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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/04/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2840/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Barbara Romano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2840/2022 promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Minnella
ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Giacomo Fichera
CONVENUTO
CONCLUSIONI
L'attore precisa le conclusioni come da atto di citazione.
Il convenuto deposita foglio allegato al verbale d'udienza dell'11/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con atto di citazione notificato il 24/3/2022 in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, citava in giudizio Controparte_1
(nel proseguo anche , in persona del legale rappresentante pro tempore, domandando di CP_2
“accertare l'inesistenza di qualsivoglia diritto di credito della nei propri confronti e per CP_2
l'effetto dichiarare che nulla doveva la società attrice alla convenuta ” con condanna alla CP_3
rifusione delle spese del giudizio.
Part A sostegno della propria domanda adduceva l'inesistenza del diritto di credito della convenuta perché provato unicamente dalla fattura: “L'esistenza di un rapporto e l'esecuzione delle relative prestazioni non si possono presumere unicamente dall'allegazione di una fattura. È giusto affermare che la fattura costituisce una prova scritta tale da legittimare l'emanazione di un decreto ingiuntivo
pagina 1 di 6 ma, siffatta valenza probatoria, non può riconoscersi anche qualora venga presentata la relativa opposizione. Ciò valga anche nel presente giudizio nel quale dovrà fornire la prova del proprio CP_2 credito”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio ivi chiedendo di rigettare la CP_2 domanda e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che la Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, è debitrice della somma di € 26.177,89 ed emettere ordinanza ingiunzione, ex art. 186 ter c.p.c., per il pagamento di detta somma.
Part Il 6/3/2023 veniva emessa l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. con la quale veniva ingiunto a , in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare in favore del convenuto istante l'importo di €
26.177,89, oltre interessi di cui alla legislazione speciale relativa al ritardo nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 9 ottobre 2022, n. 231), oltre le spese legali relative all'ordinanza di ingiunzione liquidate in € 1.370,00 per compensi professionali, oltre IVA e c.p.a. e 15% a titolo di rimborso spese generali.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
1. Sull'inesistenza del diritto di credito vantato da Parte_2
sostiene l'inesistenza del diritto di credito dell'odierna convenuta, la quale pretende il pagamento
[...] complessivo dell'importo di € 26.177,89 in virtù di “fatture insolute relative agli anni”, per come si comprende dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta, 2017, 2018 e 2019.
Stante la genericità della richiesta di pagamento avanzata da l'odierna attrice sostiene di avere CP_2 compiuto una verifica contabile dalla quale era emersa “l'esistenza di alcune fatture per le annualità indicate” cui però non era corrisposta “alcuna attività compiuta dalla in favore della CP_2 [...]
Part negli anni di riferimento”. Per tale motivo, in data 7/3/2022 aveva richiesto copia Parte_1
della documentazione attestante il compimento delle attività per le quali erano state emesse le fatture, senza però ricevere alcun riscontro dall'odierna convenuta.
Pertanto, parte attrice richiamava l'art. 2697 c.c. in base al quale chiunque vuole far valere un proprio diritto deve fornirne la relativa prova, nonché Cass. 4592/2018 secondo cui una fattura commerciale è un atto giuridico a contenuto partecipativo a cui deve essere riconosciuto, nel caso di contestazione del rapporto contrattuale, non valore di prova legale, ma di mero indizio. Dunque i documenti contabili
Part emessi da e indirizzati a non erano sufficienti a fondare il diritto di credito di nei CP_2 CP_2
Part confronti della la quale, pertanto, nulla doveva corrispondere.
ha sostenuto l'esistenza e la fondatezza del proprio diritto di credito, nonché la temerarietà della CP_2 pagina 2 di 6 Part presente lite, affermando che dal 2008 aveva effettuato, per conto e su delega di , una serie di ispezioni su vendite di prodotti petroliferi nei porti di Trieste, Venezia, Gaeta, Napoli e solo occasionalmente nei porti di Milazzo, Gela, e di , , e e per Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
Part tali prestazioni aveva guadagnato una percentuale sulle tariffe applicate da ai propri clienti CP_2 garantendosi, al contempo, una copertura sull'intero territorio nazionale e in Algeria così da risultare più competitiva nelle gare d'appalto a cui partecipava.
Part Ogni qualvolta riceveva una richiesta d'ispezione da parte dei suoi clienti per i porti in cui operava la girava tale richiesta quest'ultima, la quale provvedeva alla nomina del tecnico qualificato CP_2
operante nel porto di riferimento e si faceva carico delle spese sostenute per fare eseguire la perizia nei
Part porti di competenza;
dopo aver eseguito le perizie, fatturava a “una certa percentuale della tariffa Part che poi la avrebbe fatturato alla sua committente”.
La prima fattura emessa da risale al 18/4/2008, mentre l'ultima fattura è stata emessa in data CP_2
23/12/2019. A partire dal 2017 le fatture non erano state più saldate. Pertanto, era creditrice di CP_2
Part tutte le somme relative alle fatture emesse nei confronti di negli anni 2017, 2018 e 2019, per la complessiva somma di € 26.177,89.
Al fine di supportare l'esistenza e la fondatezza del proprio diritto di credito, adduceva di aver CP_2
prodotto in giudizio tutte le fatture emesse negli anni 2017 (all. n.4), 2018 (all. n. 5) e 2019 (all. n. 6)
Part con le allegate nomine che le aveva girato via e-mail, nonché le perizie fornite per suo tramite o da collaboratori free-lance che aveva di volta in volta incaricato a seconda del porto ove si trovava il carico da periziare.
La domanda è fondata.
L'accertamento sulla inesistenza o esistenza del diritto di credito di non può che fondarsi sul CP_2 principio di cui all'art. 2967 c.c., secondo cui chiunque affermi un diritto è tenuto a fornire la prova di esso, e sui recentissimi orientamenti giurisprudenziali espressi in materia (ex multis ord. Cass, sez. III,
n. 30516/2020).
L'onere della prova gravante su in qualità di parte convenuta nel giudizio di accertamento CP_2 sull'inesistenza del proprio diritto di credito, si estende alla dimostrazione dell'esistenza del contratto e dell'esecuzione delle prestazioni.
Ma non ha fornito sufficienti prove circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni che dovrebbero CP_2
Part giustificare il pagamento delle fatture impugnate da .
In tal senso, le fatture emesse da costituiscono una presunzione di credito, ma non CP_2 pagina 3 di 6 rappresentano di per sé una prova definitiva del diritto di credito, come chiarito dalla giurisprudenza consolidata. In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4592/2018, ha ribadito che, in caso di contestazione del rapporto contrattuale, una fattura commerciale non ha valore di prova legale, ma può essere considerata un mero indizio della prestazione. Ne consegue che, se la parte debitrice contesta l'effettiva esecuzione dei servizi, spetta alla parte creditrice fornire prove ulteriori a supporto della propria pretesa.
Nel caso in esame risulta risolutivo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
30516/2020. La Cassazione, in tale occasione, ha ribadito il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza affermato ad es. in materia di rapporto di lavoro (Cass. n. 22862/2010 e n. 16917/2012), di polizza fideiussoria (Cass. n. 26158/2014) e di contratto di somministrazione (Cass. n. 19154/2018;
297/2020; n. 15771/2022; 28984/2023) per cui, “secondo quanto disposto dall'art. 2697 cod. civ.,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Invero, anche nel caso di azione di accertamento negativo, le regole di distribuzione dell'onere della prova, di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., si fondano sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti”. In tal senso depongono:
“ a) lo stesso tenore letterale dell'art. 2697 c.c. (“Chi vuol far valere un diritto in giudizio ...”), che adotta come inderogabile punto di partenza che si agisca pur sempre per far valere un diritto (nel caso di accertamento negativo, a non subire le conseguenze giuridiche dell'altrui pretesa) e non per negare un diritto altrui;
b) la necessità di non aggravare ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali della controparte: non di rado colui che agisce in via di accertamento negativo lo fa perché praticamente costretto dalla minaccia di attuazione, o anche da concreti atti di esercizio, del diritto vantato dalla controparte;
c) il rilievo che - al fine di escludere eventuali azioni di accertamento negativo che siano meramente vessatorie, emulative o comunque prive di oggettiva giustificazione – deve valere (non la regola sull'onere della prova, ma) la necessità d'un interesse ad agire concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile (previsto dall'art. 100 c.p.c.) quale condizione dell'azione”.
