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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/07/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2756/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2756/2022 del ruolo generale, promossa da: in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore dr. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Salvatore Giordano;
OPPONENTE
CONTRO
, , , RT Controparte_4 CP_5 CP_6
, rappresentati e difesi dall'Avv. Cristiano Marrazzo;
[...]
OPPOSTI
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “1) Preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire degli intimanti , e Controparte_4 CP_5 CP_6
; 2) nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dei sigg.ri
[...] CP_4
, e di procedere ad esecuzione forzata per
[...] CP_5 Controparte_6
l'importo di € 150.000,00 - ovvero per qualsivoglia altro diverso importo - attesa l'inesistenza del corrispondente credito ex Cromar, conseguente alla rinuncia ad esso derivante dalla sua omessa indicazione nel bilancio finale di liquidazione della Cromar s.r.l.; 3) in ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto degli intimanti di procedere ad esecuzione
pagina 1 di 4 forzata per l'importo di € € 121.426,03 di cui agli interessi intimati con l'atto di precetto, vittoria di spese e competenze.” Per il convenuto: Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando l'atto di precetto e per l'effetto condannare la Controparte_1
con sede in Angri (SA) alla Piazza Annunziata 40, P. Iva e C.F.
[...]
, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante dr. P.IVA_1 CP_2
a pagare le seguenti somme: € 322.024,03. Condannare parte opponente, ex art.
[...]
96, III comma c.p.c. In ogni caso: con vittoria di spese e compenso all'avvocato antistatario determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, e successive spese occorrende.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Controparte_1 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante dr. , Controparte_2 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato a mezzo pec in data 3.5.2022, con il quale i sigg.ri , , e RT Controparte_4 CP_5 CP_6
, ciascuno nella rispettiva qualità e per il preteso corrispondente diritto, intimavano il
[...] pagamento della complessiva somma di € 322.024,03, in virtù del Lodo Arbitrale emesso in data 26.9.2016, dichiarato esecutivo e munito della formula esecutiva in data 29.3.2022 dal
Tribunale di Napoli, sez. XI, rg 2467/22, G. Dott. Fabio Perrella e notificato in data 31.3.2022.
A sostegno della domanda eccepiva: a) il difetto dell'interesse ad agire degli ex soci Cromar in quanto la sorta capitale, che era stata precettata nella misura complessiva di € 200.000,00, doveva essere ripartita secondo quanto stabilito nel titolo esecutivo, ovvero in misura pari al pagina 2 di 4 25% - e quindi per l'importo di € 50.000,00 - in favore di , e nella residua RT misura del 75% - e quindi per l'importo di € 150.000,00 - in favore della società Cromar s.r.l., credito ceduto agli odierni opposti dalla società tuttavia, la Cromar Controparte_7
s.r.l. era stata cancellata dal Registro delle Imprese con efficacia dal 23.12.2021 e, pertanto, ad avviso dell'opponente, condizione necessaria affinchè il socio potesse considerarsi successore della società cancellata o estinta è che questi, ai sensi dell'art. 2495 comma 2
c.c., abbia “riscosso” la quota in base al bilancio finale di liquidazione, circostanza non provata dai sigg.ri , e;
b) Inesistenza Controparte_4 CP_5 Controparte_6 del credito “ex Cromar” – Omessa indicazione del suddetto credito nel bilancio finale di liquidazione della società Cromar s.r.l. che deve intendersi come rinuncia al credito medesimo;
c) Interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002 non dovuti –
Illegittimità della richiesta – Violazione di legge (art. 1284, comma 4 c.c., in relazione all'art. 17, comma 1, D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014) – Interessi dovuti al tasso legale.
Con comparsa depositata in data 19.9.2022 si costituivano i sigg.ri , RT
, e , che chiedevano il rigetto Controparte_4 CP_5 Controparte_6 dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché la conferma dell'atto di precetto opposto e la condanna ex art. 96, III comma c.p.c.
Parte opponente, con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.10.2023 eccepiva la nullità del precetto allegando il decreto reso dalla Corte di Appello di Napoli n.
