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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4767 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale del 07/10/2025
Ruolo Generale n. 2148/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2148/2022 R.G.A.C., vertente
TRA
), rapp.to e difeso dall'avv. LIA ROBERTO Parte_1 C.F._1
( ) - – presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._2 Email_1 in San Marcellino al C.so Matteotti n. 26
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di Impresa Controparte_1
Designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada (F.G.V.S.) per la Regione Campania, rapp.ta e
1 difesa dall'avv. Emilio Trombetti - emilio. - ed elettivamente domiciliata Email_2 presso il suo studio in Aversa (CE), alla via I San Lorenzo n.67
APPELLATA
NONCHÉ
), res.te in Piacenza (PC) alla via Dionigi Carli n. 14 CP_2 C.F._3
APPELLATO - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 403/2022 del 04/02/2022 del Tribunale di Napoli Nord
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28.02.2019 conveniva, innanzi al Tribunale Ordinario Parte_1 di Napoli Nord, e nelle rispettive qualità, quanto al primo, di CP_2 Controparte_1 proprietario del ciclomotore 50 c.c. tg. X7RD3W, condotto dal minore e privo di Persona_1 copertura assicurativa al momento del sinistro, e, la seconda, di impresa assicuratrice designata dal
F.G.V.S. per la Regione Campania, al fine di ottenerne, previa declaratoria della piena ed esclusiva responsabilità del conducente del ciclomotore, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in euro 44.979,67 e comunque nei limiti di euro 52.000,00.
Assumeva che, in data 17.05.2017, intorno alle ore 20.00, mentre si apprestava ad attraversare la via
Cappuccini II, tratto di Aversa, veniva investito a forte velocità dal suddetto ciclomotore che, urtandolo alla gamba sinistra, lo scaraventava a terra provocandogli lesioni con postumi permanenti.
Trasportato in ambulanza presso il P.O. di Aversa (CE), con prognosi di ingresso di frattura scomposta bimalleolare del piede sinistro e ferita lacero-contusa del cranio, veniva ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura in data 19.5.2017.
Dimesso in data 22.5.2017, veniva giudicato clinicamente guarito in data 30.11.2017, con postumi da valutare in sede medico legale.
Per i fatti occorsi, in data 3.8.2017, presentava denuncia-querela contro per i reati di Persona_1 cui agli artt. 590 e 593 c.p., in quella sede precisando che il conducente del ciclomotore, senza sincerarsi delle sue condizioni dopo l'investimento, si era allontanato frettolosamente dal luogo dell'incidente, e che egli lo aveva riconosciuto nel figlio quindicenne di già nei giorni precedenti CP_2 contraddistintosi, insieme ad altri motociclisti, per condotte imprudenti (“sfrecciavano a forte velocità sempre lungo la via Cappuccini II tratto, creando una situazione di pericolo e di forte disagio per gli abitanti del luogo”).
2 Le richieste di risarcimento danni inviate a a mezzo p.e.c del 18.04.2018, nonché Controparte_3 alla l 18.04.2018, rimanevano senza riscontro, e (quale impresa del F.G.V.S.) CP_4 CP_1 non provvedeva ad esperire gli accertamenti medico-legali né a formulare offerta nei termini di legge.
Radicatasi la lite non si costituiva CP_2
Si costituiva, invece, nella spiegata qualità, eccependo l'improcedibilità della Controparte_1 domanda, e, nel merito, la sua infondatezza. Contestava la prospettazione attorea e deduceva l'esclusiva responsabilità del pedone rispetto alla causazione del sinistro.
Il Tribunale, disattese le richieste di prova orale articolate dalle parti, decideva la causa con la sentenza oggi appellata, con la quale rigettava la domanda risarcitoria sul presupposto che l'attore non avesse fornito la prova della titolarità, in capo al convenuto, della proprietà del ciclomotore, nonché della circostanza che, al momento del sinistro, questo fosse privo di copertura assicurativa.
“Invero, l'esame della documentazione allegata da parte attrice non consente di ritenere dimostrato quanto prospettato, ossia che il motociclo tg. X7RD3W da cui assume essere stato investito fosse di proprietà dell'odierno convenuto
[...]
e che esso fosse privo di copertura assicurativa in modo tale da legittimare la azione giudiziale nei confronti delle CP_2 quale Impresa designata alla gestione del Fondo vittime della strada. Egli infatti allega solo un certificato di CP_1 assegnazione targa antecedente al sinistro (che, impropriamente, definisce “visura”) ed assume senza alcun altro riscontro che esso fosse privo di copertura assicurativa.”
