condizionatori presentano unità interne ed unità esterne (e così già la sola fornitura di n. 6 condizionatori AL IT, si dovrebbe comporre di sei unità intere e in tre unità esterne, cioè superiore al numero complessivo di colli di cui alla bolla di consegna).
Inoltre, ed è rilievo decisivo, non risulta prodotta in giudizio neppure la prova dell'avvenuto pagamento da parte della della fornitura de quo in quanto – in tesi- acquistata per conto CP_3 della e nella quale avrebbe appunto operato come mandataria di quest'ultima, e Controparte_1 quindi, la legittimazione attiva a pretendere il credito dedotto.
Pertanto, in parte de qua la domanda non può essere accolta.
Passando adesso all'esame del credito sotteso alla fattura n.41di € 38.668,00 del 30.12.2015, chiesto a saldo della “fornitura ed installazione degli impianti idrici e di climatizzazione, nelle villette situate in Contrada Castellana-Marina di Ragusa- Giusto preventivo approvato in data
30.05.2014”. qui le contestazioni da parte dell'opposta non attengono all'esecuzione della fornitura e all'esecuzione, ma si sostiene che quest'ultima non sia avvenuta a regola d'arte, invocando la tutela ex art. 1668 c.c e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento delle spese necessarie alla realizzazione del nuovo impianto idrico ammontante ad € 99.800,00.
Al riguardo la società opposta, costituitasi tempestivamente, nei termini preclusivi in cui poteva essere avanzata l'eccezione di decadenza si è limitata ad affermare che le inesattezze dell'esecuzione non erano “mai state contestate prima né nei termini né nei modi di legge, al solo evidente fine di paralizzare la pretesa creditoria dell'esponente”, cioè, in definitiva, ricordando le condizioni che avrebbero reso possibile avanzare l'eccezione di decadenza, ma non ha chiesto che parte opponente venisse dichiarata decaduta, mentre l'eccezione è di quelle riservate alla parte stessa e non rilevabile d'ufficio.
Correttamente pertanto, alla luce delle contestazioni su cui peraltro la difesa di parte opposta già con la comparsa di risposta era entrata nel merito, è stata disposta consulenza tecnica e nominato consulente tecnico d'ufficio l'IN. per rispondere ai seguenti quesiti: a)“accertare Persona_2 se le tubazioni del complesso alberghiero di Marina di Ragusa oggetto di causa sono in parte in polietilene a bassa intensità PN4 e in parte PN10 di colore nero del diametro 25; b) verificare se tale tubazione è idonea all'uso domestico e, in caso negativo, indichi i costi e gli interventi necessari per assicurare tale idoneità.
Il professionista incaricato al primo quesito ha risposto che “dai rilievi, dalle indagini e dalle misurazioni dello spessore del tubo DN25 di ogni allaccio idrico effettuate durante gli accessi, lo scrivente CTU ha potuto constatare come in n.18 alloggi l'acqua venisse fornita da un tubo in
PEBD DN25 PN4, mentre ai restanti n.18 alloggi da un tubo PEBD DN25 PN10”, mentre al secondo ha risposto che “ Per quanto ampiamente esposto in precedenza i tubi in PEBD sono consigliati (anche dalle ditte costruttrici) per le condotte di irrigazione (in quanto sono condotte che restano in pressione per un tempo limitato), mentre per le condotte idriche e per le derivazioni di utenza è consigliato utilizzare una condotta in PEAD (Polietilene Espanso ad Alta Densità)
PN10 o PN16; di conseguenza se ne deduce che il tubo installato non risulta idoneo all'utilizzo che se ne fa. In merito all'intervento da realizzare per assicurare l'idoneità impiantistica, lo scrivente propone la sostituzione delle diramazioni DN32 e DN25 in PEBD con le stesse sezioni ma PEAD PN16; per la quantificazione economica è stato redatto un computo metrico (ALLEGATO B) considerando tutte le operazioni necessarie ed utilizzando, per le voci di lavorazione note, il prezzario LL.PP. 2019 della Regione Sicilia, mentre per le voci di lavorazione non note il prezzo si
è desunto da ricerche di mercato. La quantificazione economica ammonta a € 22.460,65+IVA
(22%) per un totale di € 27.401,99.” concludendo che “il 50% degli allacci idrici sono stati eseguiti con un tubo PEBD DN25 PN4 mentre l'altro 50% con PEBD DN25 PN10. La tubazione che si dirama dalla condotta principale DN90 è da sostituire in quanto il tubo è in Polietilene a
Bassa Densità, mentre come ampiamente esposto in precedenza per le reti di acquedotto e nelle diramazioni di utenza va' utilizzato un tubo in Polietilene a Alta Densità. La quantificazione economica dell'intervento di sostituzione dei tubi ammanta a € 22.460,65+IVA (22%).”
Successivamente, sono stati avanzati osservazioni e quesiti da parte del consulente tecnico di parte opponente, IN. , in particolare riguardo al computo metrico delle opere necessarie Persona_1 alla sostituzione della tubazione inadeguata a seguito dei quali l'IN. ha modificato le Per_2 conclusioni esclusivamente in termini economici relativamente al n.7 della relazione allegata in atti
( taglio di muratura e relativo ripristino nelle pareti dove sono allocati i contatori idrici) affermando che “per tale voce di lavorazione, lo scrivente concede al CTP, a seguito di indagini di mercato, riconosce un costo desunto da indagini di mercato di € 50,00 per ogni allaccio, per cui si ha: n.36x
€ 50,00= € 1.800,00) e al n.8 ( opere non prevedibili quali spostamenti e ripristini di impianti tecnologici esistenti (cavidotti, pozzetti, ecc;
) a corpo € 7.000,00) rispondendo che “per tale voce di lavorazione, lo scrivente riconosce al CTP una percentuale di imprevisti pari al 5% di lavori per cui si ha: (€22.490,65+1800,00) x5%= € 1.214,53. Pertanto, sulla base delle superiori rettifiche ha concluso riportandosi a quanto già esposto in precedenza aggiungendo che “la quantificazione economica dell'intervento di sostituzione dei tubi ammonta ad € 22.460,65- come computo metrico allegato;
€ 1.800,00 -come onere riconosciuto al sopracitato punto 7); € 1.214,53 - come onere riconosciuto al sopracitato punto 8); A questi oneri vanno sommati l'IVA secondo legge (22%), per un valore totale di €31.079,72”.
Alla luce di quanto sopra, accertata l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori riportati nella fattura n.41 del 30.12.2015 di € 36.668,00 e tenuto conto del fatto che la dovrebbe CP_3 corrispondere alla la somma di € 31.079,72 per la sostituzioni delle tubazioni Controparte_1 inadeguate, le due poste vanno compensate sino alla somma di € 31.079,72, restando a carico della il pagamento in favore della del restante Controparte_1 Controparte_4 importo di € 5.588,28 oltre interessi come da domanda.
Per tutto quanto esposto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto;
l'opposizione va parzialmente accolta per i motivi di cui in narrativa. Le spese di lite si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5488/2017 R.G., così statuisce: revoca il decreto ingiuntivo n. 1913/2017 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 17/11/2017; accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto condanna la al pagamento Controparte_1 di € 5.588,28 oltre interessi come da domanda in favore della;
Controparte_4 compensa le spese di lite nella misura di ¾ e condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta nella misura di 1/4, che liquida in € 635,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie al 15%, come per legge.
Così deciso in Ragusa in data 26.06.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5488/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- altri contratti d'opera.
PROMOSSA DA
a socio unico P.iva in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. con sede legale in Ragusa in Via Felicia Schininà n.108 Controparte_2 elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo
Basile, giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
, P.iva , in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t con sede legale in Vittoria , Via IV Novembre n. 201 Controparte_3 elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Carbone, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA-OPPOSTA
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), in esito all'udienza del 25.06.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.12.2017 la proponeva, Controparte_1 avanzando contestualmente domanda riconvenzionale, opposizione al decreto ingiuntivo n. 1913/2017 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 17.11.2017 con cui le veniva ingiunto di corrispondere alla la somma di € 59.470,08, oltre interessi come Controparte_3 richiesti e le spese del procedimento monitorio, per le forniture di cui alle fatture allegate al ricorso introduttivo.