819/2023 del 2.3.2023, avente ad oggetto la revoca del decreto emesso dal Tribunale di
Napoli in data 29.3.2022 di concessione dell'esecutorietà del lodo arbitrale, con il quale la
Corte aveva accolto il reclamo, revocando il decreto impugnato e condannando i reclamati al pagamento delle spese di lite. A tale eccezione di nullità si opponevano le parti convenute insistendo per il rigetto della spiegata opposizione.
La causa veniva, pertanto, assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tuttavia, in data 7.11.2024 parte opposta presentava istanza e chiedeva al Giudice di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni ai fini di giustizia in quanto il Tribunale di Napoli XI sez. in data 24.10.24 aveva dichiarato esecutivo nei confronti di Controparte_1
(c.f./p.iva: ) il lodo arbitrale emesso in data 26.9.16.
[...] P.IVA_1
Il Giudice rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza del 23.1.2025 e fissava termine per note in sostituzione dell'udienza; parte opponente, dunque, chiariva che il decreto di esecutorietà citato da controparte e posto a base della richiesta di remissione sul ruolo della vertenza, già riservata in decisione, reso dal Tribunale di Napoli in data 24.10.2024 è un titolo diverso da pagina 3 di 4 quello posto a base del precetto opposto ed in ogni caso, a sostegno della propria difesa, per la successiva udienza del 17.4.2025, depositava l'ordinanza emessa in data 22.1.2025 dalla
Corte d'Appello di Napoli con la quale accoglieva il reclamo proposto, ex art. 825 cpc della e revocava il decreto di esecutorietà emesso dal Tribunale di Napoli in data Controparte_1
24/10/2024.
Parte opposta, dunque, preso atto della documentazione depositata, dichiarava di rinunciare all'atto di precetto ed, in considerazione della palese buona fede dell'intrapresa dell'attività, chiedeva la compensazione delle spese.
Ebbene, non essendo in contestazione la circostanza che tra le parti è venuta meno la ragione della disputa, essendo venuto meno il titolo (lodo arbitrale) su cui si fonda il precetto a seguito della revoca da parte della Corte di Appello di Napoli (provvedimento del 2.3.2023) del decreto di esecutorietà apposto al lodo arbitrale del 26.9.2016;
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
04.07.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2756/2022 del ruolo generale, promossa da: in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore dr. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Salvatore Giordano;
OPPONENTE
CONTRO
, , , RT Controparte_4 CP_5 CP_6
, rappresentati e difesi dall'Avv. Cristiano Marrazzo;
[...]
OPPOSTI
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “1) Preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire degli intimanti , e Controparte_4 CP_5 CP_6
; 2) nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dei sigg.ri
[...] CP_4
, e di procedere ad esecuzione forzata per
[...] CP_5 Controparte_6
l'importo di € 150.000,00 - ovvero per qualsivoglia altro diverso importo - attesa l'inesistenza del corrispondente credito ex Cromar, conseguente alla rinuncia ad esso derivante dalla sua omessa indicazione nel bilancio finale di liquidazione della Cromar s.r.l.; 3) in ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto degli intimanti di procedere ad esecuzione
pagina 1 di 4 forzata per l'importo di € € 121.426,03 di cui agli interessi intimati con l'atto di precetto, vittoria di spese e competenze.” Per il convenuto: Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando l'atto di precetto e per l'effetto condannare la Controparte_1
con sede in Angri (SA) alla Piazza Annunziata 40, P. Iva e C.F.
[...]
, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante dr. P.IVA_1 CP_2
a pagare le seguenti somme: € 322.024,03. Condannare parte opponente, ex art.
[...]
96, III comma c.p.c. In ogni caso: con vittoria di spese e compenso all'avvocato antistatario determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, e successive spese occorrende.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Controparte_1 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante dr. , Controparte_2 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato a mezzo pec in data 3.5.2022, con il quale i sigg.ri , , e RT Controparte_4 CP_5 CP_6
, ciascuno nella rispettiva qualità e per il preteso corrispondente diritto, intimavano il
[...] pagamento della complessiva somma di € 322.024,03, in virtù del Lodo Arbitrale emesso in data 26.9.2016, dichiarato esecutivo e munito della formula esecutiva in data 29.3.2022 dal
Tribunale di Napoli, sez. XI, rg 2467/22, G. Dott. Fabio Perrella e notificato in data 31.3.2022.
A sostegno della domanda eccepiva: a) il difetto dell'interesse ad agire degli ex soci Cromar in quanto la sorta capitale, che era stata precettata nella misura complessiva di € 200.000,00, doveva essere ripartita secondo quanto stabilito nel titolo esecutivo, ovvero in misura pari al pagina 2 di 4 25% - e quindi per l'importo di € 50.000,00 - in favore di , e nella residua RT misura del 75% - e quindi per l'importo di € 150.000,00 - in favore della società Cromar s.r.l., credito ceduto agli odierni opposti dalla società tuttavia, la Cromar Controparte_7
s.r.l. era stata cancellata dal Registro delle Imprese con efficacia dal 23.12.2021 e, pertanto, ad avviso dell'opponente, condizione necessaria affinchè il socio potesse considerarsi successore della società cancellata o estinta è che questi, ai sensi dell'art. 2495 comma 2
c.c., abbia “riscosso” la quota in base al bilancio finale di liquidazione, circostanza non provata dai sigg.ri , e;
b) Inesistenza Controparte_4 CP_5 Controparte_6 del credito “ex Cromar” – Omessa indicazione del suddetto credito nel bilancio finale di liquidazione della società Cromar s.r.l. che deve intendersi come rinuncia al credito medesimo;
c) Interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002 non dovuti –
Illegittimità della richiesta – Violazione di legge (art. 1284, comma 4 c.c., in relazione all'art. 17, comma 1, D.L. 132/2014, conv. in L. 162/2014) – Interessi dovuti al tasso legale.
Con comparsa depositata in data 19.9.2022 si costituivano i sigg.ri , RT
, e , che chiedevano il rigetto Controparte_4 CP_5 Controparte_6 dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché la conferma dell'atto di precetto opposto e la condanna ex art. 96, III comma c.p.c.
Parte opponente, con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.10.2023 eccepiva la nullità del precetto allegando il decreto reso dalla Corte di Appello di Napoli n.
819/2023 del 2.3.2023, avente ad oggetto la revoca del decreto emesso dal Tribunale di
Napoli in data 29.3.2022 di concessione dell'esecutorietà del lodo arbitrale, con il quale la
Corte aveva accolto il reclamo, revocando il decreto impugnato e condannando i reclamati al pagamento delle spese di lite. A tale eccezione di nullità si opponevano le parti convenute insistendo per il rigetto della spiegata opposizione.
La causa veniva, pertanto, assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tuttavia, in data 7.11.2024 parte opposta presentava istanza e chiedeva al Giudice di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni ai fini di giustizia in quanto il Tribunale di Napoli XI sez. in data 24.10.24 aveva dichiarato esecutivo nei confronti di Controparte_1
(c.f./p.iva: ) il lodo arbitrale emesso in data 26.9.16.
[...] P.IVA_1
Il Giudice rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza del 23.1.2025 e fissava termine per note in sostituzione dell'udienza; parte opponente, dunque, chiariva che il decreto di esecutorietà citato da controparte e posto a base della richiesta di remissione sul ruolo della vertenza, già riservata in decisione, reso dal Tribunale di Napoli in data 24.10.2024 è un titolo diverso da pagina 3 di 4 quello posto a base del precetto opposto ed in ogni caso, a sostegno della propria difesa, per la successiva udienza del 17.4.2025, depositava l'ordinanza emessa in data 22.1.2025 dalla
Corte d'Appello di Napoli con la quale accoglieva il reclamo proposto, ex art. 825 cpc della e revocava il decreto di esecutorietà emesso dal Tribunale di Napoli in data Controparte_1
24/10/2024.
Parte opposta, dunque, preso atto della documentazione depositata, dichiarava di rinunciare all'atto di precetto ed, in considerazione della palese buona fede dell'intrapresa dell'attività, chiedeva la compensazione delle spese.
Ebbene, non essendo in contestazione la circostanza che tra le parti è venuta meno la ragione della disputa, essendo venuto meno il titolo (lodo arbitrale) su cui si fonda il precetto a seguito della revoca da parte della Corte di Appello di Napoli (provvedimento del 2.3.2023) del decreto di esecutorietà apposto al lodo arbitrale del 26.9.2016;
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
04.07.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
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