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11 aprile 1968
11 aprile 1968
Art. 9.
Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verra' riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50.
Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verra' riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50.
Commentario • 1
- 1. Sperimentazione clinica di medicinali e riordino delle professioni sanitarieAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 febbraio 2018 · 1.570245
Giurisprudenza • 135
- 1. TAR Palermo, sez. III, sentenza 04/07/2017, n. 1771Provvedimento: […] nella parte in cui negano al ricorrente l'attribuzione del punteggio di 6,5 dovuto ai sensi dell'art. 9 della legge n. 221/1968 per il servizio prestato presso farmacia di sede rurale sussidiata; […]Leggi di più...
- servizio prestato presso farmacie rurali·
- concorso pubblico·
- graduatoria concorso·
- art. 9 legge n. 221/1968·
- valutazione punteggio concorso·
- eccesso di potere·
- punteggio concorso·
- giudicato vincolante·
- principio di sinteticità degli atti giurisdizionali·
- compensazione spese di giudizio