Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/06/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1859 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a Parte_1 C.F._1
Belmonte ZZ (PA) il 24/05/1965, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Bernardini Valentina Margherita, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, cod. fisc. nata a Controparte_1 C.F._2
Belmonte ZZ (PA) il 9/11/1969, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. La Rocca Salvatore che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
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Oggetto: Domanda congiunta di divorzio.
Conclusioni: Come indicate nel verbale d'udienza del 9.04.2025.
FATTO
All'udienza del 9.04.2025 i coniugi hanno accettato la proposta conciliativa del
Giudice delegato, richiedendo dunque — a modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte — che il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio venga definito sulla base delle seguenti condizioni: Parte_1
a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza,
[...]
verserà a un assegno divorzile pari a € 200,00 mensili, Controparte_1
oltre rivalutazione annuale ISTAT. rinuncia alla domanda Controparte_1
di assegno di mantenimento per la prole. Spese del giudizio integralmente compensate”.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha manifestato alcuna opposizione.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Pag. 2 di 4 Termini Imerese, con decreto del 7.06.2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo,
in data 24.05.1988, da e , trascritto Parte_1 Controparte_1
nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 164, parte II, serie A, dell'anno
1988, alle condizioni riportate in parte motiva;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 3/06/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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