pagina 4 di 6 Pertanto, la parte che pretende di far valere un diritto di credito deve fornire non solo i documenti contabili (come le fatture), ma anche altre prove che dimostrino l'effettiva esecuzione delle prestazioni o dell'attività per la quale il credito viene vantato. In particolare, la Corte ha sottolineato che la sola esibizione di fatture, ancorché precise e dettagliate, non è sufficiente a provare l'effettiva realizzazione della prestazione.
Nel caso di specie, afferma in comparsa di avere prodotto le fatture emesse, unitamente a CP_2 documenti che riguardano la nomina dei tecnici per l'esecuzione delle ispezioni e le perizie stesse.
Analizzando le produzioni di cui ai docc. 4, 5 e 6 in allegato alla comparsa di risposta, risultano prodotte fatture emesse per gli anni 2017, 2018 e 2019, riportanti le somme richieste per i servizi
Part asseritamente resi, le nomine dei tecnici che girava a ma non le perizie redatte dai tecnici. CP_2
Precisamente, unitamente alle fatture, ha prodotto le email nelle quali l'attrice le inoltrava le richieste di eseguire le ispezioni sul carico delle navi nei vari porti: da tali e-mail si evince che i porti e i nomi delle navi riportati sulle fatture emesse corrispondono a quelli comunicati dall'attrice via email.
Tuttavia, come osservato dall'attrice, la corrispondenza dei dati riportati nelle fatture prodotte da parte convenuta, quali porto e nominativo della nave sulla quale effettuare le ispezioni, e le richieste di ispezione inoltrate via email dall'attrice, comprovano l'esistenza dell'accordo commerciale, ma non l'esecuzione dello stesso.
Detto accordo commerciale, datato 16.10.2008 e sottoscritto dalle parti, è peraltro agli atti del giudizio.
Part Mancano, invece, i verbali di avvenuta esecuzione del servizio, comunicazioni ufficiali di che confermino l'avvenuto adempimento, o qualsiasi altro documento che provi l'esecuzione effettiva delle ispezioni da parte di e, meno che meno, la pattuizione sui relativi compensi, la conformità dei CP_2
corrispettivi indicati in fattura e la loro determinazione ad opera delle parti.
Sulla base dell'orientamento poc'anzi richiamato, si ritiene che, sebbene tali documenti costituiscano un primo indizio della prestazione, non siano sufficienti, da soli, a provare l'effettivo adempimento delle obbligazioni da parte di CP_2
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che le prove prodotte da viste le contestazioni CP_2 contenute nella formulazione della domanda di accertamento negativo svolta dall'attrice, non siano sufficienti a provare con certezza l'esistenza del diritto di credito vantato.
Sufficienti non sono le fatture, documento di formazione unilaterale, neanche provviste di estratto autentico notarile.
pagina 5 di 6 In definitiva, in caso di azione di accertamento negativo del credito, restano a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa creditoria. La domanda attorea deve, pertanto, essere accolta e, per l'effetto, l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del
4.3.2023 deve essere revocata.
2. Sulle spese di lite
Stante la soccombenza, la convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 55 del 10.3.2014 integrato dal D.M. n. 37 del 8.3.2018, prendendo a riferimento i valori medi dello scaglione da € 26.000,00 ad €
52.000,00 e, pertanto: € 1.620,00 per la fase di studio;
€ 1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€ 1.720,00 per la fase istruttoria ed € 2.767,00 per la fase decisionale e così complessivamente €
7.254,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali ed in €
259,00 per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contro Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e dichiara Controparte_1
Cont l'inesistenza del diritto di credito vantato da in relazione alle Parte_3 fatture emesse negli anni 2017, 2018 e 2019 per l'importo complessivo di € 26.177,89. Per l'effetto, revoca l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 4.3.2023.
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore di in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in € 7.254,00 a titolo di compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 259,00 per spese.
Genova, 15 aprile 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Barbara Romano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2840/2022 promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Minnella
ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Giacomo Fichera
CONVENUTO
CONCLUSIONI
L'attore precisa le conclusioni come da atto di citazione.
Il convenuto deposita foglio allegato al verbale d'udienza dell'11/11/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con atto di citazione notificato il 24/3/2022 in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, citava in giudizio Controparte_1
(nel proseguo anche , in persona del legale rappresentante pro tempore, domandando di CP_2
“accertare l'inesistenza di qualsivoglia diritto di credito della nei propri confronti e per CP_2
l'effetto dichiarare che nulla doveva la società attrice alla convenuta ” con condanna alla CP_3
rifusione delle spese del giudizio.
Part A sostegno della propria domanda adduceva l'inesistenza del diritto di credito della convenuta perché provato unicamente dalla fattura: “L'esistenza di un rapporto e l'esecuzione delle relative prestazioni non si possono presumere unicamente dall'allegazione di una fattura. È giusto affermare che la fattura costituisce una prova scritta tale da legittimare l'emanazione di un decreto ingiuntivo
pagina 1 di 6 ma, siffatta valenza probatoria, non può riconoscersi anche qualora venga presentata la relativa opposizione. Ciò valga anche nel presente giudizio nel quale dovrà fornire la prova del proprio CP_2 credito”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio ivi chiedendo di rigettare la CP_2 domanda e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che la Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, è debitrice della somma di € 26.177,89 ed emettere ordinanza ingiunzione, ex art. 186 ter c.p.c., per il pagamento di detta somma.
Part Il 6/3/2023 veniva emessa l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. con la quale veniva ingiunto a , in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare in favore del convenuto istante l'importo di €
26.177,89, oltre interessi di cui alla legislazione speciale relativa al ritardo nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 9 ottobre 2022, n. 231), oltre le spese legali relative all'ordinanza di ingiunzione liquidate in € 1.370,00 per compensi professionali, oltre IVA e c.p.a. e 15% a titolo di rimborso spese generali.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
1. Sull'inesistenza del diritto di credito vantato da Parte_2
sostiene l'inesistenza del diritto di credito dell'odierna convenuta, la quale pretende il pagamento
[...] complessivo dell'importo di € 26.177,89 in virtù di “fatture insolute relative agli anni”, per come si comprende dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta, 2017, 2018 e 2019.
Stante la genericità della richiesta di pagamento avanzata da l'odierna attrice sostiene di avere CP_2 compiuto una verifica contabile dalla quale era emersa “l'esistenza di alcune fatture per le annualità indicate” cui però non era corrisposta “alcuna attività compiuta dalla in favore della CP_2 [...]
Part negli anni di riferimento”. Per tale motivo, in data 7/3/2022 aveva richiesto copia Parte_1
della documentazione attestante il compimento delle attività per le quali erano state emesse le fatture, senza però ricevere alcun riscontro dall'odierna convenuta.
Pertanto, parte attrice richiamava l'art. 2697 c.c. in base al quale chiunque vuole far valere un proprio diritto deve fornirne la relativa prova, nonché Cass. 4592/2018 secondo cui una fattura commerciale è un atto giuridico a contenuto partecipativo a cui deve essere riconosciuto, nel caso di contestazione del rapporto contrattuale, non valore di prova legale, ma di mero indizio. Dunque i documenti contabili
Part emessi da e indirizzati a non erano sufficienti a fondare il diritto di credito di nei CP_2 CP_2
Part confronti della la quale, pertanto, nulla doveva corrispondere.
ha sostenuto l'esistenza e la fondatezza del proprio diritto di credito, nonché la temerarietà della CP_2 pagina 2 di 6 Part presente lite, affermando che dal 2008 aveva effettuato, per conto e su delega di , una serie di ispezioni su vendite di prodotti petroliferi nei porti di Trieste, Venezia, Gaeta, Napoli e solo occasionalmente nei porti di Milazzo, Gela, e di , , e e per Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
Part tali prestazioni aveva guadagnato una percentuale sulle tariffe applicate da ai propri clienti CP_2 garantendosi, al contempo, una copertura sull'intero territorio nazionale e in Algeria così da risultare più competitiva nelle gare d'appalto a cui partecipava.