L'opponente fondava le sue ragioni su quattro motivi.
Con il primo motivo contestava la validità delle fatture sottostanti il decreto ingiuntivo, in quanto inidonee a provare l'esistenza del credito, poiché generiche non specificando in quale periodo le forniture in esse descritte, sarebbero state erogate alla società opponente.
Con il secondo motivo, contestava che la conducenza ai fini di dare prova del credito preteso con il ricorso monitorio, del contratto di compravendita del 28.06.2017, prodotto in copia, con il quale la aveva venduto alla un immobile dal valore Controparte_1 Controparte_4 di € 140.581,28.
Deduceva, inoltre, che la fattura n.10 del 22.06.2015 riportava quale causale “fornitura eseguita presso cantiere Taormina Via Fontana Vecchia”, mentre nella dichiarazione sul regime IVA allegata al fascicolo monitorio, veniva dichiarato che i climatizzatori erano destinati al fabbricato di
Marina di Ragusa. Sottolineava, al contempo, che la pretesa di pagamento della fattura n.10 era priva di qualsivoglia presupposto logico-giuridico dal momento che l'odierna opponente non aveva mai ricevuto la fornitura di climatizzatori così come indicati nella fattura stessa, e non avendo ricevuto quella fornitura in alcun cantiere a Taormina.
Con il terzo motivo la contestava la fattura n.41 del 30.12.2015, proponendo Controparte_1 nel contempo domanda riconvenzionale. Sosteneva che la fattura in esame riportava lavori che sarebbero consistiti in allacci alla rete idrica comunale delle singole villette site in C.da Castellana a Co Marina Ragusa. A tal proposito evidenziava che i lavori non erano stati realizzati a regola d'arte, in quanto, dopo le verifiche successive al completamento dei lavori, era emerso che le tubazioni che collegavano la rete comunale con ogni singolo contatore risultavano essere in polietilene a bassa densità parte PN4 e parte PN10 di colore nero del diametro 25, utilizzate esclusivamente per impianti di irrigazione e non per impianti idrici. Aggiungeva, inoltre, che tale inconveniente per poter essere eliminato occorreva la sostituzione totale della tubazione esistente con quella in polietilene PN16 e che la spesa necessaria per operare la sostituzione ammontava ad € 99.800,00 oltre IVA, così come indicato nella consulenza tecnica di parte a firma dell'IN. . Persona_1
Deduceva, altresì, che nonostante numerosi solleciti verbali da parte della la Controparte_1 società opposta non aveva consegnato le certificazioni di piena conformità degli impianti previsti dalla legge anche per il rilascio del certificato di agibilità.
Conseguentemente chiedeva accogliere l'atto di opposizione e revocare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo, per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla in via Controparte_1 riconvenzionale accogliere la domanda proposta e per l'effetto condannare la ditta Controparte_3 al pagamento della somma di € 99.800,00 ovvero di quelle altre somme maggiori
[...]
o minori che risulteranno di giustizia, in via gradata e subordinata dichiararsi non dovute le somme pretese dall'opposto così come richieste nel ricorso monitorio e determinate nel decreto ingiuntivo opposto e/o rideterminandosi il relativo credito anche all'esito della compensazione con il credito vantato dall'opponente, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio, in data 13.06.2018, la
, la quale contestava tutto quanto dedotto da parte opponente Controparte_4 nell'atto introduttivo, chiedendo preliminarmente l'anticipazione dell'udienza di prima comparizione e la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta, riguardo la fornitura presso il cantiere di Taormina e la relativa fattura n. 10 del
22.06.2015, sosteneva che la sottoscriveva e firmava la lettera del 20.10.2024 Controparte_1 con cui chiedeva alla la fornitura di n.6 dual split, n.8 trial split, Controparte_4
n.1 quadro split. La relativa fornitura era stata consegnata, su richiesta della società opponente, presso il cantiere a Taormina in Via Fontana Vecchia, come confermato dalle bolle di consegna in atti allegata.
