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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/12/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4114 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Breccolotti, giusta procura a nuovo difensore in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Castagnola, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI 2
All'udienza del 22.05.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 14.12.2021, ritualmente e tempestivamente notificato con il decreto di fissazione d'udienza, , premesso che il Parte_1
09.07.2015 contraeva matrimonio concordatario in Roma con e che CP_1 dalla loro unione nasceva (21.09.2017), chiedeva al Tribunale pronunciarsi Per_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, disponendo l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori, il collocamento del minore presso la madre, disciplina del diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento a carico del per il figlio di euro 600,00 mensili, oltre il 60% delle spese straordinarie a CP_1 carico del resistente.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente deduceva:
- che, con accordo di negoziazione assistita del 19.06.2020, i coniugi erano addivenuti alla separazione personale, con cui era stato disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, il suo collocamento presso la madre nella casa coniugale assegnata in suo favore, un assegno di mantenimento a carico del per il figlio di euro 600,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie;
CP_1
- che, con atto notarile del 22.12.2020, veniva formalizzato il trasferimento in suo favore della quota del 50% del della casa coniugale, con relativo accollo CP_1 del mutuo gravante sull'abitazione;
- che il resistente assumeva comportamenti ossessivi e controllanti nei confronti del bambino;
- che il conviveva con la sua nuova compagna presso l'abitazione di CP_1 quest'ultima;
- che il resistente lavorava presso una società di distribuzione del latte e percepiva uno stipendio di € 1.200,00 per 14 mensilità;
- che la situazione economica del resistente era migliorata dopo la separazione;
3
- che il non era più gravato dalle spese del mutuo dell'abitazione CP_1 coniugale e godeva di benefit aggiuntivi alla sua retribuzione;
- che l'abitazione coniugale di cui la ricorrente era divenuta esclusiva proprietaria era stata concessa in locazione a terzi;
- che viveva con il figlio in prossimità della casa dei propri genitori;
- che lavorava come commessa part-time presso una pasticceria e percepiva uno stipendio di circa € 400,00 mensili;
- che corrispondeva integralmente la rata del mutuo di € 620,00 mensili dell'abitazione coniugale;
- che non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra le parti ed erano decorsi i termini di legge per la proposizione della domanda di divorzio.
In data 14.03.2022 si costituiva in giudizio il che contestava le avverse CP_1 deduzioni, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva disporsi il regime di affidamento migliore per il minore e, nell'ipotesi di collocamento di resso la madre, la disciplina del diritto di visita del padre Per_1 alle condizioni indicate nella comparsa di risposta ed un assegno di mantenimento a suo carico per il figlio di euro 300,00 mensili.
A sostengo delle proprie richieste il resistente deduceva:
- che la assumeva decisioni nell'interesse di senza Pt_1 Per_1 interpellarlo e ostacolava la relazione del padre con il figlio;
- che la ricorrente viveva con nell'abitazione della sua famiglia di Per_1 origine sita in Roma, Via Sesto San Giovanni n. 21;
- che la aveva una nuova relazione affettiva;
Pt_1
- che presso il Tribunale di Roma era pendente tra le parti un giudizio da lui incardinato ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. e 614 c.c.;
- che la sua situazione economica era peggiorata rispetto al periodo della separazione e che aveva esposizioni debitorie tuttora in corso;
- che dalla locazione della ex abitazione familiare la ricorrente traeva un profitto economico, nonostante le fosse stata assegnata in qualità di genitore collocatario del figlio minore.
All'udienza presidenziale del 22.03.2022 comparivano personalmente le parti 4
e il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori, disponendo un ampliamento del diritto di visita del padre con il figlio e la riduzione ad euro 500,00 al mese dell'assegno di mantenimento a carico del per il figlio e rinviava per il prosieguo avanti al Giudice Istruttore. CP_1
Le parti depositavano le rispettive memorie integrative a mezzo delle quali reiteravano le loro richieste.
