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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3952/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spi- na, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3952/2018 promossa da:
(C.F: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Fontana ( ed elettivamente domiciliata presso e Email_1
nello studio del predetto difensore, Piazza Garibaldi n. 1, Carrara
PARTE ATTRICE OPPONENTE
nei confronti di in persona Controparte_1
del presidente pro-tempore (C.F.: ), con il patrocinio degli Avv.ti Valeriano P.IVA_1
Vasarri e Marco Vasarri ( ed elettivamente Email_2 Email_3
domiciliata presso e nello studio dei predetti difensori in via Ippolito Nievo n.21, Cascina
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Con ad OGGETTO: CONTRATTI BANCARI
Per parte opponente: ... Insiste per affidare al ctu l'incarico di rideterminare il saldo del c/c oggetto di causa mediante l'applicazione del criterio del “saldo zero”, in considerazione delle deduzioni e delle eccezioni contenute nella terza memoria art. 183 comma 6 c.p.c., al- la quale si rinvia;
dichiara di non accettare il contraddittorio su conclusioni e/o domande nuove ed eventualmente diverse, modificate da controparte;
qualora la causa venga tratte- nuta in decisione chiede di concedere i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di
1 comparsa conclusionale e di memoria di replica;
chiede di accogliere le seguenti conclu- sioni
revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 971/2018 del 15/06/2018 n.r.g. 2509/2018 del Tribunale di Pisa;
rideterminare il saldo del conto corrente, con applicazione del criterio del “saldo zero”,
e con eliminazione di commissione rinnovo affidamenti e di commissione istruttoria veloce;
rideterminare il saldo del conto corrente, mediante l'eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, senza alcuna capitalizzazione, neppure annuale;
rideterminare il saldo del conto corrente, mediante l'eliminazione degli interessi usura- ri, senza applicare alcun interesse debitore;
in subordine, applicare, a norma dell'art.
1339 c.c., gli interessi determinati al tasso legale (art. 1284 c.c.);
dichiarare inefficaci, a norma dell'art. 118 TUB, le variazioni contrattuali apportate al conto corrente nel corso del rapporto, applicare le condizioni previste al momento dell'apertura del rapporto, e rideterminare il saldo del conto corrente;
vinte le spese, con distrazione in favore del difensore, avv. Alessandro Fontana, che si dichiara antistatario.
Per parte opposta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in tesi respingere la opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, confer- mando in ogni sua parte il decreto opposto. In ipotesi, condannare la signora al Parte_1
pagamento in favore della della somma di euro 76.895,49 con Controparte_1
gli interessi moratori dalla domanda al saldo, per le causali indicate nel ricorso per in- giunzione e nel giudizio di opposizione. In ogni caso con vittoria di spese e di onorari."
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 9 luglio 2018, la ha notifi- Controparte_1
cato a il decreto ingiuntivo individuato col n. 971/2018, R.G. n. Parte_1
2509/2018, reso dall'intestato Tribunale di Pisa in data 15.06.2018, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 76.895,49, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, per uno scoperto di conto corrente.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato nei termini di legge, la ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chie- Parte_1
dendo al Tribunale di revocarlo e/o annullarlo rideterminando il saldo del conto corrente,
2 con applicazione del criterio del “saldo zero” e con eliminazione di commissione rinnovo affidamenti e di commissione istruttoria veloce, rideterminando, altresì, il saldo del conto corrente, mediante l'eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, senza alcuna capitalizzazione, neppure annuale nonché, ancora, rideterminando il saldo del conto corrente, mediante l'eliminazione degli interessi usurari, senza applicazione di alcun interesse debitore;
in subordine, ha domandato l'applicazione, a norma dell'art. 1339 c.c., degli interessi determinati al tasso legale (art. 1284 c.c.) con, a seguire, dichiarazione dell'inefficacia, a norma dell'art. 118 TUB, delle variazioni contrattuali apportate al conto corrente nel corso del rapporto, applicando le condizioni previste al momento dell'apertura del rapporto, rideterminando il saldo del conto corrente, con una regolamentazione delle spese di lite favorevole a sé.
In particolare, parte attrice opponente ha eccepito 1) la nullità del decreto ingiuntivo per mancata produzione degli estratti conto relativi al conto corrente ora oggetto di causa, con conseguente applicazione del c.d. “saldo zero” per il calcolo degli interessi dovuti;
2) la nullità del recesso dalla apertura di credito in conto corrente per mancata osservanza del termine di preavviso;
3) la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per mancata doppia sottoscrizione della clausola contrattuale relativa;
4) la nullità della ca- pitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per violazione del divieto di anatocismo;
5) la nullità della commissione di massimo scoperto e della commissione rinnovo affida- menti, per indeterminatezza dell'oggetto o comunque per illiceità di causa, ovvero per mancanza di accordo tra le parti, od infine per violazione dell'art.117 bis TUB;
6) la nullità della commissione di istruttoria veloce per mancata definizione della procedura interna, per mancata indicazione dei costi, per mancata motivazione;
7) la inefficacia delle modifiche unilaterali al conto corrente;
il calcolo usurario di parte degli interessi e la nullità delle commissioni e degli interessi debitori sull'extra fido.
Con comparsa ritualmente depositata si è costituita in giudizio la
[...]
contestando integralmente quanto ex adverso dedotto, chie- Controparte_1
dendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e, nel merito, chie- dendo al Tribunale di respingere l'opposizione sul presupposto dell'infondatezza della stes- sa, confermando, quindi, il decreto opposto, in ipotesi chiedendo di condannare l'opponente
3 al pagamento in propri favore della somma di euro 76.895,49 con gli interessi Parte_1
moratori dalla domanda al saldo.
All'udienza del 30.05.2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiunti- vo opposto ed assegnati alle parti termini, a decorrere dal 30.09.2019, per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.; si dava corso all'istruttoria espletando TU contabile e, all'esito, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione e poi, quindi, decisa per i tramite della presente sentenza.
-.-.-.-.-
L'opposizione, alla luce delle risultanze dell'esperita TU - risultanze che nel loro fluire appaiono logiche oltre che esaustive e congrue, non ravvedendosi, pertanto, ragioni per di- scostarsene né tanto meno ragioni per disporne il richiamo e/o la rinnovazione (se non per- ché perviene a conclusioni non rispondenti ad aspettativi e pretese di parte opponente) - si rivela essere infondata, nei limiti e nella misura che qui appresso vedremo.
1. SUI MOTIVI DI OPPOSIZIONE (E L'INFONDATEZZA DEGLI STESSI)
a) L'opponente ha, preliminarmente sollevato un'eccezione di nullità del decreto in- giuntivo sostenendo la violazione dell'art. 50 TUB e la mancata produzione degli estratti conto relativi al conto corrente, rilevando, sul punto, come l'opposta aveva, invece, depositato, ai fini della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, soltan- to delle rigenerazioni elettroniche degli estratti conto trimestrali.
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento. Come rilevato anche dal TU “il con- tratto (copia banca) risulta depositato in atti e sottoscritto in data 2 settembre 2013. Sono parte integrante del documento le condizioni contrattuali ed economiche regolarmente fir- mate da parte attrice” e, in risposta al secondo quesito: “Sono presenti nel fascicolo tutti gli estratti conto dall'apertura del conto sino al 4 giugno 2018. Non è stato necessario effet- tuare il ricalcolo del saldo dare avere con il criterio del “saldo zero”.
All'esito dell'esperita TU risulta che sono stati allegati agli atti tutti gli estratti conto ne- cessari;
quanto, invece, alla contestazione afferente al deposito delle c.d. rigenerazioni elet- troniche, si osserva che le rappresentazioni cartacee delle risultanze contabili sono “rigene- razioni” di scritture conservate in formato digitale e che la conformità dei documenti pro- dotti è attestata dal dirigente della banca e fa prova fino a dimostrazione del contrario.
4 E nel caso, l'opponente mai e in alcun dove ha contestato la mancata rispondenza degli estratti conto alla realità dell'andamento del rapporto.
Il TU non ha neppure proceduto, stante la ritenuta correttezza di quanto allegato dalla in sede monitoria, al ricalcolo del saldo dare – avere con il criterio del “saldo zero”. CP_1
b) Proseguendo coi motivi d'opposizione, la deducente ha allegato Parte_1
l'illegittimo esercizio da parte della del diritto di recesso dalla apertura di CP_1
credito, che - sostiene - era stata, invece, concessa tempo indeterminato.
Del pari infondata è, però, anche siffatta contestazione, posto che la documentazione alle- gata acquisita al fascicolo di causa e specificamente il contratto di affidamento (si veda doc.
