Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/02/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4254 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 9.2.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
18 Febbraio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 18/02/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 4254/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Ripetizione di indebito;
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. M.C. Mascianà;
Ricorrente
CONTRO
p.t.;
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.09.2023 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha lamentato
CP_ l'illegittimità del provvedimento dell' comunicato il 19.01.2022, con il quale l' ha CP_1
comunicato, per il periodo compreso tra l'1.1.2002 e il 31.12.2004, la sussistenza di un indebito, pari ad € 711,96 sulla pensione cat. IO n. 60016085.
Evidenziando che il presunto indebito si riferisse ad un periodo in cui la propria madre era ancora in vita, ha eccepito – ai sensi dell'art. 3, l. 24/90 – il difetto di motivazione del provvedimento in cui la pretesa restitutoria aveva ad oggetto la “maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”. CP_ Ha altresì sollevato l'eccezione di prescrizione decennale della pretesa dell' CP_ Ha concluso chiedendo la declaratoria di illegittimità del provvedimento dell' finalizzato al recupero dell'indebito e la condanna alla restituzione di quanto già trattenuto. CP_ Regolarmente citato in giudizio non si è costituito l' che è risultato contumace.
****
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
CP_ Nel merito occorre osservare che oggetto dell'indebito, rilevato dall' con la nota impugnata dalla ricorrente, è il quantum della pensione cat. IO n. 60016085, rispetto alla quale, negli anni 2002-
2004, si sarebbe configurato un superamento dei limiti reddituali.
Ciò chiarito, occorre premettere che ai sensi dell'art. 52 della legge n.88/89: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui alla legge 30 aprile 1969 n.153 art.
26, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”.
Tale disposizione normativa, inoltre, stabilisce che: "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta
a dolo dell'interessato". L'interpretazione autentica della norma in questione è stata offerta dall'art. 13 della legge n.412/91 secondo cui "Le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base
a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite".
Il secondo comma della stessa norma prevede che: “L procede annualmente alla verifica CP_1
delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Dalla lettura congiunta delle predette disposizioni si evince che l'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il CP_1
percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
Sul punto si è espressa in numerose occasioni la giurisprudenza di legittimità (v. ex multis
Cassazione civile sez. lav., 18/04/2023, n.10337) secondo cui “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base
a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c)
l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.”.
Orbene, in ordine all'obbligo di verifica delle situazioni reddituali, giurisprudenza pacifica di legittimità (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953; Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n.
18551) è giunta alla conclusione che: "L'obbligo dell di procedere annualmente alla verifica CP_1
dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo".
Da ciò consegue che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi CP_1 alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma entro un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, co.
2. citato.
Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica sulla permanenza dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an e il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (sul punto, vedi Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166, che incidentalmente ha contribuito all'interpretazione delle norme in esame), data dai tempi tecnici necessari perché i dati disponibili all'Istituto siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Costituzionale cit.).
Tempi sui quali “si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico (Cass. civ. n. 3802/2019)”.
I giudici di legittimità hanno quindi concluso che: "Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale - ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n.412/1991 - non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva CP_1
soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell rispetto alla comunicazione, da parte CP_1
del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico (Cass. Sez. Lav. n. 15039 del 31/5/2019)”.
Quindi l'assenza di dolo in capo alla ricorrente non ha alcuna rilevanza ai fini del decidere, essendo CP_ invece determinante stabilire se l' abbia agito tempestivamente.
In questa prospettiva, alla luce delle argomentazioni esposte, oltre che della sua lettura testuale
(che utilizza l'espressione "entro l'anno successivo" per indicare il termine entro cui debba avvenire il recupero, non già "entro un anno" dalla verifica) l'art. 13, co. 2 citato, va interpretato nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che “entro
l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero, senza che, in tal caso, venga in alcun modo in considerazione la mancanza del dolo del pensionato (Cassazione civile sez. lav. 20.5.2021, n.13918)”.
Ha ancora precisato la Suprema Corte che: “La legge n. 412 del 1991, art. 13, comma 2, laddove prevede che l' provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente CP_1
pagato in eccedenza, va inteso nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta CP_1
di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato (sempre, Cassazione civ. sez. lav. 20.5.2021,
n.13918)”. Siffatte disposizioni normative vanno interpretate tenendo conto che a partire dal 2010, per effetto dell'art.13 comma 6 lett. c) del Decreto-legge n.78/2010 conv. nella Legge n.122/2010) i titolari di prestazioni collegate al reddito sono stati esonerati dall'obbligo di inviare il modello Red all' (contenente i dati reddituali), qualora siano tenuti a comunicare la situazione Controparte_2
reddituale all'amministrazione finanziaria (Mod.730 o Unico); in tal caso, infatti, per effetto della comunicabilità delle banche dati nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, l' ha sempre la CP_1
possibilità di conoscere i dati reddituali dichiarati dai contribuenti ai fini fiscali.
Nel dettaglio l'art. 13, comma 1 del Decreto legge n. 78 del 2010, ha previsto l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, CP_1
dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Infatti il comma 10 della norma menzionata dispone: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
Se ne inferisce che l' – qualora mancasse la comunicazione dei dati reddituali agli enti CP_1
previdenziali – è nelle condizioni di verificare la situazione reddituale del percettore di prestazione previdenziale (al più presto e salvi i casi di comunicazione da parte di quest'ultimo) nell'anno successivo a quello cui si riferiscono le stesse prestazioni: è infatti con la dichiarazione dei redditi - presentata per legge nell'anno successivo a quello in cui si realizza il reddito - che si avverano le condizioni di conoscibilità dei redditi complessivi del titolare di trattamento previdenziale.
Di conseguenza, l'ente previdenziale può agire per recuperare l'indebito entro l'ulteriore anno successivo ovvero entro due anni civili da quello in cui sono state effettuate le erogazioni indebite di emolumenti.
Così ricostruito il quadro normativo, pur non avendo la parte ricorrente eccepito la decadenza dell'azione di ripetizione di indebito, nel caso di specie va nondimeno rilevata, per le ragioni esposte, CP_ l'illegittimità del provvedimento dell' che si riferisce ad un arco temporale piuttosto datato e corrispondente al 2002-2004. CP_ Pertanto risulta infondata la pretesa dell' non cogliendo nel segno l'eccezione di difetto di motivazione che, nella specie, non si riscontra in forza dell'illustrazione, seppur sintetica, dei motivi sottesi alla richiesta restitutoria;
né assumendo rilievo l'eccezione di prescrizione che è istituto inapplicabile alla fattispecie dell'indebito previdenziale afferente a trattamenti pensionistici rientrante in un contesto normativo proprio e peculiare.
Alla luce delle esposte argomentazioni il ricorso merita accoglimento.
In applicazione del principio della soccombenza si dispone il pagamento delle spese di lite, ex art. 4 comma 1, DM 55/2014modificato dal Dm 147/22, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara l'irripetibilità della somma di € 711,96 e condanna l' alla restituzione di quanto CP_1
eventualmente trattenuto per il medesimo titolo.
CP_ Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 340,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettario (15%), iva e cpa, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 18/02/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo