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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere avv. Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 73/2020
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio Liguori ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Bari, alla via Ragusa n. 7, giusta mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (c.f. ) e, per esso, (deceduto il C.F._3 Controparte_3 C.F._4
21.08.2023), i suoi eredi, (c.f. e Controparte_4 C.F._5 CP_5
(c.f. ); (c.f. ,
[...] C.F._6 Parte_2 C.F._7 pagina 1 di 6 (c.f. , (c.f. Parte_3 C.F._8 Parte_4
); (c.f. ), quale erede di C.F._9 Controparte_6 C.F._10 Per_1
e (c.f. ) e, per ella
[...] Persona_2 Parte_5 C.F._11
(deceduta il 06.08.2023), i suoi eredi, (c.f. e CP_7 C.F._12 [...]
, (c.f. ; (c.f. ), Pt_6 C.F._13 Parte_7 C.F._14
(c.f. , (c.f. Parte_8 C.F._15 Parte_9
), (c.f. , C.F._16 Parte_10 C.F._17 Parte_11
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mavi Della Queva ed
[...] C.F._18
elettivamente domiciliati in Bari, alla Via Putignani n. 7 giusta mandato in atti
- APPELLATI –
NONCHE'
(c.f. ), (c.f. Controparte_8 C.F._19 CP_9
), (c.f. ), C.F._20 Controparte_10 C.F._21 Parte_12
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._22 Parte_13 C.F._23 Pt_12
( ), (c.f. ),
[...] CodiceFiscale_24 CP_11 C.F._25
- APPELLATI CONTUMACI -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, iscritto al ruolo in data 21/01/2013, premettendo di essere Parte_1 proprietaria di una villetta unifamiliare, inserita nel complesso denominato “Parco Apulia”, ubicato in
Bari, al corso De Gasperi 378/A, conveniva in giudizio gli attuali appellati al fine di ottenere la modifica delle tabelle millesimali, in maniera da rispettare l'effettiva consistenza immobiliare di ciascuna proprietà esclusiva.
Deduceva l'attuale appellante che le spese condominiali erano sempre state ripartite in parti eguali, senza tenere conto della diversa consistenza volumetrica delle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva e della correlativa fruizione dei servizi condominiali.
Più specificamente, era accaduto che alcun condomini avevano ampliato la superficie e le volumetrie delle rispettive unità abitative, con correlato incremento di cubature, senza che tali innovazioni fossero pagina 2 di 6 registrate nella tabella millesimale.
Instaurato il contraddittorio, i convenuti che si costituivano negavano la veridicità di quanto dedotto dall'attrice, evidenziando che, in mancanza di un regolamento condominiale, la ripartizione delle spese comuni era sempre avvenuta in parti eguali, anche in considerazione della esiguità e saltuarietà delle stesse.
Il giudizio di primo grado si definiva con la sentenza n. 3889/2019, del 22/10/2019, con cui il Tribunale di Bari rigettava la domanda attorea.
Nel corso del detto giudizio, non veniva espletata attività istruttoria, in quanto il Tribunale adìto, con l'ordinanza istruttoria del 05/01/2016, aveva rigettato la richiesta di nomina di C.T.U., avanzata dalla attuale appellante, , (finalizzata ad individuare quali fossero le parti comuni), ritenendo Parte_1
che la invocata CTU fosse meramente esplorativa.
Con atto del 10/01/2020, impugnava la decisione di primo grado, di cui ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma, in accoglimento delle conclusioni così come esposte in detto atto di gravame.
Si costituivano in giudizio gli appellati su elencati, i quali chiedevano il rigetto integrale dell'appello.
All'udienza del 19/01/2022, la causa era posta in riserva, per essere decisa, con la assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali.