3 clausola 4.3 fascicolo di parte opposta), reca in sé la previsione in forza della quale la poteva “in qualsiasi momento, anche in assenza di giusta causa, dalla apertura di CP_1 credito”, ed in tal caso “il cliente deve corrispondere alla tutto quanto dovuto entro CP_1 il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione” .
c) Pretestuose e inconferenti si rivelano, poi, le argomentazioni spese dall'opponente laddove ha dedotto un comportamento contrario a buona fede della banca per avere essa richiesto il rientro immediato dell'importo di cui allo scoperto di conto. Vero, invece, è che l'opponente ha avuto oltre un mese di tempo a sua disposizione prima di procedere al pagamento di quanto richiesto dall'istituto di credito, ma che lei stessa ha, invece, di fatto, ammesso di non poter adempiere, riconoscendo il proprio debito e formalizzando diverse proposte di rientro (si vedano doc. 1 e doc. 2 fasci- colo di parte opposta).
d) DI è poi per essere stata sollevata soltanto con la memoria ex art. 183 comma 6
n. 3 c.p.c. e non nella prima difesa utile successiva alla produzione del documento è
l'eccezione di nullità del riconoscimento di debito che era stato versato in atti col documento n. 2 allegato alla comparsa di costituzione dell'istituto di credito oppo- sto.
e) Mentre, infondata è anche l'allegazione afferente alla nullità della capitalizzazione trimestrale per mancata doppia sottoscrizione, considerato che, in calce al contratto di conto corrente, è stata specificatamente approvata dalla mediante Parte_1
doppia sottoscrizione, la clausola 9.1 e 9.2 della sezione I, che espressamente pre- vede la capitalizzazione trimestrale degli interessi, con condizione di reciprocità.
5
2. SULLA NULLITÀ DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE
Fondata è, invece, risultata essere l'eccezione di nullità della capitalizzazione trimestrale e di violazione del divieto di anatocismo.
Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, con la pronuncia n. 21344 del
30.07.2024 ha chiarito il contenuto del comma secondo dell'art. 120 TUB, come modificato con legge n.147/2013, precisando che il divieto di anatocismo sia da intendersi operante a decorrere dall'1.01.2014, senza che per la sua applicazione si intendesse necessaria l'emanazione della delibera del CICR cui si faceva espresso riferimento nel testo della norma.
Lo stesso TU ha ritenuto di dover aderire alle osservazioni di parte opponente ed ha, dun- que, provveduto al ricalcolo del saldo di conto corrente andando ad escludere la capitaliz- zazione trimestrale ed applicando quella semplice, evidenziando una differenza a favore della di € 344,24, essendo il saldo di conto corrente stata rideterminato Parte_1
da – € 76.895,4
a – € 76.551,25.
3. PROSEGUENDO COI MOTIVI DI OPPOSIZIONE (E IN ORDINE ALLA LORO
INFONDATEZZA)
Quanto, poi, alle eccezioni di nullità della commissione rinnovo affidamenti e della commissione istruttoria veloce le stesse si rivelano, del tutto, prive di fondamento: quanto alla prima, essa è prevista espressamente nel contratto, determinata con base di calcolo certa, con aliquota nei limiti di legge ed in conformità a quanto previsto dall'art. 117 bis TUB e dalla delibera CICR del 30.06.2012. Essa non può essere ri- tenuta nulla neppure per difetto di causa in quanto, come noto e come correttamente delineato dalla parte opposta, “essa corrisponde al maggior costo per la CP_1 dell'onere di tenere a disposizione del correntista le somme poi utilizzate”.
Sulla commissione istruttoria veloce si rileva che anch'essa è prevista nel contratto in misu- ra fissa (€ 10,00), con l'indicazione delle condizioni e dei limiti massimi mensili di applica- zione (€ 100,00).
Non possono, pertanto, in alcun modo essere condivisi (dovendosi, per contro, respingere) i rilievi svolti dall'opponente secondo cui la Banca non avrebbe definito alcuna procedura in- terna per individuare i casi in cui è svolta la istruttoria veloce”, non avendone “definito i
6 costi”, non avendo “formalizzato la quantificazione dei medesimi” e, infine, non avendo
“adeguatamente motivato”.
a) Passando, quindi, alla questione dell'inefficacia delle modifiche alle condizioni che regolano il conto corrente intervenute successivamente all'apertura, poiché asseri- tamente introdotte dalla banca in violazione dell'art. 118 TUB, l'opponente ha con- testato la mancanza di una clausola che consentisse alla banca di modificare unilate- ralmente le condizioni, osservando, tra l'altro, che quand'anche una siffatta clausola fosse stata da ritenersi esistente, la stessa non sarebbe stata approvata specificamen- te dal cliente;
le modifiche sarebbero state introdotte in assenza di un giustificato motivo;
le modifiche non sarebbero state comunicate al cliente per iscritto;
non sa- rebbe stato rispettato né il termine di preavviso di due mesi, né sarebbe stata ricono- sciuta al cliente la facoltà di recesso.
