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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/10/2024, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile
R.G. 986/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
Dott. Federico Bressan Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Pier Parte_1 P.IVA_1
Paolo Lucchese, con domicilio presso il suo studio, come da procura allegata al reclamo;
reclamante contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso in giudizio dall'avv. Carlo Dall'Asta, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura 1/8/24 allegata alla memoria di costituzione;
resistente
contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Giorgio Aschieri, con domicilio presso, come da procura 16/9/24 allegata alla memoria di costituzione;
resistente Oggetto: Reclamo avverso la sentenza n. 126 emessa il 3/5/24 dal Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
IN VIA PRELIMINARE:
1) Sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 126/2024 del Tribunale di Verona, comunicata in data 8.05.2024, con decreto inaudita altera parte od in subordine previa fissazione di udienza di comparizione delle parti;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
1) Per i motivi di cui al presente reclamo, in riforma della Sentenza n. 126/2024 del Tribunale di Verona, revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e la contestuale declaratoria di inammissibilità della Domanda Concordataria del 23.4.24 depositata da con ogni effetto di legge;
Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Per Controparte_3
La Corte d'Appello di Venezia respinga il reclamo proposto ai sensi dell'art. 51 CCII dalla soc. confermando la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Parte_1
Tribunale di Verona, Seconda Sezione Civile, n. 126/2024 in data 8.5.2024, con ogni conseguenza di legge.
Spese ed onorari rifusi.
Per Liquidazione Giudiziale:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre:
Nel merito: rigettare il reclamo proposto dalla (C.F. ) e Parte_2 P.IVA_1 per l'effetto confermare la sentenza di apertura della Liquidazione Giudiziale resa dal
Tribunale Civile di Verona in quanto infondato in ragione di quanto motivato in narrativa;
In ogni caso, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, ivi comprese spese generali.
Ragioni della decisione
Con sentenza n. 126 del 3/5/24, il Tribunale di Verona, in accoglimento del ricorso ex art. 51 CCII presentato da in data 7/2/23, dichiarava aperta la Parte_3
liquidazione giudiziale della ravvisando la sussistenza dei relativi presupposti. Parte_1
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo reclamo, mentre e la Parte_1 CP_4
, regolarmente costituite con separate memorie, resistevano al Controparte_2
gravame.
All'udienza del 26/9/24, le parti precisavano le conclusioni e la Corte, sentita la discussione orale, tratteneva la causa in decisione.
***
Innanzitutto, va ricordato che, dopo la proposizione del ricorso ex art. 40 CCII presentato da in data 7/2/23, è stata fissata l'udienza per il 22/3/24 e si è costituita il CP_4 Parte_1
giorno prima, depositando ricorso ex artt. 39 co. 3, 40 e 44 co. 1, lett. a) CCII, con la richiesta di concessione dei termini di legge per la presentazione di domanda di ammissione al concordato preventivo.
Nell'ambito del procedimento unitario, ai sensi dell'art. 7 co. 1 e 2 CCII e dell'art. 40 co. 10
CCII, la società debitrice ha depositato il piano e la proposta nei termini concessi con decreto ex art. 47 CCII datato 1/12/23; successivamente, i Commissari Giudiziali nominati hanno segnalato profili di criticità ex art. 106 CCII, per cui, sul presupposto del venir meno delle condizioni di ammissibilità del concordato previste dagli artt. 84-88 CCII, è stata fissata udienza collegiale per la comparizione delle parti, all'esito della quale, con decreto del
12/4/24, il Tribunale ha revocato il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo e ha fissato per il giorno 24/4/2024 l'udienza per il prosieguo della trattazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
In data 23/4/24, ha, quindi, depositato un nuovo ricorso ex artt. 39 co. 1 e 40 Parte_1
CCII per l'accesso alla procedura di concordato preventivo in continuità indiretta ex art. 84
CCII, con l'obiettivo di superare le criticità rilevate dal Tribunale. All'udienza del 24/4/24, sulla base della documentazione attestante l'ulteriore incremento del debito della società nei confronti dell'Erario prodotta da , che ha insistito per l'apertura della liquidazione CP_4 giudiziale, il Tribunale di Verona ha dichiarato inammissibile l'accesso alla seconda procedura di concordato preventivo, in quanto depositato oltre il termine previsto a pena di decadenza, rappresentato dalla prima udienza del procedimento unitario, ex art. 40 co. 10 CCII, e ha accolto il ricorso proposto da ravvisando la sussistenza di tutti i presupposti CP_4 per l'apertura della liquidazione giudiziale. In particolare, ha rilevato che Parte_1
- era un'impresa soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- si trovava in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dal protratto inadempimento nei confronti del creditore istante per un importo pari ad almeno € 2.441.178,98; (ii) dall'esito negativo del pignoramento mobiliare tentato dall'istante; (iii) dal valore del patrimonio netto registrato nel bilancio dell'anno 2023, negativo per € 1.500.548; (iv) dalle ammissioni della Società contenute nel ricorso ex art. 44 CCII e nel piano di concordato circa l'impossibilità di far fronte al regolare adempimento dei debiti mediante le risorse del proprio patrimonio;
- superava le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, come risulta dall'attivo e dai ricavi dichiarati nel bilancio 2023, pari, rispettivamente, ad €
2.154.889 e ad € 1.074.195;
- aveva, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria di importo complessivamente superiore ad € 30.000,00, tenuto conto dell'elenco creditori depositato dalla società, in cui sono esposti debiti per complessivi € 3.983.981,34. ha proposto reclamo lamentando l'erroneità della sentenza in relazione ai Parte_1
seguenti motivi:
1. nullità della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e della contestuale
declaratoria di inammissibilità della domanda concordataria;
insussistenza di un'ipotesi di tardività e decadenza della proponibilità di una nuova domanda di concordato preventivo;
2. nullità della sentenza impugnata per violazione falsa applicazione dell'art. 107 CCII
per non avere il Tribunale di Verona riconosciuto il diritto della società Parte_1
[... a presentare una successiva domanda concordataria nel medesimo procedimento unitario;
3. nullità della sentenza in ordine all'assenza dei requisiti di cui all'art. 2 e all'art. 121 CCII per mancanza assoluta di motivazione in ordine i requisiti idonei all'apertura della liquidazione giudiziale.
Sulla base di tale reclamo, ha chiesto la sospensione della liquidazione Parte_1
dell'attivo ex art. 52 CCII.
***
Con il primo motivo di reclamo, afferma l'erroneità della sentenza nella parte Parte_1
in cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza sul presupposto che altrimenti si sarebbe vanificato il termine di decadenza previsto dall'art. 40, comma 10, CCII. Secondo la società debitrice, invece, avrebbe dovuto essere favorita la soluzione che garantiva la continuità aziendale, nel rispetto dello spirito della riforma. In particolare, nessuna decadenza poteva dirsi maturata entro la prima udienza prevista per il 22/3/23 in quanto era stato disposto il mero rinvio della trattazione dell'istanza di liquidazione giudiziale proposta da , senza alcun abuso dello strumento CP_4
specie in considerazione della diversità della nuova domanda proposta.
Con il secondo motivo, si duole del fatto che il Tribunale abbia dato una Parte_1
interpretazione della norma tale per cui il debitore può presentare solo una domanda concordataria in alternativa alla procedura di liquidazione giudiziale in atto, in contrasto con la disciplina vigente e con il fatto che lo slittamento della prima udienza per la trattazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale restituiva alla debitrice la facoltà di proporre nuova domanda di concordato.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Occorre precisare che l'udienza del 22/3/23, fissata per la trattazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, si è svolta regolarmente nel contraddittorio delle parti e, considerato il deposito dell'istanza di concordato in data 21/3/23 ha avuto ad oggetto la verifica delle condizioni poste dall'art. 7, comma 2, CCII a garanzia della trattazione prioritaria della domanda di accesso ad uno strumento di soluzione della crisi e dell'insolvenza. L'art. 7 citato, infatti, prevede che: “Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata a condizione che a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;
c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni dell'assenza di pregiudizio per i creditori …”.
E solo per effetto della valutazione effettuata, il Tribunale ha potuto posporre la trattazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale all'esito della procedura di concordato.
Ora, tale valutazione corrisponde proprio alla finalità dell'udienza prevista dall'art. 40, comma 10, CCII, secondo cui: “nel caso di pendenza di un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso
a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta…. nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza …”.
La previsione della prima udienza come termine di decadenza per la proposizione della domanda di concordato esclude, dunque, la possibilità di presentare, nell'ambito dello stesso procedimento unitario, una seconda domanda di concordato qualora, come nella specie, la presentazione dello strumento alternativo richiesto ha avuto esito negativo.
Né può seriamente sostenersi che il rinvio ad una udienza successiva consenta il rinnovo della prima udienza per l'esame dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, posto che, in questo modo, si potrebbe favorire un comportamento abusivo volto a prorogare all'infinito il momento dell'esame di quella domanda.
In realtà, la norma prevede tassativamente che la 'prima udienza' rappresenti il momento ultimo per la presentazione di uno strumento pattizio e sia destinata, in presenza dei requisiti richiesti, ad assicurare la priorità del procedimento concordatario mediante l'inevitabile differimento.
Non è pertinente, dunque, la decisione del Tribunale di Salerno, richiamata dalla reclamante, discutendosi, in quel caso, di un'udienza telematica di comparizione rinviata, con salvezza dei diritti di prima udienza, sull'accordo di tutte le parti al fine di trovare un equo componimento, con la conseguenza che, sarebbe stato contrario al principio di buona fede che regola il processo, dichiarare la decadenza dalla facoltà di proporre strumenti alternativi in sede di rinvio congiuntamente richiesto dalle parti.
Del tutto diverso è il caso in cui l'udienza è rinviata per la finalità propria prevista dall'art. 40, comma 10, CCII, di assicurare la priorità allo strumento alternativo: tale udienza, laddove coincide con la reale trattazione del procedimento (non già con quella in origine fissata e successivamente non celebrata, come Trib. Salerno), segna il termine di decadenza per l'eventuale proposizione di una richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi ex latere debitoris.
Del resto, l'interpretazione offerta non può certo dirsi incompatibile con la ratio della riforma, posto che, con la disposizione di cui all'art. 40, comma 10, CCII, il legislatore ha voluto contemperare contrapposte esigenze, vale a dire, da un lato, l'interesse del debitore al quale ha assicurato, ex art. 7, comma 2, CCII, la garanzia di una trattazione prioritaria della procedura alternativa di regolazione della crisi, e, dall'altro, l'interesse del ceto creditorio di veder soddisfatti i propri crediti attraverso l'imposizione di un termine rigido entro cui il debitore può chiedere l'accesso alla proposta negoziale, nel rispetto dell'interesse più generale di favorire una tempestiva emersione della crisi senza dare spazio a comportamenti dilatori od abusivi.
A conferma che la prima udienza rappresenti un limite preclusivo tassativo per la proposizione di domanda per l'accesso a strumenti alternativi di regolazione della crisi, sta lo stesso art. 40, comma 10 CCII, laddove dispone che, spirato inutilmente il termine decadenziale della prima udienza, la domanda non può essere presentata nemmeno “autonomamente sino alla conclusione del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale”.
Ne consegue il rigetto dei primi due motivi di doglianza, senza necessità di esaminare il merito del piano di concordato proposto tardivamente ed inammissibilmente.
Con il terzo motivo di reclamo, sostiene la nullità della sentenza dichiarativa Parte_1
dell'apertura della liquidazione giudiziale per motivazione inesistente circa i requisiti ex artt.
2 e 121 CCII, non ritenendo sufficiente il richiamo per relationem alle ragioni di inammissibilità contenute nella domanda concordataria presentata per prima. In ogni caso, secondo la reclamante, lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, in base ad una situazione patologica che, nella specie, non sussisteva;
in particolare, la situazione era definita di crisi dal tribunale nella iniziale procedura di concordato, per la cui soluzione era stata avviata una transazione fiscale per il debito erariale, era prevista la continuità in modo indiretto con contratto di affitto finalizzato all'acquisto ed era fondata sull'apporto di finanza esterna.
Il motivo non ha fondamento.
È pur vero che la situazione di crisi è un concetto diverso dalla situazione di insolvenza, per la sussistenza della quale non basta il mero inadempimento dovendosi riscontrare una stabile inidoneità di dare regolare soddisfazione alle proprie obbligazioni, tuttavia, nel caso concreto una tale stabile inidoneità non è smentita.
Infatti, dagli ultimi bilanci del 2021, 2022 e 2023 emerge un progressivo aggravamento dello stato patrimoniale che conferma quella incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte, in mancanza di una soluzione della crisi riconosciuta con il piano di concordato.
Risulta, in particolare che il patrimonio netto negativo è passato da € - 731.903 a € - 1.500.548
(v. docc. 5-6-7- Liquidazione Giudiziale), a fronte di un debito verso l'Erario di almeno €
2.441.178,98 con passività complessive passate da € 2.900.169 a € 3.655.438 (v. bilanci: docc.
5-6-7- LG). Né è contestato il risultato economico negativo della gestione, passato da € -
23.697 a € - 792.341, con perdite di esercizio costanti.
Sostiene la società debitrice che l'erroneità della sentenza impugnata sta nell'aver fatto discendere automaticamente dalla declaratoria di inammissibilità del concordato, la prova dell'insolvenza, senza alcuna valutazione di elementi sintomatici di questa.
In realtà, anche a voler prescindere dall'esito negativo del pignoramento eseguito da CP_4
che, pure, rappresenta un indizio, è la stessa debitrice ad affermare che l'attivo con cui poteva far fronte all'esposizione debitoria derivava principalmente da crediti verso clienti e dalla cessione dell'azienda, ossia da fonti che elidono un regolare adempimento delle obbligazioni assunte. Né può essere valorizzato l'avvio della transazione fiscale o la previsione di finanza esterna, trattandosi di benefici o apporti inseriti nel piano di concordato dichiarato inammissibile che, comunque, contribuiscono ad evidenziare, piuttosto che a negare, la situazione di insolvenza. Stato di insolvenza che, se fosse transitorio, sarebbe superabile in un arco temporale ben definito, con prospettive di risanamento certe, mentre, nel caso di specie, assume una connotazione stabile anche in considerazione della sorte del concordato e delle risultanze di bilancio.
Ne consegue il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali di questo grado di giudizio vanno poste a carico della società debitrice in solido con il legale rappresentante, secondo la regola della soccombenza;
dette spese vanno liquidate in base ai parametri medi, per cause di valore indeterminabile, di cui al DM 55/2014, tenuto conto delle fasi di studio e introduttiva, ed in base ai valori minimi per la fase decisionale, data la mancanza di difese scritte per la struttura del procedimento.
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La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 126 emessa il 3/5/24 dal
Tribunale di Verona;
2. condanna e il legale rappresentante, in solido fra loro, alla rifusione, a Parte_1
favore delle resistenti costituite, delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 5.000,00 ciascuna per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di e del legale rappresentante, in solido fra loro. Parte_1
Venezia, 26/09/2024
Il Presidente est.
Caterina Passarelli