Con ordinanza del 04/05/2022, questa Corte d'Appello, ritenendo che la richiesta di C.T.U., avanzata in primo grado e ribadita in appello dalla non fosse meramente esplorativa, rimetteva la causa sul Pt_1
ruolo, disponendo, in conseguenza, la invocata CTU, con il compito, assegnato al nominato ausiliario, di stabilire la corretta tabella millesimale relativa al complesso residenziale “Parco Apulia”, previa individuazione delle parti comuni e del valore delle singole proprietà, ai sensi degli artt. 1138 c.c. e 68 disp. Att. c.c..
Con successiva ordinanza del 25.10.2023, questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , parte nel giudizio di primo grado e non citata nel presente giudizio di Parte_11
appello.
Integrato il contraddittorio nei confronti della predetta, questa si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
Espletato l'incarico conferitogli, il perito d'ufficio, a seguito della disamina degli atti tecnici allegati alla originaria licenza edilizia;
degli atti di compravendita e degli atti catastali, ha appurato che, al di là
pagina 3 di 6 dello scavo di fondazione comune, effettuato all'atto dell'avvio della edificazione e dell'area adibita a transito interno e stazionamento di auto: “… i lastrici solari degli immobili oggetto di causa sono di proprietà esclusiva delle singole unità immobiliari che fanno parte del complesso residenziale. Le suddette unità presentano ingressi indipendenti, ognuno dei quali contrassegnati sul cancello di accesso da un numero civico;
…Tutti i lastrici solari delle singole unità immobiliari hanno accesso esclusivo dalle singole unità immobiliari e costituiscono il piano di copertura di ciascuna unità. Le aree pertinenziali esterne alle singole unità, in sede di sopralluogo, risultavano recintate con regolare muretto e ad uso esclusivo delle singole unità….”.
In sostanza, il CTU ha rilevato che i singoli villini sono caratterizzati dall'avere facciate, lastrici solari, ingressi ed aree pertinenziali di proprietà esclusiva.
L'unica porzione comune, come innanzi riportato, è l'area destinata al parcheggio delle autovetture, di cui, una parte è risultata essere stata trasferita al oltre all'area di transito ai singoli CP_12
villini.
Non vi sono, quindi, aree comuni in relazione alle quali deve essere redatta una tabella millesimale.
Compiuti, pertanto, gli accertamenti peritali, la presente controversia è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 27.03.2024, con la assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, l'appello è infondato e va rigettato.
Gli accertamenti peritali, sulla base della accurata disamina dello stato dei luoghi e della consistenza edilizia dei singoli villini facenti parte del complesso edilizio denominato “Parco Apulia”, hanno escluso che vi siano aree di proprietà comune, al di là della strada di accesso ai singoli villini, che funge, anche, da parcheggio.
Tale tratto viario, avendo un andamento perimetrale lungo tre lati sui quattro dell'area lottizzata, è fruibile da tutti i comproprietari in misura analoga, non essendo ravvisabile che gli stessi godano di facoltà di più intensa utilizzazione della cosa comune.
Il punto di partenza della domanda della pertanto, ovverossia che il complesso edilizio fosse Pt_1
caratterizzato dalla presenza di beni comuni e di servizi condominiali, da ripartire per millesimi, sui quali abbiano inciso gli interventi edilizi dei singoli comproprietari, volti ad ampliare cubature e superfici utili, risulta, quindi, destituita di fondamento. Da qui ne discende l'inutilità di predisporre una pagina 4 di 6 tabella millesimale, non essendoci, si ribadisce, servizi comuni e spese connesse da ripartire sulla base delle quote di proprietà.
Giova, al riguardo precisare che il C.T.U., chiamato a chiarimenti, ha controdedotto alle tesi dei tecnici di parte, ed in modo particolare a quelle del Consulente tecnico di parte appellante, il quale ha rilevato che il perito d'ufficio avrebbe dovuto, in ogni caso, predisporre una tabella millesimale, fornendo elementi teorici sulla base dei quali redigere le tabelle in questione.
Le tabelle millesimali, per definizione, sono gli strumenti con i quali viene stabilito il contributo di ciascun condomino nella ripartizione delle spese, occorrenti per la gestione dei beni comuni, oltre che a stabilire il quorum delle votazioni ed il valore della quota di ciascun condomino nelle delibere assembleari.
Nella fattispecie, giova ribadirlo, al di là dell'area di parcheggio, il C.T.U. non ha individuato altri beni, comuni ai singoli comproprietari delle unità immobiliari del “Parco Apulia”; né l'appellante ha specificamente indicato, negli atti di causa e nelle proprie controdeduzioni al C.T.U., quali fossero tali servizi condominiali pretermessi nella valutazione peritale.
Per tutte le motivazioni innanzi esposte, pertanto, l'appello interposto da va rigettato con Parte_1
la condanna di ella appellante al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate come da separato dispositivo, sulla base dei valori medi della tariffa forense, tenendo conto del valore della controversia (che dall'appellante è stato dichiarato di valore indeterminato), della natura della stessa e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di , , e, per esso, Parte_1 CP_13 Controparte_2 Controparte_3
(deceduto Il 21.08.2023), i suoi eredi, e Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
, ; , quale erede di e Parte_3 Parte_4 Controparte_6 Persona_1 Per_2
e, per ella (deceduta il 06.08.2023), i suoi eredi, e
[...] Parte_5 CP_7
; , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , Parte_11 Controparte_8 CP_9 Controparte_10 Parte_12 Pt_13
, per la riforma della sentenza n. 3889/2019, resa dal Tribunale
[...] Parte_12 CP_11
di Bari in data 22/10/2019, così provvede:
pagina 5 di 6 1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
2) Condanna al pagamento, in favore solo delle parti appellate costituite, delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio che liquida in € 9.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario;
Cassa ed
IVA come per legge.
3) Pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. Parte_1
Sussistono i presupposti di legge affinché versi all'Erario un importo pari all'ammontare Parte_1 del contributo unificato versato per l'iscrizione al ruolo del proprio appello;
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 16/10/2024
La Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
Il Consigliere ausiliario relatore
Avv. Lucia Sardone
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere avv. Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 73/2020
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio Liguori ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Bari, alla via Ragusa n. 7, giusta mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (c.f. ) e, per esso, (deceduto il C.F._3 Controparte_3 C.F._4
21.08.2023), i suoi eredi, (c.f. e Controparte_4 C.F._5 CP_5
(c.f. ); (c.f. ,
[...] C.F._6 Parte_2 C.F._7 pagina 1 di 6 (c.f. , (c.f. Parte_3 C.F._8 Parte_4
); (c.f. ), quale erede di C.F._9 Controparte_6 C.F._10 Per_1
e (c.f. ) e, per ella
[...] Persona_2 Parte_5 C.F._11
(deceduta il 06.08.2023), i suoi eredi, (c.f. e CP_7 C.F._12 [...]
, (c.f. ; (c.f. ), Pt_6 C.F._13 Parte_7 C.F._14
(c.f. , (c.f. Parte_8 C.F._15 Parte_9
), (c.f. , C.F._16 Parte_10 C.F._17 Parte_11
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mavi Della Queva ed
[...] C.F._18
elettivamente domiciliati in Bari, alla Via Putignani n. 7 giusta mandato in atti
- APPELLATI –
NONCHE'
(c.f. ), (c.f. Controparte_8 C.F._19 CP_9
), (c.f. ), C.F._20 Controparte_10 C.F._21 Parte_12
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._22 Parte_13 C.F._23 Pt_12
( ), (c.f. ),
[...] CodiceFiscale_24 CP_11 C.F._25
- APPELLATI CONTUMACI -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, iscritto al ruolo in data 21/01/2013, premettendo di essere Parte_1 proprietaria di una villetta unifamiliare, inserita nel complesso denominato “Parco Apulia”, ubicato in
Bari, al corso De Gasperi 378/A, conveniva in giudizio gli attuali appellati al fine di ottenere la modifica delle tabelle millesimali, in maniera da rispettare l'effettiva consistenza immobiliare di ciascuna proprietà esclusiva.
Deduceva l'attuale appellante che le spese condominiali erano sempre state ripartite in parti eguali, senza tenere conto della diversa consistenza volumetrica delle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva e della correlativa fruizione dei servizi condominiali.
Più specificamente, era accaduto che alcun condomini avevano ampliato la superficie e le volumetrie delle rispettive unità abitative, con correlato incremento di cubature, senza che tali innovazioni fossero pagina 2 di 6 registrate nella tabella millesimale.
Instaurato il contraddittorio, i convenuti che si costituivano negavano la veridicità di quanto dedotto dall'attrice, evidenziando che, in mancanza di un regolamento condominiale, la ripartizione delle spese comuni era sempre avvenuta in parti eguali, anche in considerazione della esiguità e saltuarietà delle stesse.
Il giudizio di primo grado si definiva con la sentenza n. 3889/2019, del 22/10/2019, con cui il Tribunale di Bari rigettava la domanda attorea.
Nel corso del detto giudizio, non veniva espletata attività istruttoria, in quanto il Tribunale adìto, con l'ordinanza istruttoria del 05/01/2016, aveva rigettato la richiesta di nomina di C.T.U., avanzata dalla attuale appellante, , (finalizzata ad individuare quali fossero le parti comuni), ritenendo Parte_1
che la invocata CTU fosse meramente esplorativa.
Con atto del 10/01/2020, impugnava la decisione di primo grado, di cui ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma, in accoglimento delle conclusioni così come esposte in detto atto di gravame.
Si costituivano in giudizio gli appellati su elencati, i quali chiedevano il rigetto integrale dell'appello.
All'udienza del 19/01/2022, la causa era posta in riserva, per essere decisa, con la assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali.
Con ordinanza del 04/05/2022, questa Corte d'Appello, ritenendo che la richiesta di C.T.U., avanzata in primo grado e ribadita in appello dalla non fosse meramente esplorativa, rimetteva la causa sul Pt_1
ruolo, disponendo, in conseguenza, la invocata CTU, con il compito, assegnato al nominato ausiliario, di stabilire la corretta tabella millesimale relativa al complesso residenziale “Parco Apulia”, previa individuazione delle parti comuni e del valore delle singole proprietà, ai sensi degli artt. 1138 c.c. e 68 disp. Att. c.c..
Con successiva ordinanza del 25.10.2023, questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , parte nel giudizio di primo grado e non citata nel presente giudizio di Parte_11
appello.
Integrato il contraddittorio nei confronti della predetta, questa si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
Espletato l'incarico conferitogli, il perito d'ufficio, a seguito della disamina degli atti tecnici allegati alla originaria licenza edilizia;
degli atti di compravendita e degli atti catastali, ha appurato che, al di là
pagina 3 di 6 dello scavo di fondazione comune, effettuato all'atto dell'avvio della edificazione e dell'area adibita a transito interno e stazionamento di auto: “… i lastrici solari degli immobili oggetto di causa sono di proprietà esclusiva delle singole unità immobiliari che fanno parte del complesso residenziale. Le suddette unità presentano ingressi indipendenti, ognuno dei quali contrassegnati sul cancello di accesso da un numero civico;
…Tutti i lastrici solari delle singole unità immobiliari hanno accesso esclusivo dalle singole unità immobiliari e costituiscono il piano di copertura di ciascuna unità. Le aree pertinenziali esterne alle singole unità, in sede di sopralluogo, risultavano recintate con regolare muretto e ad uso esclusivo delle singole unità….”.
In sostanza, il CTU ha rilevato che i singoli villini sono caratterizzati dall'avere facciate, lastrici solari, ingressi ed aree pertinenziali di proprietà esclusiva.
L'unica porzione comune, come innanzi riportato, è l'area destinata al parcheggio delle autovetture, di cui, una parte è risultata essere stata trasferita al oltre all'area di transito ai singoli CP_12
villini.
Non vi sono, quindi, aree comuni in relazione alle quali deve essere redatta una tabella millesimale.
Compiuti, pertanto, gli accertamenti peritali, la presente controversia è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 27.03.2024, con la assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, l'appello è infondato e va rigettato.
Gli accertamenti peritali, sulla base della accurata disamina dello stato dei luoghi e della consistenza edilizia dei singoli villini facenti parte del complesso edilizio denominato “Parco Apulia”, hanno escluso che vi siano aree di proprietà comune, al di là della strada di accesso ai singoli villini, che funge, anche, da parcheggio.
Tale tratto viario, avendo un andamento perimetrale lungo tre lati sui quattro dell'area lottizzata, è fruibile da tutti i comproprietari in misura analoga, non essendo ravvisabile che gli stessi godano di facoltà di più intensa utilizzazione della cosa comune.
Il punto di partenza della domanda della pertanto, ovverossia che il complesso edilizio fosse Pt_1
caratterizzato dalla presenza di beni comuni e di servizi condominiali, da ripartire per millesimi, sui quali abbiano inciso gli interventi edilizi dei singoli comproprietari, volti ad ampliare cubature e superfici utili, risulta, quindi, destituita di fondamento. Da qui ne discende l'inutilità di predisporre una pagina 4 di 6 tabella millesimale, non essendoci, si ribadisce, servizi comuni e spese connesse da ripartire sulla base delle quote di proprietà.
Giova, al riguardo precisare che il C.T.U., chiamato a chiarimenti, ha controdedotto alle tesi dei tecnici di parte, ed in modo particolare a quelle del Consulente tecnico di parte appellante, il quale ha rilevato che il perito d'ufficio avrebbe dovuto, in ogni caso, predisporre una tabella millesimale, fornendo elementi teorici sulla base dei quali redigere le tabelle in questione.
Le tabelle millesimali, per definizione, sono gli strumenti con i quali viene stabilito il contributo di ciascun condomino nella ripartizione delle spese, occorrenti per la gestione dei beni comuni, oltre che a stabilire il quorum delle votazioni ed il valore della quota di ciascun condomino nelle delibere assembleari.
Nella fattispecie, giova ribadirlo, al di là dell'area di parcheggio, il C.T.U. non ha individuato altri beni, comuni ai singoli comproprietari delle unità immobiliari del “Parco Apulia”; né l'appellante ha specificamente indicato, negli atti di causa e nelle proprie controdeduzioni al C.T.U., quali fossero tali servizi condominiali pretermessi nella valutazione peritale.
Per tutte le motivazioni innanzi esposte, pertanto, l'appello interposto da va rigettato con Parte_1
la condanna di ella appellante al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate come da separato dispositivo, sulla base dei valori medi della tariffa forense, tenendo conto del valore della controversia (che dall'appellante è stato dichiarato di valore indeterminato), della natura della stessa e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di , , e, per esso, Parte_1 CP_13 Controparte_2 Controparte_3
(deceduto Il 21.08.2023), i suoi eredi, e Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
, ; , quale erede di e Parte_3 Parte_4 Controparte_6 Persona_1 Per_2
e, per ella (deceduta il 06.08.2023), i suoi eredi, e
[...] Parte_5 CP_7
; , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , Parte_11 Controparte_8 CP_9 Controparte_10 Parte_12 Pt_13
, per la riforma della sentenza n. 3889/2019, resa dal Tribunale
[...] Parte_12 CP_11
di Bari in data 22/10/2019, così provvede:
pagina 5 di 6 1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
2) Condanna al pagamento, in favore solo delle parti appellate costituite, delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio che liquida in € 9.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario;
Cassa ed
IVA come per legge.
3) Pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. Parte_1
Sussistono i presupposti di legge affinché versi all'Erario un importo pari all'ammontare Parte_1 del contributo unificato versato per l'iscrizione al ruolo del proprio appello;
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 16/10/2024
La Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
Il Consigliere ausiliario relatore
Avv. Lucia Sardone
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