A ben guardare, tuttavia, la possibilità di proporre modifiche unilaterali è espressamente prevista in contratto e pur non avendo la offerto prova di avere regolarmente comu- CP_1
nicato alla correntista ogni modifica delle condizioni contrattuali, parte opponente non ha in alcun modo e in alcun dove indicato se ed in che misura sarebbero state applicate condizio- ni peggiorative, disvelando, in tal modo, la genericità e, quindi, la pretestuosità dell'eccezione sollevata.
Tanto più, poi, ove si osservi che rispondendo alla parte del quesito relativa all'eventuale modificazione in peius delle condizioni economiche del rapporto in violazione delle regole di cui al testo unico bancario, con riferimento specifico al tasso d'interesse divenuto, in tal modo, ultra legale, il consulente d'ufficio ha dichiarato che “al momento della sottoscrizio- ne del contratto a settembre 2013 veniva applicato dalla Banca un tasso debitore pari al
14,5% che è stato mantenuto sino al terzo trimestre 2016 dove è stato applicato il 7,5% per scoperti nell'ambito del fido concesso e il 10% per scoperti eccedenti il fido. Le nuove con- dizioni contrattuali decorrono dall'apertura di credito in conto corrente sottoscritta da parte attrice in data 26 settembre 2016 e presente nel fascicolo processuale” ritenendo, pertanto, di non dover procedere al ricalcolo, accertando che il tasso di interesse applicato è stato contenuto nei limiti del “tasso soglia” così come previsto dalla legge.
Alla luce delle considerazioni suesposte, il decreto ingiuntivo opposto revocato, con con- danna dell'opponente condannata al pagamento dell'importo come rideterminato
7 dall'ausiliario dell'ufficio a seguito del ricalcolo del saldo di conto corrente che ha escluso la capitalizzazione trimestrale e applicato quella semplice pari a – € 76.551,25 euro, oltre interessi convenzionali dalla data di chiusura del conto corrente al soddisfo.
-.-.-.-.-.-
4. SULLE SPESE DI LITE E SULLE SPESE DI TU
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, in conformità all'insegnamento ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9587 del 12.05.2015), la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito fi- nale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché il creditore opposto che veda esclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può qualificarsi soccombente;
in particolare, nel caso specifico, la minima riduzione del credito azionato col ricorso monitorio giustifica la con- danna alle spese dell'opponente.
Per le medesime ragioni (id est, in forza del principio della soccombenza), le spese di TU
(già liquidate con decreto dell'11.01.2022 e già con ordinanza dell'11.05.2021) sono poste integralmente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 971/2018 R.G. n. 2509/2018 emesso dal Tribunale di Pisa in data 15.06.2018, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 971/2018 R.G. n. 2509/2018 reso dal Tribunale di Pisa in data 15.06.2018;
ACCERTA E DICHIARA che il credito vantato dall'opposta Parte_2
in persona del in persona del presidente pro-tempore, nei confronti
[...]
della opponente, è pari a complessivi € 76.551,25 e, per l'effetto, Parte_1
CONDANNA l'opponente, al pagamento in favore dell'opposta, Parte_1 CP_1
in persona del in persona del presidente Controparte_1
pro-tempore, della predetta somma, oltre interessi convenzionali dalla data di chiusura del conto corrente al soddisfo.
8 CONDANNA la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta che si quantificano in complessivi € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali (15% sul compenso totale, Iva e CPA come per legge.
PONE le spese di TU (già liquidate con decreto dell'11.01.2022 e già con ordinanza dell'11.05.2021) a carico integrale dell'opponente e per l'effetto, condanna la stessa a ri- fondere all'istituto di credito opposto quanto dallo stesso eventualmente già versato a tale titolo.