Invece, sui lavori effettuati nel cantiere di contestava la loro eccepita non Parte_1 conformità. In particolare, sosteneva che la , dalla data di conclusione dei Controparte_1 lavori non aveva mai avanzato nessuna contestazione sulla regolarità degli stessi e che non risultava che si fosse verificata alcuna disfunzione sull'impianto realizzato, comprovato anche dell'avvenuto pagamento per compensazione della fattura n.44 di € 72.800,00 del 24.12.2024 emessa in acconto dei sopradetti lavori. Affermava di aver installato un'unica condotta centrale PN10 che attraversava il viale centrale ai cui lati si trovavano le villette e dalla quale si diramavano le condotte per le singole unità immobiliari.
Conseguentemente chiedeva preliminarmente disporre l'anticipazione della prima udienza, nel merito previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ritenere e dichiarare l'opposizione infondata e rigettarla con la condanna della opponente al pagamento di €
59.470,08 oltre interessi e spese, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 30.03.2018 veniva disconosciuta da parte della la Controparte_1 sottoscrizione dell'ordine di acquisto del 20 ottobre 2014 prodotto dalla società opposta, la quale deduceva a sua volta di volersi avvalere della documentazione prodotta e insisteva sulla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, che veniva concessa. Ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c veniva dal G.I. in altra persona, formulata alle parti una proposta conciliativa di € 53.523,00, quale importo che la società opponente avrebbe dovuto versare alla opposta a saldo e stralcio di ogni rispettiva pretesa, con compensazione integrale delle spese di lite, onerando le parti di dichiarare le loro intenzioni nella prima memoria istruttoria.
Concessi i termini ex art 183 cpc, con la prima memoria la dichiarava di non Controparte_1 aderire alla proposta conciliativa come sopra riportata.
Ammesse le richieste istruttorie avanzate dalla società opposta nei limiti di cui all'ordinanza ammissiva veniva altresì disposto l'accertamento tecnico richiesto dalla società opponente in seno alla memoria 183 co.6 n.2 c.p.c. Assunta la prova testimoniale ammessa ed espletata consulenza tecnica, indi, dopo diversi rinvii, la causa, subentrato l'odierno decidente, veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), in esito all'udienza del 25.06.2025.
Considerato.
L'opposizione va decisa nei termini di seguito esposti.
Va anzitutto ricordato che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa ma, nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto
(cfr., fra tante, Cass. n. 23699/2016; n. 15332/2015; n. 17050/2011).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti per cui, mentre resta invariata la loro posizione sostanziale, a seguito della contestazione dell'opponente in merito all'effettiva sussistenza del credito, sorge a carico del creditore-opposto – avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione – l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo. Solo qualora sia adempiuto tale onere, sorge a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Tuttavia, la prova della sussistenza di un rapporto contrattuale fra le parti (quale fatto costitutivo del diritto di credito azionato) può essere data (quando per quel contratto non sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem) con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, la suddetta prova possa o meno ritenersi fornita.
Per questione di chiarezza è opportuno procedere esaminando dapprima la controversia sottesa alla fattura n.10 di € 20.802,08 del 22.06.2015 e successivamente quella sottostante la fattura n.41di €
38.668,00 del 30.12.2015.
Ora, se è vero che in seno al ricorso per procedimento monitorio si fa in generale riferimento alla pretesa creditoria per forniture realizzate “presso le villette in c.da Castellana”, Parte_1 epperò a corredo del d.i oltre alla fattura n.41di € 38.668,00 del 30.12.2015, viene pure prodotta la fattura n.10 del 22.06.2015 per € 20.802,08, che fa, invece, riferimento a una “fornitura eseguita presso cantiere Taormina via Fontana Vecchia”, di cui viene preteso il pagamento, senza che ciò possa determinare una indeterminatezza della domanda, fermo tuttavia restando, per quanto appena sopra finito di osservare, gli oneri probatori in ordine all'esistenza del credito portato dalla fattura.
Piuttosto, relativamente a tale fattura, risulta altresì prodotto in copia fotostatica un ordine di acquisto del 20.10.2014, con timbro e sottoscrizione del legale rapp.te del seguente tenore “ vi autorizziamo ad acquistare per conto nostro presso la le seguenti apparecchiature [..]”, fatto Pt_2 oggetto di tempestivo disconoscimento alla prima difesa utile da parte della società opponente, mentre la dichiarazione della di volersene avvalere avanzando istanza di verificazione, CP_3 non ha avuto esito, per la mancata produzione da parte di quest'ultima degli originali dei documenti oggetto di disconoscimento in violazione dell'art 216 c.p.c che prevede come fondamentale nel giudizio di verificazione l'allegazione in giudizio del documento originale su cui verte l'istanza stessa.
Al riguardo la posizione delle giurisprudenza della Corte è consolidata nel senso che “ a fronte del disconoscimento del documento prodotto in fotocopia la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (Cass., Sez. 62, ordinanza n. 7267 del 27/03/2014; in senso conforme, Sez. 3 sentenza n. 33769 del 19/12/2019; Sez. 2, sentenza n.
9202 del 14/5/2004)" (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, n. 28015/21) (così Cass. 277772025).
In questi limiti, benché inutilizzabile il documento contenente l'ordine di acquisto del 20.10.2014, si è dato ingresso alla prova testimoniale richiesta da parte della difesa dell'opposta in ordine all'avvenuta fornitura della merce oggetto della fattura n.10 presso il cantiere di Taormina.
Al riguardo sono stati sentiti e il teste , dipendente della , il quale Testimone_1 CP_3 escusso all'udienza del 14.06.2019 alla domanda se in data 20.10.2014 la Controparte_1 ebbe ad ordinare il materiale indicato nel documento in atti allegato ha risposto “vero, mi occupo personalmente degli ordini. Trattavo con il titolare della . [..]” Controparte_1 Controparte_2
e a quella se al ricevimento della merce il signor avesse confermato Controparte_2 telefonicamente l'avvenuta ricezione della consegna ha risposto “vero, ho ricevuto personalmente questa telefonata. La consegna è avvenuta a Taormina, lo ricordo perché la consegna è stata effettuata in una zona interdetta al traffico per i camion e l'autotrasportatore chiese chiarimenti su come eseguire la consegna. Noi abbiamo dato all'autotrasportatore il contatto del con il CP_2 quale ritengo si siano accordati.” Infine, alla domanda se per il saldo della fornitura di cui al n.10 il avesse più volte rassicurato il titolare della che avrebbe provveduto mediante CP_2 CP_3 la cessione di un immobile tra quelli che aveva in corso di costruzione presso il cantiere di contrada
Castellana a ha risposto “vero, ero presente all'offerta, che venne formulata Parte_1 nell'ufficio di di Ragusa.” Inoltre, all'udienza del 17.05.2021 veniva escusso il teste Pt_1 [...]
, padre del legale rappresentante della , il quale al momento Tes_2 CP_3 dell'identificazione al momento dell'identificazione ha riferito “ formalmente non ho mai lavorato nella società di mio figlio ma ero a conoscenza delle vicende sociali per quanto riferitomi da mio figlio e perché lo aiutavo come potevo;
disinteressato alla lite” e alla domanda se rimanevano da pagare le somme portate della fatture successivamente azionate e che il rappresentante della si era impegnato a saldarle non appena avesse proceduto alla successiva vendita Controparte_5 ha risposto “vero, posso dirlo perché ero presente alle discussioni intrattenute tra i rappresentanti delle due società e ho seguito la pratica […]”.
Tuttavia, per come sopra osservato grava sempre sul creditore dare la prova dell'esistenza del credito dedotto in giudizio, dovendosi rigettare la domanda anche nel caso in cui la prova non possa ritenersi sufficientemente raggiunta.
Ed invero, può subito osservarsi come non risulti convocato per deporre in giudizio colui che avrebbe trasportato e consegnato la merce in questione, potendosi dubitare della attendibilità dei testi sentiti in giudizio, in quanto tutti legati al titolare della ditta opposta, essendosi invero citati, il di lui fratello, , e dipendente della stessa azienda ed il di lui padre, Testimone_1 [...]
