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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/05/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1274/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1274/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DI CICCO VINCENZO e dell'avv. DI BITONTO DEBORAH
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LOZUPONE MICHELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Il condomino ha impugnato la delibera assembleare adottata in seconda Parte_1 convocazione il 26.7.2020, con la quale il ha tra l'altro approvato i Controparte_1 bilanci consuntivi 2018 – 2019 e 2019 – 2020 e il bilancio preventivo 2020 – 2021. A sostegno dell'impugnativa l'attore ha eccepito la violazione dei criteri di formazione del rendiconto condominiale prescritti dall'art. 1130 bis c.c., ed in particolare ha segnalato la mancanza dei documenti giustificativi delle spese riportate, di un “rendiconto finanziario relativo a ciascun periodo contabile di riferimento”, “di un elenco delle spese sostenute (con data e causale dell'importo) già diviso per categorie secondo il criterio di ripartizione;
di un piano che indichi, per ogni condomino e per ogni categoria di spesa, il criterio di riparto e la quota a carico di ciascuno;
di un elenco delle eventuali rimanenze attive degli esercizi precedenti;
di un elenco di scritture contabili (entrate ed uscite) per cassa e per banca relative al Condominio”.
Il costituendosi in giudizio, ha replicato nel merito deducendo che i consuntivi approvati CP_1 sono stati redatti ripartendo le spese per millesimi secondo una prassi invalsa negli anni precedenti pagina 1 di 3 nella gestione del medesimo condominio e che “i bilanci presentati ed approvati evidenziano analiticamente le spese sostenute “per competenza”, la loro suddivisione per millesimi, nonché le somme versate da ogni condomino ed il saldo dovuto da ciascuno”.
Orbene, osserva questo giudicante che l'art. 1130 bis c.c., introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220 ed in vigore dal 18.6.2013, stabilisce, nella prima parte del comma 1, che "il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del
, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da CP_1 consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti...".
La norma citata prescrive dunque la formazione di una sorta di "fascicolo di rendicontazione", in quanto il rendiconto è costituito da tre documenti: il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione.
Secondo la ratio della norma, il rendiconto contabile, pur non dovendo rispettare le regole dei bilanci societari, dev'essere idoneo a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e in uscita, l'entità e le causali degli esborsi, nonché a consentire un controllo sulla regolarità della gestione. Un rendiconto che non renda intellegibili ai condomini le voci di entrata e d'uscita, che non consenta ai medesimi di conoscere l'esatta situazione patrimoniale del , che non sia accompagnato da CP_1 una sintetica nota esplicativa, lede il diritto di informazione di ciascun condomino e, quindi, incide negativamente sul procedimento di informazione dell'assemblea e sulla formazione della volontà assembleare. L'art. 1130 bis c.c. definisce in maniera dettagliata e specifica le modalità di compilazione ed il contenuto minimo degli atti contabili, delineando in tal modo un regime al quale si devono conformare tutti i provvedimenti adottati dall'assemblea per rendere esecutivi i rendiconti.
Il bilancio del condominio deve essere rispettoso dei principi di verità ed intelligibilità (fornire ai partecipanti della res communis un efficace quadro prospettico dell'andamento economico dell'attività di governo dei beni e servizi predisposti e gestiti nell'interesse della collettività condominiale), nonché di chiarezza e completezza (esporre con semplicità tutte le voci che compongono il rendiconto in modo da consentirne l'immediata verifica). In sostanza, l'osservanza dell'art. 1130 bis c.c. comporta l'immediata verificabilità dei dati espressi in rendiconto. In particolare, la nota sintetica esplicativa ha la finalità di descrivere sinteticamente l'intera gestione annuale dando conto non solo dei rapporti in corso ma anche delle questioni pendenti, commentando le questioni più rilevanti nonché quelle oggetto delle variazioni più evidenti (rispetto al precedente esercizio) e rappresentando gli accadimenti di particolare importanza per i loro riflessi patrimoniali.
Laddove il rendiconto presentato per l'approvazione non sia composto da registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa - parti inscindibili di esso - ed i condomini non siano perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del quanto alle entrate, spese e fondi CP_1 disponibili, la delibera assembleare di approvazione del rendiconto è annullabile (Cass. n. 33038/18).
La Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che il rendiconto deve specificare le voci di entrata e di uscita, la situazione patrimoniale del condominio, i fondi disponibili e le eventuali riserve, «in modo da consentire l'immediata verifica». Il riferimento alle «voci di entrata e di uscita» significa che il rendiconto deve documentare gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché «ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio», con indicazione nella nota sintetica esplicativa della gestione «anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti», avendo qui riguardo al risultato economico dell'esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati, e non, dunque, dal solo conto cassa. pagina 2 di 3 Inoltre, la documentazione giustificativa allegata deve dare prova delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi fatti, e di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito.
Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, che compongono il rendiconto, sono pertanto ispirati dallo scopo di realizzare l'interesse del condomino a una conoscenza concreta dei reali elementi contabili ivi recati dal bilancio, e sono, quindi, orientati dall'esigenza di informazione dei partecipanti, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato (cfr. Cassazione civile, sez. II, 09 Ottobre 2023, n. 28257).
Ora, nei rendiconti approvati con la delibera del 26.7.2020 mancano la situazione patrimoniale del , la nota sintetica esplicativa, un registro an alitico di contabilità idoneo a CP_1 consentire una verifica immediata delle singole voci riportate. Inoltre, ai rendiconti non sono allegati i documenti giustificativi necessari per la prova dell'entità e della causale degli incassi e dei versamenti.
Le eventuali prassi invalse negli anni precedenti nella gestione del non possono - CP_1 ovviamente - giustificare la predisposizione e l'approvazione di un rendiconto non conforme ai criteri legali sopra richiamati.
Ne discende l'annullamento della delibera condominiale del 26.7.2020 nella parte relativa ai primi tre punti dell'ordine del giorno, quelli relativi all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22 (valore indeterminato – complessità bassa), con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
Non ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 96 c.p.c. per la configurabilità della responsabilità processuale aggravata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la delibera assembleare del 26.7.2020 adottata dal nella parte in cui, ai primi tre punti dell'ordini del giorno, ha Controparte_1 approvato i bilanci consuntivi 2018 – 2019 e 2019 – 2020 e il bilancio preventivo 2020 – 2021; condanna parte convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 5800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 22.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1274/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DI CICCO VINCENZO e dell'avv. DI BITONTO DEBORAH
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LOZUPONE MICHELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Il condomino ha impugnato la delibera assembleare adottata in seconda Parte_1 convocazione il 26.7.2020, con la quale il ha tra l'altro approvato i Controparte_1 bilanci consuntivi 2018 – 2019 e 2019 – 2020 e il bilancio preventivo 2020 – 2021. A sostegno dell'impugnativa l'attore ha eccepito la violazione dei criteri di formazione del rendiconto condominiale prescritti dall'art. 1130 bis c.c., ed in particolare ha segnalato la mancanza dei documenti giustificativi delle spese riportate, di un “rendiconto finanziario relativo a ciascun periodo contabile di riferimento”, “di un elenco delle spese sostenute (con data e causale dell'importo) già diviso per categorie secondo il criterio di ripartizione;
di un piano che indichi, per ogni condomino e per ogni categoria di spesa, il criterio di riparto e la quota a carico di ciascuno;
di un elenco delle eventuali rimanenze attive degli esercizi precedenti;
di un elenco di scritture contabili (entrate ed uscite) per cassa e per banca relative al Condominio”.
Il costituendosi in giudizio, ha replicato nel merito deducendo che i consuntivi approvati CP_1 sono stati redatti ripartendo le spese per millesimi secondo una prassi invalsa negli anni precedenti pagina 1 di 3 nella gestione del medesimo condominio e che “i bilanci presentati ed approvati evidenziano analiticamente le spese sostenute “per competenza”, la loro suddivisione per millesimi, nonché le somme versate da ogni condomino ed il saldo dovuto da ciascuno”.
Orbene, osserva questo giudicante che l'art. 1130 bis c.c., introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220 ed in vigore dal 18.6.2013, stabilisce, nella prima parte del comma 1, che "il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del
, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da CP_1 consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti...".
La norma citata prescrive dunque la formazione di una sorta di "fascicolo di rendicontazione", in quanto il rendiconto è costituito da tre documenti: il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione.