Così deciso in Pisa, il 30 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Santa Spina
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spi- na, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3952/2018 promossa da:
(C.F: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Fontana ( ed elettivamente domiciliata presso e Email_1
nello studio del predetto difensore, Piazza Garibaldi n. 1, Carrara
PARTE ATTRICE OPPONENTE
nei confronti di in persona Controparte_1
del presidente pro-tempore (C.F.: ), con il patrocinio degli Avv.ti Valeriano P.IVA_1
Vasarri e Marco Vasarri ( ed elettivamente Email_2 Email_3
domiciliata presso e nello studio dei predetti difensori in via Ippolito Nievo n.21, Cascina
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Con ad OGGETTO: CONTRATTI BANCARI
Per parte opponente: ... Insiste per affidare al ctu l'incarico di rideterminare il saldo del c/c oggetto di causa mediante l'applicazione del criterio del “saldo zero”, in considerazione delle deduzioni e delle eccezioni contenute nella terza memoria art. 183 comma 6 c.p.c., al- la quale si rinvia;
dichiara di non accettare il contraddittorio su conclusioni e/o domande nuove ed eventualmente diverse, modificate da controparte;
qualora la causa venga tratte- nuta in decisione chiede di concedere i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di
1 comparsa conclusionale e di memoria di replica;
chiede di accogliere le seguenti conclu- sioni
revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 971/2018 del 15/06/2018 n.r.g. 2509/2018 del Tribunale di Pisa;
rideterminare il saldo del conto corrente, con applicazione del criterio del “saldo zero”,
e con eliminazione di commissione rinnovo affidamenti e di commissione istruttoria veloce;
rideterminare il saldo del conto corrente, mediante l'eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, senza alcuna capitalizzazione, neppure annuale;
rideterminare il saldo del conto corrente, mediante l'eliminazione degli interessi usura- ri, senza applicare alcun interesse debitore;
in subordine, applicare, a norma dell'art.
1339 c.c., gli interessi determinati al tasso legale (art. 1284 c.c.);
dichiarare inefficaci, a norma dell'art. 118 TUB, le variazioni contrattuali apportate al conto corrente nel corso del rapporto, applicare le condizioni previste al momento dell'apertura del rapporto, e rideterminare il saldo del conto corrente;
vinte le spese, con distrazione in favore del difensore, avv. Alessandro Fontana, che si dichiara antistatario.
Per parte opposta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in tesi respingere la opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, confer- mando in ogni sua parte il decreto opposto. In ipotesi, condannare la signora al Parte_1
pagamento in favore della della somma di euro 76.895,49 con Controparte_1
gli interessi moratori dalla domanda al saldo, per le causali indicate nel ricorso per in- giunzione e nel giudizio di opposizione. In ogni caso con vittoria di spese e di onorari."
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 9 luglio 2018, la ha notifi- Controparte_1
cato a il decreto ingiuntivo individuato col n. 971/2018, R.G. n. Parte_1
2509/2018, reso dall'intestato Tribunale di Pisa in data 15.06.2018, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 76.895,49, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, per uno scoperto di conto corrente.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato nei termini di legge, la ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chie- Parte_1
dendo al Tribunale di revocarlo e/o annullarlo rideterminando il saldo del conto corrente,
2 con applicazione del criterio del “saldo zero” e con eliminazione di commissione rinnovo affidamenti e di commissione istruttoria veloce, rideterminando, altresì, il saldo del conto corrente, mediante l'eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, senza alcuna capitalizzazione, neppure annuale nonché, ancora, rideterminando il saldo del conto corrente, mediante l'eliminazione degli interessi usurari, senza applicazione di alcun interesse debitore;
in subordine, ha domandato l'applicazione, a norma dell'art. 1339 c.c., degli interessi determinati al tasso legale (art. 1284 c.c.) con, a seguire, dichiarazione dell'inefficacia, a norma dell'art. 118 TUB, delle variazioni contrattuali apportate al conto corrente nel corso del rapporto, applicando le condizioni previste al momento dell'apertura del rapporto, rideterminando il saldo del conto corrente, con una regolamentazione delle spese di lite favorevole a sé.