Con comparsa di costituzione del 03.06.2022 si costituiva il nuovo difensore della parte ricorrente che richiamava i pregressi scritti difensivi ed insisteva nell'accoglimento delle richieste formulate.
All'udienza cartolare del 24.06.2022, il Giudice, lette le note scritte del
18/21.06.2022 con cui le difese richiedevano l'emissione di una sentenza parziale di divorzio, con all'esito l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c., rimetteva la causa al Collegio.
Con sentenza parziale n. 153/2023 pubblicata il 10.02.2023 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice istruttore ed assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
I procuratori delle parti depositavano quindi le suddette memorie e articolavano istanze istruttorie.
Con ricorso incidentale del 03.02.2023 il chiedeva al Tribunale di CP_1 dirimere la questione insorta tra le parti relativa al luogo di iscrizione alla scuola primaria del figlio per l'anno scolastico 2023/24, nonché di ammonire la al Pt_1 rispetto degli obblighi genitoriali. Con memoria depositata in atti, la controparte deduceva l'infondatezza delle avverse richieste e chiedeva di autorizzare l'scrizione del minore presso la scuola primaria Istituto Giovanni Paolo II sita in Roma.
All'esito dell'udienza, il Giudice riservava la decisione e con decreto del
30.05.2023 il Collegio respingeva il ricorso del per i motivi ivi indicati, CP_1 confermava i provvedimenti adottati in sede presidenziale e ammoniva le parti ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.
All'udienza cartolare del 26.05.2023, il Giudice, lette le note scritte e le memorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c., accoglieva la richiesta di
CTU del resistente al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti, rinviava la causa per l'esame dell'elaborato e riservava all'esito lo scioglimento sulle ulteriori 5
istanze di prova delle parti.
In data 24.11.23 veniva depositata la CTU la quale concludeva nel senso dell'assenza di elementi di attenzione clinica o psicopatologica delle parti e di carenze sul piano genitoriale e la capacità delle parti ad una relazione comunicativa, seppure la stessa veniva espressa in maniera conflittuale.
All'udienza del 22.12.2023, il Giudice, alla luce delle suddette risultanze, ascoltate le richieste delle difese, confermava l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, disponeva la frequentazione padre figlio secondo le nuove modalità condivise dalle parti nel corso delle operazioni peritali, dava incarico i
Servizi Sociali di Roma di monitorare il nucleo e rinviava la causa a successiva udienza con termine per il deposito di relazione di aggiornamento.
In data 11.09.2024 i Servizi Sociali di Roma depositavano la relazione dando atto dei positivi colloqui avuti con le parti e del percorso alla genitorialità dagli stessi intrapreso presso il Centro Famiglia Stella Polare.
All'udienza del 13.09.2024, il Giudice, ascoltate le difese, preso atto della minore conflittualità tra le parti, disponeva il deposito di un'aggiornata relazione da parte dei Servizi Sociali incaricati e, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, onerando le parti al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
Veniva acquista agli atti la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali di
Roma e, in data 22 maggio 2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente, giusto decreto di cartolarizzazione del
05.05.2025.
La causa veniva rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 22.05.2025 e concessi dal Giudice i termini per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica ai sensi dell'art 190 c.p.c.
Le difese delle parti depositavano le memorie finali e insistevano nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti, essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi. 6
Sull'affidamento e collocamento del figlio
Entrambe le parti hanno richiesto l'affidamento condiviso del figlio Per_1 con collocamento presso la madre.
Il Collegio ritiene che debba essere disposto l'affidamento condiviso non essendovi motivi per derogare al principio di bigenitorialità atteso anche l'esito della consulenza di ufficio e tenuto conto delle relazioni di aggiornamento depositate dagli assistenti sociali del comune di Roma Municipio X sopra riportate.
In particolare, la CTU dott.ssa ha concluso in merito alla Persona_2 capacità genitoriale del nei seguenti termini: “Non emergono elementi di CP_1 psicopatologia e il sig. si mostra come un individuo sufficientemente adattato al contesto di CP_1 vita. Le caratteristiche evidenziate in termini genitoriali e cogenitoriali determinano una difficoltà nella gestione delle differenze e dei conflitti, che sono elusi o affrontati in modo rigido, anche con rotture e tagli alla comunicazione. Poco incline a contemplare le motivazioni oltre che i comportamenti, gli è difficile cogliere gli aspetti impliciti. Pur capace di empatia, può non cogliere
l'effetto del proprio comportamento o scelte sul bambino (es. ricorso dalle Forze dell'ordine), per ribadire un suo principio, in una difficoltà a bilanciare gli interessi in campo…”.
Con riferimento ai profili personologici ed alla capacità genitoriale della ha così concluso la CTU: “Sul piano affettivo emerge una buona capacità espressiva. Pt_1
Si rileva una certa quota di dipendenza e immaturità che può rendere le posizioni da lei assunte poco coerenti e soggette a mutazioni nel tempo, a seconda del referente che ella può sentire per sé valido. Limitate le capacità riflessive. Non emergono elementi degni di attenzione clinica o psicopatologica. Sul piano genitoriale tali caratteristiche possono rendere la signora poco disponibile alla cooperazione con l'altro genitore, divenendo la comunicazione poco chiara e altrettanto assumere un comportamento non sempre coerente, che attiva l'altro e il suo vissuto di allerta e scarsa trasparenza. Rispetto al bambino emerge la difficoltà a bilanciare gli interessi e a valorizzare l'asse paterno”.
Con riguardo al figlio i legge nella consulenza: “ un bambino Per_1 Per_1 di 6 anni in linea con le tappe evolutive. Di salute cagionevole, come riferito dalla madre in particolare, negli anni precedenti ha sperimentato uno stato di salute caratterizzato da febbri ricorrenti che hanno ostacolato, di fatto, la frequentazione padre-figlio. Non emergono problematiche
a livello cognitivo e la capacità di comprendere la realtà è adeguata. L'affettività, coerentemente anche con l'età, non è ancora pienamente sviluppata. Non mostra problematiche nell'area relazionale
e anche con i genitori conserva un buon rapporto, da quali tende a prendere gli aspetti positivi, il 7
rischio che si osserva per è quello di assumere un ruolo adulto e gestire la tensione tra i Per_1 genitori, caricandosi eccessivamente, laddove sente i genitori non in grado di farlo.”
In merito al rapporto tra le parti e con il figlio è emerso che: “Più che condotte ostacolanti, ciò che si è osservato è l'assenza di comunicazione/ coinvolgimento dell'altro genitore.
Tale modalità è sostanzialmente reciproca, ma considerati i tempi di permanenza del figlio di gran lunga maggiori presso la madre, questa ha un impatto più rilevante rispetto alla genitorialità paterna
e al suo accesso al figlio, determinato in questi anni una gestione prevalentemente monogenitoriale da parte della madre e della famiglia d'origine materna, in cui il padre ha sperimentato vissuti di esclusione e difficoltà di accesso al figlio. In un certo senso, il sig. è stato vissuto in questi anni CP_1 quasi come un ostacolo o al meglio un'appendice rispetto alla gestione del bambino. Le difficoltà comunicative del sig. hanno, tuttavia, contribuito all'irrigidirsi di tale dinamica, ricorrendo CP_1 ad esempio egli in più occasioni alle forze dell'ordine, anziché attivare un dialogo con la ex-moglie.
Lo scarso tempo di frequentazione del figlio con il padre ha acuito tale vissuto…”
All'esito delle operazioni peritali la dott.ssa ha suggerito Persona_2
l'affidamento condiviso del figlio ai genitori con monitoraggio da parte degli assistenti sociali con immediata attivazione di un percorso di sostegno genitoriale ed ha dato atto del raggiungimento di un accordo tra le parti per la frequentazione del padre con il figlio.
Dalle relazioni degli assistenti sociali di monitoraggio è emerso che le parti hanno entrambe intrapreso nuove relazioni sentimentali e che la ha avuto Pt_1 un bambino dal nuovo compagno, che a iniziato un percorso di logopedia, Per_1 che lo stato di gravidanza della ricorrente non ha consentito di portare a termine il percorso di sostegno genitoriale e che tuttora sussistono le difficoltà di comunicazione tra le parti anche se la frequentazione padre figlio viene garantita, salvo motivi di salute del bambino. I Servizi sociali del comune di Roma Municipio
X hanno anche proposto la nomina di un coordinatore genitoriale e di intraprendere un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione delle parti.
Il Collegio pertanto concorda con le conclusioni della CTU e ritiene che vada disposto l'affidamento condiviso con prosecuzione del monitoraggio da parte degli assistenti sociali del comune di Roma Municipio X che potranno introdurre il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione delle parti e di intesa con gli assistenti sociali di Fiumicino. Inoltre gli assistenti sociali dovranno provvedere a fare sottoporre il minore ad una valutazione presso il TSMREE competente.
In merito alla frequentazione del padre con il figlio deve essere confermato 8
l'accordo raggiunto durante la consulenza come dettagliatamente indicato in dispositivo. Infine, le parti devono essere invitate, in ragione delle tuttora perduranti difficoltà di comunicazione che possono costituire un pregiudizio per il figlio, ad intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale con un professionista individuato di concerto con il Servizio Sociale del Comune di Roma, Municipio X competente in base alla residenza del minore.
Sulle statuizioni economiche
Entrambi i difensori hanno richiesto di dichiararsi le parti economicamente indipendenti.
La ricorrente ha chiesto porsi a carico del resistente un assegno di mantenimento di euro 600,00 per il figlio con spese straordinarie al 50% Per_1 tra le parti, mentre il resistente ha chiesto al Tribunale quantificarsi l'assegno di mantenimento per il figlio nella misura di euro 300,00 mensili oltre alle spese straordinarie in parti eguali tra i genitori.
Deve osservarsi che in sede di udienza presidenziale la ricorrente ha dichiarato di lavorare quale commessa pasticcera part time e di percepire in medi euro 400,00 mensili oltre ad essere proprietaria esclusiva della casa familiare su cui grava un mutuo di euro 607,00 mensili per cui la medesima è affittata con un canone mensile di euro 720,00. Il resistente ha dichiarato di lavorare come autista e guadagnare 1.000,00 euro mensili e di abitare nella casa di proprietà della compagna.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f. ha disposto un assegno di mantenimento in favore del figlio a carico del padre quantificato nella somma di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie tra le parti.
All'esito del giudizio e dall'esame della documentazione reddituale depositata, quanto alla situazione economico reddituale delle parti è emerso quanto segue.
In corso di causa la ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto Pt_1 notorio con allegazione di documentazione reddituale, da cui è risultato uno stipendio mensile di euro 500,00 circa con redditi lordi dichiarati per l'anno 2024 di euro 3.537,99, per l'anno 2023 di euro 5.084,97 e per l'anno 2022 di euro
5.344,66, ha dichiarato di essere proprietaria esclusiva della casa familiare con un mutuo con rata attualmente di euro 860,00 (tasso variabile) e messa a rendita per 9
euro 720,00 mensili, di percepire l'assegno unico per euro 116,00 mensili e di essere gravata da un finanziamento di euro 71,00 mensili.
Il ha invece dichiarato con atto notorio di avere percepito nell'anno CP_1
2024 in media uno stipendio mensile di euro 1.500,00 / 1.600,00 con dichiarazione dei redditi lordi per gli anni dal 2022 l 2024 di euro 16.000,00 / 17.000,00 circa e di avere finanziamenti complessivi per euro 670,00 in medi mensili. Deve evidenziarsi tuttavia che dagli estratti dei conti correnti risultano mensilmente rimborsi chilometrici e trasferte per somme variabili da euro 2.000,00 a euro
2.500,00 e che il resistente vive nell'abitazione della compagna ed ha avuto una figlia.
