Ordinanza cautelare 24 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 13 marzo 2023
Sentenza 20 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 20/11/2023, n. 17224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17224 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/11/2023
N. 17224/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10982/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10982 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- rappresentate e difese dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Guadagnino, Cherubina Ciriello e Massimo Boccia Neri, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Angelo Guadagnino in Roma, via Beccaria n.29;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
I.Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- Per quanto di ragione, della prima prova scritta del “concorso pubblico, per titoli ed esami, a milleottocento cinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale” di cui al Bando pubblicato in G.U.R.I. – Serie IV – n.78 del 1° ottobre 2021 (adottato con determinazione del Consiglio di Amministrazione n.66 del 28/10/2020), svolta da parte ricorrente in data 19/07/2022 alle ore 15,00 e comunicata in data 21/07/2022 sulla propria area “riservata” del sito istituzionale, laddove risulta che la stessa “non è stata superata” per aver conseguito il punteggio di -OMISSIS-;
- Per quanto di ragione, del questionario della prima prova scritta somministrato a parte ricorrente nella seduta del 19/07/2022 alle ore 15,00 nella parte in cui contiene il seguente quesito a risposta multipla “cosa si intende per budget?” con le seguenti soluzioni “1) L'insieme di scelte e di modalità di attuazione decise dalla direzione (RISPOSTA RITENUTA CORRETTA DALLA COMMISSIONE); 2) Una semplice previsione, basata su stime relative a ciò che potrà avvenire in futuro (RISPOSTA FORNITA DALLE RICORRENTI); 3) Un modello di comportamento predefinito a cui l'azienda deve forzatamente adeguarsi”, perché formulato in modo incompleto, ambiguo e fuorviante e, in ogni caso, non conduce a una conclusione univoca;
- Per quanto di ragione, della scheda di valutazione della prima prova scritta svolta dalla parte ricorrente, laddove non è stato considerato l'errore di formulazione del citato quesito e non è stato attribuito il conseguente punteggio di 1,2 punti per la risposta esatta, che le avrebbe permesso di superare la prima prova scritta e accedere all'orale, tenuto conto che la seconda prova scritta è stata superata;
- Per quanto di ragione, del provvedimento dagli estremi ignoti di mancata ammissione alla prova orale del concorso prevista dall'art.10 del Bando in ragione dell'esito della predetta prova scritta;
- Per quanto di ragione, dell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS in data 20/07/2022 e contenente i nominativi dei candidati NON ammessi alla prova orale, nella parte in cui indica il nome di parte ricorrente;
- Per quanto di ragione, dell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS in data 20/07/2022 e contenente i nominativi dei candidati AMMESSI alla prova orale con “i punteggi esposti” delle due prove scritte e “determinati all'esito della parametrazione in trentesimi dei punteggi riportati da ciascun candidato nelle prove scritte”, nella parte in cui non indica il nome di parte ricorrente;
- Per quanto di ragione, del calendario delle prove orali pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS e contenente i nominativi dei candidati ammessi alla citata prova, nella parte in cui non indica il nome di parte ricorrente;
- Per quanto di ragione, dell'elenco, pubblicato in data 19/09/2022, contenente gli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso dei candidati ammessi alle prove orali ai sensi dell'art.12 c.2 DPR n.487/94, nella parte in cui non indica il nome di parte ricorrente;
- Per quanto di ragione, dell'avviso relativo al diario della prova preselettiva e scritta del citato concorso pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS e in G.U.R.I. del 4/02/2022;
- Per quanto di ragione, del diario della prova preselettiva e scritta del citato concorso pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS e in G.U.R.I. del 14/06/2022;
- Per quanto di ragione, delle istruzioni generali fornite in formato digitale sul PC consegnato al candidato durante lo svolgimento della prova, richieste con apposita istanza di accesso e non ancora fornite dall'INPS;
- Per quanto di ragione, dei verbali in cui la Commissione ha introdotto un algoritmo di calcolo del punteggio delle prove scritte per la determinazione dei punteggi superiori a 21/30;
- Per quanto occorrer possa, del Bando pubblicato in G.U.R.I. – Serie IV – n.78 del 1° ottobre 2021 (adottato con determinazione del Consiglio di Amministrazione n.66 del 28/10/2020), con cui è stato indetto il “concorso pubblico, per titoli ed esami, a milleottocento cinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale”, nella parte in cui prevede che per il superamento della prova scritta sia necessario il raggiungimento della soglia minima di 21/30 in ciascuna delle 2 prove;
- Per quanto di ragione, del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti con cui sono state predisposte e/o approvate le domande somministrate a parte ricorrente in occasione della prova scritta, richiesti con apposita istanza di accesso e non ancora fornite dall'INPS;
- Per quanto di ragione, del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti, contenenti i criteri di valutazione della prova scritta svolta da parte ricorrente, richiesti con apposita istanza di accesso e non ancora fornite dall'INPS;
- Per quanto di ragione, della graduatoria, ancora non formata né pubblicata, dei candidati ammessi alla successiva valutazione dei titoli nella parte in cui non include parte ricorrente;
- Per quanto di ragione, della graduatoria di merito, ancora non formata né pubblicata, del citato concorso in cui sono inseriti tutti i candidati idonei e vincitori della selezione, nella parte in cui non include parte ricorrente;
nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.
*
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO
dell'interesse in capo alla parte ricorrente di essere ammessa alla successiva prova orale del “concorso pubblico, per titoli ed esami, a milleottocento cinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale” E LA CONSEGUENTE CONDANNA ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione intimata a provvedere alla suddetta ammissione o, in subordine, al pagamento delle relative somme.
II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalle ricorrenti il 6 febbraio 2023:
-Per quanto di ragione, della graduatoria finale di merito relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1”, pubblicata in data 21 dicembre 2022 sul sito istituzionale dell'INPS, previa delibera n. 261 del Consiglio di Amministrazione, nella parte in cui non indica il nominativo di parte ricorrente;
- Per quanto di ragione, della graduatoria dei vincitori relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1”, pubblicata in data 21 dicembre 2022 sul sito istituzionale dell'INPS, previa delibera n. 261 del Consiglio di Amministrazione, nella parte in cui non indica il nominativo di parte ricorrente;
- Per quanto di ragione, dell'elenco di valutazioni titoli finale e dell'ulteriore elenco di valutazione titoli pubblicati lo stesso giorno della graduatoria finale di merito, nella parte in cui indica il nominativo di parte ricorrente;
-per quanto di ragione, della delibera n. 261 del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, nella parte in cui approva la graduatoria finale di merito con viziata nella parte in cui non indica il nominativo di parte ricorrente;
- Per quanto occorrer possa, dell'elenco dagli estremi ignori di valutazioni titoli di coloro che hanno sostenuto la prova orale suppletiva in data 12/01/2023;
- Per quanto occorrer possa e laddove ritenuti lesivi, del verbale n.67 del 12/01/2023 con cui la Commissione d'esame ha deliberato di integrare la precedente graduatoria di merito con i nominativi dei candidati ammessi con riserva alla prova orale a seguito di provvedimento giurisdizionale e della nuova e allegata graduatoria finale di merito approvata come sopra (e parte integrante del richiamato verbale) e di prossima pubblicazione sul sito istituzionale dell'INPS in merito al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1”, laddove include con “riserva” (AMM RIS) la dott.ssa -OMISSIS- alla posizione -OMISSIS- mentre non include la dott.ssa -OMISSIS-;
nonché di ogni altro atto anteriore conseguente ovvero comunque connesso al procedimento, anche se ad oggi non conosciuto;
III. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalle ricorenti il 2 marzo 2023:
- Per quanto di ragione, delle ultime e rettificate graduatorie finali di merito e dei vincitori pubblicate in data 15 febbraio 2023 sul sito istituzionale dell'INPS (e già comunicate dell'Istituto e impugnate nel precedente atto) e relative al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1” nonché della deliberazione n. 17 del Consiglio di Amministrazione del 14/02/2023 con cui le modifiche alle precedenti graduatorie e la loro nuova ripubblicazione sono state approvate dal C.d.A. e allegate a tale delibera costituendone parte integrante, laddove includono con “riserva” (AMM RIS) la dott.ssa -OMISSIS- alla posizione -OMISSIS- mentre non indicano il nominativo della dott.ssa -OMISSIS-;
nonché di ogni altro atto anteriore, conseguente ovvero comunque connesso al procedimento ivi inclusi tutti i verbali della selezione se lesivi, anche se ad oggi non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo le ricorrenti, come indicate in epigrafe, agiscono per l'annullamento della prima prova scritta del " Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'I.N.P.S., area C, posizione economica C1 su tutto il territorio nazionale ", di cui al Bando pubblicato in G.U.R.I. - Serie IV - n. 78 del 1° ottobre 2021, laddove risulta che la stessa "non è stata superata" per aver conseguito il punteggio -per tutte le ricorrenti- pari a punti 20,04.
