Articolo 9 della Legge 8 marzo 1968, n. 221
Articolo 8Articolo 10
Versione
11 aprile 1968
Art. 9.
Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verra' riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50.
Entrata in vigore il 11 aprile 1968
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