. Tes_2
Ed ancora, in disparte la mancata produzione dell'ordine di acquisto in originale, sin dalla prima difesa, parte opponente ha eccepito come la bolla di consegna prodotta in atti, non contenga alcuna descrizione della merce trasportata, ma vi è solo l'indicazione “Natura della merce
Termoidraulica”, e oltre a questo rilievo su cui non risulta difesa, non vi è nemmeno corrispondenza tra il numero di colli riportati nella bolla di consegna ( n.5) e la quantità numerica dei colli che dovrebbe corrispondere alla fornitura di condizionatori che sarebbe stata ordinata dalla e, in particolare, n.6 AL IT;
n.8 IA IT;
n. 1 Quadri IT, laddove per Controparte_1 comune esperienza i condizionatori presentano unità interne ed unità esterne (e così già la sola fornitura di n. 6 condizionatori AL IT, si dovrebbe comporre di sei unità intere e in tre unità esterne, cioè superiore al numero complessivo di colli di cui alla bolla di consegna).
Inoltre, ed è rilievo decisivo, non risulta prodotta in giudizio neppure la prova dell'avvenuto pagamento da parte della della fornitura de quo in quanto – in tesi- acquistata per conto CP_3 della e nella quale avrebbe appunto operato come mandataria di quest'ultima, e Controparte_1 quindi, la legittimazione attiva a pretendere il credito dedotto.
Pertanto, in parte de qua la domanda non può essere accolta.
Passando adesso all'esame del credito sotteso alla fattura n.41di € 38.668,00 del 30.12.2015, chiesto a saldo della “fornitura ed installazione degli impianti idrici e di climatizzazione, nelle villette situate in Contrada Castellana-Marina di Ragusa- Giusto preventivo approvato in data
30.05.2014”. qui le contestazioni da parte dell'opposta non attengono all'esecuzione della fornitura e all'esecuzione, ma si sostiene che quest'ultima non sia avvenuta a regola d'arte, invocando la tutela ex art. 1668 c.c e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento delle spese necessarie alla realizzazione del nuovo impianto idrico ammontante ad € 99.800,00.
Al riguardo la società opposta, costituitasi tempestivamente, nei termini preclusivi in cui poteva essere avanzata l'eccezione di decadenza si è limitata ad affermare che le inesattezze dell'esecuzione non erano “mai state contestate prima né nei termini né nei modi di legge, al solo evidente fine di paralizzare la pretesa creditoria dell'esponente”, cioè, in definitiva, ricordando le condizioni che avrebbero reso possibile avanzare l'eccezione di decadenza, ma non ha chiesto che parte opponente venisse dichiarata decaduta, mentre l'eccezione è di quelle riservate alla parte stessa e non rilevabile d'ufficio.
Correttamente pertanto, alla luce delle contestazioni su cui peraltro la difesa di parte opposta già con la comparsa di risposta era entrata nel merito, è stata disposta consulenza tecnica e nominato consulente tecnico d'ufficio l'IN. per rispondere ai seguenti quesiti: a)“accertare Persona_2 se le tubazioni del complesso alberghiero di Marina di Ragusa oggetto di causa sono in parte in polietilene a bassa intensità PN4 e in parte PN10 di colore nero del diametro 25; b) verificare se tale tubazione è idonea all'uso domestico e, in caso negativo, indichi i costi e gli interventi necessari per assicurare tale idoneità.
Il professionista incaricato al primo quesito ha risposto che “dai rilievi, dalle indagini e dalle misurazioni dello spessore del tubo DN25 di ogni allaccio idrico effettuate durante gli accessi, lo scrivente CTU ha potuto constatare come in n.18 alloggi l'acqua venisse fornita da un tubo in
PEBD DN25 PN4, mentre ai restanti n.18 alloggi da un tubo PEBD DN25 PN10”, mentre al secondo ha risposto che “ Per quanto ampiamente esposto in precedenza i tubi in PEBD sono consigliati (anche dalle ditte costruttrici) per le condotte di irrigazione (in quanto sono condotte che restano in pressione per un tempo limitato), mentre per le condotte idriche e per le derivazioni di utenza è consigliato utilizzare una condotta in PEAD (Polietilene Espanso ad Alta Densità)
PN10 o PN16; di conseguenza se ne deduce che il tubo installato non risulta idoneo all'utilizzo che se ne fa. In merito all'intervento da realizzare per assicurare l'idoneità impiantistica, lo scrivente propone la sostituzione delle diramazioni DN32 e DN25 in PEBD con le stesse sezioni ma PEAD PN16; per la quantificazione economica è stato redatto un computo metrico (ALLEGATO B) considerando tutte le operazioni necessarie ed utilizzando, per le voci di lavorazione note, il prezzario LL.PP. 2019 della Regione Sicilia, mentre per le voci di lavorazione non note il prezzo si
è desunto da ricerche di mercato. La quantificazione economica ammonta a € 22.460,65+IVA
(22%) per un totale di € 27.401,99.” concludendo che “il 50% degli allacci idrici sono stati eseguiti con un tubo PEBD DN25 PN4 mentre l'altro 50% con PEBD DN25 PN10. La tubazione che si dirama dalla condotta principale DN90 è da sostituire in quanto il tubo è in Polietilene a
Bassa Densità, mentre come ampiamente esposto in precedenza per le reti di acquedotto e nelle diramazioni di utenza va' utilizzato un tubo in Polietilene a Alta Densità. La quantificazione economica dell'intervento di sostituzione dei tubi ammanta a € 22.460,65+IVA (22%).”
Successivamente, sono stati avanzati osservazioni e quesiti da parte del consulente tecnico di parte opponente, IN. , in particolare riguardo al computo metrico delle opere necessarie Persona_1 alla sostituzione della tubazione inadeguata a seguito dei quali l'IN. ha modificato le Per_2 conclusioni esclusivamente in termini economici relativamente al n.7 della relazione allegata in atti
( taglio di muratura e relativo ripristino nelle pareti dove sono allocati i contatori idrici) affermando che “per tale voce di lavorazione, lo scrivente concede al CTP, a seguito di indagini di mercato, riconosce un costo desunto da indagini di mercato di € 50,00 per ogni allaccio, per cui si ha: n.36x
€ 50,00= € 1.800,00) e al n.8 ( opere non prevedibili quali spostamenti e ripristini di impianti tecnologici esistenti (cavidotti, pozzetti, ecc;
) a corpo € 7.000,00) rispondendo che “per tale voce di lavorazione, lo scrivente riconosce al CTP una percentuale di imprevisti pari al 5% di lavori per cui si ha: (€22.490,65+1800,00) x5%= € 1.214,53. Pertanto, sulla base delle superiori rettifiche ha concluso riportandosi a quanto già esposto in precedenza aggiungendo che “la quantificazione economica dell'intervento di sostituzione dei tubi ammonta ad € 22.460,65- come computo metrico allegato;
€ 1.800,00 -come onere riconosciuto al sopracitato punto 7); € 1.214,53 - come onere riconosciuto al sopracitato punto 8); A questi oneri vanno sommati l'IVA secondo legge (22%), per un valore totale di €31.079,72”.
Alla luce di quanto sopra, accertata l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori riportati nella fattura n.41 del 30.12.2015 di € 36.668,00 e tenuto conto del fatto che la dovrebbe CP_3 corrispondere alla la somma di € 31.079,72 per la sostituzioni delle tubazioni Controparte_1 inadeguate, le due poste vanno compensate sino alla somma di € 31.079,72, restando a carico della il pagamento in favore della del restante Controparte_1 Controparte_4 importo di € 5.588,28 oltre interessi come da domanda.
Per tutto quanto esposto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto;
l'opposizione va parzialmente accolta per i motivi di cui in narrativa. Le spese di lite si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5488/2017 R.G., così statuisce: revoca il decreto ingiuntivo n. 1913/2017 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 17/11/2017; accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto condanna la al pagamento Controparte_1 di € 5.588,28 oltre interessi come da domanda in favore della;
Controparte_4 compensa le spese di lite nella misura di ¾ e condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta nella misura di 1/4, che liquida in € 635,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie al 15%, come per legge.
Così deciso in Ragusa in data 26.06.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti