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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/07/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 964/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 964/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Sara Parte_1 P.IVA_1
Bergamini (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
Contro
(già Controparte_1 [...]
) (C.F.: ) APPELLATA Controparte_2 P.IVA_1
CONTUMACE
(C.F. ) con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. Alessandro Fantini (C.F. ) C.F._2
INTERVENUTO avverso la sentenza n. 308/2024 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata l'8/04/2024 RG n. 81/2022
CONCLUSIONI
In data la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata per tutti i motivi innanzi esposti, qui da intendersi per ripetuti e trascritti. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
Per la parte intervenuta:
“Tutto ciò premesso, considerato, dedotto, eccepito, concluso e richiesto,
nella sua qualità in intestazione, come sopra rappresentata e difesa, CP_3 nel richiamare ogni eccezione, richiesta, deduzione di cui agli atti di primo grado, che qui si abbiano per integralmente trascritte e riportate, conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni avversa richiesta eccezione e deduzione, VOGLIA in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel Parte_1 merito, rigettare l'interposto appello e per l'effetto confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Siena n° 308/2024 del 08/04/2024, oggetto di impugnazione. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 308/2024 pubblicata l'8/04/2024, ha così deciso: “Il Giudice Unico del Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando, così provvede: RIGETTA l'opposizione proposta da
[...]
e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. Parte_1
1067/2021, emesso dal Tribunale di Siena in data 08.11.2021, e lo DICHIARA definitivamente esecutivo;
CONDANNA alla rifusione, Parte_1 in favore della delle spese di giudizio, Controparte_1 che liquida in € 7.052,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda di in Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1067/2021 emesso dal Tribunale di Siena in data 8.11.2021 in favore di Controparte_1 già Controparte_4
per la consegna del bene “mini
[...] Parte_2 escavatore nuovo di fabbrica marca modello VIO57-6, matricola CP_5
YCEVIO57AHFD18830”, oggetto del contratto di locazione finanziaria n.
1466399/2001, stipulato il 22.11.2017 e risolto per inadempimento della conduttrice in data 30.11.2020. A tal fine l'opponente aveva sostenuto l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e la non avvenuta risoluzione del contratto di leasing, le cui rate sarebbero state pagate alla data della comunicazione di risoluzione (30.11.2020) asseritamente mai ricevuta;
si era opposta alla eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
aveva chiesto in via preliminare di onerare la parte opposta dell'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatorio e, nel merito, la revoca del Decreto Ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si era costituita in giudizio contestando tutte le deduzioni avversarie CP_6
e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio si era costituita , Controparte_1 evidenziando l'avvenuta fusione per incorporazione della società opposta ed il subentro nei rapporti giuridici della stessa.
La causa era stata istruita con prove documentali e decisa come sopra indicato. con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito Parte_1 solo o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio innanzi questa Pt_1
Corte di Appello, (di Controparte_2 seguito anche o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la CP_6 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1-Erroneità della sentenza per aver ritenuto validamente esperita la condizione di procedibilità della procedura di mediazione.
2-Erroneità della sentenza per aver ritenuto valida la comunicazione di risoluzione contrattuale senza che agli atti fossero state depositate le ricevute di invio e accettazione dal sistema.
3-Erroneità della sentenza in ordine alla valutazione della documentazione prodotta dall'opponente.
4-Erronea condanna al pagamento delle spese legali.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Con atto di costituzione e risposta del 31.1.2025 è intervenuta in giudizio
(di seguito anche o Controparte_3 CP_3
INTERVENUTA), dando atto che, nell'ambito di un'operazione di cessione del credito e dei beni, (già Controparte_1 [...]
ha ceduto pro soluto alla cessionaria taluni crediti ed Controparte_7 CP_3
i beni vantati dalla Cedente e derivanti da contratti di leasing e di factoring, con contratto di cessione sottoscritto in data 13.12.2024 che richiama negli allegati (pag. 38) il contratto di leasing n°1466399 ed il bene oggetto del presente giudizio. Ha contestato integralmente l'appello avversario perché infondato in fatto e diritto ne ha chiesto il rigetto.
In data 29.5.2025, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., la causa veniva rimessa alla decisione collegiale sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Preliminarmente si rileva che l'eccezione pregiudiziale sollevata da di CP_3 inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. non può essere accolta.
L'atto di appello ha sottoposto al riesame i punti, in fatto e in diritto, in maniera tale da porre in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica. (Cass. Ordinanza N. 7675/2019) e risultano meritevoli di approfondimento alcuni punti evidenziati.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue. La critica contenuta nel primo motivo di gravame (“Erroneità della sentenza per aver ritenuto validamente esperita la condizione di procedibilità della procedura di mediazione“) è infondata.
Si riporta per comodità espositiva un estratto della sentenza:
corso di causa, il tentativo di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis
D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di contratti bancari. Sul punto, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione” (cfr. Cass. n. 8473/2019, richiamata anche da Cass.
n. 13029/2022). In questo senso depone la struttura del procedimento disciplinata dall'art. 8 del d.lgs. n.28/2010 e suddivisa in un primo incontro preliminare davanti al mediatore ("Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento") e in uno o più incontri successivi di effettivo svolgimento della mediazione. Solo se le parti gli danno il via per procedere alla successiva fase di discussione, il mediatore andrà avanti, interloquendo con le parti fino a proporre o a far loro proporre una possibile soluzione, altrimenti si arresterà alla fase preliminare (all'esito della quale sono dovute solo le spese, e non anche il compenso del mediatore). Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, non può ritenersi che al fine di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità sia necessario pretendere dalla parte anche un impegno in positivo ad impegnarsi in una discussione alternativa rispetto al giudizio (così Cass. n. 8473/019 cit.) in mancanza di espresso invito in tal senso da parte del Giudice. Orbene, nella specie, dal verbale di mediazione depositato in atti emerge la comparizione di entrambe le parti al primo incontro e la volontà di parte opposta di non proseguire nella procedura, sicché la condizione di procedibilità risulta avverata.>
L'appellante sostiene che la parte opposta, pur avendo instaurato il procedimento di mediazione, avrebbe dichiarato di non voler entrare in mediazione, rifiutando di svolgere una concreta trattativa e violando in tal modo lo spirito dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, con conseguente improcedibilità della richiesta monitoria. eccepisce che la condizione di procedibilità della domanda dovrebbe CP_3 ritenersi avverata anche nel caso di conclusione negativa del primo incontro di mediazione, richiamando il principio indicato nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 8473/2019.
Il Collegio ritiene che la pronuncia sia sul punto chiara e condivisibile e che, in applicazione ai principi emanati dalla S.C. e richiamati nella sentenza impugnata, la condizione di procedibilità debba ritenersi realizzata.
Dal verbale di mediazione (v. fascicolo I grado appellata) risulta che la dichiarazione di volontà di non entrare in Mediazione è stata espressa al temine del primo incontro dopo le rituali informazioni da parte del mediatore.
La Corte di Cassazione ha anche di recente ribadito che “La condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. n. 28 del 2010 per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre” (Cass. n. 18485/2024),
La seconda censura alla sentenza impugnata (“Erroneità della sentenza per aver ritenuto valida la comunicazione di risoluzione contrattuale senza che agli atti fossero state depositate le ricevute di invio e accettazione dal sistema.”) è infondata. Il Tribunale, con motivazione chiara e condivisibile, ha precisato: <[…]
l'opposta ha depositato la ricevuta di consegna della pec (dell'1.12.2020) indirizzata all'opponente con la comunicazione di voler risolvere il contratto di leasing stante l'inadempimento della società (doc. 4 fascicolo monitorio). Sul punto, si rammenta che la Cassazione ha affermato che “la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass. n.
30532/2018, n. 26773/2016); nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico” ( Cass. n. 21560/2019, n. 25819/2017). Dunque, si ritiene che ai fini della prova dell'avvenuta comunicazione di parte opposta della volontà di risolvere il contratto sia sufficiente la ricevuta di consegna generata dal sistema in automatico, non essendo necessario, contrariamente a quanto affermato da parte opponente, anche l'allegazione della ricevuta di accettazione;
d'altronde, la ricevuta di consegna, generata dal sistema successivamente alla ricevuta di accettazione (la quale attesta che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario), attesta la consegna nella casella di posta del destinatario. È destituita, poi, di fondamento l'allegazione generica dell'opponente circa l'omessa prova dell'invio della comunicazione a un indirizzo pec a sé riconducibile, in quanto in sede monitoria l'opposta ha depositato la visura camerale della società debitrice, dalla quale si evince che l'indirizzo pec di quest'ultima è
“ (v. all. b fascicolo monitorio), coincidente con Email_1
l'indirizzo destinatario della comunicazione di risoluzione del contratto (v. doc.
4 fascicolo monitorio). Ciò posto, la comunicazione di risoluzione del contratto si deve intendere correttamente effettuata e comunicata in data 1.12.2020.
Come detto, parte opposta ha provato la fonte negoziale del diritto e ha allegato l'inadempimento della società, cioè il presupposto della risoluzione del contratto, sicché ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine all'obbligazione restitutoria della società >. Pt_1
L'appellante sostiene che non avrebbe ricevuto la comunicazione di risoluzione del contratto e che parte appellata non avrebbe dato prova dell'avvenuta notifica in quanto avrebbe prodotto soltanto una pec di consegna, mentre per giurisprudenza consolidata sarebbe necessaria la produzione anche delle pec di invio ed accettazione. eccepisce l'infondatezza dell'assunto evidenziando che CP_3 CP_6 avvalendosi della clausola risolutiva espressa ex art. 15 delle condizioni generali, in data 01/12/2020 aveva inviato a mezzo pec la comunicazione di risoluzione contrattuale a ricevendo il messaggio Parte_1 informatico di avvenuta consegna e si era quindi determinata una presunzione di conoscenza da parte della società destinataria (Cass. civ., Ordinanza,
02/11/2021, n. 31045).
Il collegio rileva che l'art. 15 delle “Condizioni Generali di contratto di locazione finanziaria (leasing)” prevede la comunicazione della risoluzione a mezzo di lettera raccomandata o telegramma:
L'art. 1325 c.c. prevede: ”(Presunzione di conoscenza). La proposta,
l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
La PEC ha lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento;
il Gestore di pec del destinatario genera e invia al mittente una ricevuta di avvenuta consegna contenente un preciso riferimento temporale e il messaggio recapitato alla casella di PEC del destinatario si considera consegnato anche se il destinatario non accede alla casella. L'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68 (G.U. 28 aprile 2005, n. 97) prevede:
“[…] 2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo
17. 5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. 6.
La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. […]”
La produzione della pec di consegna della comunicazione di risoluzione del
1.12.2020, trattandosi di atto negoziale, è pertanto idonea a conseguire gli effetti di cui all'art. 16 delle condizioni generali di contratto, in particolare l'obbligo, di cui al punto 3, dell'utilizzatore di restituire i beni.
La terza censura alla sentenza impugnata (“Erroneità della sentenza in ordine alla valutazione della documentazione prodotta dall'opponente.”) è inammissibile e comunque infondata.
La sentenza ha correttamente rilevato: <
3. Passando al merito dell'opposizione, si ritiene doveroso premettere che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena
[…] Anche in tema di contratto di leasing, il concedente è dunque tenuto a dare prova del titolo negoziale e ad allegare l'inadempimento dell'utilizzatore, restando onere di quest'ultimo dimostrare l'integrale pagamento delle somme dovute. Nella specie, deve precisarsi che, se è pur vero che oggetto del contendere non è il pagamento dei canoni insoluti ma soltanto la restituzione del bene oggetto del contratto di leasing n. 1466399/01, è altrettanto vero che il presupposto per la risoluzione del suddetto contratto – da cui consegue la pretesa restitutoria del bene - è l'inadempimento della società debitrice, ovvero l'omesso integrale pagamento dei canoni pattuiti. Orbene, parte opposta ha provato la fonte negoziale del proprio diritto: ha, infatti, dimesso, in seno alla procedura monitoria, i documenti giustificativi della pretesa azionata, producendo il contratto di locazione finanziaria n. 1466399/01, della durata di
60 mesi, sottoscritto in data 22.11.2017 (doc. 1, fasc. monitorio) avente ad oggetto un mini-escavatore nuovo di fabbrica, nonché il verbale di consegna del bene (doc. 3 n fasc. monitorio).
Ha, inoltre, allegato l'omesso pagamento dei canoni pattuiti, a causa del quale ha dichiarato la risoluzione del contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 delle condizioni generali (cfr. doc. 2, fasc. opponente), nonché l'omessa restituzione del bene oggetto del contratto risolto
(v. relazione negativa di recupero del bene oggetto di leasing, sub doc. 5 fascicolo monitorio).
L'opponente, dal canto suo, non ha contestato di non aver restituito il 0bene, ma si è limitata a dedurre genericamente l'omessa comunicazione della risoluzione del contratto da parte della convenuta e l'avvenuto puntuale pagamento dei canoni di leasing alla data di risoluzione, con conseguente insussistenza di un suo inadempimento. […] Come detto, parte opposta ha provato la fonte negoziale del diritto e ha allegato l'inadempimento della società, cioè il presupposto della risoluzione del contratto, sicché ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine all'obbligazione restitutoria della società . Di contro, parte opponente, su cui gravava l'onere di Pt_1 fornire la prova dell'avvenuto adempimento o l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa, nulla ha provato. Invero, l'utilizzatrice ha dedotto genericamente di aver pagato regolarmente i canoni di leasing, producendo a sostegno di tale difesa alcuni estratti conto. Orbene, come già rilevato con provvedimento del 16.6.2022, dal doc. 6 prodotto dall'opponente, denominato “estratto conto pagamento MPS LEASING 2020”, non risulta alcuna prova dei regolari pagamenti dei canoni pattuiti, desumendosi, al contrario, che la fosse inadempiente all'atto della risoluzione del contratto Parte_3
(30.11.2020), avendo un debito di € 10.070,81 già alla data del 9.10.2020 (v. colonna del saldo D/A) ed essendo stata in mora anche in precedenza. Gli estratti conto prodotti nel corso del giudizio (con la memoria ex art. 183, c. 6,
n. 2 c.p.c.) del pari non dimostrano il regolare e completo pagamento dei canoni;
infatti, in disparte il fatto che l'opponente non ha allegato con precisione quali sarebbero i pagamenti riferibili al contratto de quo e pur emergendo dalla documentazione il pagamento di alcuni dei canoni mensili, non è possibile individuare (già, ad esempio, per l'anno 2020) l'integrale pagamento delle rate, con la precisazione che le operazioni genericamente descritte come “ disposizione” non sono riconducibili, né per ammontare né per data, al contratto di leasing. Dunque, non vi è prova che le rate insolute (come evidenziate nello stesso estratto conto inviato dalla all'opponente, cfr. CP_1 doc. 5 allegato all'atto di citazione) siano state pagate. Dall'estratto conto citato (risalente al 10/12/2020) si evince, al contrario, che sin dall'anno 2019
l'utilizzatrice aveva provveduto a pagare le fatture con ritardo, come desumibile dall'applicazione, di volta in volta, della mora>.
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che dall'estratto conto prodotto non risulterebbe alcuna prova dei regolari pagamenti e che quindi la società utilizzatrice fosse inadempiente all'atto di risoluzione del contratto, avendo invece prodotto copia degli estratti Pt_1 conto relativi alla movimentazione bancaria in favore dell'opposta, documentando gli intervenuti versamenti, con ulteriore produzione dei pagamenti dei ratei di leasing per gli anni 2018-2019 e 2020; inoltre il giudizio avrebbe avuto ad oggetto solo la sussistenza dei presupposti per confermare il decreto ingiuntivo per consegna.
Parte appellata eccepisce che i documenti prodotti dall'opponente sarebbero ininfluenti ed irrilevanti, atteso che avrebbe allegato una mera lista di Pt_1 movimenti bancari dai quali apparirebbe impossibile ricavare la prova dell'asserito pagamento effettuato a favore di in relazione al contratto CP_6 di leasing n. 1466399/001; l'avvenuto pagamento di alcuni ratei non sarebbe peraltro contestato, come emergerebbe dalla lettera di risoluzione del
30/11/2020 in cui l'importo dei canoni insoluti sarebbe indicato in € CP_6
6.412,48 e non nel totale dell'importo oggetto del contratto di leasing pari ad
€ 58.000,00.
Il Collegio rileva che nessuna effettiva contestazione risulta formulata dall'appellante alla lucida valutazione del Tribunale, fondata sui dati risultanti dalla documentazione in atti.
Il motivo di appello contiene affermazioni estremamente generiche, secondo cui il Tribunale non avrebbe valutato la produzione documentale che avrebbe smentito l'inadempimento posto a base della risoluzione del contratto, senza però in alcun modo indicare, a fronte di specifici riferimenti contenuti in sentenza, quali documenti e quali dati in essi contenuti non sarebbero stati considerati dal primo giudice.
La quarta censura alla sentenza impugnata (“Erronea condanna al pagamento delle spese legali”) è infondata.
La sentenza ha correttamente disposto sulle spese di lite in conformità al criterio generale della soccombenza.
IV. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo che vede soccombente , le spese processuali del Pt_1 presente grado del giudizio devono essere poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi scaglione € 52.001,00 – 260.000,00 considerato la prossimità del valore di causa al valore minimo dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
contro
Parte_1 Controparte_1
(già ) e con l'intervento
[...] Controparte_2 di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_3
Siena n. 308/2024, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
-dichiara la contumacia di (già Controparte_1 [...]
); Controparte_2
-rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento delle spese del grado in favore Pt_1 Parte_1 di che si liquidano in € 4.997,00 oltre spese Controparte_3 generali, iva e cap come per legge;
- dichiara sussistere i presupposti ex lege di pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello di iscrizione a ruolo della presente causa.
Firenze, camera di consiglio del 1.07.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 964/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Sara Parte_1 P.IVA_1
Bergamini (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
Contro
(già Controparte_1 [...]
) (C.F.: ) APPELLATA Controparte_2 P.IVA_1
CONTUMACE
(C.F. ) con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. Alessandro Fantini (C.F. ) C.F._2
INTERVENUTO avverso la sentenza n. 308/2024 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata l'8/04/2024 RG n. 81/2022
CONCLUSIONI
In data la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata per tutti i motivi innanzi esposti, qui da intendersi per ripetuti e trascritti. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
Per la parte intervenuta:
“Tutto ciò premesso, considerato, dedotto, eccepito, concluso e richiesto,
nella sua qualità in intestazione, come sopra rappresentata e difesa, CP_3 nel richiamare ogni eccezione, richiesta, deduzione di cui agli atti di primo grado, che qui si abbiano per integralmente trascritte e riportate, conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni avversa richiesta eccezione e deduzione, VOGLIA in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel Parte_1 merito, rigettare l'interposto appello e per l'effetto confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Siena n° 308/2024 del 08/04/2024, oggetto di impugnazione. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 308/2024 pubblicata l'8/04/2024, ha così deciso: “Il Giudice Unico del Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando, così provvede: RIGETTA l'opposizione proposta da
[...]
e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. Parte_1
1067/2021, emesso dal Tribunale di Siena in data 08.11.2021, e lo DICHIARA definitivamente esecutivo;
CONDANNA alla rifusione, Parte_1 in favore della delle spese di giudizio, Controparte_1 che liquida in € 7.052,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda di in Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1067/2021 emesso dal Tribunale di Siena in data 8.11.2021 in favore di Controparte_1 già Controparte_4
per la consegna del bene “mini
[...] Parte_2 escavatore nuovo di fabbrica marca modello VIO57-6, matricola CP_5
YCEVIO57AHFD18830”, oggetto del contratto di locazione finanziaria n.
1466399/2001, stipulato il 22.11.2017 e risolto per inadempimento della conduttrice in data 30.11.2020. A tal fine l'opponente aveva sostenuto l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e la non avvenuta risoluzione del contratto di leasing, le cui rate sarebbero state pagate alla data della comunicazione di risoluzione (30.11.2020) asseritamente mai ricevuta;
si era opposta alla eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
aveva chiesto in via preliminare di onerare la parte opposta dell'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatorio e, nel merito, la revoca del Decreto Ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si era costituita in giudizio contestando tutte le deduzioni avversarie CP_6
e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio si era costituita , Controparte_1 evidenziando l'avvenuta fusione per incorporazione della società opposta ed il subentro nei rapporti giuridici della stessa.
La causa era stata istruita con prove documentali e decisa come sopra indicato. con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito Parte_1 solo o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio innanzi questa Pt_1
Corte di Appello, (di Controparte_2 seguito anche o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la CP_6 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1-Erroneità della sentenza per aver ritenuto validamente esperita la condizione di procedibilità della procedura di mediazione.
2-Erroneità della sentenza per aver ritenuto valida la comunicazione di risoluzione contrattuale senza che agli atti fossero state depositate le ricevute di invio e accettazione dal sistema.
3-Erroneità della sentenza in ordine alla valutazione della documentazione prodotta dall'opponente.
4-Erronea condanna al pagamento delle spese legali.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Con atto di costituzione e risposta del 31.1.2025 è intervenuta in giudizio
(di seguito anche o Controparte_3 CP_3
INTERVENUTA), dando atto che, nell'ambito di un'operazione di cessione del credito e dei beni, (già Controparte_1 [...]
ha ceduto pro soluto alla cessionaria taluni crediti ed Controparte_7 CP_3
i beni vantati dalla Cedente e derivanti da contratti di leasing e di factoring, con contratto di cessione sottoscritto in data 13.12.2024 che richiama negli allegati (pag. 38) il contratto di leasing n°1466399 ed il bene oggetto del presente giudizio. Ha contestato integralmente l'appello avversario perché infondato in fatto e diritto ne ha chiesto il rigetto.
In data 29.5.2025, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., la causa veniva rimessa alla decisione collegiale sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Preliminarmente si rileva che l'eccezione pregiudiziale sollevata da di CP_3 inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. non può essere accolta.
L'atto di appello ha sottoposto al riesame i punti, in fatto e in diritto, in maniera tale da porre in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica. (Cass. Ordinanza N. 7675/2019) e risultano meritevoli di approfondimento alcuni punti evidenziati.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue. La critica contenuta nel primo motivo di gravame (“Erroneità della sentenza per aver ritenuto validamente esperita la condizione di procedibilità della procedura di mediazione“) è infondata.
Si riporta per comodità espositiva un estratto della sentenza:
corso di causa, il tentativo di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis
D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di contratti bancari. Sul punto, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione” (cfr. Cass. n. 8473/2019, richiamata anche da Cass.
n. 13029/2022). In questo senso depone la struttura del procedimento disciplinata dall'art. 8 del d.lgs. n.28/2010 e suddivisa in un primo incontro preliminare davanti al mediatore ("Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento") e in uno o più incontri successivi di effettivo svolgimento della mediazione. Solo se le parti gli danno il via per procedere alla successiva fase di discussione, il mediatore andrà avanti, interloquendo con le parti fino a proporre o a far loro proporre una possibile soluzione, altrimenti si arresterà alla fase preliminare (all'esito della quale sono dovute solo le spese, e non anche il compenso del mediatore). Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, non può ritenersi che al fine di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità sia necessario pretendere dalla parte anche un impegno in positivo ad impegnarsi in una discussione alternativa rispetto al giudizio (così Cass. n. 8473/019 cit.) in mancanza di espresso invito in tal senso da parte del Giudice. Orbene, nella specie, dal verbale di mediazione depositato in atti emerge la comparizione di entrambe le parti al primo incontro e la volontà di parte opposta di non proseguire nella procedura, sicché la condizione di procedibilità risulta avverata.>
L'appellante sostiene che la parte opposta, pur avendo instaurato il procedimento di mediazione, avrebbe dichiarato di non voler entrare in mediazione, rifiutando di svolgere una concreta trattativa e violando in tal modo lo spirito dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, con conseguente improcedibilità della richiesta monitoria. eccepisce che la condizione di procedibilità della domanda dovrebbe CP_3 ritenersi avverata anche nel caso di conclusione negativa del primo incontro di mediazione, richiamando il principio indicato nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 8473/2019.
Il Collegio ritiene che la pronuncia sia sul punto chiara e condivisibile e che, in applicazione ai principi emanati dalla S.C. e richiamati nella sentenza impugnata, la condizione di procedibilità debba ritenersi realizzata.
Dal verbale di mediazione (v. fascicolo I grado appellata) risulta che la dichiarazione di volontà di non entrare in Mediazione è stata espressa al temine del primo incontro dopo le rituali informazioni da parte del mediatore.
La Corte di Cassazione ha anche di recente ribadito che “La condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. n. 28 del 2010 per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre” (Cass. n. 18485/2024),
La seconda censura alla sentenza impugnata (“Erroneità della sentenza per aver ritenuto valida la comunicazione di risoluzione contrattuale senza che agli atti fossero state depositate le ricevute di invio e accettazione dal sistema.”) è infondata. Il Tribunale, con motivazione chiara e condivisibile, ha precisato: <[…]
l'opposta ha depositato la ricevuta di consegna della pec (dell'1.12.2020) indirizzata all'opponente con la comunicazione di voler risolvere il contratto di leasing stante l'inadempimento della società (doc. 4 fascicolo monitorio). Sul punto, si rammenta che la Cassazione ha affermato che “la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass. n.
30532/2018, n. 26773/2016); nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico” ( Cass. n. 21560/2019, n. 25819/2017). Dunque, si ritiene che ai fini della prova dell'avvenuta comunicazione di parte opposta della volontà di risolvere il contratto sia sufficiente la ricevuta di consegna generata dal sistema in automatico, non essendo necessario, contrariamente a quanto affermato da parte opponente, anche l'allegazione della ricevuta di accettazione;
d'altronde, la ricevuta di consegna, generata dal sistema successivamente alla ricevuta di accettazione (la quale attesta che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario), attesta la consegna nella casella di posta del destinatario. È destituita, poi, di fondamento l'allegazione generica dell'opponente circa l'omessa prova dell'invio della comunicazione a un indirizzo pec a sé riconducibile, in quanto in sede monitoria l'opposta ha depositato la visura camerale della società debitrice, dalla quale si evince che l'indirizzo pec di quest'ultima è
“ (v. all. b fascicolo monitorio), coincidente con Email_1
l'indirizzo destinatario della comunicazione di risoluzione del contratto (v. doc.
4 fascicolo monitorio). Ciò posto, la comunicazione di risoluzione del contratto si deve intendere correttamente effettuata e comunicata in data 1.12.2020.
Come detto, parte opposta ha provato la fonte negoziale del diritto e ha allegato l'inadempimento della società, cioè il presupposto della risoluzione del contratto, sicché ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine all'obbligazione restitutoria della società >. Pt_1
L'appellante sostiene che non avrebbe ricevuto la comunicazione di risoluzione del contratto e che parte appellata non avrebbe dato prova dell'avvenuta notifica in quanto avrebbe prodotto soltanto una pec di consegna, mentre per giurisprudenza consolidata sarebbe necessaria la produzione anche delle pec di invio ed accettazione. eccepisce l'infondatezza dell'assunto evidenziando che CP_3 CP_6 avvalendosi della clausola risolutiva espressa ex art. 15 delle condizioni generali, in data 01/12/2020 aveva inviato a mezzo pec la comunicazione di risoluzione contrattuale a ricevendo il messaggio Parte_1 informatico di avvenuta consegna e si era quindi determinata una presunzione di conoscenza da parte della società destinataria (Cass. civ., Ordinanza,
02/11/2021, n. 31045).
Il collegio rileva che l'art. 15 delle “Condizioni Generali di contratto di locazione finanziaria (leasing)” prevede la comunicazione della risoluzione a mezzo di lettera raccomandata o telegramma:
L'art. 1325 c.c. prevede: ”(Presunzione di conoscenza). La proposta,
l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
La PEC ha lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento;
il Gestore di pec del destinatario genera e invia al mittente una ricevuta di avvenuta consegna contenente un preciso riferimento temporale e il messaggio recapitato alla casella di PEC del destinatario si considera consegnato anche se il destinatario non accede alla casella. L'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68 (G.U. 28 aprile 2005, n. 97) prevede:
“[…] 2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo
17. 5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. 6.
La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. […]”
La produzione della pec di consegna della comunicazione di risoluzione del
1.12.2020, trattandosi di atto negoziale, è pertanto idonea a conseguire gli effetti di cui all'art. 16 delle condizioni generali di contratto, in particolare l'obbligo, di cui al punto 3, dell'utilizzatore di restituire i beni.
La terza censura alla sentenza impugnata (“Erroneità della sentenza in ordine alla valutazione della documentazione prodotta dall'opponente.”) è inammissibile e comunque infondata.
La sentenza ha correttamente rilevato: <
3. Passando al merito dell'opposizione, si ritiene doveroso premettere che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena
[…] Anche in tema di contratto di leasing, il concedente è dunque tenuto a dare prova del titolo negoziale e ad allegare l'inadempimento dell'utilizzatore, restando onere di quest'ultimo dimostrare l'integrale pagamento delle somme dovute. Nella specie, deve precisarsi che, se è pur vero che oggetto del contendere non è il pagamento dei canoni insoluti ma soltanto la restituzione del bene oggetto del contratto di leasing n. 1466399/01, è altrettanto vero che il presupposto per la risoluzione del suddetto contratto – da cui consegue la pretesa restitutoria del bene - è l'inadempimento della società debitrice, ovvero l'omesso integrale pagamento dei canoni pattuiti. Orbene, parte opposta ha provato la fonte negoziale del proprio diritto: ha, infatti, dimesso, in seno alla procedura monitoria, i documenti giustificativi della pretesa azionata, producendo il contratto di locazione finanziaria n. 1466399/01, della durata di
60 mesi, sottoscritto in data 22.11.2017 (doc. 1, fasc. monitorio) avente ad oggetto un mini-escavatore nuovo di fabbrica, nonché il verbale di consegna del bene (doc. 3 n fasc. monitorio).
Ha, inoltre, allegato l'omesso pagamento dei canoni pattuiti, a causa del quale ha dichiarato la risoluzione del contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 delle condizioni generali (cfr. doc. 2, fasc. opponente), nonché l'omessa restituzione del bene oggetto del contratto risolto
(v. relazione negativa di recupero del bene oggetto di leasing, sub doc. 5 fascicolo monitorio).
L'opponente, dal canto suo, non ha contestato di non aver restituito il 0bene, ma si è limitata a dedurre genericamente l'omessa comunicazione della risoluzione del contratto da parte della convenuta e l'avvenuto puntuale pagamento dei canoni di leasing alla data di risoluzione, con conseguente insussistenza di un suo inadempimento. […] Come detto, parte opposta ha provato la fonte negoziale del diritto e ha allegato l'inadempimento della società, cioè il presupposto della risoluzione del contratto, sicché ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine all'obbligazione restitutoria della società . Di contro, parte opponente, su cui gravava l'onere di Pt_1 fornire la prova dell'avvenuto adempimento o l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa, nulla ha provato. Invero, l'utilizzatrice ha dedotto genericamente di aver pagato regolarmente i canoni di leasing, producendo a sostegno di tale difesa alcuni estratti conto. Orbene, come già rilevato con provvedimento del 16.6.2022, dal doc. 6 prodotto dall'opponente, denominato “estratto conto pagamento MPS LEASING 2020”, non risulta alcuna prova dei regolari pagamenti dei canoni pattuiti, desumendosi, al contrario, che la fosse inadempiente all'atto della risoluzione del contratto Parte_3
(30.11.2020), avendo un debito di € 10.070,81 già alla data del 9.10.2020 (v. colonna del saldo D/A) ed essendo stata in mora anche in precedenza. Gli estratti conto prodotti nel corso del giudizio (con la memoria ex art. 183, c. 6,
n. 2 c.p.c.) del pari non dimostrano il regolare e completo pagamento dei canoni;
infatti, in disparte il fatto che l'opponente non ha allegato con precisione quali sarebbero i pagamenti riferibili al contratto de quo e pur emergendo dalla documentazione il pagamento di alcuni dei canoni mensili, non è possibile individuare (già, ad esempio, per l'anno 2020) l'integrale pagamento delle rate, con la precisazione che le operazioni genericamente descritte come “ disposizione” non sono riconducibili, né per ammontare né per data, al contratto di leasing. Dunque, non vi è prova che le rate insolute (come evidenziate nello stesso estratto conto inviato dalla all'opponente, cfr. CP_1 doc. 5 allegato all'atto di citazione) siano state pagate. Dall'estratto conto citato (risalente al 10/12/2020) si evince, al contrario, che sin dall'anno 2019
l'utilizzatrice aveva provveduto a pagare le fatture con ritardo, come desumibile dall'applicazione, di volta in volta, della mora>.
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che dall'estratto conto prodotto non risulterebbe alcuna prova dei regolari pagamenti e che quindi la società utilizzatrice fosse inadempiente all'atto di risoluzione del contratto, avendo invece prodotto copia degli estratti Pt_1 conto relativi alla movimentazione bancaria in favore dell'opposta, documentando gli intervenuti versamenti, con ulteriore produzione dei pagamenti dei ratei di leasing per gli anni 2018-2019 e 2020; inoltre il giudizio avrebbe avuto ad oggetto solo la sussistenza dei presupposti per confermare il decreto ingiuntivo per consegna.
Parte appellata eccepisce che i documenti prodotti dall'opponente sarebbero ininfluenti ed irrilevanti, atteso che avrebbe allegato una mera lista di Pt_1 movimenti bancari dai quali apparirebbe impossibile ricavare la prova dell'asserito pagamento effettuato a favore di in relazione al contratto CP_6 di leasing n. 1466399/001; l'avvenuto pagamento di alcuni ratei non sarebbe peraltro contestato, come emergerebbe dalla lettera di risoluzione del
30/11/2020 in cui l'importo dei canoni insoluti sarebbe indicato in € CP_6
6.412,48 e non nel totale dell'importo oggetto del contratto di leasing pari ad
€ 58.000,00.
Il Collegio rileva che nessuna effettiva contestazione risulta formulata dall'appellante alla lucida valutazione del Tribunale, fondata sui dati risultanti dalla documentazione in atti.
Il motivo di appello contiene affermazioni estremamente generiche, secondo cui il Tribunale non avrebbe valutato la produzione documentale che avrebbe smentito l'inadempimento posto a base della risoluzione del contratto, senza però in alcun modo indicare, a fronte di specifici riferimenti contenuti in sentenza, quali documenti e quali dati in essi contenuti non sarebbero stati considerati dal primo giudice.
La quarta censura alla sentenza impugnata (“Erronea condanna al pagamento delle spese legali”) è infondata.
La sentenza ha correttamente disposto sulle spese di lite in conformità al criterio generale della soccombenza.
IV. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo che vede soccombente , le spese processuali del Pt_1 presente grado del giudizio devono essere poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi scaglione € 52.001,00 – 260.000,00 considerato la prossimità del valore di causa al valore minimo dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
contro
Parte_1 Controparte_1
(già ) e con l'intervento
[...] Controparte_2 di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_3
Siena n. 308/2024, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
-dichiara la contumacia di (già Controparte_1 [...]
); Controparte_2
-rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento delle spese del grado in favore Pt_1 Parte_1 di che si liquidano in € 4.997,00 oltre spese Controparte_3 generali, iva e cap come per legge;
- dichiara sussistere i presupposti ex lege di pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello di iscrizione a ruolo della presente causa.
Firenze, camera di consiglio del 1.07.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.