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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/03/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6896/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione n. 6896/2024 R.G. promosso da
) (avv. NERI ALDO) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(avv. NERI ALDO) CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in data 27/8/2024.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) essendo entrambi i coniugi autosufficienti, ciascuno di essi dichiara di non avere richieste di mantenimento da avanzare l'uno nei confronti dell'altro; 3) i coniugi danno atto di avere già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29/05/1971, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di BRESCIA (BS) (atto n. 593, parte II, serie A, anno 1971), unione dalla quale sono nati i figli Per_1
(n. 20/4/1972) e (n. 20/4/1979). Per_2
Le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono comparse all'udienza del 28/1/2025, all'esito della quale, fallito il tentativo di conciliazione, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della lite, come da note scritte depositate in data 27/8/2024; hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
1 Il Giudice, ritenuta la non necessità di adottare provvedimenti temporanei ed urgenti, ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/2/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione n. 6896/2024 R.G. promosso da
) (avv. NERI ALDO) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(avv. NERI ALDO) CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in data 27/8/2024.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) essendo entrambi i coniugi autosufficienti, ciascuno di essi dichiara di non avere richieste di mantenimento da avanzare l'uno nei confronti dell'altro; 3) i coniugi danno atto di avere già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29/05/1971, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di BRESCIA (BS) (atto n. 593, parte II, serie A, anno 1971), unione dalla quale sono nati i figli Per_1
(n. 20/4/1972) e (n. 20/4/1979). Per_2
Le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono comparse all'udienza del 28/1/2025, all'esito della quale, fallito il tentativo di conciliazione, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della lite, come da note scritte depositate in data 27/8/2024; hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
1 Il Giudice, ritenuta la non necessità di adottare provvedimenti temporanei ed urgenti, ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/2/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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