Part Ogni qualvolta riceveva una richiesta d'ispezione da parte dei suoi clienti per i porti in cui operava la girava tale richiesta quest'ultima, la quale provvedeva alla nomina del tecnico qualificato CP_2
operante nel porto di riferimento e si faceva carico delle spese sostenute per fare eseguire la perizia nei
Part porti di competenza;
dopo aver eseguito le perizie, fatturava a “una certa percentuale della tariffa Part che poi la avrebbe fatturato alla sua committente”.
La prima fattura emessa da risale al 18/4/2008, mentre l'ultima fattura è stata emessa in data CP_2
23/12/2019. A partire dal 2017 le fatture non erano state più saldate. Pertanto, era creditrice di CP_2
Part tutte le somme relative alle fatture emesse nei confronti di negli anni 2017, 2018 e 2019, per la complessiva somma di € 26.177,89.
Al fine di supportare l'esistenza e la fondatezza del proprio diritto di credito, adduceva di aver CP_2
prodotto in giudizio tutte le fatture emesse negli anni 2017 (all. n.4), 2018 (all. n. 5) e 2019 (all. n. 6)
Part con le allegate nomine che le aveva girato via e-mail, nonché le perizie fornite per suo tramite o da collaboratori free-lance che aveva di volta in volta incaricato a seconda del porto ove si trovava il carico da periziare.
La domanda è fondata.
L'accertamento sulla inesistenza o esistenza del diritto di credito di non può che fondarsi sul CP_2 principio di cui all'art. 2967 c.c., secondo cui chiunque affermi un diritto è tenuto a fornire la prova di esso, e sui recentissimi orientamenti giurisprudenziali espressi in materia (ex multis ord. Cass, sez. III,
n. 30516/2020).
L'onere della prova gravante su in qualità di parte convenuta nel giudizio di accertamento CP_2 sull'inesistenza del proprio diritto di credito, si estende alla dimostrazione dell'esistenza del contratto e dell'esecuzione delle prestazioni.
Ma non ha fornito sufficienti prove circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni che dovrebbero CP_2
Part giustificare il pagamento delle fatture impugnate da .
In tal senso, le fatture emesse da costituiscono una presunzione di credito, ma non CP_2 pagina 3 di 6 rappresentano di per sé una prova definitiva del diritto di credito, come chiarito dalla giurisprudenza consolidata. In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4592/2018, ha ribadito che, in caso di contestazione del rapporto contrattuale, una fattura commerciale non ha valore di prova legale, ma può essere considerata un mero indizio della prestazione. Ne consegue che, se la parte debitrice contesta l'effettiva esecuzione dei servizi, spetta alla parte creditrice fornire prove ulteriori a supporto della propria pretesa.
Nel caso in esame risulta risolutivo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
30516/2020. La Cassazione, in tale occasione, ha ribadito il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza affermato ad es. in materia di rapporto di lavoro (Cass. n. 22862/2010 e n. 16917/2012), di polizza fideiussoria (Cass. n. 26158/2014) e di contratto di somministrazione (Cass. n. 19154/2018;
297/2020; n. 15771/2022; 28984/2023) per cui, “secondo quanto disposto dall'art. 2697 cod. civ.,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Invero, anche nel caso di azione di accertamento negativo, le regole di distribuzione dell'onere della prova, di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., si fondano sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti”. In tal senso depongono:
“ a) lo stesso tenore letterale dell'art. 2697 c.c. (“Chi vuol far valere un diritto in giudizio ...”), che adotta come inderogabile punto di partenza che si agisca pur sempre per far valere un diritto (nel caso di accertamento negativo, a non subire le conseguenze giuridiche dell'altrui pretesa) e non per negare un diritto altrui;
b) la necessità di non aggravare ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali della controparte: non di rado colui che agisce in via di accertamento negativo lo fa perché praticamente costretto dalla minaccia di attuazione, o anche da concreti atti di esercizio, del diritto vantato dalla controparte;
c) il rilievo che - al fine di escludere eventuali azioni di accertamento negativo che siano meramente vessatorie, emulative o comunque prive di oggettiva giustificazione – deve valere (non la regola sull'onere della prova, ma) la necessità d'un interesse ad agire concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile (previsto dall'art. 100 c.p.c.) quale condizione dell'azione”.