In merito all'assegno di mantenimento in favore del figlio, il Collegio reputa equo confermare quanto già disposto in sede di udienza presidenziale in quanto, come detto, i redditi dichiarati dal risultano inferiori rispetto quelli percepiti CP_1
– sebbene gli stessi debbano compensare le trasferte effettuate - per cui il padre dovrà corrispondere un mantenimento di euro 500,00 per il figlio che Per_1 tuttora abita con la madre per cui il mantenimento deve essere corrisposto alla medesima fermo restando che le spese straordinarie devono essere poste al 50% tra le parti secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Civitavecchia.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico delle parti.
Le spese devono essere compensate tra le parti, anche con riferimento al procedimento sub 1), per la soccombenza reciproca parziale in relazione alle domande formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4114/2021 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di divorzio e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) affida il figlio ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni 10
dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
2) dispone il collocamento del figlio minorenne presso l'abitazione materna;
3) dispone che il figlio minore otrà stare con il padre, salvo diverso Per_1 accordo tra le parti, a weekend alterni dal venerdì uscita di scuola alla domenica sera ore 20.30 (ore 22.00 in periodo estivo ovvero dal 01.06 al 30.09) nonché tutti i martedì dall'uscita di scuola alle ore 20.30 (ore 22.00 in orario estivo) e tutti i giovedì nelle settimane in cui il padre non ha il weekend dall'uscita della scuola alle ore 20.30 (ore 22.00 in orario estivo); a partire dal VII^ anno di età sarà applicato questo regime di frequentazione indipendentemente dal lavoro paterno. Il padre provvederà, in caso di sua assenza in parte della notte, ad affidare il bambino alle cure della sua attuale moglie. Frequentazione straordinaria e festività; - Natale 2023
(Ipotesi A se il signore avrà le ferie); i genitori, indipendentemente dal lavoro paterno, alterneranno i periodi 23.12 - 30.12 (ore 20.00) e dal 30.12 (ore 20.00) fino al 06.01 (ore 20.00). Per il 2024 il Natale sarà con la mamma;
Per il periodo pasquale i genitori concordano di alternare i giorni di Pasqua e Pasquetta seguendo l'alternanza; alternanza tra i genitori durante le ulteriori festività nazionali;
il bambino trascorrerà il giorno del suo compleanno ad anni alterni con i genitori;
la festa della mamma e quella del papà sarà trascorsa con il genitore che festeggia la ricorrenza, indipendentemente dall'alternanza, così come il compleanno del genitore, con il pernotto;
per il periodo estivo i genitori, salvo diverso accordo, alterneranno i periodi dal'1-16 e dal 16-31 luglio e altrettanto dal'1-16 e dal 16-31 agosto da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
4) dispone che verserà mensilmente a CP_1 Parte_2
l'importo di euro 500,00 per il mantenimento del figlio entro il giorno 5 di Per_1 ciascun mese con decorrenza dal mese di aprile 2022 e che detto importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) le spese straordinarie mediche, di studio e sportive per la figlia saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno, secondo le indicazioni del protocollo in uso presso il Tribunale di Civitavecchia;
6) dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del comune di Roma Municipio X e di Fiumicino – competenti sulla base della residenza delle parti - con sostegno alle parti ed al figlio Per_1 con attivazione di un servizio di educativa domiciliare e invito a fare effettuare al 11
minore una valutazione tramite il TSMREE, disponendo che eventuali situazioni di pregiudizio per il figlio vengano tempestivamente segnalate all'Autorità
Giudiziaria competente;
7) invita le parti, in ragione delle tuttora perduranti difficoltà di comunicazione che possono costituire un pregiudizio per il figlio, ad intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale con un professionista individuato di concerto con il Servizio Sociale del Comune di Roma, Municipio X competente in base alla residenza del minore
8) dispone che le spese di CTU liquidate con separato decreto vengano poste definitivamente a carico delle parti;
9) spese di lite compensate tra le parti.
Si comunichi al CTU dott.ssa ed ai Servizi Sociali del Persona_2 comune di Roma Municipio X e del comune di Fiumicino.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso