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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/11/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BO TI
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1280/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. VOCI PIETRO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2 luglio 2019, parte ricorrente proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo, svolta dalla dott.ssa la quale Persona_1 aveva riconosciuto un'invalidità civile pari al 50%.
2. Parte ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, deducendo la sussistenza di un grado di invalidità superiore al 74%.
1 3. All'esito della fase di cognizione, veniva nominato CTU il dott. , il Persona_2 quale, con relazione depositata in data 2 novembre 2025, accertava che la ricorrente è affetta da invalidità civile nella misura del 75%, con decorrenza da settembre 2016, in relazione al quadro morboso accertato.
4. Risulta agli atti che la ricorrente ha presentato domanda amministrativa per l'assegno mensile in data 26 settembre 2016.
*****
5. L'opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. è fondata.
6. La consulenza tecnica d'ufficio espletata in questa fase è precisa, coerente, priva di contraddizioni e risulta adeguatamente motivata sul piano medico-legale. L non CP_1 ha fornito elementi tecnici idonei a infirmare le conclusioni del CTU nominato in sede di giudizio.
7. Deve pertanto riconoscersi che la ricorrente, alla data della domanda amministrativa del
26 settembre 2016, presentava una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75%, rilevante ai fini dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971, ricorrendo altresì il requisito reddituale, non contestato dall' nel presente giudizio. CP_1
8. Ne consegue il diritto della ricorrente a percepire la prestazione previdenziale richiesta con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza.
10.
P.Q.M.
11. Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che la ricorrente è affetta, dalla data del 26 settembre 2016, da invalidità civile nella misura del 75%; dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971, con decorrenza dal 1 ottobre 2016, salvo conguagli;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per CP_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
2 Così deciso in sede di trattazione scritta, 06/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1280/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. VOCI PIETRO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2 luglio 2019, parte ricorrente proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo, svolta dalla dott.ssa la quale Persona_1 aveva riconosciuto un'invalidità civile pari al 50%.
2. Parte ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, deducendo la sussistenza di un grado di invalidità superiore al 74%.
1 3. All'esito della fase di cognizione, veniva nominato CTU il dott. , il Persona_2 quale, con relazione depositata in data 2 novembre 2025, accertava che la ricorrente è affetta da invalidità civile nella misura del 75%, con decorrenza da settembre 2016, in relazione al quadro morboso accertato.
4. Risulta agli atti che la ricorrente ha presentato domanda amministrativa per l'assegno mensile in data 26 settembre 2016.
*****
5. L'opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. è fondata.
6. La consulenza tecnica d'ufficio espletata in questa fase è precisa, coerente, priva di contraddizioni e risulta adeguatamente motivata sul piano medico-legale. L non CP_1 ha fornito elementi tecnici idonei a infirmare le conclusioni del CTU nominato in sede di giudizio.
7. Deve pertanto riconoscersi che la ricorrente, alla data della domanda amministrativa del
26 settembre 2016, presentava una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75%, rilevante ai fini dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971, ricorrendo altresì il requisito reddituale, non contestato dall' nel presente giudizio. CP_1
8. Ne consegue il diritto della ricorrente a percepire la prestazione previdenziale richiesta con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza.
10.
P.Q.M.
11. Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che la ricorrente è affetta, dalla data del 26 settembre 2016, da invalidità civile nella misura del 75%; dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971, con decorrenza dal 1 ottobre 2016, salvo conguagli;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per CP_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
2 Così deciso in sede di trattazione scritta, 06/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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