TRIB
Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/06/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3388 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e di- Parte_1 C.F._1 feso dall'Avv. BALLONI ALBERTO parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. CINI ROMINA parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: divorzio - scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 13/05/2025
pagina 1 di 10 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 5/10/2023 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in
Fornovo di Taro (PR) il 24/07/2010 tra il ricorrente e , unione CP_1
dalla quale nascevano due figli, (nata il [...]) e (nato Per_1 Persona_2
il 4/09/2014). La difesa di parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2
L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando atto che i coniugi vivevano separati dalla data di comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, poi definito con decreto di omologa del Tribunale di Parma reso in data 31/05/2021. Parte ricorrente formu- lava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della prole e la rego- lamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva alla decla- CP_1
ratoria di scioglimento del matrimonio, chiedendo, tuttavia, una diversa regola- mentazione delle questioni accessorie.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis. 21 c.p.c. in data 5/03/2025 compari- vano personalmente entrambi i coniugi e il Giudice delegato, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, dava le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio.
La causa era istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e a mez- zo di approfondimenti delegati ai Servizi Sociali.
Successivamente, all'udienza del 13/05/2025, era operata l'audizione della figlia minore delle parti;
all'esito, dopo ampia discussione, il Giudice formulava alle parti una proposta ai fini della definizione conciliativa del giudizio alle seguenti condizioni:
- conferma del regime di affido condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre;
- previsione di un regime di libere frequentazioni tra il padre ed i figli minori, secondo accordi tra le parti, tenuto conto delle esigenze dei minori e degli impegni lavorativi dei genitori;
- in ogni caso il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia , Per_1
pagina 2 di 10 a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera, ol- tre ad un giorno infrasettimanale, il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì sera;
- conferma del regime di attuale frequentazione tra il padre ed il figlio;
Per_2
- regolamentazione ordinaria in termini paritari dei periodi festivi con la pre- visione che ciascun genitore possa tenere con sé i figli nel periodo estivo per tre settimane, anche non consecutive;
- conferimento di un incarico di vigilanza e monitoraggio ai Servizi Sociali con espressa delega per:
➢ attivare un percorso congiunto di supporto alla genitorialità volto ad un miglioramento della comunicazione intragenitoriale e allo sviluppo delle capacità educative, con impegno di entrambe le parti a parteciparvi atti- vamente;
➢ verificare l'andamento del calendario di frequentazione tra il padre ed i figli e introdurvi eventuali modifiche in caso di disaccordo tra i genitori;
➢ attivare per il tramite della locale NPIA di un percorso di supporto psico- logico per la figlia;
Per_1
- conferma del contributo paterno al mantenimento dei figli minori di € 450,00 mensili (225,00 cad.), ferma la rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat, con riparto al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il
Protocollo del Tribunale;
- riconoscimento del 100% dell'Assegno Unico alla madre;
- rinuncia alla domanda di assegno divorzile da parte della resistente;
- compensazione integrale delle spese di lite.
Entrambe le parti dichiaravano di accettare la suddetta proposta ed i rispettivi pro- curatori precisavano le conclusioni in conformità, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa veniva quindi assegnata al Collegio per la decisione e discussa nella ca- mera di consiglio del 30/05/2025.
§
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del ma-
pagina 3 di 10 trimonio è fondata e va accolta.
Invero, la separazione dei coniugi, uniti in matrimonio civile il 24/07/2010 in For- novo di Taro (PR), è definita da decreto di omologa emesso dal Tribunale di Par- ma in data 31/05/2021.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono per- tanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In merito alle domande accessorie, inerenti l'affidamento e il collocamento dei fi- gli nonché gli aspetti più propriamente economici, ritiene il Collegio - viste anche le risultanze delle relazioni trasmesse dai Servizi Sociali e l'esito dell'audizione della minore - che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiun- Per_1
te precisate in atti, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice de- legato, non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive po- sizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo, con la sola precisazione che deve provve- dersi espressamente in questa sede, così come richiesto da entrambe le parti negli atti introduttivi, ad assegnare a favore della madre la casa coniugale, in qualità di genitore collocatario dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti anche in ordine alle spese di lite, sus- sistono giusti motivi per disporne una compensazione integrale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 24/07/2010 in Fornovo
di Taro tra (nato a [...] il [...]) Parte_1
e (nata a [...] il [...]), matrimonio tra- CP_1
pagina 4 di 10 scritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune di Fornovo di Taro, atto n. 6, Parte 1, anno 2010;
2. dispone che i figli minori, e , siano affidati ad entram- Per_1 Persona_2 bi i genitori, che ne cureranno l'istruzione e l'educazione, e che continueran- no entrambi ad esercitare la propria responsabilità genitoriale;
3. valutato il preminente interesse dei minori, dispone che gli stessi mantenga- no la loro residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
4. conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Medesano (PR), Via
Caduti di Russia n. 11, a favore della madre;
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori liberamente, secondo accordi tra i genitori, tenuto conto delle esigenze dei minori e degli impegni lavorativi dei genitori: in ogni caso, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia Per_1
a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera, oltre ad un giorno infrasettimanale, il mercoledì dall'uscita da scuola sino al gio- vedì sera, mentre per il figlio viene confermato il calendario or- Persona_2
dinario definito in sede di separazione (fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, e due pomeriggi infrasettimanali senza per- notto), così come attualmente in uso tra le parti;
durante i periodi estivi, inoltre, i minori potranno trascorrere con ciascuno dei genitori tre settimane, anche non consecutive, in luogo di vacanze o presso l'abitazione del genitore, garantendo una comunicazione telefonica quotidia- na col genitore assente. Per consentire le dovute attività organizzative, i geni- tori dovranno comunicare reciprocamente i periodi in cui porteranno con sé i minori in località di vacanza, e concordare in tal senso, entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo tra i genitori in merito al periodo di vacanza che ciascuno intenda trascorrere con i figli, la madre deciderà per gli anni pari di propria spettanza, il padre in quelli dispari. In ogni caso i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo di destinazione e re- capito telefonico del luogo scelto per le vacanze estive;
i minori trascorreranno le vacanze pasquali e natalizie per metà con ciascun pagina 5 di 10 genitore (periodi individuati con il calendario scolastico), alternando di anno in anno il giorno di Natale e Pasqua con l'uno e l'altro genitore, così come
Capodanno ed il Lunedì dell'Angelo;
6. dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti svolgano un'attività di vigilanza e monitoraggio sul nucleo familiare, con espressa delega per:
➢ attivare a favore di entrambe le parti un percorso congiunto di supporto al- la genitorialità volto ad un miglioramento della comunicazione intrageni- toriale e allo sviluppo delle capacità educative, dandosi atto dell'impegno di entrambe le parti a parteciparvi attivamente;
➢ verificare l'andamento del calendario di frequentazione tra il padre ed i fi- gli e introdurvi eventuali modifiche in caso di disaccordo tra i genitori;
➢ attivare per il tramite della locale NPIA di un percorso di supporto psico- logico per la figlia;
Per_1
7. conferma l'obbligo di di corrispondere a Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € CP_2
450,00 mensili (€ 225,00 cad.), ferma la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordi- narie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
pagina 6 di 10 • cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o
private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione
non erogati dal SSN;
pagina 7 di 10 • Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe- sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife- stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri-
sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 8 di 10 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del-
la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi-
genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o
l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi- scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere
la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano
già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in-
testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as- sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie
tra i genitori determinata nel provvedimento.
8. prende atto dell'accordo delle parti per il riconoscimento alla madre del
100% dell'Assegno Unico per i figli;
9. prende atto della rinuncia da parte della ricorrente alla domanda di assegno divorzile;
10. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fornovo di Taro (PR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
11. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
pagina 9 di 10 Si trasmetta ai Servizi Sociali per gli adempimenti delegati di cui al punto 6 del dispositivo.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 30/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 10 di 10