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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 4438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4438 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto Peluso,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.16597 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace
di Barra n. 548/2023, depositata in cancelleria in data
24.07.2023 e vertente
T R A
), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma alla via Giovanni
Pierluigi da Palestrina n. 19 presso lo studio dell'avv.
Stefania Di Stefani (C.F. che la C.F._1
rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
E
( ) Controparte_1 C.F._2
- APPELLATO CONTUMACE -
NONCHE'
, in persona del Prefetto p.t. Controparte_2
- appellata contumace –
in persona del Prefetto p.t. Controparte_3
-appellata contumace-
CONCLUSIONI
Come da memorie in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato P_
conveniva in giudizio, innanzi al giudice di
[...]
pace di Barra, l' la Parte_1
e la Controparte_2 Controparte_3
proponendo opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
avverso la cartella di pagamento n. 071 2013 0066046075
000 emessa a carico dello stesso per sanzioni amministrative elevate in seguito a violazioni al C.D.S.
e delle quali era venuto a conoscenza solo con la 3
richiesta dell'estratto di ruolo. Eccepiva la mancata notifica della cartella nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata e chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo con la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite.
Nella contumacia degli enti impositori, si costituiva l' la quale eccepiva in Parte_1
via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo per mancanza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Lamentava, altresì,
la tardività dell'opposizione e deduceva la regolarità
della notifica della impugnata cartella, chiedendo il rigetto delle avverse difese con il favore delle spese di lite. Il giudice di pace di Barra accoglieva l'opposizione, stante la decorrenza del termine di prescrizione e annullava la cartella di pagamento condannando l' al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello l' lamentandone la Parte_1
nullità in relazione alla ritenuta ammissibilità
dell'impugnazione diretta del ruolo, ribadendo anche di aver notificato regolarmente la cartella esattoriale nei 4
modi e nei termini previsti dalla legge, e dunque, di aver legittimamente agito in executivis nei confronti del debitore. Benché regolarmente citati in giudizio, P_
, la e la
[...] Controparte_2 CP_3
sono rimasti contumaci.
[...]
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata poi in decisione con rinuncia dei termini di legge.
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma
4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12,
comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato
“Disposizioni in materia di impugnazione”), è così
formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il 5
ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in
giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa
derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto
previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la
riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti
pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto
delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente
decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti
con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle
procedure previste dal codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di
finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f)
nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di
quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e 6
contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U.,
n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18
del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n.
602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici 7
recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché
specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela
immediata a fronte del ruolo e della cartella non
notificata o invalidamente notificata”. Detta
disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata che, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n.
26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche 8
nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10;
14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire
“indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda
(azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la
prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di
tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle ... ma
anche quella di prevenire a una riduzione del 9
contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere
in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può 10
essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, attore nel primo Controparte_1
grado di giudizio e odierno appellante, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione proposta dinanzi al Giudice di Pace di Barra va dichiarata inammissibile.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
così provvede:
a) in totale riforma della sentenza di primo grado,
accoglie l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del giudice di pace di
[...]
Barra n. 548 del 2023 e per l'effetto dichiara 11
l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado da;
Controparte_1
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Napoli, 6 maggio 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso