Articolo 57 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
Articolo 56Articolo 58
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10 aprile 2001
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7 luglio 2017
Art. 57.
Avanzamento "ad anzianita'"

1. L'avanzamento "ad anzianita'" avviene secondo le modalita' di cui all'articolo ((55-quinquies)) , attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del valutando, dei seguenti requisiti:
a) aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado;
b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
2. Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento deve essere motivato indicando quali dei requisiti di cui al comma 1 facciano difetto.
3. Il personale iscritto nel quadro di avanzamento "ad anzianita'" e' promosso, con determinazione del ((Comandante)) generale della Guardia di finanza ((...)) , a ruolo aperto, dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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