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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°526 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello DA rappresentata e difesa dall'Avv.to Francesco Agnello presso il cui Parte_1 studio in Agrigento via Manzoni n.17 è elettivamente domiciliata appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Viviana Carlisi e dall'Avv.to Delia Cernigliaro CP_1 elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellato all'udienza di discussione del 29 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso, depositato il 5.10.2021, innanzi il Tribunale G.L. di Agrigento, chiese l'annullamento del provvedimento del 22.07.2020 con il quale Parte_1
l' le aveva comunicato un indebito di euro 3.031,26 a titolo di disoccupazione CP_1 agricola relativa all'anno 2012, nonché del provvedimento del 24.8.2021 con il quale il detto aveva rateizzato la somma indebitamente erogata. CP_2
In particolare, rilevò che “non” esisteva “alcun indebito, non” esisteva “alcuna somma erogata e percepita dalla ricorrente” e che, quindi, il “provvedimento opposto” era “del tutto illegittimo”. Aggiunse che “ove provato il pagamento, l'omessa indicazione di qualsivoglia elemento concreto” rendeva “impossibile” alla stessa “qualsiasi valutazione in ordine alla correttezza della procedura adottata dall' ed alla effettiva spettanza delle somme recuperande”. CP_1
Evidenziò, inoltre, di non aver mai ricevuto “nessun verbale ispettivo nonché l'esito dello stesso” e, dunque, “l'assoluta arbitrarietà della procedura intrapresa” da parte dell' non CP_1 avendo avuto contezza di alcun verbale ispettivo né della cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli. L' si costituì in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda di CP_1 accertamento del rapporto di lavoro, per intervenuta decadenza, ai sensi degli artt. 11 D.Lg.vo n.375/1993 e 22 del D.L. n.7/1970.
Pag.1 In particolare, rilevò che a seguito di verbale ispettivo del 30.4.2013 era stato accertato che il rapporto di lavoro denunciato dalla ditta non risultava Parte_2 veritiero;
che si era proceduto alla cancellazione delle giornate denunciate dalla ditta con il terzo elenco in variazione del 2013 pubblicato dal 15.12.2013 al 30.12.2013 ; che tale atto non era mai stato impugnato, nel termine di legge, dalla controparte. Il giudice adito, con sentenza n.521/2023, emessa in data 31.05.2023, rigettò il ricorso, ritenendo la decaduta dalla domanda volta a ottenere il riconoscimento Pt_1 dell'indennità di disoccupazione agricola essendo l'iscrizione negli elenchi agricoli il presupposto per il pagamento della prestazione. Avverso tale decisione ha interposto appello la con ricorso depositato il Pt_1
5.06.2023, chiedendone la riforma. Con unico, articolato, motivo di gravame, si duole dell'errata ricostruzione della domanda da parte del Giudice di prime cure. In particolare, sostiene che il Tribunale non abbia in alcun modo considerato la premessa contenuta a pagina 2 del ricorso, ovverosia la contestazione dell'avvenuta erogazione di somme a titolo di indennità agricola. Deduce che il “provvedimento opposto è estraneo alla normativa indicata dal giudice, che è un mero provvedimento di contestazione di indebito”; che in “ogni caso la richiesta di rimborso di somme di danaro puo' esistere solo nel momento in cui le somme sono state erogate, circostanza, preliminarmente CP_ a tutto, contestata e di cui l' avrebbe dovuto dare la prova”. Soggiunge che la normativa e la giurisprudenza richiamati nella sentenza di primo grado sono estranee al caso di specie ed al provvedimento opposto e che, dunque, il
“ragionamento in punto di fatto e di diritto del giudice è … a monte viziato ed in violazione della normativa in materia di onere della prova in particolare in violazione dell'art. 2697 c.c.”. Rileva, in definitiva, che avendo “contestato l'esistenza dell'erogazione, il giudice avrebbe CP_ dovuto rilevare la mancanza della relativa prova da parte dell' ed accogliere il ricorso” anziché dichiararlo “inammissibile applicando una normativa estranea al provvedimento opposto”. L' si è costituito in giudizio resistendo al gravame. CP_1
A sostegno della propria posizione processuale produce “per chiarezza il pagamento disposto in favore dell'appellante a titolo di DS agricola 2012”. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) L'appello è fondato. Com'è noto, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”(Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 11/02/2016, n. 2739). Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di indebito previdenziale, quindi, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli da colui che agisce in ripetizione, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.
Pag.2 Nel caso di specie, tuttavia, la ha anzitutto contestato di avere ricevuto Pt_1 dall' la somma richiestale in restituzione a titolo di disoccupazione agricola anno CP_1
2012. Un tanto risultava e risulta consacrato, nella premessa, nel corpo e nelle conclusioni del ricorso di primo grado in cui la aveva chiesto che venisse Pt_1 accertato e dichiarato che “non esiste alcun indebito”. Tuttavia, l' – sul quale incombeva il relativo onere probatorio – nulla ha CP_1 dedotto in primo grado, limitandosi, soltanto in sede di gravame, a produrre dei documenti dal cui esame, tuttavia, non è dato in alcun modo desumersi l'effettivo pagamento della somma chiesta in restituzione.
Appare, pertanto, evidente - in mancanza di prova circa l'effettiva erogazione della somma sopra citata a titolo di disoccupazione – l'illegittimità dell'azione di recupero intrapresa dall' appellato. CP_2
L'appello va, quindi, accolto e la sentenza di primo grado riformata, mediante declaratoria di insussistenza dell'indebito di euro 3.031,26 di cui alle note CP_1 opposte del 22.7.2020 e del 24.8.2021.
3) Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell' e si CP_1 liquidano come da dispositivo in favore dell'appellante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.521/2023 emessa in data 31.5.2023 dal Tribunale G.L. di Agrigento, dichiara insussistente l'indebito di euro 3.031,26 di cui alle note del 22.7.2020 e del CP_1
24.8.2021. Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese processuali del doppio grado, che liquida per il primo in complessivi euro 811,00 e, per il secondo, in complessivi euro 962,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario. Palermo 29 maggio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo il Presidente
Cinzia Alcamo
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