Avverso la citata pronuncia, con atto di citazione notificato il 09.05.2022, ha proposto tempestivo appello , deducendone l'erroneità in punto di valutazione della prova documentale Parte_1 offerta e di titolarità passiva del rapporto controverso, e formulando le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
- in via principale, in accoglimento dell'atto di appello, riformare per i motivi sopra esposti la sentenza n. 403/2022, pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord Dott.ssa Capone, in data 04.02.2022 resa nella causa iscritta al n.
2930/2019 R.G., e per l'effetto rimettere il processo al Giudice di 1° grado;
- Condannare gli appellati al pagamento delle spese, diritti e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltra Cpa come per legge da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
Si è costituita, con comparsa del 07.11.2022 (per l'udienza del 15.11.2022), l'impresa del F.G.V.S.
resistendo al gravame e concludendo per il rigetto. Controparte_1
È rimasto contumace, anche in questa fase del giudizio, CP_2
3 Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termini per note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Nel merito si osserva quanto segue.
Col primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della pronuncia per erronea valutazione delle allegazioni documentali offerte a sostegno della legittimazione passiva dei convenuti.
Assume che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che l'attore aveva adeguatamente provato la legittimazione passiva di depositando la visura del ciclomotore 50 cc TG X7RD3W, CP_2 comunemente denominata “visura”, atteso che i ciclomotori 50 non sono registrati nella banca dati del Pra, e, pertanto, proprio a causa di tale mancata iscrizione, non vi è altro mezzo per dimostrare la proprietà di tale tipologia di veicolo.
Non avrebbe, poi, considerato il Tribunale la missiva del 27.03.2018, con cui l'ente comunicava, CP_4 in esito alla richiesta effettuata a mezzo p.e.c dal procuratore dell'attore, che non era stata trovata copertura assicurativa per il ciclomotore nel periodo di riferimento.
Le doglianze sono fondate.
Le risultanze in atti, come sopra richiamate, consentono di ritenere assolto dall'attore l'onere probatorio su di lui gravante in merito alla titolarità passiva dei rapporti in lite.
Il documento “visura targa”, in atti (Doc. 38 - produzione cartacea, scansionata ed allegata anche al presente grado), estratto in data 04.02.2019, dimostra che, fin dal 16.06.2016, senza soluzione di continuità, il ciclomotore era circolante, e l'assegnatario era il convenuto CP_2
4 Dunque, non residuano dubbi in ordine alla titolarità del ciclomotore al momento del sinistro
(17.05.2017).
Sono, peraltro, infondate le censure di circa l'inaffidabilità della visura, avuto riguardo alla CP_1 speciale pubblicità di tale tipologia di veicolo, che, a differenza dei motocicli, di cilindrata superiore a 50 cc., non è soggetto a registrazione nella banca dati del P.r.a., con la conseguenza che la visura è l'unico documento in grado di dimostrarne la proprietà.
Né rileva il disconoscimento di tale documento, siccome prodotto in fotocopia, che il Fondo ha effettuato in primo grado, trattandosi di contestazione generica di conformità all'originale, senza alcuna specificazione delle parti del documento che si assumono difformi dall'originale (cfr. Cass. Civ. Sez. 5 -,
Sentenza n. 16557 del 20/06/2019).
Il gravame è fondato anche per quanto concerne la prova della scopertura assicurativa del ciclomotore.
Sul punto, il Tribunale ha ritenuto la circostanza come dedotta e non provata, obliterando le risultanze della missiva ricevuta dalla datata 27/03/2018, attestante l'esito negativo delle ricerche CP_4 in ordine alla copertura assicurativa del ciclomotore (doc. 3).
In assenza di prova contraria e di contestazioni sul punto, il documento vale a dimostrare la scopertura assicurativa fondante la legittimazione passiva del Fondo.
Tutto quanto sopra detto, va osservato che, ove il giudice di appello ritenga non corretta la pronuncia sulla legittimazione passiva dei convenuti, esclusa dal primo giudice, deve trattenere la causa e giudicare nel merito, non ricorrendo ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13766 del 22/07/2004).
Nel caso di specie la Corte è tenuta, pertanto, a pronunciarsi nel merito della vicenda, senza possibilità di operare alcuna rimessione al primo grado, con la precisazione che, non avendo l'appellante riproposto le istanze istruttorie rigettate dal giudice di primo grado, le stesse debbono ritenersi abbandonate, e la decisione deve essere resa sulla base delle risultanze della sola documentazione tempestivamente prodotta in primo grado dall'attore.
Ebbene, reputa il Collegio che le risultanze in atti offrano adeguato riscontro in ordine all'an della pretesa azionata.
In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sempre sull'attore, ai sensi dell'art. 2697
c.c., quale disposizione di generale applicazione, l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra il danno - evento e il danno - conseguenza.
5 Nella specie, la ricostruzione del fatto storico e della dinamica del sinistro è riscontrata dalla documentazione in atti, anche per quanto concerne la riconducibilità causale delle lesioni.
La scheda di pronto soccorso (doc. 4) riporta le dichiarazioni rese dal al primo accesso in Pt_1 nosocomio, coerenti con la dinamica descritta in citazione (“riferisce investimento volontario da parte di persona
a lui nota”: cfr. documento in atti), così come al requisito di coerenza risponde la tipologia di lesioni refertate (“frattura scomposta bimalleolare collo piede sinistro”).
La denuncia – querela sporta in data 3.8.2017 (doc. 17) contiene una dettagliata descrizione dell'investimento, e il riferimento, anche nominativo, a persone in grado di riferirne in qualità di testimoni . Testimone_1
Circa il quantum, emerge in atti che, a causa del sinistro, riportò “frattura bimalleolare a Parte_1 sinistra + f.l.c. cuoio capelluto” e fu “sottoposto in data 19/05/2017 ad intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi mediante placca + viti + stecca gessata”, dimesso in data 22.5.2017 con indirizzo terapeutico farmacologico, divieto di carico, prescrizione di controllo emocromo ogni 5 gg, rimozione dei punti di sutura programmata per l'1.6.2017 e controllo radiologico a 30 gg. (cfr. relazione di dimissione ospedaliera a firma del dott. del 22.5.2017, in atti), e, infine, giudicato clinicamente guarito il Persona_2
30.11.2017, con postumi da valutare (cfr. certificato Asl Ce a firma del dott. , in atti). Per_3
Orbene, sulla base del quadro clinico emergente in atti, tenuto conto del carattere scomposto della frattura, del trattamento chirurgico praticato e dei mezzi di sintesi utilizzati, oltre che dei verosimili esiti cicatriziali della ferita alla testa, si reputa ragionevole il danno biologico prospettato in citazione, quantificato nella misura del 12 %, compatibile con le tabelle di riferimento e in assenza di specifica contestazione da parte della compagnia assicurativa convenuta, nemmeno in sede stragiudiziale, avendo la stessa omesso di procedere agli accertamenti medico legali di legge, a mezzo di proprio fiduciario, dopo la ricezione della richiesta di risarcimento del 18/04/2018.
Ai fini della liquidazione, tenuto conto della indicata percentuale di danno biologico, devono trovare applicazione le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano ed aggiornate al 2024.
Alla luce delle suddette tabelle, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (50 anni), spetta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale permanente l'importo di euro 33.073,00, cui si addiviene all'esito della sommatoria della componente biologica e di quella danno dinamico- relazionale.
6 Considerata l'assenza di una specifica richiesta, non va riconosciuto alcun aumento per la
“personalizzazione”, in assenza di allegazione in ordine alle peculiari conseguenze afflittive del caso concreto.
La documentazione sanitaria in atti e, segnatamente, la relazione di dimissione ospedaliera, indica in 30 giorni la prognosi di guarigione.
Ora, pur essendo la prognosi una valutazione medica prospettica che indica quanto tempo serve per la guarigione o stabilizzazione della lesione, formulata dal medico curante o dal pronto soccorso in base al tipo di frattura, all'intervento, o alle complicanze possibili, essa non equivale di per sé alla valutazione medico-legale dell'inabilità temporanea, la quale invece indica i “giorni di invalidità”, che valuta all'esito di un attento esame l'incapacità specifica di svolgere le ordinarie attività quotidiane (vita di relazione, lavoro, cura della persona).
Analizzato il decorso clinico del paziente sino alla sua guarigione, si ritiene congruo riconoscere, in accoglimento solo parziale della prospettazione attorea:
- una Inabilità Temporanea Totale pari a gg. 50;
- una Inabilità Temporanea Parziale al 50% di gg. 25;
- una Inabilità Temporanea Parziale al 25% di gg. 25.
In applicazione delle menzionate tabelle milanesi si ha, pertanto, che spettano al danneggiato ulteriori euro 5.750,00 per l'Inabilità Temporanea Totale;
euro 1.437,50 per l'Inabilità Temporanea Parziale al 50
%; euro 718,75 per l'Inabilità Temporanea Parziale al 25 %.
L'importo del risarcimento complessivamente spettante al danneggiato è pari, dunque, ad euro €
40.979,25 (euro 33.073,00 + euro 5.750,00 + euro 1.437,50 + euro € 718,75), oltre spese mediche documentate (euro 984,54), così per un totale di euro 41.963,79.
Sull'importo come sopra determinato, liquidato all'attualità, non compete la rivalutazione.
Vanno, invece, calcolati gli interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data del fatto lesivo
(17.05.2017) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sull'importo svalutato in base agli indici Istat fino alla data dell'accadimento lesivo ed ogni anno rivalutato secondo i medesimi indici
(quale lucro cessante consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio e secondo i criteri di liquidazione di cui alla sentenza delle S.U. della Suprema Corte 17.2.1995 n. 1712).
7 Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (Cass. 1999/13463 e 1998/4030).
Resta assorbito il secondo motivo, proposto in relazione al governo delle spese di lite del primo grado, poste a carico del Pt_1
L'accoglimento del gravame importa, infatti, la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007,
n.12963; v. anche Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la soccombenza delle parti appellate, e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore del decisum, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, con la chiesta attribuzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna e Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento del complessivo importo di euro 41.963,79 in favore di CP_2
, oltre interessi come in motivazione;
Parte_1
- Condanna e in solido, al pagamento delle spese processuali nei Controparte_1 CP_2 loro confronti sostenute dall'appellante, che liquida, per il primo grado, in euro 518,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi e, per il secondo grado, in euro 804,00 per esborsi ed euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Lia Roberto.
Così deciso il 07/10/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
8
Ruolo Generale n. 2148/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2148/2022 R.G.A.C., vertente
TRA
), rapp.to e difeso dall'avv. LIA ROBERTO Parte_1 C.F._1
( ) - – presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._2 Email_1 in San Marcellino al C.so Matteotti n. 26
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di Impresa Controparte_1
Designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada (F.G.V.S.) per la Regione Campania, rapp.ta e
1 difesa dall'avv. Emilio Trombetti - emilio. - ed elettivamente domiciliata Email_2 presso il suo studio in Aversa (CE), alla via I San Lorenzo n.67
APPELLATA
NONCHÉ
), res.te in Piacenza (PC) alla via Dionigi Carli n. 14 CP_2 C.F._3
APPELLATO - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 403/2022 del 04/02/2022 del Tribunale di Napoli Nord
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28.02.2019 conveniva, innanzi al Tribunale Ordinario Parte_1 di Napoli Nord, e nelle rispettive qualità, quanto al primo, di CP_2 Controparte_1 proprietario del ciclomotore 50 c.c. tg. X7RD3W, condotto dal minore e privo di Persona_1 copertura assicurativa al momento del sinistro, e, la seconda, di impresa assicuratrice designata dal
F.G.V.S. per la Regione Campania, al fine di ottenerne, previa declaratoria della piena ed esclusiva responsabilità del conducente del ciclomotore, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in euro 44.979,67 e comunque nei limiti di euro 52.000,00.
Assumeva che, in data 17.05.2017, intorno alle ore 20.00, mentre si apprestava ad attraversare la via
Cappuccini II, tratto di Aversa, veniva investito a forte velocità dal suddetto ciclomotore che, urtandolo alla gamba sinistra, lo scaraventava a terra provocandogli lesioni con postumi permanenti.
Trasportato in ambulanza presso il P.O. di Aversa (CE), con prognosi di ingresso di frattura scomposta bimalleolare del piede sinistro e ferita lacero-contusa del cranio, veniva ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura in data 19.5.2017.
Dimesso in data 22.5.2017, veniva giudicato clinicamente guarito in data 30.11.2017, con postumi da valutare in sede medico legale.
Per i fatti occorsi, in data 3.8.2017, presentava denuncia-querela contro per i reati di Persona_1 cui agli artt. 590 e 593 c.p., in quella sede precisando che il conducente del ciclomotore, senza sincerarsi delle sue condizioni dopo l'investimento, si era allontanato frettolosamente dal luogo dell'incidente, e che egli lo aveva riconosciuto nel figlio quindicenne di già nei giorni precedenti CP_2 contraddistintosi, insieme ad altri motociclisti, per condotte imprudenti (“sfrecciavano a forte velocità sempre lungo la via Cappuccini II tratto, creando una situazione di pericolo e di forte disagio per gli abitanti del luogo”).
2 Le richieste di risarcimento danni inviate a a mezzo p.e.c del 18.04.2018, nonché Controparte_3 alla l 18.04.2018, rimanevano senza riscontro, e (quale impresa del F.G.V.S.) CP_4 CP_1 non provvedeva ad esperire gli accertamenti medico-legali né a formulare offerta nei termini di legge.
Radicatasi la lite non si costituiva CP_2
Si costituiva, invece, nella spiegata qualità, eccependo l'improcedibilità della Controparte_1 domanda, e, nel merito, la sua infondatezza. Contestava la prospettazione attorea e deduceva l'esclusiva responsabilità del pedone rispetto alla causazione del sinistro.
Il Tribunale, disattese le richieste di prova orale articolate dalle parti, decideva la causa con la sentenza oggi appellata, con la quale rigettava la domanda risarcitoria sul presupposto che l'attore non avesse fornito la prova della titolarità, in capo al convenuto, della proprietà del ciclomotore, nonché della circostanza che, al momento del sinistro, questo fosse privo di copertura assicurativa.
“Invero, l'esame della documentazione allegata da parte attrice non consente di ritenere dimostrato quanto prospettato, ossia che il motociclo tg. X7RD3W da cui assume essere stato investito fosse di proprietà dell'odierno convenuto
[...]
e che esso fosse privo di copertura assicurativa in modo tale da legittimare la azione giudiziale nei confronti delle CP_2 quale Impresa designata alla gestione del Fondo vittime della strada. Egli infatti allega solo un certificato di CP_1 assegnazione targa antecedente al sinistro (che, impropriamente, definisce “visura”) ed assume senza alcun altro riscontro che esso fosse privo di copertura assicurativa.”
Avverso la citata pronuncia, con atto di citazione notificato il 09.05.2022, ha proposto tempestivo appello , deducendone l'erroneità in punto di valutazione della prova documentale Parte_1 offerta e di titolarità passiva del rapporto controverso, e formulando le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
- in via principale, in accoglimento dell'atto di appello, riformare per i motivi sopra esposti la sentenza n. 403/2022, pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord Dott.ssa Capone, in data 04.02.2022 resa nella causa iscritta al n.
2930/2019 R.G., e per l'effetto rimettere il processo al Giudice di 1° grado;
- Condannare gli appellati al pagamento delle spese, diritti e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltra Cpa come per legge da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
Si è costituita, con comparsa del 07.11.2022 (per l'udienza del 15.11.2022), l'impresa del F.G.V.S.
resistendo al gravame e concludendo per il rigetto. Controparte_1
È rimasto contumace, anche in questa fase del giudizio, CP_2
3 Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termini per note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Nel merito si osserva quanto segue.
Col primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della pronuncia per erronea valutazione delle allegazioni documentali offerte a sostegno della legittimazione passiva dei convenuti.
Assume che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che l'attore aveva adeguatamente provato la legittimazione passiva di depositando la visura del ciclomotore 50 cc TG X7RD3W, CP_2 comunemente denominata “visura”, atteso che i ciclomotori 50 non sono registrati nella banca dati del Pra, e, pertanto, proprio a causa di tale mancata iscrizione, non vi è altro mezzo per dimostrare la proprietà di tale tipologia di veicolo.
Non avrebbe, poi, considerato il Tribunale la missiva del 27.03.2018, con cui l'ente comunicava, CP_4 in esito alla richiesta effettuata a mezzo p.e.c dal procuratore dell'attore, che non era stata trovata copertura assicurativa per il ciclomotore nel periodo di riferimento.
Le doglianze sono fondate.
Le risultanze in atti, come sopra richiamate, consentono di ritenere assolto dall'attore l'onere probatorio su di lui gravante in merito alla titolarità passiva dei rapporti in lite.
Il documento “visura targa”, in atti (Doc. 38 - produzione cartacea, scansionata ed allegata anche al presente grado), estratto in data 04.02.2019, dimostra che, fin dal 16.06.2016, senza soluzione di continuità, il ciclomotore era circolante, e l'assegnatario era il convenuto CP_2
4 Dunque, non residuano dubbi in ordine alla titolarità del ciclomotore al momento del sinistro
(17.05.2017).
Sono, peraltro, infondate le censure di circa l'inaffidabilità della visura, avuto riguardo alla CP_1 speciale pubblicità di tale tipologia di veicolo, che, a differenza dei motocicli, di cilindrata superiore a 50 cc., non è soggetto a registrazione nella banca dati del P.r.a., con la conseguenza che la visura è l'unico documento in grado di dimostrarne la proprietà.
Né rileva il disconoscimento di tale documento, siccome prodotto in fotocopia, che il Fondo ha effettuato in primo grado, trattandosi di contestazione generica di conformità all'originale, senza alcuna specificazione delle parti del documento che si assumono difformi dall'originale (cfr. Cass. Civ. Sez. 5 -,
Sentenza n. 16557 del 20/06/2019).
Il gravame è fondato anche per quanto concerne la prova della scopertura assicurativa del ciclomotore.
Sul punto, il Tribunale ha ritenuto la circostanza come dedotta e non provata, obliterando le risultanze della missiva ricevuta dalla datata 27/03/2018, attestante l'esito negativo delle ricerche CP_4 in ordine alla copertura assicurativa del ciclomotore (doc. 3).
In assenza di prova contraria e di contestazioni sul punto, il documento vale a dimostrare la scopertura assicurativa fondante la legittimazione passiva del Fondo.
Tutto quanto sopra detto, va osservato che, ove il giudice di appello ritenga non corretta la pronuncia sulla legittimazione passiva dei convenuti, esclusa dal primo giudice, deve trattenere la causa e giudicare nel merito, non ricorrendo ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13766 del 22/07/2004).
Nel caso di specie la Corte è tenuta, pertanto, a pronunciarsi nel merito della vicenda, senza possibilità di operare alcuna rimessione al primo grado, con la precisazione che, non avendo l'appellante riproposto le istanze istruttorie rigettate dal giudice di primo grado, le stesse debbono ritenersi abbandonate, e la decisione deve essere resa sulla base delle risultanze della sola documentazione tempestivamente prodotta in primo grado dall'attore.
Ebbene, reputa il Collegio che le risultanze in atti offrano adeguato riscontro in ordine all'an della pretesa azionata.
In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sempre sull'attore, ai sensi dell'art. 2697
c.c., quale disposizione di generale applicazione, l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra il danno - evento e il danno - conseguenza.
5 Nella specie, la ricostruzione del fatto storico e della dinamica del sinistro è riscontrata dalla documentazione in atti, anche per quanto concerne la riconducibilità causale delle lesioni.
La scheda di pronto soccorso (doc. 4) riporta le dichiarazioni rese dal al primo accesso in Pt_1 nosocomio, coerenti con la dinamica descritta in citazione (“riferisce investimento volontario da parte di persona
a lui nota”: cfr. documento in atti), così come al requisito di coerenza risponde la tipologia di lesioni refertate (“frattura scomposta bimalleolare collo piede sinistro”).
La denuncia – querela sporta in data 3.8.2017 (doc. 17) contiene una dettagliata descrizione dell'investimento, e il riferimento, anche nominativo, a persone in grado di riferirne in qualità di testimoni . Testimone_1
Circa il quantum, emerge in atti che, a causa del sinistro, riportò “frattura bimalleolare a Parte_1 sinistra + f.l.c. cuoio capelluto” e fu “sottoposto in data 19/05/2017 ad intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi mediante placca + viti + stecca gessata”, dimesso in data 22.5.2017 con indirizzo terapeutico farmacologico, divieto di carico, prescrizione di controllo emocromo ogni 5 gg, rimozione dei punti di sutura programmata per l'1.6.2017 e controllo radiologico a 30 gg. (cfr. relazione di dimissione ospedaliera a firma del dott. del 22.5.2017, in atti), e, infine, giudicato clinicamente guarito il Persona_2
30.11.2017, con postumi da valutare (cfr. certificato Asl Ce a firma del dott. , in atti). Per_3
Orbene, sulla base del quadro clinico emergente in atti, tenuto conto del carattere scomposto della frattura, del trattamento chirurgico praticato e dei mezzi di sintesi utilizzati, oltre che dei verosimili esiti cicatriziali della ferita alla testa, si reputa ragionevole il danno biologico prospettato in citazione, quantificato nella misura del 12 %, compatibile con le tabelle di riferimento e in assenza di specifica contestazione da parte della compagnia assicurativa convenuta, nemmeno in sede stragiudiziale, avendo la stessa omesso di procedere agli accertamenti medico legali di legge, a mezzo di proprio fiduciario, dopo la ricezione della richiesta di risarcimento del 18/04/2018.
Ai fini della liquidazione, tenuto conto della indicata percentuale di danno biologico, devono trovare applicazione le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano ed aggiornate al 2024.
Alla luce delle suddette tabelle, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (50 anni), spetta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale permanente l'importo di euro 33.073,00, cui si addiviene all'esito della sommatoria della componente biologica e di quella danno dinamico- relazionale.
6 Considerata l'assenza di una specifica richiesta, non va riconosciuto alcun aumento per la
“personalizzazione”, in assenza di allegazione in ordine alle peculiari conseguenze afflittive del caso concreto.
La documentazione sanitaria in atti e, segnatamente, la relazione di dimissione ospedaliera, indica in 30 giorni la prognosi di guarigione.
Ora, pur essendo la prognosi una valutazione medica prospettica che indica quanto tempo serve per la guarigione o stabilizzazione della lesione, formulata dal medico curante o dal pronto soccorso in base al tipo di frattura, all'intervento, o alle complicanze possibili, essa non equivale di per sé alla valutazione medico-legale dell'inabilità temporanea, la quale invece indica i “giorni di invalidità”, che valuta all'esito di un attento esame l'incapacità specifica di svolgere le ordinarie attività quotidiane (vita di relazione, lavoro, cura della persona).
Analizzato il decorso clinico del paziente sino alla sua guarigione, si ritiene congruo riconoscere, in accoglimento solo parziale della prospettazione attorea:
- una Inabilità Temporanea Totale pari a gg. 50;
- una Inabilità Temporanea Parziale al 50% di gg. 25;
- una Inabilità Temporanea Parziale al 25% di gg. 25.
In applicazione delle menzionate tabelle milanesi si ha, pertanto, che spettano al danneggiato ulteriori euro 5.750,00 per l'Inabilità Temporanea Totale;
euro 1.437,50 per l'Inabilità Temporanea Parziale al 50
%; euro 718,75 per l'Inabilità Temporanea Parziale al 25 %.
L'importo del risarcimento complessivamente spettante al danneggiato è pari, dunque, ad euro €
40.979,25 (euro 33.073,00 + euro 5.750,00 + euro 1.437,50 + euro € 718,75), oltre spese mediche documentate (euro 984,54), così per un totale di euro 41.963,79.
Sull'importo come sopra determinato, liquidato all'attualità, non compete la rivalutazione.
Vanno, invece, calcolati gli interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data del fatto lesivo
(17.05.2017) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sull'importo svalutato in base agli indici Istat fino alla data dell'accadimento lesivo ed ogni anno rivalutato secondo i medesimi indici
(quale lucro cessante consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio e secondo i criteri di liquidazione di cui alla sentenza delle S.U. della Suprema Corte 17.2.1995 n. 1712).
7 Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (Cass. 1999/13463 e 1998/4030).
Resta assorbito il secondo motivo, proposto in relazione al governo delle spese di lite del primo grado, poste a carico del Pt_1
L'accoglimento del gravame importa, infatti, la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007,
n.12963; v. anche Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la soccombenza delle parti appellate, e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore del decisum, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, con la chiesta attribuzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna e Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento del complessivo importo di euro 41.963,79 in favore di CP_2
, oltre interessi come in motivazione;
Parte_1
- Condanna e in solido, al pagamento delle spese processuali nei Controparte_1 CP_2 loro confronti sostenute dall'appellante, che liquida, per il primo grado, in euro 518,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi e, per il secondo grado, in euro 804,00 per esborsi ed euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv. Lia Roberto.
Così deciso il 07/10/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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