pagina 4 di 6 Pertanto, la parte che pretende di far valere un diritto di credito deve fornire non solo i documenti contabili (come le fatture), ma anche altre prove che dimostrino l'effettiva esecuzione delle prestazioni o dell'attività per la quale il credito viene vantato. In particolare, la Corte ha sottolineato che la sola esibizione di fatture, ancorché precise e dettagliate, non è sufficiente a provare l'effettiva realizzazione della prestazione.
Nel caso di specie, afferma in comparsa di avere prodotto le fatture emesse, unitamente a CP_2 documenti che riguardano la nomina dei tecnici per l'esecuzione delle ispezioni e le perizie stesse.
Analizzando le produzioni di cui ai docc. 4, 5 e 6 in allegato alla comparsa di risposta, risultano prodotte fatture emesse per gli anni 2017, 2018 e 2019, riportanti le somme richieste per i servizi
Part asseritamente resi, le nomine dei tecnici che girava a ma non le perizie redatte dai tecnici. CP_2
Precisamente, unitamente alle fatture, ha prodotto le email nelle quali l'attrice le inoltrava le richieste di eseguire le ispezioni sul carico delle navi nei vari porti: da tali e-mail si evince che i porti e i nomi delle navi riportati sulle fatture emesse corrispondono a quelli comunicati dall'attrice via email.
Tuttavia, come osservato dall'attrice, la corrispondenza dei dati riportati nelle fatture prodotte da parte convenuta, quali porto e nominativo della nave sulla quale effettuare le ispezioni, e le richieste di ispezione inoltrate via email dall'attrice, comprovano l'esistenza dell'accordo commerciale, ma non l'esecuzione dello stesso.
Detto accordo commerciale, datato 16.10.2008 e sottoscritto dalle parti, è peraltro agli atti del giudizio.
Part Mancano, invece, i verbali di avvenuta esecuzione del servizio, comunicazioni ufficiali di che confermino l'avvenuto adempimento, o qualsiasi altro documento che provi l'esecuzione effettiva delle ispezioni da parte di e, meno che meno, la pattuizione sui relativi compensi, la conformità dei CP_2
corrispettivi indicati in fattura e la loro determinazione ad opera delle parti.
Sulla base dell'orientamento poc'anzi richiamato, si ritiene che, sebbene tali documenti costituiscano un primo indizio della prestazione, non siano sufficienti, da soli, a provare l'effettivo adempimento delle obbligazioni da parte di CP_2
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che le prove prodotte da viste le contestazioni CP_2 contenute nella formulazione della domanda di accertamento negativo svolta dall'attrice, non siano sufficienti a provare con certezza l'esistenza del diritto di credito vantato.
Sufficienti non sono le fatture, documento di formazione unilaterale, neanche provviste di estratto autentico notarile.
pagina 5 di 6 In definitiva, in caso di azione di accertamento negativo del credito, restano a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa creditoria. La domanda attorea deve, pertanto, essere accolta e, per l'effetto, l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del
4.3.2023 deve essere revocata.
2. Sulle spese di lite
Stante la soccombenza, la convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 55 del 10.3.2014 integrato dal D.M. n. 37 del 8.3.2018, prendendo a riferimento i valori medi dello scaglione da € 26.000,00 ad €
52.000,00 e, pertanto: € 1.620,00 per la fase di studio;
€ 1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€ 1.720,00 per la fase istruttoria ed € 2.767,00 per la fase decisionale e così complessivamente €
7.254,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali ed in €
259,00 per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contro Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e dichiara Controparte_1
Cont l'inesistenza del diritto di credito vantato da in relazione alle Parte_3 fatture emesse negli anni 2017, 2018 e 2019 per l'importo complessivo di € 26.177,89. Per l'effetto, revoca l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 4.3.2023.
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore di in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in € 7.254,00 a titolo di compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 259,00 per spese.
Genova, 15 aprile 2025
Il giudice
Barbara Romano
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