In particolare, parte attrice opponente ha eccepito 1) la nullità del decreto ingiuntivo per mancata produzione degli estratti conto relativi al conto corrente ora oggetto di causa, con conseguente applicazione del c.d. “saldo zero” per il calcolo degli interessi dovuti;
2) la nullità del recesso dalla apertura di credito in conto corrente per mancata osservanza del termine di preavviso;
3) la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per mancata doppia sottoscrizione della clausola contrattuale relativa;
4) la nullità della ca- pitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per violazione del divieto di anatocismo;
5) la nullità della commissione di massimo scoperto e della commissione rinnovo affida- menti, per indeterminatezza dell'oggetto o comunque per illiceità di causa, ovvero per mancanza di accordo tra le parti, od infine per violazione dell'art.117 bis TUB;
6) la nullità della commissione di istruttoria veloce per mancata definizione della procedura interna, per mancata indicazione dei costi, per mancata motivazione;
7) la inefficacia delle modifiche unilaterali al conto corrente;
il calcolo usurario di parte degli interessi e la nullità delle commissioni e degli interessi debitori sull'extra fido.
Con comparsa ritualmente depositata si è costituita in giudizio la
[...]
contestando integralmente quanto ex adverso dedotto, chie- Controparte_1
dendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e, nel merito, chie- dendo al Tribunale di respingere l'opposizione sul presupposto dell'infondatezza della stes- sa, confermando, quindi, il decreto opposto, in ipotesi chiedendo di condannare l'opponente
3 al pagamento in propri favore della somma di euro 76.895,49 con gli interessi Parte_1
moratori dalla domanda al saldo.
All'udienza del 30.05.2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiunti- vo opposto ed assegnati alle parti termini, a decorrere dal 30.09.2019, per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.; si dava corso all'istruttoria espletando TU contabile e, all'esito, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione e poi, quindi, decisa per i tramite della presente sentenza.
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L'opposizione, alla luce delle risultanze dell'esperita TU - risultanze che nel loro fluire appaiono logiche oltre che esaustive e congrue, non ravvedendosi, pertanto, ragioni per di- scostarsene né tanto meno ragioni per disporne il richiamo e/o la rinnovazione (se non per- ché perviene a conclusioni non rispondenti ad aspettativi e pretese di parte opponente) - si rivela essere infondata, nei limiti e nella misura che qui appresso vedremo.
1. SUI MOTIVI DI OPPOSIZIONE (E L'INFONDATEZZA DEGLI STESSI)
a) L'opponente ha, preliminarmente sollevato un'eccezione di nullità del decreto in- giuntivo sostenendo la violazione dell'art. 50 TUB e la mancata produzione degli estratti conto relativi al conto corrente, rilevando, sul punto, come l'opposta aveva, invece, depositato, ai fini della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, soltan- to delle rigenerazioni elettroniche degli estratti conto trimestrali.
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento. Come rilevato anche dal TU “il con- tratto (copia banca) risulta depositato in atti e sottoscritto in data 2 settembre 2013. Sono parte integrante del documento le condizioni contrattuali ed economiche regolarmente fir- mate da parte attrice” e, in risposta al secondo quesito: “Sono presenti nel fascicolo tutti gli estratti conto dall'apertura del conto sino al 4 giugno 2018. Non è stato necessario effet- tuare il ricalcolo del saldo dare avere con il criterio del “saldo zero”.
All'esito dell'esperita TU risulta che sono stati allegati agli atti tutti gli estratti conto ne- cessari;
quanto, invece, alla contestazione afferente al deposito delle c.d. rigenerazioni elet- troniche, si osserva che le rappresentazioni cartacee delle risultanze contabili sono “rigene- razioni” di scritture conservate in formato digitale e che la conformità dei documenti pro- dotti è attestata dal dirigente della banca e fa prova fino a dimostrazione del contrario.
4 E nel caso, l'opponente mai e in alcun dove ha contestato la mancata rispondenza degli estratti conto alla realità dell'andamento del rapporto.
Il TU non ha neppure proceduto, stante la ritenuta correttezza di quanto allegato dalla in sede monitoria, al ricalcolo del saldo dare – avere con il criterio del “saldo zero”. CP_1
b) Proseguendo coi motivi d'opposizione, la deducente ha allegato Parte_1
l'illegittimo esercizio da parte della del diritto di recesso dalla apertura di CP_1
credito, che - sostiene - era stata, invece, concessa tempo indeterminato.
Del pari infondata è, però, anche siffatta contestazione, posto che la documentazione alle- gata acquisita al fascicolo di causa e specificamente il contratto di affidamento (si veda doc.
3 clausola 4.3 fascicolo di parte opposta), reca in sé la previsione in forza della quale la poteva “in qualsiasi momento, anche in assenza di giusta causa, dalla apertura di CP_1 credito”, ed in tal caso “il cliente deve corrispondere alla tutto quanto dovuto entro CP_1 il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione” .
c) Pretestuose e inconferenti si rivelano, poi, le argomentazioni spese dall'opponente laddove ha dedotto un comportamento contrario a buona fede della banca per avere essa richiesto il rientro immediato dell'importo di cui allo scoperto di conto. Vero, invece, è che l'opponente ha avuto oltre un mese di tempo a sua disposizione prima di procedere al pagamento di quanto richiesto dall'istituto di credito, ma che lei stessa ha, invece, di fatto, ammesso di non poter adempiere, riconoscendo il proprio debito e formalizzando diverse proposte di rientro (si vedano doc. 1 e doc. 2 fasci- colo di parte opposta).
d) DI è poi per essere stata sollevata soltanto con la memoria ex art. 183 comma 6
n. 3 c.p.c. e non nella prima difesa utile successiva alla produzione del documento è
l'eccezione di nullità del riconoscimento di debito che era stato versato in atti col documento n. 2 allegato alla comparsa di costituzione dell'istituto di credito oppo- sto.
e) Mentre, infondata è anche l'allegazione afferente alla nullità della capitalizzazione trimestrale per mancata doppia sottoscrizione, considerato che, in calce al contratto di conto corrente, è stata specificatamente approvata dalla mediante Parte_1
doppia sottoscrizione, la clausola 9.1 e 9.2 della sezione I, che espressamente pre- vede la capitalizzazione trimestrale degli interessi, con condizione di reciprocità.
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2. SULLA NULLITÀ DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE
Fondata è, invece, risultata essere l'eccezione di nullità della capitalizzazione trimestrale e di violazione del divieto di anatocismo.
Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione, I Sezione Civile, con la pronuncia n. 21344 del
30.07.2024 ha chiarito il contenuto del comma secondo dell'art. 120 TUB, come modificato con legge n.147/2013, precisando che il divieto di anatocismo sia da intendersi operante a decorrere dall'1.01.2014, senza che per la sua applicazione si intendesse necessaria l'emanazione della delibera del CICR cui si faceva espresso riferimento nel testo della norma.
Lo stesso TU ha ritenuto di dover aderire alle osservazioni di parte opponente ed ha, dun- que, provveduto al ricalcolo del saldo di conto corrente andando ad escludere la capitaliz- zazione trimestrale ed applicando quella semplice, evidenziando una differenza a favore della di € 344,24, essendo il saldo di conto corrente stata rideterminato Parte_1
da – € 76.895,4
a – € 76.551,25.
3. PROSEGUENDO COI MOTIVI DI OPPOSIZIONE (E IN ORDINE ALLA LORO
INFONDATEZZA)
Quanto, poi, alle eccezioni di nullità della commissione rinnovo affidamenti e della commissione istruttoria veloce le stesse si rivelano, del tutto, prive di fondamento: quanto alla prima, essa è prevista espressamente nel contratto, determinata con base di calcolo certa, con aliquota nei limiti di legge ed in conformità a quanto previsto dall'art. 117 bis TUB e dalla delibera CICR del 30.06.2012. Essa non può essere ri- tenuta nulla neppure per difetto di causa in quanto, come noto e come correttamente delineato dalla parte opposta, “essa corrisponde al maggior costo per la CP_1 dell'onere di tenere a disposizione del correntista le somme poi utilizzate”.
Sulla commissione istruttoria veloce si rileva che anch'essa è prevista nel contratto in misu- ra fissa (€ 10,00), con l'indicazione delle condizioni e dei limiti massimi mensili di applica- zione (€ 100,00).
Non possono, pertanto, in alcun modo essere condivisi (dovendosi, per contro, respingere) i rilievi svolti dall'opponente secondo cui la Banca non avrebbe definito alcuna procedura in- terna per individuare i casi in cui è svolta la istruttoria veloce”, non avendone “definito i
6 costi”, non avendo “formalizzato la quantificazione dei medesimi” e, infine, non avendo
“adeguatamente motivato”.
a) Passando, quindi, alla questione dell'inefficacia delle modifiche alle condizioni che regolano il conto corrente intervenute successivamente all'apertura, poiché asseri- tamente introdotte dalla banca in violazione dell'art. 118 TUB, l'opponente ha con- testato la mancanza di una clausola che consentisse alla banca di modificare unilate- ralmente le condizioni, osservando, tra l'altro, che quand'anche una siffatta clausola fosse stata da ritenersi esistente, la stessa non sarebbe stata approvata specificamen- te dal cliente;
le modifiche sarebbero state introdotte in assenza di un giustificato motivo;
le modifiche non sarebbero state comunicate al cliente per iscritto;
non sa- rebbe stato rispettato né il termine di preavviso di due mesi, né sarebbe stata ricono- sciuta al cliente la facoltà di recesso.
A ben guardare, tuttavia, la possibilità di proporre modifiche unilaterali è espressamente prevista in contratto e pur non avendo la offerto prova di avere regolarmente comu- CP_1
nicato alla correntista ogni modifica delle condizioni contrattuali, parte opponente non ha in alcun modo e in alcun dove indicato se ed in che misura sarebbero state applicate condizio- ni peggiorative, disvelando, in tal modo, la genericità e, quindi, la pretestuosità dell'eccezione sollevata.
Tanto più, poi, ove si osservi che rispondendo alla parte del quesito relativa all'eventuale modificazione in peius delle condizioni economiche del rapporto in violazione delle regole di cui al testo unico bancario, con riferimento specifico al tasso d'interesse divenuto, in tal modo, ultra legale, il consulente d'ufficio ha dichiarato che “al momento della sottoscrizio- ne del contratto a settembre 2013 veniva applicato dalla Banca un tasso debitore pari al
14,5% che è stato mantenuto sino al terzo trimestre 2016 dove è stato applicato il 7,5% per scoperti nell'ambito del fido concesso e il 10% per scoperti eccedenti il fido. Le nuove con- dizioni contrattuali decorrono dall'apertura di credito in conto corrente sottoscritta da parte attrice in data 26 settembre 2016 e presente nel fascicolo processuale” ritenendo, pertanto, di non dover procedere al ricalcolo, accertando che il tasso di interesse applicato è stato contenuto nei limiti del “tasso soglia” così come previsto dalla legge.
Alla luce delle considerazioni suesposte, il decreto ingiuntivo opposto revocato, con con- danna dell'opponente condannata al pagamento dell'importo come rideterminato
7 dall'ausiliario dell'ufficio a seguito del ricalcolo del saldo di conto corrente che ha escluso la capitalizzazione trimestrale e applicato quella semplice pari a – € 76.551,25 euro, oltre interessi convenzionali dalla data di chiusura del conto corrente al soddisfo.
-.-.-.-.-.-
4. SULLE SPESE DI LITE E SULLE SPESE DI TU
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, in conformità all'insegnamento ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9587 del 12.05.2015), la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito fi- nale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché il creditore opposto che veda esclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può qualificarsi soccombente;
in particolare, nel caso specifico, la minima riduzione del credito azionato col ricorso monitorio giustifica la con- danna alle spese dell'opponente.
Per le medesime ragioni (id est, in forza del principio della soccombenza), le spese di TU
(già liquidate con decreto dell'11.01.2022 e già con ordinanza dell'11.05.2021) sono poste integralmente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 971/2018 R.G. n. 2509/2018 emesso dal Tribunale di Pisa in data 15.06.2018, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 971/2018 R.G. n. 2509/2018 reso dal Tribunale di Pisa in data 15.06.2018;
ACCERTA E DICHIARA che il credito vantato dall'opposta Parte_2
in persona del in persona del presidente pro-tempore, nei confronti
[...]
della opponente, è pari a complessivi € 76.551,25 e, per l'effetto, Parte_1
CONDANNA l'opponente, al pagamento in favore dell'opposta, Parte_1 CP_1
in persona del in persona del presidente Controparte_1
pro-tempore, della predetta somma, oltre interessi convenzionali dalla data di chiusura del conto corrente al soddisfo.
8 CONDANNA la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta che si quantificano in complessivi € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali (15% sul compenso totale, Iva e CPA come per legge.
PONE le spese di TU (già liquidate con decreto dell'11.01.2022 e già con ordinanza dell'11.05.2021) a carico integrale dell'opponente e per l'effetto, condanna la stessa a ri- fondere all'istituto di credito opposto quanto dallo stesso eventualmente già versato a tale titolo.
Così deciso in Pisa, il 30 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Santa Spina
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