Secondo la ratio della norma, il rendiconto contabile, pur non dovendo rispettare le regole dei bilanci societari, dev'essere idoneo a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e in uscita, l'entità e le causali degli esborsi, nonché a consentire un controllo sulla regolarità della gestione. Un rendiconto che non renda intellegibili ai condomini le voci di entrata e d'uscita, che non consenta ai medesimi di conoscere l'esatta situazione patrimoniale del , che non sia accompagnato da CP_1 una sintetica nota esplicativa, lede il diritto di informazione di ciascun condomino e, quindi, incide negativamente sul procedimento di informazione dell'assemblea e sulla formazione della volontà assembleare. L'art. 1130 bis c.c. definisce in maniera dettagliata e specifica le modalità di compilazione ed il contenuto minimo degli atti contabili, delineando in tal modo un regime al quale si devono conformare tutti i provvedimenti adottati dall'assemblea per rendere esecutivi i rendiconti.
Il bilancio del condominio deve essere rispettoso dei principi di verità ed intelligibilità (fornire ai partecipanti della res communis un efficace quadro prospettico dell'andamento economico dell'attività di governo dei beni e servizi predisposti e gestiti nell'interesse della collettività condominiale), nonché di chiarezza e completezza (esporre con semplicità tutte le voci che compongono il rendiconto in modo da consentirne l'immediata verifica). In sostanza, l'osservanza dell'art. 1130 bis c.c. comporta l'immediata verificabilità dei dati espressi in rendiconto. In particolare, la nota sintetica esplicativa ha la finalità di descrivere sinteticamente l'intera gestione annuale dando conto non solo dei rapporti in corso ma anche delle questioni pendenti, commentando le questioni più rilevanti nonché quelle oggetto delle variazioni più evidenti (rispetto al precedente esercizio) e rappresentando gli accadimenti di particolare importanza per i loro riflessi patrimoniali.
Laddove il rendiconto presentato per l'approvazione non sia composto da registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa - parti inscindibili di esso - ed i condomini non siano perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del quanto alle entrate, spese e fondi CP_1 disponibili, la delibera assembleare di approvazione del rendiconto è annullabile (Cass. n. 33038/18).
La Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che il rendiconto deve specificare le voci di entrata e di uscita, la situazione patrimoniale del condominio, i fondi disponibili e le eventuali riserve, «in modo da consentire l'immediata verifica». Il riferimento alle «voci di entrata e di uscita» significa che il rendiconto deve documentare gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché «ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio», con indicazione nella nota sintetica esplicativa della gestione «anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti», avendo qui riguardo al risultato economico dell'esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati, e non, dunque, dal solo conto cassa. pagina 2 di 3 Inoltre, la documentazione giustificativa allegata deve dare prova delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi fatti, e di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito.
Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, che compongono il rendiconto, sono pertanto ispirati dallo scopo di realizzare l'interesse del condomino a una conoscenza concreta dei reali elementi contabili ivi recati dal bilancio, e sono, quindi, orientati dall'esigenza di informazione dei partecipanti, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato (cfr. Cassazione civile, sez. II, 09 Ottobre 2023, n. 28257).
Ora, nei rendiconti approvati con la delibera del 26.7.2020 mancano la situazione patrimoniale del , la nota sintetica esplicativa, un registro an alitico di contabilità idoneo a CP_1 consentire una verifica immediata delle singole voci riportate. Inoltre, ai rendiconti non sono allegati i documenti giustificativi necessari per la prova dell'entità e della causale degli incassi e dei versamenti.
Le eventuali prassi invalse negli anni precedenti nella gestione del non possono - CP_1 ovviamente - giustificare la predisposizione e l'approvazione di un rendiconto non conforme ai criteri legali sopra richiamati.
Ne discende l'annullamento della delibera condominiale del 26.7.2020 nella parte relativa ai primi tre punti dell'ordine del giorno, quelli relativi all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22 (valore indeterminato – complessità bassa), con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
Non ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 96 c.p.c. per la configurabilità della responsabilità processuale aggravata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la delibera assembleare del 26.7.2020 adottata dal nella parte in cui, ai primi tre punti dell'ordini del giorno, ha Controparte_1 approvato i bilanci consuntivi 2018 – 2019 e 2019 – 2020 e il bilancio preventivo 2020 – 2021; condanna parte convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 5800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 22.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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