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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/02/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, ha pronunciato, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 12.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note sostitutive, la seguente SENTENZA
, nella causa civile iscritta al N. 1532/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall' avvocato Olimpia Di Nuzzo ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio legale sito in Maddaloni (Ce) alla Via Appia, n. 437 RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall' Controparte_1 avvocato Michele Landolfi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in San CO la ST (CE) alla via IV Novembre, n. 28
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 01/03/2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 01/11/2014 fino al 04/02/2021, con inquadramento nel livello A4 del CCNL Panifici Federpan Produzione, applicato da detta società, con la qualifica di cuoco , addetto alla preparazione di primi piatti, secondi e contorni;
che era assoggettato al potere direttivo, gerarchico e disciplinare esercitato dal sig. il quale, unitamente alla Parte_2 moglie , gli indicava le prestazioni da svolgere, ne controllava l'esatto adempimento ed Parte_3 esercitava i controlli di legge e di contratto contestandogli direttamente le eventuali mancanze;
che aveva lavorato per n. 6 giorni settimanali, dal lunedì al sabato, osservando il seguente orario: dalle 07.00 alle 17.00.
Atteso che non aveva percepito una retribuzione commisurata alla quantità e qualità di lavoro prestato, ai sensi dell'art. 36 c. , adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo lavorativo dal 01/11/2014 al 04/02/2021, chiedeva di condannare la resistente e CP_1 al pagamento dell'importo di euro 65.040,62, a titolo di differenze retributive e Controparte_1 trattamento di fine rapporto oltre accessori come per legge. Vinte le spese di lite. 1 Instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 17.03.2023, si costituiva in giudizio la resistendo all'avverso ricorso come in atti. Controparte_1
In particolare deduceva : - che il ricorrente non aveva mai espletato la prestazione lavorativa per conto della resistente nel periodo 1° novembre 2014 - 18 gennaio 2015 e che, nel periodo successivo, era invece stato correttamente retribuito per le ore di lavoro svolte;
- che, inoltre, il suo rapporto di lavoro con effetto dal 01.01.2018, era stato trasferito alla PGF S.r.l. in virtù del contratto di affitto dell'azienda di S. CO La ST (Ce) di Via Sandro Pertini n.2, dalla “ ” alla “PGF”; - che, con CP_1 effetto dal 22.10.2018, il detto rapporto di lavoro era stato retrocesso alla “ ” in virtù della CP_1 risoluzione di tale fitto . Evidenziava, infine, che nel periodo in cui aveva prestato servizio alle dipendenze della per n. 40 ore settimanali era stato correttamente retribuito ed Controparte_1 inquadrato.
Concludeva, pertanto, chiedendo di rigettare il ricorso e previo accoglimento della domanda riconvenzionale per lite temeraria ex art 96 c.p.c. condannare il ricorrente al risarcimento del danno pari ad € 10.000,00, quantum nei limiti dell'effettivo importo dovuto. Vinte le spese di lite.
Espletata l'istruttoria la causa veniva decisa all'esito dell'odierna udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter. c.p.c. mediante la pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto.
**********
Il ricorso è fondato per quanto di ragione e va accolto nei limiti della presente motivazione.
Preliminarmente va rilevato che la rinuncia agli atti del giudizio depositata dalla parte resistente è priva di effetti non essendoci stata adesione da parte del ricorrente.
Venendo al merito, in punto di diritto occorre, preliminarmente, soffermarsi sul concetto di subordinazione La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà
e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
2 Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745;
Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219).
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: 1) eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
2) inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; 3) utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
4) assenza di rischio imprenditoriale;
5) obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi - obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
6) continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
7) retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
8) pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
9) esclusività della prestazione;
10) infungibilità soggettiva della prestazione;
11) esercizio di mansioni meramente esecutive
La Suprema Corte così si è espressa: “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad es., la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con
l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (cfr.
Cass. lav. 01.12.2008 n. 28525).
Deve ancora applicarsi, con riferimento alla materia in esame, l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato” (sic Cass. Lav. 29 gennaio 2003 n. 1389).
Ed ancora, deve ritenersi che: “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non
3 decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (sic Cass. Lav.
16 febbraio 2009 n. 3714).
“Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha
l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta” (Cass, sez. lav., 19 aprile 2013, n. 9599).
Tanto premesso, venendo al merito, gli elementi probatori raccolti in giudizio, consentono di ritenere pienamente provata, solo in parte, la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata, secondo le modalità dedotte.
Dalla prova orale è emerso quanto segue.
La teste ha riferito: “ Ho lavorato alle dipendenze della in San Testimone_1 Controparte_1
CO La RA da maggio 2017 ad ottobre 2021. Io ero banconista. Io lavoravo dal lunedì al sabato, dalle 07:30 alle
15:30 ovvero dalle ore 13:00 alle ore 21:00 su turni. Lavoravo anche due domeniche al mese dalle ore 07:00 alle ore 14:00.
Ho lavorato insieme al ricorrente alle dipendenze della resistente. Lavorava in cucina come cuoco. Abbiamo lavorato insieme per tutto il periodo in cui ho lavorato io. Il ricorrente lavorava dalle ore 07:00 alle ore 17:00 dal lunedì al sabato. La domenica non lavorava. Usufruivamo di una settimana di ferie il mese di agosto non retribuita. Il ricorrente ha cessato il rapporto di lavoro nel periodo gennaio febbraio 2021. Quando sono stata assunta il ricorrente già lavorava. Le direttive sul luogo di lavoro venivano date da e la moglie (Cfr. verbale di udienza del Parte_2 Parte_3
25.09.2024).
Il secondo teste ha dichiarato : “Ha lavorato alle dipendenze della parte resistente dal 2016 al Testimone_2
2021 come cuoco insieme al ricorrente. Lavoravamo dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 17:00. Usufruivamo di una settimana di ferie retribuita. Quando ho iniziato a lavorare il ricorrente era già presente”. (Cfr. verbale di udienza del
25.09.2024).
Nel caso di specie, ad avviso del giudicante, dalle sole dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, non può dirsi raggiunta la prova della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati ovvero che la ricorrente non abbia goduto di ferie e permessi come asserito in ricorso.
La pretesa azionata in giudizio sarebbe, invero, fondata su di una piattaforma probatoria labile, caratterizzata dalle dichiarazioni dei testi indotti da parte ricorrente, per alcuni aspetti contrastanti rispetto alle allegazioni contenute nel ricorso e scarsamente attendibili ed, in parte, vaghe e generiche in ordine all'orario di lavoro osservato dal medesimo
Difatti la teste ha lavorato su turni di mattina o di pomeriggio e dunque non può avere Tes_1 contezza diretta, quotidiana e costante del lavoro espletato dalla ricorrente per tutte le ore indicate in ricorso (dalla mattina al pomeriggio) e quindi del lavoro straordinario osservato.
4 Tuttavia la sua deposizione è certamente idonea a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente certamente nel periodo dal 2017 al 2021 ( “Ho lavorato alle dipendenze della in San CO La RA da maggio 2017 ad ottobre 2021. ….. Il ricorrente Controparte_1 ha cessato il rapporto di lavoro nel periodo gennaio febbraio 2021”)
Il teste risulta scarsamente attendibile avendo un contenzioso in corso con la parte Testimone_2 resistente. Al riguardo, va detto che secondo la giurisprudenza di legittimità “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art.
246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (cfr. Corte di Cassazione, n. 7763/2010 Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza
n. 7623 del 18/04/2016; Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019).
Nel caso di specie le dichiarazioni del teste, a parere di questo giudice, non sono pienamente attendibili in quanto quest'ultimo ha proposto causa nei riguardi della società convenuta per le medesime ragioni del ricorrente. Tale teste appare, pertanto, portatore degli stessi interessi che affasciano il lavoratore ricorrente ( interesse ad un certo esito della lite che può positivamente influire sulla sua condizione di parte ricorrente contro la medesima società). Dunque, tenuto conto di questi elementi, la sua deposizione non può ritenersi adeguata e sufficiente per provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda - ovvero l'effettivo espletamento dell'attività lavorativa della ricorrente, secondo le modalità indicate in ricorso, ed il mancato godimento delle ferie - in assenza di adeguati ed ulteriori riscontri probatori sufficientemente precisi e dettagliati che ne confermino l'attendibilità. Inoltre il suddetto teste riferisce, in contrasto con quanto dedotto in ricorso che si usufruiva di una settimana di ferie retribuita.
Ancora, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è stato assunto in data 19.01.2015 dalle con mansioni di cuoco, inquadrato nel livello lA4 del c.c.n.l. - applicabile ai Controparte_1 dipendenti dei Panifici non industriali – Federpan - ed ha cessato il detto rapporto di lavoro in data
4.02.2021 (cfr. produzione parte ricorrente).
Ne consegue che, dall'insieme di tali risultanze istruttorie (dichiarazioni della teste e Tes_1 documenti allegati) è provato che il ricorrente ha lavorato per la Controparte_1 dal 19.01.2015 al 31.01.2021, svolgendo le mansioni di cuoco, per 40 ore settimanali.
Come già anticipato nulla risulta dovuta a titolo di ferie e permessi non goduti in assenza di prova adeguata del fatto costitutivo.
5 Sussiste, pertanto il diritto del ricorrente alla percezione delle differenze retributive a titolo di tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
Tenuto conto dei conteggi allegati, detratti gli importi calcolati per il periodo di lavoro non provato e gli le somme dedotte e documentate come percepite (cfr. allegati prod. ricorrente e resistente copia estratti bonifici eseguiti), la somma dovuta a titolo di tredicesima mensilità risulta pari ad euro 2.624,26 ed a titolo di quattordicesima mensilità risulta pari ad euro 4.921,81. Infine l'importo dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto risulta pari ad euro 11.482,67.
In conclusione , va accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, nel periodo dal 19/01/2015 al 04/02/2021 e per l'effetto, la parte resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente, dell'importo di euro 19.028,74 titolo di differenze retributive, di cui euro 11.482,67 a titolo di trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti fino al soddisfo.
L'accoglimento parziale del ricorso determina il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta per lite temeraria.
Le spese processuali sono compensate nella misura della metà tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda. La restante metà è posta a carico della parte resistente e si liquida come da dispositivo con distrazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di tipo subordinato dal 19/01/2015 al 04/02/2021 secondo le modalità indicate in parte motiva e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo complessivo lordo di euro 19.028,74, a titolo di differenze retributive, di cui euro
11.482,67 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta nel resto il ricorso
3) rigetta la richiesta della domanda riconvenzionale della parte resistente.
4) condanna parte resistente al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro
2.191,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Olimpia Di
Nuzzo, compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite,
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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, nella causa civile iscritta al N. 1532/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall' avvocato Olimpia Di Nuzzo ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio legale sito in Maddaloni (Ce) alla Via Appia, n. 437 RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall' Controparte_1 avvocato Michele Landolfi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in San CO la ST (CE) alla via IV Novembre, n. 28
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 01/03/2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 01/11/2014 fino al 04/02/2021, con inquadramento nel livello A4 del CCNL Panifici Federpan Produzione, applicato da detta società, con la qualifica di cuoco , addetto alla preparazione di primi piatti, secondi e contorni;
che era assoggettato al potere direttivo, gerarchico e disciplinare esercitato dal sig. il quale, unitamente alla Parte_2 moglie , gli indicava le prestazioni da svolgere, ne controllava l'esatto adempimento ed Parte_3 esercitava i controlli di legge e di contratto contestandogli direttamente le eventuali mancanze;
che aveva lavorato per n. 6 giorni settimanali, dal lunedì al sabato, osservando il seguente orario: dalle 07.00 alle 17.00.
Atteso che non aveva percepito una retribuzione commisurata alla quantità e qualità di lavoro prestato, ai sensi dell'art. 36 c. , adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo lavorativo dal 01/11/2014 al 04/02/2021, chiedeva di condannare la resistente e CP_1 al pagamento dell'importo di euro 65.040,62, a titolo di differenze retributive e Controparte_1 trattamento di fine rapporto oltre accessori come per legge. Vinte le spese di lite. 1 Instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 17.03.2023, si costituiva in giudizio la resistendo all'avverso ricorso come in atti. Controparte_1
In particolare deduceva : - che il ricorrente non aveva mai espletato la prestazione lavorativa per conto della resistente nel periodo 1° novembre 2014 - 18 gennaio 2015 e che, nel periodo successivo, era invece stato correttamente retribuito per le ore di lavoro svolte;
- che, inoltre, il suo rapporto di lavoro con effetto dal 01.01.2018, era stato trasferito alla PGF S.r.l. in virtù del contratto di affitto dell'azienda di S. CO La ST (Ce) di Via Sandro Pertini n.2, dalla “ ” alla “PGF”; - che, con CP_1 effetto dal 22.10.2018, il detto rapporto di lavoro era stato retrocesso alla “ ” in virtù della CP_1 risoluzione di tale fitto . Evidenziava, infine, che nel periodo in cui aveva prestato servizio alle dipendenze della per n. 40 ore settimanali era stato correttamente retribuito ed Controparte_1 inquadrato.
Concludeva, pertanto, chiedendo di rigettare il ricorso e previo accoglimento della domanda riconvenzionale per lite temeraria ex art 96 c.p.c. condannare il ricorrente al risarcimento del danno pari ad € 10.000,00, quantum nei limiti dell'effettivo importo dovuto. Vinte le spese di lite.
Espletata l'istruttoria la causa veniva decisa all'esito dell'odierna udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter. c.p.c. mediante la pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto.
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Il ricorso è fondato per quanto di ragione e va accolto nei limiti della presente motivazione.
Preliminarmente va rilevato che la rinuncia agli atti del giudizio depositata dalla parte resistente è priva di effetti non essendoci stata adesione da parte del ricorrente.
Venendo al merito, in punto di diritto occorre, preliminarmente, soffermarsi sul concetto di subordinazione La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà
e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
2 Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745;
Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219).
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: 1) eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
2) inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; 3) utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
4) assenza di rischio imprenditoriale;
5) obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi - obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
6) continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
7) retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
8) pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
9) esclusività della prestazione;
10) infungibilità soggettiva della prestazione;
11) esercizio di mansioni meramente esecutive
La Suprema Corte così si è espressa: “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad es., la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con
l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (cfr.
Cass. lav. 01.12.2008 n. 28525).
Deve ancora applicarsi, con riferimento alla materia in esame, l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato” (sic Cass. Lav. 29 gennaio 2003 n. 1389).
Ed ancora, deve ritenersi che: “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non
3 decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (sic Cass. Lav.
16 febbraio 2009 n. 3714).
“Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha
l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta” (Cass, sez. lav., 19 aprile 2013, n. 9599).
Tanto premesso, venendo al merito, gli elementi probatori raccolti in giudizio, consentono di ritenere pienamente provata, solo in parte, la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata, secondo le modalità dedotte.
Dalla prova orale è emerso quanto segue.
La teste ha riferito: “ Ho lavorato alle dipendenze della in San Testimone_1 Controparte_1
CO La RA da maggio 2017 ad ottobre 2021. Io ero banconista. Io lavoravo dal lunedì al sabato, dalle 07:30 alle
15:30 ovvero dalle ore 13:00 alle ore 21:00 su turni. Lavoravo anche due domeniche al mese dalle ore 07:00 alle ore 14:00.
Ho lavorato insieme al ricorrente alle dipendenze della resistente. Lavorava in cucina come cuoco. Abbiamo lavorato insieme per tutto il periodo in cui ho lavorato io. Il ricorrente lavorava dalle ore 07:00 alle ore 17:00 dal lunedì al sabato. La domenica non lavorava. Usufruivamo di una settimana di ferie il mese di agosto non retribuita. Il ricorrente ha cessato il rapporto di lavoro nel periodo gennaio febbraio 2021. Quando sono stata assunta il ricorrente già lavorava. Le direttive sul luogo di lavoro venivano date da e la moglie (Cfr. verbale di udienza del Parte_2 Parte_3
25.09.2024).
Il secondo teste ha dichiarato : “Ha lavorato alle dipendenze della parte resistente dal 2016 al Testimone_2
2021 come cuoco insieme al ricorrente. Lavoravamo dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 17:00. Usufruivamo di una settimana di ferie retribuita. Quando ho iniziato a lavorare il ricorrente era già presente”. (Cfr. verbale di udienza del
25.09.2024).
Nel caso di specie, ad avviso del giudicante, dalle sole dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, non può dirsi raggiunta la prova della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati ovvero che la ricorrente non abbia goduto di ferie e permessi come asserito in ricorso.
La pretesa azionata in giudizio sarebbe, invero, fondata su di una piattaforma probatoria labile, caratterizzata dalle dichiarazioni dei testi indotti da parte ricorrente, per alcuni aspetti contrastanti rispetto alle allegazioni contenute nel ricorso e scarsamente attendibili ed, in parte, vaghe e generiche in ordine all'orario di lavoro osservato dal medesimo
Difatti la teste ha lavorato su turni di mattina o di pomeriggio e dunque non può avere Tes_1 contezza diretta, quotidiana e costante del lavoro espletato dalla ricorrente per tutte le ore indicate in ricorso (dalla mattina al pomeriggio) e quindi del lavoro straordinario osservato.
4 Tuttavia la sua deposizione è certamente idonea a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente certamente nel periodo dal 2017 al 2021 ( “Ho lavorato alle dipendenze della in San CO La RA da maggio 2017 ad ottobre 2021. ….. Il ricorrente Controparte_1 ha cessato il rapporto di lavoro nel periodo gennaio febbraio 2021”)
Il teste risulta scarsamente attendibile avendo un contenzioso in corso con la parte Testimone_2 resistente. Al riguardo, va detto che secondo la giurisprudenza di legittimità “la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art.
246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (cfr. Corte di Cassazione, n. 7763/2010 Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza
n. 7623 del 18/04/2016; Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019).
Nel caso di specie le dichiarazioni del teste, a parere di questo giudice, non sono pienamente attendibili in quanto quest'ultimo ha proposto causa nei riguardi della società convenuta per le medesime ragioni del ricorrente. Tale teste appare, pertanto, portatore degli stessi interessi che affasciano il lavoratore ricorrente ( interesse ad un certo esito della lite che può positivamente influire sulla sua condizione di parte ricorrente contro la medesima società). Dunque, tenuto conto di questi elementi, la sua deposizione non può ritenersi adeguata e sufficiente per provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda - ovvero l'effettivo espletamento dell'attività lavorativa della ricorrente, secondo le modalità indicate in ricorso, ed il mancato godimento delle ferie - in assenza di adeguati ed ulteriori riscontri probatori sufficientemente precisi e dettagliati che ne confermino l'attendibilità. Inoltre il suddetto teste riferisce, in contrasto con quanto dedotto in ricorso che si usufruiva di una settimana di ferie retribuita.
Ancora, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è stato assunto in data 19.01.2015 dalle con mansioni di cuoco, inquadrato nel livello lA4 del c.c.n.l. - applicabile ai Controparte_1 dipendenti dei Panifici non industriali – Federpan - ed ha cessato il detto rapporto di lavoro in data
4.02.2021 (cfr. produzione parte ricorrente).
Ne consegue che, dall'insieme di tali risultanze istruttorie (dichiarazioni della teste e Tes_1 documenti allegati) è provato che il ricorrente ha lavorato per la Controparte_1 dal 19.01.2015 al 31.01.2021, svolgendo le mansioni di cuoco, per 40 ore settimanali.
Come già anticipato nulla risulta dovuta a titolo di ferie e permessi non goduti in assenza di prova adeguata del fatto costitutivo.
5 Sussiste, pertanto il diritto del ricorrente alla percezione delle differenze retributive a titolo di tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
Tenuto conto dei conteggi allegati, detratti gli importi calcolati per il periodo di lavoro non provato e gli le somme dedotte e documentate come percepite (cfr. allegati prod. ricorrente e resistente copia estratti bonifici eseguiti), la somma dovuta a titolo di tredicesima mensilità risulta pari ad euro 2.624,26 ed a titolo di quattordicesima mensilità risulta pari ad euro 4.921,81. Infine l'importo dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto risulta pari ad euro 11.482,67.
In conclusione , va accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, nel periodo dal 19/01/2015 al 04/02/2021 e per l'effetto, la parte resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente, dell'importo di euro 19.028,74 titolo di differenze retributive, di cui euro 11.482,67 a titolo di trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti fino al soddisfo.
L'accoglimento parziale del ricorso determina il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta per lite temeraria.
Le spese processuali sono compensate nella misura della metà tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda. La restante metà è posta a carico della parte resistente e si liquida come da dispositivo con distrazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di tipo subordinato dal 19/01/2015 al 04/02/2021 secondo le modalità indicate in parte motiva e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo complessivo lordo di euro 19.028,74, a titolo di differenze retributive, di cui euro
11.482,67 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta nel resto il ricorso
3) rigetta la richiesta della domanda riconvenzionale della parte resistente.
4) condanna parte resistente al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro
2.191,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Olimpia Di
Nuzzo, compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite,
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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