2. Le ricorrenti impugnano, in particolare, il questionario somministrato loro nella prima prova scritta nella parte in cui contiene il seguente quesito a risposta multipla “ cosa si intende per budget? ” con le seguenti soluzioni “ 1) L’insieme di scelte e di modalità di attuazione decise dalla direzione (RISPOSTA RITENUTA CORRETTA DALLA COMMISSIONE); 2) Una semplice previsione, basata su stime relative a ciò che potrà avvenire in futuro (RISPOSTA FORNITA DALLE RICORRENTI); 3) Un modello di comportamento predefinito a cui l'azienda deve forzatamente adeguarsi”, perché formulato in modo incompleto, ambiguo e fuorviante e, in ogni caso, non conduce a una conclusione univoca, contestando la relativa scheda di valutazione della prima prova scritta ed i consequenziali atti (mancata ammissione alla prova orale, elenco dei candidati non ammessi e di quelli ammessi alle prove orali, nonché gli ulteriori atti connessi tra cui le istruzioni generali fornite al candidato durante lo svolgimento della prova scritta in contestazione, l’algoritmo di calcolo del punteggio introdotto dalla Commissione ed i verbali della stessa, nonché il bando di concorso nella parte in cui prevede che per il superamento della prova scritta è necessario il raggiungimento della soglia minima di 21/30 in ciascuna delle 2 prove.
3. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di ricorso:
“I) Violazione e falsa applicazione di legge, violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost; eccesso di potere per vizio della motivazione, per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria, per irragionevolezza, per illogicità, per erronea valutazione, per erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti e per violazione del principio della "par condicio": nella parte in cui l'amministrazione ha somministrato a parte ricorrente un quesito di "pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale" generico, mal posto, fuorviante e ambiguo oltre che con più possibili soluzioni corrette.- prova di resistenza;
II) Violazione di legge, violazione dell'art. 7 e 8 del d.P.R. n. 487/94, eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, difetto di motivazione; violazione degli artt. 3,97 Cost. - Violazione dei principi di trasparenza e "par condicio" tra candidati: nella parte in cui il bando prevede come necessario superare entrambe le prove scritte per accedere alla prova orale anziché conteggiare la media dei punteggi nelle due prove” .
4. Si è costituito in giudizio l'I.N.P.S. deducendo l'infondatezza del ricorso.
5. Con ordinanza -OMISSIS- del 24 ottobre 2022 questo Tar ha respinto la domanda cautelare.
6. Successivamente con ordinanza -OMISSIS- del 25 novembre 2022 il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso in appello promosso dalla sola ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS- " assistito da significativi elementi di fondatezza, con riguardo al quesito relativo al c.d. budget, trattandosi di quesito ambiguo e mal posto, in quanto l'assenza nella risposta dell'orizzonte temporale di riferimento rende priva di univocità la soluzione prospettata come corretta dalla Commissione (non essendo chiaro se le scelte e le relative modalità di attuazione si riferiscano al breve o al medio - lungo termine) ". Ritenendo, quindi, che l’attribuzione del punteggio previsto per l’anzidetto quesito comportasse una ridefinizione della posizione della ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS- suscettibile di collocarla utilmente per l’ammissione alle prove orali, il Consiglio di Stato ha ammesso la ricorrente "con riserva" alla prova orale.
7. Con memoria del 1° febbraio 2023 l'Inps ha rappresentato di aver ammesso con riserva la ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS- alle prove orali alle quali la predetta ricorrente ha riportato il punteggio sufficiente di 21,00; viceversa, la ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS- non è stata ammessa con riserva alle prove orali non avendo spiegato appello cautelare avverso l’ordinanza della Sezione -OMISSIS-/2022.
8. Successivamente entrambe le ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno proposto ricorso per motivi aggiunti con il quale hanno impugnato la nuova graduatoria finale di merito, laddove da un lato includeva la -OMISSIS- "con riserva" alla posizione -OMISSIS-, dall’altro, non includeva la dott.ssa -OMISSIS-.
10. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti entrambe le ricorrenti contestano la nuova graduatoria finale pubblicata in data 15 febbraio 2023 sul sito istituzionale dell'INPS - a seguito di modifiche alle precedenti graduatorie - laddove la ricorrente -OMISSIS- risulta inclusa "con riserva" alla posizione n. -OMISSIS- e non si indica il nominativo della ricorrente -OMISSIS-.
11. Con ordinanza collegiale-OMISSIS- del 13 marzo 2023 - in accoglimento di specifica istanza di parte ricorrente - la Sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
12. La ricorrente -OMISSIS- ha quindi documentato di aver sottoscritto contratto di lavoro con l’Amministrazione.
13. Indi, all'udienza pubblica del 19 luglio 2023, la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
14. Preliminarmente deve darsi atto dell'avvenuta integrazione del contraddittorio secondo le modalità e le forme stabilite nell'ordinanza collegiale sopra citata.
15. Nel merito, il ricorso ed i motivi aggiunti sono fondati.
16. Le ricorrenti contestano la formulazione del quesito “budget” a risposta multipla somministrato nella prima prova scritta in quanto ritenuto generico, ambiguo e fuorviante.
17. Il quesito in questione risultava formulato nei seguenti termini: " Cosa si intende per budget ?" con le seguenti soluzioni: “ 1) L’insieme di scelte e di modalità di attuazione decise dalla direzione (RISPOSTA RITENUTA CORRETTA DALLA COMMISSIONE); 2) Una semplice previsione, basata su stime relative a ciò che potrà avvenire in futuro (RISPOSTA FORNITA DALLE RICORRENTI); 3) Un modello di comportamento predefinito a cui l'azienda deve forzatamente adeguarsi ”.
18. In conformità all’orientamento espresso dalla Sezione (Tar Roma, Lazio, -OMISSIS-) le censure sono fondate.
19. È principio consolidato che le domande somministrate in un concorso pubblico devono rispondere al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa al fine di consentire risposte in tempi brevi. Deve ritenersi infatti che il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla richieda che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non compromettere l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere congrue, chiare e neutre e non prestarsi a interpretazioni divergenti; quanto sopra sulla base di una formulazione chiara, non incompleta o ambigua, con corrispondente univocità di risposta (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2012, -OMISSIS-).
20. Al di fuori di questi parametri, il criterio invalida la selezione, facendole acquisire un carattere incongruo ed aleatorio, quando non arbitrario, non essendovi una certezza circa le risposte, ritenute corrette dall'Amministrazione in base ai parametri unilateralmente fissati dal soggetto che ha predisposto i questionari.
21. In tale prospettiva, se è vero che il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione, è anche vero che non può esimersi dal considerare e valutare l'eventuale vizio, tecnico o logico, dell'apprezzamento dell'Amministrazione, ove una tale mancanza sia in concreto oggettivamente riscontrabile.
22. Il Collegio, alla più approfondita valutazione propria della presente fase di merito, ritiene condivisibile le conclusioni cui è giunto il Consiglio di Stato in sede cautelare.
23. La domanda in contestazione pone ai candidati di rispondere a una domanda non puntualmente formulata ("cosa si intende per budget") che, senza una chiara specificazione sull'orizzonte temporale di riferimento, sulla tipologia di budget o sulla funzione di riferimento, rende impossibile individuare una soluzione univocamente corretta secondo il contesto scientifico di fondo (Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 4 febbraio 2019, -OMISSIS- e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater 4 luglio 2018, -OMISSIS-).
24. Il quesito è quindi illegittimo perché, a causa della sua non puntuale formulazione, può condurre a più risposte esatte e non già ad un'unica risposta "oggettivamente" corretta, e perché - come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa - lascia spazio anche a una possibile interpretazione soggettiva da parte della Commissione (viste le plurime soluzioni alla domanda), che non deve formulare " ... domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella - l'unica, incontestabilmente - corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo " (così Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2022, -OMISSIS-, e in senso analogo Sez. II, 5 ottobre 2020,-OMISSIS-).
25. Conseguentemente il risultato del quesito in oggetto è meritevole di annullamento, con attribuzione alle ricorrenti del previsto punteggio di 1,2 per la risposta corretta e conseguente superamento della prima prova scritta e ammissione alla prova orale.
26. Conclusivamente, assorbita ogni ulteriore censura, il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti nei sensi e nei limiti sopra prospettati.
27. Per l'effetto - considerato il superamento della prova orale alla quale la ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS- è stata ammessa con "riserva" - vanno annullati gli atti impugnati e la graduatoria finale di merito nella parte in cui detta ricorrente risulta ammesse e posizionata ma con la clausola di "riserva", con definitivo consolidamento della posizione della dottoressa -OMISSIS- nella graduatoria medesima.
28. In relazione, invece, alla diversa posizione della dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- alla quale l’Amministrazione non ha ritenuto di estendere gli effetti della pronuncia resa in sede cautelare dal Consiglio di Stato (e che, quindi, non è stata ammessa con riserva né alla prova orale né nella graduatoria), all’annullamento degli atti impugnati consegue l’obbligo dell’Amministrazione intimata di riconvocare la Commissione esaminatrice per consentire all’anzidetta ricorrente di sostenere la prova orale.
29. Nondimeno, la peculiarità della questione controversa giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Palma | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO