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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/05/2024, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente est.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
(C.F. , nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Piscopo in virtù di procura in atti presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Sant'Antimo alla via Roma n. 157,
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], CF CO
, rappresentato e difeso dall'avv. Marilina Pasqua, presso il C.F._2 cui studio in Torre del Greco, Via Nazionale n.761 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.09.2019, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la separazione dal coniuge con il quale, in data CO
29/10/98 aveva contratto matrimonio in FA. La ricorrente esponeva che dall'unione erano nati due figli: nata il [...] a Persona_1 Castellammare di Stabia, e , nato il [...] a [...], Persona_2 altresì, che la separazione fosse pronunciata con addebito al marito, atteso che la crisi coniugale e la conseguente intollerabilità della convivenza erano da ascriversi alle condotte assunte da quest'ultimo in violazione dei doveri matrimoniale.
Infine, chiedeva che fosse disposto che il resistente contribuisse al mantenimento dei figli.
Si costituiva in giudizio il resistente, contestando la domanda di addebito e chiedendo che il contributo economico posto a suo carico fosse proporzionale alle sue effettive capacità economiche.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente, con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 11.05.2020, autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, l'affido esclusivo della minore alla madre con diritto di visita del padre e prevedendo che contribuisse al mantenimento dei figli mediante la CO corresponsione di un assegno mensile di € 600,00 (euro 300,00 per ciascuna di esse), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dinanzi al GI sono stai concessi alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., rigettate le richieste di prova orale, la causa è stata istruita mediante espletamento di indagini patrimoniali.
All'udienza del 10.1.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
Preliminarmente va dichiarata inammissibile la costituzione di nuovo difensore “in aggiunta” in favore del resistente in quanto avvenuta dopo la celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ed allorquando la causa era già stata rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Quanto alla proposta domanda di addebito occorre osservare quanto segue. Ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone
a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001,
n. 12130,Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre
2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896) .
Nel caso di specie la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente va rigettata, non essendo state dimostrate le condotte antigiuridiche dedotte a carico di
[...]
. CP_1
Ciò posto, quanto poi ai provvedimenti concernenti la prole, va dato atto che, nelle more del procedimento anche la secondogenita della coppia è divenuta maggiorenne sicché nulla va disposto in ordine al suo affidamento ed alla sua collocazione. Attesa l'assenza di contestazioni tra le parti circa la non autosufficienza economica dei figli della coppia e la loro residenza presso la madre, a quest'ultima andrà assegnata la casa coniugale.
Quanto, poi, alle questioni concernenti l'obbligo di mantenimento della prole, va confermato l'obbligo posto a carico dei genitori.
A mente dell'art. 316 bis c.c. infatti, i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
ancora, l'art. 337 ter c.c. dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dalla prole in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e, infine, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In ordine alla quantificazione dell'assegno, richiamate le risultanze dell'accertamento patrimoniale disposto a carico delle parti, si ritiene congruo fissare l'importo mensile di euro 500,00 a carico del resistente.
Soffermandoci in particolare sulla posizione reddituale di quest'ultimo,
[...]
non ha dichiarato alcun reddito per ben tre anni consecutivi e non è CP_1 risultato intestatario di beni immobili, tuttavia tali dichiarazioni non possono essere considerate del tutto credibili (si richiama infatti la costante giurisprudenza che riconosce alle risultanze degli accertamenti reddituali valore di mera presunzione semplice, atta ad essere superata da prove contrarie anche indiziarie); il resistente, che apparentemente non produce reddito alcuno, non ha infatti dedotto né dimostrato i suoi mezzi di sostentamento, il che lascia ragionevolmente presumere la sussistenza di redditi non dichiarati.
Pertanto, il Collegio ritiene congruo fissare l'assegno dovuto dal resistente per il mantenimento dei figli nell'importo di euro di euro 500,00 mensili (250,00 euro ciascuno), da versare entro il 4 di ogni mese, tramite bonifico bancario o postale o vaglia postale, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Quanto alle spese straordinarie si dispone che le stesse saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della decisione e del rigetto della domanda di addebito.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Pronuncia la separazione dei coniugi e CO [...]
, che contrassero matrimonio il 29 ottobre 1998 in FA Parte_1
(atto anno 1998 n.25, parte I);
b) Rigetta la domanda di addebito;
c) dispone l'assegnazione della casa coniugale in favore di
[...]
Parte_1
d) Dispone che versi in favore di CO [...]
, entro il 4 di ogni mese, tramite bonifico bancario o postale o Parte_1 vaglia postale, la somma di euro 500,00 (250,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici
ISTAT;
e) Pone a carico di entrambi genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
f) Compensa integralmente le spese di lite;
g) Ordina all'ufficio anagrafe e stato civile di FA (Sa) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto anno 1998 n.25, parte
I, serie A).
Così deciso in Nocera Inferiore in camera di consiglio il 07.05.2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Aurelia Cuomo